TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 742
TAR
Ordinanza cautelare 8 settembre 2025
>
CS
Ordinanza cautelare 9 dicembre 2025
>
TAR
Sentenza 3 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Sospensione illegittima del procedimento

    La Corte ha ritenuto che il rispetto degli impegni convenzionali da parte di Pegaso S.p.A., inclusa la presentazione di una valida polizza fideiussoria, costituisca presupposto essenziale per il rilascio del titolo edilizio alla Holding Dolomiti, data la stretta interdipendenza tra le obbligazioni assunte.

  • Rigettato
    Irragionevolezza e sviamento di potere

    La Corte ha ritenuto che la convenzione abbia espressamente previsto un vincolo di stretta interdipendenza tra la realizzazione dell'opera pubblica da parte di Pegaso S.p.A. e l'attività edificatoria di Holding Dolomiti, rendendo la prima una condizione necessaria per la seconda.

  • Rigettato
    Violazione dell'affidamento

    La Corte ha escluso la configurabilità di un legittimo affidamento tutelabile, poiché la ricorrente era consapevole degli obblighi convenzionali, inclusi quelli gravanti su Pegaso S.p.A. e la necessità di una valida garanzia fideiussoria, rendendo prevedibile l'arresto procedimentale in caso di inadempimento.

  • Rigettato
    Formazione del silenzio-assenso

    La Corte ha ritenuto che il silenzio-assenso non possa formarsi in quanto le parti, tramite la convenzione, hanno espressamente subordinato il rilascio del titolo edilizio al soddisfacimento di specifici presupposti, venuti meno a causa dell'inadempimento.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Venezia, sez. II, sentenza 03/04/2026, n. 742
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
    Numero : 742
    Data del deposito : 3 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo