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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 19/12/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di
Teramo
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °985/2025
R.G., cui è riunita la causa iscritta al n.996/2025 R.G.
TRA
, nato/a in ARSITA (TE) in data 17/11/1966 Parte_1
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentati/e e difesi/e dall'Avv.MESCIA QUIRINO, come da procura in atti
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
Dirigente pro tempore ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara che le parti ricorrenti di cui in epigrafe hanno diritto all'assegnazione del bonus carta docente per tutti gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle parti ricorrenti del corrispondente importo pari ad € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
1 di 11 • condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alle parti ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.1.444,30, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, € 49,00 a titolo di spese vive limitatamente alla parte ricorrente , I.V.A. e C.A.P. di Parte_2 legge, con distrazione a favore del/i procuratore/i di parte attrice.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente nel giudizio iscritto al n.985/2025 R.G. Lav.:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale do-cente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e conseguentemente condannare il all'adempimento in forma specifica Controparte_1 corrispondente all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di €
2.000,00 a favore della ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta at- tribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provve-dimento conclusivo del presente giudizio, condannare il
[...]
al ri-sarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa Controparte_1 ovvero nella misura ritenuta di giustizia […]”.
Per la parte ricorrente nel giudizio riunito:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale do-cente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025 e conseguentemente condannare il
[...]
all'adempimento in forma specifica corrispondente Controparte_1 all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 1.500,00 a favore della ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta at-tribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provve-dimento conclusivo del presente giudizio, condannare il al Controparte_1 ri-sarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa ovvero nella misura ritenuta di giustizia […]”.
Per il : Controparte_1 nel giudizio iscritto al n.985/2025 R.G. Lav.:
“[…] 2)In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
3)In subordine, si contesta il bonus per l'a.s. 2020/2021, poiché la docente era titolare di un contratto di supplenza breve non a copertura di assenza e non di un contratto fino al termine delle attività didattiche, pertanto, si ritiene opportuno
3 di 11 contestare il riconoscimento del beneficio per tale annualità, rispetto alla quale la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito ne escludono il riconoscimento […]”; nel giudizio riunito:
“[…] 2) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
3)In subordine, si contesta il bonus per l'a.s. 2022/2023 giacché sono state svolte supplenze brevi e saltuarie, rispetto alle quali la giurisprudenza della Corte di
Cassazione e la giurisprudenza di merito ne escludono il riconoscimento […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
07/05/2025, la prima delle parti ricorrenti indicate in epigrafe esponeva di aver svolto incarichi di docente supplente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e di non aver percepito il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121,
L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che la limitazione del beneficio ai docenti di ruolo, ad esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva
1999/70 CE. Ha quindi, con richiami giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato successivamente la seconda delle parti ricorrenti indicate in epigrafe ha proposto identica domanda con riferimento all'attività lavorativa dalla stessa prestata in anni scolastici in parte diversi.
Anche nel giudizio così introdotto si è costituito il convenuto per resistere CP_1 alla domanda, chiedendo la riunione dei giudizi in quanto relativi a cause dipendenti nella decisione dalla risoluzione di questioni identiche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
4 di 11 a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016) - cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso delle ricorrenti, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di quella con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto il citato l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono
5 di 11 in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di disparità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, vengono addotti argomenti tratti da disposizioni sia di diritto nazionale (contenute negli articoli del d.lgs.
n.297/94 e nelle clausole dei CCNL che prevedono il diritto-dovere di aggiornamento professionale dei docenti), sia di diritto sovranazionale, in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto, all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_3 Controparte_1
Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del Controparte_1
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
[...]
d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
6 di 11 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'applicazione concreta del disposto dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
c.p.c., alla S.C., che si è di recente espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, di cui si riprenderanno le conclusioni nella parte d'interesse per la risoluzione delle questioni che formano oggetto della presente controversia.
La questione centrale concerne l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio
(contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo.
La Corte di cassazione ha dato risposta affermativa all'interrogativo e tale risposta costituisce la premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma
1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, che, nella parte in cui osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, si configura quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
Infatti, all'interrogativo circa l'individuazione della platea dei destinatari del bonus la
S.C. ha dato risposta affermativa, nella citata sentenza n.29961/23, proprio sulla base della direttiva 1999/70 CE, enunciando il seguente principio: “la Carta Docente di cui
7 di 11 alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Il giudicante si uniforma a tale principio, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., rinvia alla motivazione della sentenza della S.C. intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa, all'esito della decisione dell'organo monopolista dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea relativa alla portata del principio di non discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato;
peraltro una determinazione era necessaria, poiché nell'ordinamento italiano la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti precari prevede una varietà di tipologie di incarichi a tempo determinato, definite nella L. n.124 del 1999, art.4, a seconda della durata del contratto in rapporto alla durata complessiva dell'anno scolastico ed a seconda anche che esso sia volto a supplire alla vacanza del posto o alla indisponibilità del titolare.
Nella specie, con riferimento al servizio prestato dalle parti ricorrenti, rispettivamente, negli aa.ss. 2021/22, 2023/24 e 2024/25, quanto alla parte ricorrente nel giudizio preventivamente iscritto, e negli anni scolastici 2020/21 e 2024/25, quanto alla parte ricorrente nel giudizio iscritto successivamente e riunito al primo, si rinviene una delle tipologie contattuali di cui ai primi due commi della norma, ai sensi dei quali:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
8 di 11 Relativamente, poi, agli anni scolastici 2021/21 quanto alla parte ricorrente nella causa preventivamente promossa e 2022/23 quanto alla parte ricorrente nella causa riunita, vale a dire relativamente agli anni scolastici rispetto ai quali l'Amministrazione resistente ha fatto presente difettare la prestazione del servizio sino al temrine delle attività didattiche e versarsi quindi nell'ipotesi di attività di supplenza svolta dalle parti ricorrenti in forza di contratti di supplenza cd. breve e saltuaria, si osserva quanto segue.
In generale, il principio di non discriminazione di cui all'art.4 dell'accordo quadro osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, configurandosi tale principio quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
Si ha presente che l'individuazione della platea dei destinatari del bonus in base alla direttiva 1999/70 CE non si risolve, giusta la sentenza n.29961/23, in un'identificazione di essi nella generalità dei docenti contratto a tempo determinato, enunciandosi il seguente principio: “la Carta Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Sennonché, nelle more della data fissata nelle presenti cause per la discussione, è poi intervenuta nuovamente la CGUE, con decisione della sez. X, 03/07/2025, n.268, in esito a rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, fornendo la seguente interpretazione:
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva".
9 di 11 Il giudicante si uniforma al principio espresso dalla CGUE nella sentenza citata, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., siccome applicabile anche con riferimento alle pronunce di tale organo giurisdizionale, rinvia alla motivazione della sentenza decisione intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa.
Ebbene, nel caso concreto la sussistenza di ragioni oggettive di esclusione delle parti ricorrenti dalla platea dei docenti con contratto a termine beneficiari della provvidenza di cui all'art.1, comma 121, Ln. 107 del 2015, relativamente agli anni scolastici indicati,
è stata ravvisata dall'Amministrazione resistente nella mera natura formale di incarichi di supplenza breve e saltuaria di quelli conferiti alle stesse.
Va, tuttavia, considerato che, sia quanto alla ricorrente sia quanto Parte_1 alla ricorrente nella causa riunita, alla natura formale degli incarichi di supplenza da esse svolti nel corso degli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 si contrappone la circostanza, rilevabile dagli stati matricolari prodotti dalla stessa Amministrazione resistente, dell'essersi trattato di incarichi reiterati nel corso di tali anni scolastici in guisa da raggiungere una durata che è, complessivamente, superiore a n.180 giorni, vale a dire superiore a quella che l'art.489 d.lgs. n.297/94, ai sensi dell'art.11, comma 14, L.
n.124 del 1999, equipara alla durata delle supplenze sino al termine delle attività didattiche (rientranti tra le tipologie di supplenze che danno diritto all'attribuzione della carta docente).
In conclusione, va riconosciuto a favore delle parti ricorrenti il diritto alla corresponsione dell'importo della carta docente per tutti gli anni scolastici indicati nei ricorsi riuniti e l'Amministrazione va condannata all'accredito dell'importo del bonus, oltre gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria del credito ai sensi degli artt.429, co.3, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.55 del 2014, si considera l'importo di sette carte docente pari ad € 500,00 ciascuna (quante ne sono richieste complessivamente nelle cause riunite) e si dimidia il valore medio di liquidazione dei compensi difensivi, pari per l'intero ad € 2.616,00, stante il carattere “seriale” del contenzioso, per poi
10 di 11 aumentarsi il risultato, pari ad € 1.313,00, della misura del 10%, in conisiderazione della difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
11 di 11
Teramo
Magistratura del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al °985/2025
R.G., cui è riunita la causa iscritta al n.996/2025 R.G.
TRA
, nato/a in ARSITA (TE) in data 17/11/1966 Parte_1
, nata a [...] il [...] Parte_2
rappresentati/e e difesi/e dall'Avv.MESCIA QUIRINO, come da procura in atti
CONTRO
Controparte_1
, in persona del
[...]
Dirigente pro tempore ha pronunciato sentenza con il seguente
DISPOSITIVO
(art.127 ter c.p.c.)
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del
Lavoro, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
• accoglie i ricorsi e, per l'effetto, dichiara che le parti ricorrenti di cui in epigrafe hanno diritto all'assegnazione del bonus carta docente per tutti gli anni scolastici indicati nei rispettivi ricorsi introduttivi;
• condanna pertanto l'amministrazione convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore delle parti ricorrenti del corrispondente importo pari ad € 500,00 per ciascuno di tali anni scolastici, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze sino al soddisfo, nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724;
1 di 11 • condanna l'Amministrazione convenuta a rifondere alle parti ricorrenti le spese del giudizio, che liquida in complessivi €.1.444,30, oltre spese generali nella misura del 15% dell'importo dei predetti compensi difensivi, € 49,00 a titolo di spese vive limitatamente alla parte ricorrente , I.V.A. e C.A.P. di Parte_2 legge, con distrazione a favore del/i procuratore/i di parte attrice.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
2 di 11 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la parte ricorrente nel giudizio iscritto al n.985/2025 R.G. Lav.:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale do-cente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025 e conseguentemente condannare il all'adempimento in forma specifica Controparte_1 corrispondente all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di €
2.000,00 a favore della ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta at- tribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provve-dimento conclusivo del presente giudizio, condannare il
[...]
al ri-sarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa Controparte_1 ovvero nella misura ritenuta di giustizia […]”.
Per la parte ricorrente nel giudizio riunito:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale do-cente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici
2020/2021, 2022/2023 e 2024/2025 e conseguentemente condannare il
[...]
all'adempimento in forma specifica corrispondente Controparte_1 all'erogazione della “carta elettronica” per la complessiva somma di € 1.500,00 a favore della ricorrente oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n.
724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta at-tribuzione ovvero, in caso di fuoriuscita dal sistema scolastico alla data della pronuncia del provve-dimento conclusivo del presente giudizio, condannare il al Controparte_1 ri-sarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa ovvero nella misura ritenuta di giustizia […]”.
Per il : Controparte_1 nel giudizio iscritto al n.985/2025 R.G. Lav.:
“[…] 2)In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
3)In subordine, si contesta il bonus per l'a.s. 2020/2021, poiché la docente era titolare di un contratto di supplenza breve non a copertura di assenza e non di un contratto fino al termine delle attività didattiche, pertanto, si ritiene opportuno
3 di 11 contestare il riconoscimento del beneficio per tale annualità, rispetto alla quale la giurisprudenza della Corte di Cassazione e la giurisprudenza di merito ne escludono il riconoscimento […]”; nel giudizio riunito:
“[…] 2) In via principale e nel merito, si chiede di rigettare il ricorso promosso da parte attrice in quanto infondato in fatto e in diritto;
3)In subordine, si contesta il bonus per l'a.s. 2022/2023 giacché sono state svolte supplenze brevi e saltuarie, rispetto alle quali la giurisprudenza della Corte di
Cassazione e la giurisprudenza di merito ne escludono il riconoscimento […]”.
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA Con ricorso ex art.414 Cod.Proc.Civ. e 63 d.lgs. n.165/2001, depositato in data
07/05/2025, la prima delle parti ricorrenti indicate in epigrafe esponeva di aver svolto incarichi di docente supplente in forza di contratti di lavoro a tempo determinato e di non aver percepito il bonus denominato “carta docente”, riservato dall'art.1, co.121,
L.107/2015 ai docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonostante che la limitazione del beneficio ai docenti di ruolo, ad esclusione dei precari, dovesse ritenersi confliggente con il principio di non discriminazione dei lavoratori a termine, sancito nell'art.4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva
1999/70 CE. Ha quindi, con richiami giurisprudenziali, invocato il disposto di tale direttiva, siccome già riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ostativo ad una disciplina che riservi ai docenti con contratto a tempo indeterminato l'erogazione della prestazione di supporto all'aggiornamento professionale in questione, concludendo con le richieste di cui in epigrafe.
L'Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.
Con ricorso ex art.414 c.p.c. depositato successivamente la seconda delle parti ricorrenti indicate in epigrafe ha proposto identica domanda con riferimento all'attività lavorativa dalla stessa prestata in anni scolastici in parte diversi.
Anche nel giudizio così introdotto si è costituito il convenuto per resistere CP_1 alla domanda, chiedendo la riunione dei giudizi in quanto relativi a cause dipendenti nella decisione dalla risoluzione di questioni identiche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La presente controversia si iscrive nell'ambito di un contenzioso giudiziario di ampia portata su scala nazionale, che vede contrapposti i docenti titolari, attualmente o in passato, di incarichi di supplenza conferiti dal resistente mediante contratti CP_1
4 di 11 a termine e l'Amministrazione scolastica e riguarda la pretesa dell'erogazione ai primi, da parte di questa, per la prestazione del servizio in forza di tale tipologia contrattuale, di un beneficio, qual è quello di cui in narrativa, che la normativa di fonte legale
(L.107/2015 cit.) e regolamentare (attualmente d.P.C.M. 28.11.2016) - cui l'Amministrazione scolastica si uniforma - riserva invece, illegittimamente ad avviso delle ricorrenti, ai soli docenti che prestino servizio alle dipendenze di quella con contratti a tempo indeterminato.
È opportuno richiamare preliminarmente la disciplina di riferimento di fonte statale.
L'art.1, co.121, L.107/2015 ha introdotto il citato l'istituto della carta docente, disponendo che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a Controparte_2 ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
La norma di legge citata va letta in correlazione con il regolamento di esecuzione.
Il regolamento attualmente vigente per la disciplina delle modalità di assegnazione e di utilizzo della carta docente, a cui rinvia per la definizione dei relativi criteri il comma
122 del citato art.1 L.107/2015, è quello approvato con il d.P.C.M. 28 novembre 2016.
Del regolamento si cita ora l'art.3, co. 1 e 2, che danno esecuzione pedissequamente a quanto dispone la norma di legge formale nell'individuazione dei beneficiari della carta:
“1. La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono
5 di 11 in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297, e successive modificazioni,
i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari.
2. La Carta non è più fruibile all'atto della cessazione dal servizio […]”.
A sostegno della tesi attorea, secondo cui la riserva del beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato è contraria al divieto di disparità di trattamento nelle condizioni di impiego tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, vengono addotti argomenti tratti da disposizioni sia di diritto nazionale (contenute negli articoli del d.lgs.
n.297/94 e nelle clausole dei CCNL che prevedono il diritto-dovere di aggiornamento professionale dei docenti), sia di diritto sovranazionale, in particolare l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito nella direttiva n.1999/70 CE, che, com'è noto, all'art.4, 1° comma, vieta disparità di trattamento nelle condizioni d'impiego tra tali categorie di lavoratori, salvo quelle giustificate da ragioni obiettive o da legittime finalità di politica sociale.
Sul punto si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza
(sezione VI) del 18 maggio 2022, n.450 (in causa tra ). CP_3 Controparte_1
Nell'ordinanza (peraltro seguita dall'iniziativa del Governo nazionale di riconoscere il beneficio per il 2023 ai docenti precari con incarico di supplenza per l'intero anno scolastico su posti disponibili e vacanti, cd. supplenza su posti dell'organico di diritto, di cui all'art.4, comma 1, L.124/99, mediante il d.l. n.69/2023, conv. in L.103/23) la
Corte ha accolto la tesi attorea, che esclude potersi ravvisare nelle diverse tipologie contrattuali, a tempo indeterminato ed a termine, in base alle quali è regolata la prestazione dell'attività di docente alle dipendenze del Controparte_1
, una giustificazione oggettiva che renda incomparabili, circa la condizione
[...]
d'impiego in esame (così definita la carta dalla Corte), i docenti “precari” ai colleghi con contratto a tempo indeterminato.
Nella citata ordinanza la Corte di giustizia ha statuito, in particolare, quanto segue:
“La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
[...]
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
6 di 11 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
L'applicazione concreta del disposto dell'ordinanza resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea ha tuttavia suscitato dubbi interpretativi nella giurisprudenza di merito, sotto vari profili di natura dogmatica e pratica, dubbi la cui soluzione è stata rimessa, con ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Taranto ex art.363 bis
c.p.c., alla S.C., che si è di recente espressa nella sentenza n.29961 del 27 ottobre 2023, di cui si riprenderanno le conclusioni nella parte d'interesse per la risoluzione delle questioni che formano oggetto della presente controversia.
La questione centrale concerne l'effettiva sussistenza o meno di comparabilità obiettiva tra la situazione lavorativa dei docenti precari con contratto a tempo determinato della tipologia indicata nel ricorso introduttivo del presente giudizio
(contratti per il conferimento di incarichi di supplenza sino al termine delle attività didattiche) e la situazione lavorativa dei docenti di ruolo.
La Corte di cassazione ha dato risposta affermativa all'interrogativo e tale risposta costituisce la premessa necessaria perché possa applicarsi il disposto dell'art.4, comma
1, dell'accordo quadro europeo sul contratto di lavoro a tempo determinato, che, nella parte in cui osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, si configura quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
Infatti, all'interrogativo circa l'individuazione della platea dei destinatari del bonus la
S.C. ha dato risposta affermativa, nella citata sentenza n.29961/23, proprio sulla base della direttiva 1999/70 CE, enunciando il seguente principio: “la Carta Docente di cui
7 di 11 alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Il giudicante si uniforma a tale principio, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., rinvia alla motivazione della sentenza della S.C. intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa, all'esito della decisione dell'organo monopolista dell'interpretazione del diritto dell'Unione europea relativa alla portata del principio di non discriminazione tra i lavoratori a termine e quelli a tempo indeterminato;
peraltro una determinazione era necessaria, poiché nell'ordinamento italiano la disciplina del rapporto di lavoro dei docenti precari prevede una varietà di tipologie di incarichi a tempo determinato, definite nella L. n.124 del 1999, art.4, a seconda della durata del contratto in rapporto alla durata complessiva dell'anno scolastico ed a seconda anche che esso sia volto a supplire alla vacanza del posto o alla indisponibilità del titolare.
Nella specie, con riferimento al servizio prestato dalle parti ricorrenti, rispettivamente, negli aa.ss. 2021/22, 2023/24 e 2024/25, quanto alla parte ricorrente nel giudizio preventivamente iscritto, e negli anni scolastici 2020/21 e 2024/25, quanto alla parte ricorrente nel giudizio iscritto successivamente e riunito al primo, si rinviene una delle tipologie contattuali di cui ai primi due commi della norma, ai sensi dei quali:
“1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.
2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”.
8 di 11 Relativamente, poi, agli anni scolastici 2021/21 quanto alla parte ricorrente nella causa preventivamente promossa e 2022/23 quanto alla parte ricorrente nella causa riunita, vale a dire relativamente agli anni scolastici rispetto ai quali l'Amministrazione resistente ha fatto presente difettare la prestazione del servizio sino al temrine delle attività didattiche e versarsi quindi nell'ipotesi di attività di supplenza svolta dalle parti ricorrenti in forza di contratti di supplenza cd. breve e saltuaria, si osserva quanto segue.
In generale, il principio di non discriminazione di cui all'art.4 dell'accordo quadro osta all'adozione di una disciplina differenziata circa le condizioni d'impiego dei docenti con riguardo all'erogazione di un contributo alle spese di formazione ed aggiornamento professionale degli stessi, configurandosi tale principio quale disposizione immediatamente applicabile nell'ordinamento nazionale.
Si ha presente che l'individuazione della platea dei destinatari del bonus in base alla direttiva 1999/70 CE non si risolve, giusta la sentenza n.29961/23, in un'identificazione di essi nella generalità dei docenti contratto a tempo determinato, enunciandosi il seguente principio: “la Carta Docente di cui alla L.107 del 2015, art.1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della
L. n.124 del 1999, art.4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n.124 del 1999, art.4, comma 2”.
Sennonché, nelle more della data fissata nelle presenti cause per la discussione, è poi intervenuta nuovamente la CGUE, con decisione della sez. X, 03/07/2025, n.268, in esito a rinvio pregiudiziale del Tribunale di Lecce, fornendo la seguente interpretazione:
"La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il
18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva".
9 di 11 Il giudicante si uniforma al principio espresso dalla CGUE nella sentenza citata, di cui fa proprie le ragioni, per l'esposizione delle quali, ex art.118 disp. att. c.p.c., siccome applicabile anche con riferimento alle pronunce di tale organo giurisdizionale, rinvia alla motivazione della sentenza decisione intervenuta a determinare la platea dei destinatari del beneficio per cui è causa.
Ebbene, nel caso concreto la sussistenza di ragioni oggettive di esclusione delle parti ricorrenti dalla platea dei docenti con contratto a termine beneficiari della provvidenza di cui all'art.1, comma 121, Ln. 107 del 2015, relativamente agli anni scolastici indicati,
è stata ravvisata dall'Amministrazione resistente nella mera natura formale di incarichi di supplenza breve e saltuaria di quelli conferiti alle stesse.
Va, tuttavia, considerato che, sia quanto alla ricorrente sia quanto Parte_1 alla ricorrente nella causa riunita, alla natura formale degli incarichi di supplenza da esse svolti nel corso degli anni scolastici 2021/22 e 2022/23 si contrappone la circostanza, rilevabile dagli stati matricolari prodotti dalla stessa Amministrazione resistente, dell'essersi trattato di incarichi reiterati nel corso di tali anni scolastici in guisa da raggiungere una durata che è, complessivamente, superiore a n.180 giorni, vale a dire superiore a quella che l'art.489 d.lgs. n.297/94, ai sensi dell'art.11, comma 14, L.
n.124 del 1999, equipara alla durata delle supplenze sino al termine delle attività didattiche (rientranti tra le tipologie di supplenze che danno diritto all'attribuzione della carta docente).
In conclusione, va riconosciuto a favore delle parti ricorrenti il diritto alla corresponsione dell'importo della carta docente per tutti gli anni scolastici indicati nei ricorsi riuniti e l'Amministrazione va condannata all'accredito dell'importo del bonus, oltre gli interessi legali ed il risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria del credito ai sensi degli artt.429, co.3, c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., nei limiti di cui all'art. 22 comma 36 l. 23 dicembre 1994 n. 724.
Le spese di lite seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Nell'individuazione dello scaglione di valore, tra quelli previsti nella tabella per le cause di lavoro allegata al d.m. n.55 del 2014, si considera l'importo di sette carte docente pari ad € 500,00 ciascuna (quante ne sono richieste complessivamente nelle cause riunite) e si dimidia il valore medio di liquidazione dei compensi difensivi, pari per l'intero ad € 2.616,00, stante il carattere “seriale” del contenzioso, per poi
10 di 11 aumentarsi il risultato, pari ad € 1.313,00, della misura del 10%, in conisiderazione della difesa di più parti aventi la medesima posizione processuale.
Questi i motivi del retroscritto dispositivo.
Così deciso in Teramo in data di deposito telematico.
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.Giuseppe Marcheggiani
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