Ordinanza cautelare 13 novembre 2023
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 10/12/2025, n. 2096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2096 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02096/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01469/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1469 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Mascaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
La Questura di Catanzaro e il Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento, previa sospensiva dell’efficacia:
del decreto del Questore della Provincia di Catanzaro n° -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del 30.3.2023, notificato il 3.4.2023, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché
non conosciuto e per la condanna dell’Amministrazione intimata al risarcimento dei danni provocati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. ST De OV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio verte sull’impugnazione del decreto del Questore della Provincia di Catanzaro avente ad oggetto il rigetto della istanza di rinnovo del porto di fucile per uso caccia e la richiesta risarcitoria connessa.
2. Rappresenta il ricorrente che, dal 14.7.2009, era titolare del porto di fucile per uso caccia; che, con istanza del 24.8.2022, aveva formulato richiesta di rinnovo alla Questura di Catanzaro; che, in data 15.2.2023, la Questura aveva notificato il preavviso di rigetto in quanto il ricorrente, all’esito di un controllo, sarebbe stato trovato insieme a soggetti gravati da precedenti penali e/o pregiudizi penali; che, nonostante la memoria depositata in data 17.2.2023, il Questore aveva adottato l’impugnato provvedimento; che, in data 27.4.2023, aveva inoltrato ricorso gerarchico al Prefetto di Catanzaro, senza esito alcuno.
3. Con i motivi del ricorso e rubricati il primo “ 1.- Sulla violazione e falsa applicazione degli art. 3, 10 e 10 bis della legge 241 del 1990. In vista dell’adozione del provvedimento impugnato, la Questura di Catanzaro ha ritualmente comunicato al ricorrente la pendenza del relativo procedimento .” e il secondo “ 2) Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, per sviamento, per illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. Insussistenza dei fatti per desumere il pericolo di abuso armi .”, il ricorrente ha denunciato che nell’impugnato provvedimento difetterebbe la motivazione sia in ordine al contenuto della memoria depositata ex art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e sia quanto ai presupposti concreti sul giudizio di inaffidabilità e che le frequentazioni con i soggetti controindicati sarebbero state del tutto causali.
4. Nel costituirsi la parte resistente ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- del 13 novembre 2023 il Tribunale ha rigettato la domanda cautelare per la mancanza del requisito del “ periculum in mora ” (non costituendo un pregiudizio grave e irreparabile l’attività venatoria in quanto ludica).
6. Alla udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Il ricorso non merita accoglimento per quanto di ragione.
8. Va disattesa, anzitutto, la censura in ordine alla violazione dell’art. 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, atteso che tale disposizione normativa non impone la puntuale, analitica confutazione delle osservazioni presentate dalla parte privata a seguito della ricezione della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione complessivamente resa a sostegno dell’atto stesso (T. A. R. Campania, Salerno, Sez. 25 marzo 2014, n. 604; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 7 maggio 2010, n. 3072).
8.1. Nell’impugnato provvedimento la Questura ha rilevato l’inconferenza e l’inidoneità delle argomentazioni di cui alla memoria depositata dal ricorrente in data 17.2.2023.
9. Parimenti le ulteriori censure formulate sono infondate.
10. Osserva il collegio che la materia del rilascio del porto d’armi è disciplinata dagli artt. 11 e 43 di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 ove il legislatore ha affidato all’Autorità di pubblica sicurezza la formulazione di un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con riguardo alla condotta e all’affidamento che il soggetto richiedente può dare.
10.1. Orbene secondo il condivisibile insegnamento del Giudice di appello “ l’inaffidabilità all’uso delle armi è idonea a giustificare l’adozione della detta misura, con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l’avvenuto abuso e la relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (Cons. Stato, sez. III, n. 11540/2022; n. 3542/2024). Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, di pericolosità sociale, bensì è un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza del rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “buona condotta”. Il particolare rigore che connota i suddetti approdi giurisprudenziali ben si spiega in ragione della rilevanza e della delicatezza delle antagoniste esigenze con cui la detenzione delle armi può entrare in conflitto; com’è noto, il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, eccezione al normale divieto di portare armi, e può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse; ciò consente di scagionare dubbi e perplessità sotto il profilo dell’ordine pubblico e della tranquilla convivenza della collettività, dovendo essere garantita anche l’intera, restante massa dei consociati sull’assenza di pregiudizi (di qualsiasi genere) per la loro incolumità (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. III, n. 3542/2024) ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 10 aprile 2025, n. 3091).
10.2. Parimenti il Giudice di appello ha stabilito che “ le frequentazioni di pregiudicati ben può essere valutata dall’Amministrazione: la sua determinazione di considerare tali frequentazioni come ostative al rilascio o al rinnovo di una licenza di porto d’armi non risulta irragionevole, perché chi chiede il rilascio o il rinnovo di licenze di porto d’armi deve dare pieno affidamento sulla sua buona condotta e sulla improbabilità che faccia abuso dell’arma ” (Consiglio di Stato, Sez. III, 6 giugno 2016, n. 2406).
11. Facendo applicazione dei suindicati principi ritiene il Collegio che l’impugnato provvedimento possa resistere alle censure formulate dal ricorrente.
11.1. Il giudizio di inaffidabilità è stato ragionevolmente formulato nei confronti del ricorrente in applicazione del principio di massima precauzione rispetto ad una logica di tutela della sicurezza pubblica rispetto al rischio nell’abuso delle armi atteso che le frequentazioni emerse all’esito dei molteplici controlli (eseguiti nell’arco temporale compreso dal 2008 al 2022 e ricorrente rinvenuto insieme a soggetti gravati da precedenti e/o pregiudizi penali e/o di polizia in materia di armi, stupefacenti, reati contro la persona, contro il patrimonio e contro l’amministrazione la pubblica amministrazione), per le circostanze e di luogo e di tempo, non posso dirsi avvenute occasionalmente.
11.2. Trattasi, piuttosto, di episodi che dimostrano una continuità e familiarità con detti soggetti e, quindi, sono, piuttosto, sintomatici dell’accertata inaffidabilità del ricorrente il quale ha dimostrato di non rispettare la regola di cautela minima imposta a chi intende ottenere, e nel caso proseguire col titolo all’uso di armi e che consiste nell’evitare di intrattenere rapporti con soggetti che si sono resi responsabili di una pluralità di reati gravi come quelli sopra descritti.
Di qui la non irragionevolezza del provvedimento impugnato, chiaramente connotato da finalità di prevenzione.
12. La domanda risarcitoria non è conseguentemente fondata per evidente difetto dei necessari presupposti.
13. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
14. Le spese di lite, che sono liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza e sono dunque poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, unitamente alla domanda risarcitoria.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, che liquida in € 2.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RA MA, Presidente
OL Ciconte, Referendario
ST De OV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ST De OV | RA MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.