CASS
Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2024, n. 26219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26219 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST ON nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26219 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 23/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 2 ottobre 2023, la Corte di appello di Catanzaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta, avanzata dalla Procura Generale presso la suddetta Corte, volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad IO ST con sentenza emessa in data 14 dicembre 2009 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2010. A ragione della decisione, la Corte territoriale rimarcava che lo ST aveva commesso, nel termine di cinque anni dalla irrevocabilità della decisione concedente il beneficio, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (commesso in Lamezia Terme da epoca immediatamente successiva alla data del 14 maggio 2014), nonché i reati di cui agli artt. 628, 648 cod. pen. e altri (commessi in Lamezia Terme e Pizzo Calabro il 30 novembre 2016 e il 1° dicembre 2016), per i quali l'imputato era stato condannato alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione con sentenza resa in data 28 aprile 2021 dalla Corte di Appello di Catanzaro, irrevocabile dal 22 settembre 2022. Disattendeva il giudice dell'esecuzione la tesi difensiva, secondo la quale l'inserimento dello ST nella compagine associativa per cui vi era stata condanna avrebbe dovuto farsi risalire al 30 novembre 2016, data della rapina commessa in danno di un ufficio postale. Osservava, al riguardo, che il capo d'imputazione relativo al reato associativo recava una data di inizio di consumazione definita come "epoca successiva e prossima al 14.5.2014" che non risultava essere stata precisata o altrimenti modificata nel corso del giudizio di cognizione, sicché doveva ritenersi coperta dal giudicato. Aggiungeva che lo ST, stando al capo d'accusa, aveva preso parte anche alla preliminare opera di pianificazione delle rapine (all'evidenza del tutto antecedente a quella della materiale commissione dei reati cui intendeva riferirsi la difesa) e che i giudici di appello, in sede di cognizione, avevano ritenuto che non era l'isolata analisi della partecipazione al reato-fine che induceva a reputare integrata la prova della partecipazione dello ST all'associazione, "ma la corretta analisi del ruolo dal medesimo in concreto ricoperto nonché della variegata serie di condotte da lui tenute" (pag. 292 della sentenza della Corte di appello di Catanzaro). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà della stessa con la sentenza n. 989/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 28 aprile 2021. Sostiene il difensore del ricorrente che, secondo l'accertamento in fatto contenuto nella sentenza citata (di cui viene incorporato un ampio brano), la condotta di pianificazione delle rapine da parte dello ST sarebbe stata posta in essere solo a partire dal 30 novembre 2016, atteso che l'evento che avrebbe portato alla necessità di procedere a tale pianificazione, al fine di riempire le casse del sodalizio rimaste "vuote", costituito dal sequestro di materiale esplodente, armi e ingenti quantitativi di stupefacente, era avvenuto il 26 settembre 2016, anch'esso, quindi, ben oltre i 5 anni dalla irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio (4 gennaio 2010). 2 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che il giudice dell'esecuzione penale ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati, ma non per l'esecuzione delle statuizioni civili (fra tutte, Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063). Di conseguenza, nel caso in cui il tempus commissi delicti non sia indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata (fra le più recenti, Sez. 1, n. 35766 dell'11/11/2020, Barilari, Rv. 280093). 3. Ritiene il Collegio che, nella specie, il giudice dell'esecuzione non si sia pienamente conformato ai richiamati principi. In primo luogo, va rilevato che, nel capo d'imputazione d'interesse, la condotta associativa risulta contestata all'imputato "da epoca immediatamente successiva al 14.5.2014" e non, come afferma il giudicante, da "epoca successiva e prossima" a quella data, laddove l'aggettivo "prossima" va solitamente inteso come antecedente a una data determinata. Ciò detto, va notato che l'ordinanza impugnata recepisce dalla sentenza di cognizione più volte citata talune condotte ascritte allo ST, quali la "preliminare opera di pianificazione" delle rapine o la genericamente indicata "variegata serie di condotte da lui tenute", omettendo, tuttavia, di chiarire in cosa precisamente la pianificazione e la serie di condotte sarebbero consistite e, soprattutto, in quale contesto di tempo sarebbero state collocabili. Orbene, effettivamente dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 28 aprile 2021, versata in atti, si evince che l'azione dello ST venne a coincidere con la necessità, emersa a seguito del sequestro del 26 settembre 2016 (di materiale esplodente, armi e ingenti quantitativi di stupefacente), per il sodalizio CERRA-TORCASIO-GUALTIERI, di "riempire le casse" svuotate progettando ed eseguendo rapine, attività che coinvolse l'odierno ricorrente in prima persona. Peraltro, nel paragrafo a lui dedicato, la pronuncia di cui si discute non pare fornire alcuna informazione circa una partecipazione dell'imputato all'associazione investigata prima del settembre 2016, al di là del dato formale del tempus commissi delicti come cristallizzato dal giudicato. 3 \5(5" Alla luce di tali emergenze, l'attività di interpretazione del giudicato demandata al giudice dell'esecuzione si rivela, nel caso in esame, lacunosa, perché priva dei fondamentali riferimenti temporali delle contestate attività di pianificazione delle rapine, dovendosi osservare che, per una rapina consumata nel mese di dicembre 2016, la relativa pianificazione, per giustificare la revoca di diritto della sospensione condizionale concessa all'imputato (con sentenza divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2010), ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., avrebbe dovuto collocarsi, in ottica associativa, già da epoca antecedente al 4 gennaio 2015. Tuttavia, questa informazione non è stata fornita dall'ordinanza impugnata, che resta, pertanto, inficiata da un irrimediabile vulnus motivazionale. 4. Si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza medesima, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, che provvederà a colmare la rilevata lacuna attenendosi ai principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG ALESSANDRO CIMMINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Penale Sent. Sez. 1 Num. 26219 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 23/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza resa in data 2 ottobre 2023, la Corte di appello di Catanzaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, accoglieva la richiesta, avanzata dalla Procura Generale presso la suddetta Corte, volta ad ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa ad IO ST con sentenza emessa in data 14 dicembre 2009 dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2010. A ragione della decisione, la Corte territoriale rimarcava che lo ST aveva commesso, nel termine di cinque anni dalla irrevocabilità della decisione concedente il beneficio, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. (commesso in Lamezia Terme da epoca immediatamente successiva alla data del 14 maggio 2014), nonché i reati di cui agli artt. 628, 648 cod. pen. e altri (commessi in Lamezia Terme e Pizzo Calabro il 30 novembre 2016 e il 1° dicembre 2016), per i quali l'imputato era stato condannato alla pena di 8 anni e 4 mesi di reclusione con sentenza resa in data 28 aprile 2021 dalla Corte di Appello di Catanzaro, irrevocabile dal 22 settembre 2022. Disattendeva il giudice dell'esecuzione la tesi difensiva, secondo la quale l'inserimento dello ST nella compagine associativa per cui vi era stata condanna avrebbe dovuto farsi risalire al 30 novembre 2016, data della rapina commessa in danno di un ufficio postale. Osservava, al riguardo, che il capo d'imputazione relativo al reato associativo recava una data di inizio di consumazione definita come "epoca successiva e prossima al 14.5.2014" che non risultava essere stata precisata o altrimenti modificata nel corso del giudizio di cognizione, sicché doveva ritenersi coperta dal giudicato. Aggiungeva che lo ST, stando al capo d'accusa, aveva preso parte anche alla preliminare opera di pianificazione delle rapine (all'evidenza del tutto antecedente a quella della materiale commissione dei reati cui intendeva riferirsi la difesa) e che i giudici di appello, in sede di cognizione, avevano ritenuto che non era l'isolata analisi della partecipazione al reato-fine che induceva a reputare integrata la prova della partecipazione dello ST all'associazione, "ma la corretta analisi del ruolo dal medesimo in concreto ricoperto nonché della variegata serie di condotte da lui tenute" (pag. 292 della sentenza della Corte di appello di Catanzaro). 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per il tramite del difensore, deducendo manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà della stessa con la sentenza n. 989/2021 emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 28 aprile 2021. Sostiene il difensore del ricorrente che, secondo l'accertamento in fatto contenuto nella sentenza citata (di cui viene incorporato un ampio brano), la condotta di pianificazione delle rapine da parte dello ST sarebbe stata posta in essere solo a partire dal 30 novembre 2016, atteso che l'evento che avrebbe portato alla necessità di procedere a tale pianificazione, al fine di riempire le casse del sodalizio rimaste "vuote", costituito dal sequestro di materiale esplodente, armi e ingenti quantitativi di stupefacente, era avvenuto il 26 settembre 2016, anch'esso, quindi, ben oltre i 5 anni dalla irrevocabilità della sentenza concessiva del beneficio (4 gennaio 2010). 2 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono. 2. Occorre premettere che il giudice dell'esecuzione penale ha il potere-dovere di interpretare il giudicato e di renderne espliciti il contenuto e i limiti, ricavando dalla sentenza irrevocabile tutti gli elementi, anche non chiaramente espressi, che siano necessari per finalità esecutive e, in particolare, per l'applicazione di cause estintive e per la revoca dei benefici condizionati, ma non per l'esecuzione delle statuizioni civili (fra tutte, Sez. 1, n. 14984 del 13/03/2019, Versaci, Rv. 275063). Di conseguenza, nel caso in cui il tempus commissi delicti non sia indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza per ricavarne tutti gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata (fra le più recenti, Sez. 1, n. 35766 dell'11/11/2020, Barilari, Rv. 280093). 3. Ritiene il Collegio che, nella specie, il giudice dell'esecuzione non si sia pienamente conformato ai richiamati principi. In primo luogo, va rilevato che, nel capo d'imputazione d'interesse, la condotta associativa risulta contestata all'imputato "da epoca immediatamente successiva al 14.5.2014" e non, come afferma il giudicante, da "epoca successiva e prossima" a quella data, laddove l'aggettivo "prossima" va solitamente inteso come antecedente a una data determinata. Ciò detto, va notato che l'ordinanza impugnata recepisce dalla sentenza di cognizione più volte citata talune condotte ascritte allo ST, quali la "preliminare opera di pianificazione" delle rapine o la genericamente indicata "variegata serie di condotte da lui tenute", omettendo, tuttavia, di chiarire in cosa precisamente la pianificazione e la serie di condotte sarebbero consistite e, soprattutto, in quale contesto di tempo sarebbero state collocabili. Orbene, effettivamente dalla sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 28 aprile 2021, versata in atti, si evince che l'azione dello ST venne a coincidere con la necessità, emersa a seguito del sequestro del 26 settembre 2016 (di materiale esplodente, armi e ingenti quantitativi di stupefacente), per il sodalizio CERRA-TORCASIO-GUALTIERI, di "riempire le casse" svuotate progettando ed eseguendo rapine, attività che coinvolse l'odierno ricorrente in prima persona. Peraltro, nel paragrafo a lui dedicato, la pronuncia di cui si discute non pare fornire alcuna informazione circa una partecipazione dell'imputato all'associazione investigata prima del settembre 2016, al di là del dato formale del tempus commissi delicti come cristallizzato dal giudicato. 3 \5(5" Alla luce di tali emergenze, l'attività di interpretazione del giudicato demandata al giudice dell'esecuzione si rivela, nel caso in esame, lacunosa, perché priva dei fondamentali riferimenti temporali delle contestate attività di pianificazione delle rapine, dovendosi osservare che, per una rapina consumata nel mese di dicembre 2016, la relativa pianificazione, per giustificare la revoca di diritto della sospensione condizionale concessa all'imputato (con sentenza divenuta irrevocabile il 4 gennaio 2010), ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1), cod. pen., avrebbe dovuto collocarsi, in ottica associativa, già da epoca antecedente al 4 gennaio 2015. Tuttavia, questa informazione non è stata fornita dall'ordinanza impugnata, che resta, pertanto, inficiata da un irrimediabile vulnus motivazionale. 4. Si impone, in conclusione, l'annullamento dell'ordinanza medesima, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro, che provvederà a colmare la rilevata lacuna attenendosi ai principi di diritto richiamati.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente