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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 12/11/2025, n. 786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 786 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1073/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1073/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LUCHERINI Parte_1 C.F._1
AR IC, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, viale San Concordio n. 823 e in Indirizzo Telematico presso il difensore, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DI Controparte_1 C.F._2
OR AT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ad Alcamo (TP), in Corso Generale dei Medici n. 10, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.09.2025.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato ricorso chiedendo pronunciarsi la separazione personale e la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ad Alcamo Controparte_1
(TP) in data 01.10.2004, con rito concordatario, in regime di separazione dei beni, deducendo che: dall'unione coniugale sono nate due figlie, , nata ad [...] il Persona_1
07.09.2005, ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
[...]
nata ad [...] il [...], ancora minorenne;
già dai primi anni di Per_2 matrimonio ella ha cominciato a prendere coscienza che il marito nascondeva una doppia personalità, in quanto spesso si verificavano episodi di violenza psicologica e qualche volta anche fisica nei suoi confronti, sia in casa che in pubblico, ed anche in presenza di parenti o delle due figlie, davanti alle quali egli spesso bestemmia e pone in essere un atteggiamento anaffettivo;
inoltre, egli si è mostrato un uomo geloso dei suoi successi, come donna, madre ed insegnante;
nel 2015, durante un anno di prova come insegnante di potenziamento che ella ha trascorso a Padova, le bambine rimasero in Sicilia presso la nonna materna e il padre non si recava a trovarle regolarmente, preferendo stare ad Alcamo, dove aveva instaurato una relazione extra coniugale;
ad oggi, ogni aspetto di condivisione proprio della vita coniugale è definitivamente cessato, in quanto da circa dieci anni i coniugi non hanno intimità, da mesi non consumano i pasti insieme e dormono in camere separate;
da anni ella ha tentato di separarsi dal marito, ma questo non ha mai voluto accettare tale epilogo, promettendo che sarebbe cambiato in meglio, cosa che non è mai avvenuta;
il 12 marzo 2024, in conseguenza dell'aggressione subita dal marito, ella si è determinata ad intraprendere il presente procedimento;
segnatamente, a fronte del suo tentativo di discutere circa questioni economiche di mantenimento della famiglia, il marito si è adirato, prima in auto e poi a casa;
giunti in cucina, egli l'ha aggredita verbalmente e le ha lanciato una bottiglia di acqua per ferirla, senza riuscirci, ed ha continuato ad inveirle contro, inseguendola intorno al tavolo;
ella
è riuscita a scappare, ma poco dopo è stata raggiunta alla fermata dell'autobus dal marito, che
è salito sul mezzo insieme a lei;
in seguito, rientrata a casa, ha trovato la figlia maggiore che, avendo sentito il litigio dalla sua camera, l'ha incoraggiata a denunciare il fatto;
Per_1 dopo pochi minuti, sono arrivati i Carabinieri e l'ambulanza; dal 13 marzo 2024 (data di dimissione dal pronto soccorso) al 25 marzo 2024, ella e la figlia minore sono state Per_2
pagina 2 di 9 sotto protezione in località segreta ed anche la figlia maggiore si è allontanata da casa, Per_1 sempre sotto lo stesso programma ma in una diversa sistemazione e tale situazione è cessata solo dopo che i servizi sociali hanno ricevuto conferma del fatto che si Controparte_1 era allontanato da Lucca per recarsi in Sicilia.
Ha concluso chiedendo: in via anticipatoria e inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473-bis 15
c.p.c., ordinare al marito di cessare gli atti di intimidazione ed Controparte_1 aggressione nei confronti della moglie e di non avvicinarsi alla casa coniugale ed ai luoghi di lavoro e di frequentazione della moglie ed assegnare alla stessa la casa coniugale sita in
Lucca, Viale Puccini n. 1789/A; ai sensi del disposto di cui all'art. 473-bis. 21 c.p.c., confermare i predetti provvedimenti ed adottare i seguenti, in via indifferibile: autorizzare i coniugi a vivere separati con reciproco consenso al rilascio del passaporto per espatrio;
affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnare la casa coniugale alla madre;
determinare in complessivi € 890,00 il contributo mensile a carico del resistente per il mantenimento delle figlie;
determinare il contributo mensile a carico del resistente per il mantenimento della moglie pari ad € 270,00; nel merito, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con conferma dei provvedimenti iniziali sopra richiesti, nonché stabilire che il calendario di frequentazione e visita sarà concordato fra i genitori e le figlie, considerando i doveri familiari e gli impegni personali di ciascuno;
durante le ferie estive, le figlie potranno trascorrere due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori in periodi da determinarsi consensualmente nel rispetto delle ferie lavorative, nonché le feste comandate secondo il criterio dell'alternanza; stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie da concordare espressamente;
assegnare la casa coniugale alla madre e proprietaria, presso la quale sono collocate prevalentemente le figlie, con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se ne allontani, asportando i propri beni personali.
Con decreto del 17.04.2024 il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., ha ordinato a di cessare le condotte pregiudizievoli nei confronti della ricorrente e Controparte_1 disposto l'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale sita a Lucca, viale Puccini n.
1789/A, nonché il divieto di avvicinarsi ad essa e al luogo di lavoro della ricorrente.
pagina 3 di 9 Il resistente si è costituito nel sub-procedimento cautelare contestando l'ammissibilità del provvedimento cautelare nonché i presupposti per la sua conferma.
All'udienza del 03.05.2024 il Giudice delegato, dopo avere sentito entrambi i coniugi, prendendo atto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, che si è detta soddisfatta dell'esigenza cautelare raggiunta, con l'impegno del di preservare la quiete coniugale, nonché CP_1 della richiesta del suo procuratore di non insistere per la conferma del provvedimento cautelare, ha revocato il decreto suddetto, confermando l'udienza già fissata per la trattazione del merito.
Nella comparsa di costituzione depositata il 09.07.2024 il resistente ha chiesto: pronunciare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre da determinare secondo le modalità ritenute opportune dal Tribunale, nel rispetto del primario interesse della minore nonché del principio della bigenitorialità e compatibilmente con gli impegni delle parti;
disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, stante la rispettiva capacità reddituale;
disporre che egli provveda a versare direttamente alla figlia maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € Per_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario e, alla ricorrente, l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore;
Per_2 una volta passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato la separazione e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24.07.2024 il Giudice, sentite le parti e, all'esito, dando atto dell'accordo delle stesse in relazione all'affidamento condiviso della figlia minore con prevalente collocamento presso la madre, chiedendo il padre la definizione di tempi di frequentazione che gli consentano un rapporto continuativo con le figlie e, la madre, facendo valere il disagio vissuto dalle figlie in relazione al rapporto con la figura paterna, ha adottato i seguenti provvedimenti:
pagina 4 di 9 “- Recepisce in via temporanea e urgente quanto allo stato concordato tra le parti, disponendo visite tra il padre e la figlia minore in un giorno infrasettimanale e in un giorno tra il sabato e la domenica, secondo tempi da concordare e nel rispetto della volontà della figlia – in proposito le parti concordano a che il padre riaccompagni la figlia minore sotto il portone di casa solo in orario notturno, altrimenti prelevandola e lasciandola nel piazzale del negozio ; Pt_2
- Tenuto conto delle problematiche della separazione e del nuovo assetto familiare, invita i genitori ad intraprendere disgiunti percorsi di sostegno alla genitorialità: il padre per elaborare le vicissitudini familiari e comprendere le migliori modalità di approccio alla relazione con le figlie e, la madre, per elaborare il vissuto familiare e fungere da sostegno nella relazione padre/figlie;
- Considerate le rispettive condizioni economico-reddituali e i tempi di permanenza delle figlie, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con il pagamento di € 300,00 per la figlia minore e di € 350,00 per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, da versarsi alla madre entro il giorno 22 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 7/10/2020, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso. In proposito le parti, al fine di evitare l'insorgere di una lite circa il mantenimento dovuto per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024, concordano a che il resistente versi alla ricorrente, entro il 31/07/2024, l'importo di € 650,00, entro il 20/08/2024 l'importo di € 850,00
(aggiungendo quindi la somma di € 200,00 alla corresponsione del mantenimento ordinario) ed entro il 20/09/2024 la somma di € 800,00 (aggiungendo € 150,00 all'importo del mantenimento ordinario).
- Dispone inoltre procedersi all'ascolto della minore, fissando all'uopo l'udienza del
2/10/2024 alle ore 15:00.”
All'udienza del 02.10.2024 si è proceduto all'ascolto della minore, all'esito del quale il
Giudice ha rinviato per consentire l'esame delle dichiarazioni rese all'udienza del 22.11.2024, concedendo alle parti termine fino al 15.11.2024 per il deposito di eventuali note di deduzione.
pagina 5 di 9 Con memoria autorizzata depositata il 15.11.2024, parte ricorrente ha dedotto: l'intrapresa, da parte sua, del percorso di sostegno alla genitorialità; che il resistente non si è mai fatto presente per concordare le decisioni riguardanti l'educazione e il mantenimento delle figlie, avendo peraltro portato altrove l'autovettura Toyota Yaris in uso alla moglie, lasciando la famiglia senza alcun mezzo di locomozione;
che questi, nonostante il miglioramento retributivo, non ha mai ottemperato al pagamento della propria quota di contribuzione alle spese straordinarie disposta in via provvisoria dal Tribunale, con conseguente peggioramento delle condizioni di vita della madre e delle figlie.
All'udienza del 22.11.2024, parte ricorrente ha chiesto concedersi un breve rinvio per formalizzare un accordo conciliativo con la controparte;
il Giudice, preso atto, ha rinviato la causa all'udienza del 11.12.2024, disponendone lo svolgimento mediante il deposito di note scritte.
In data 10.12.2024 le parti hanno depositato una memoria congiunta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati;
• Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale Per_ sulla figlia minore , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei di Lei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
• Stabilire che il calendario di frequentazione e visita, disponendo visite tra il padre e la figlia minore in un giorno infrasettimanale e in un giorno tra il sabato e la domenica, secondo tempi da concordare e nel rispetto della volontà della figlia e degli impegni lavorativi del padre, oggi residente in [...].
• Stabilire che - a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e fino alla di loro indipendenza - il padre versi in favore della madre Controparte_1 Parte_1
Per_ l'importo mensile di € 300,00, per la figlia minore ed € 350,00 per la figlia maggiorenne , anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da Per_1
pagina 6 di 9 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 7/10/2020.
• Stabilire che durante le ferie estive, la figlia minore potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori in periodi da determinarsi consensualmente nel rispetto delle ferie lavorative. Vacanze natalizie, fine anno, Pasqua, Pasquetta in modo ed anni alternati rispettando il criterio paritario.
• Assegnare la casa coniugale - sita in Lucca, Viale Puccini n. 1789/A (F. 121 mappali 81 sub. 6 e 81 sub. 3) - alla madre e proprietaria , presso la quale sono collocate Parte_1 prevalentemente le figlie, con ogni arredo e corredo.
• All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• Con Ordine all'Ufficiale Di Stato di Civile competente di dare corso agli adempimenti di
Legge.
• Con compensazione delle spese e competenze di difesa.
Con sentenza parziale n. 20/2025 pubblicata l'11.01.2025 il Collegio, recependo le suddette condizioni congiuntamente rassegnate, ha pronunciato la separazione personale delle parti, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 18.07.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 12.09.2025, della quale è stata disposta la trattazione in modalità cartolare e, con decreto del 16.09.2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione, viste le note scritte depositate dalle parti in sostituzione il
05.09.2025 dell'udienza, contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale:
• Atteso il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione dei coniugi,
• Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale Per_ sulla figlia minore , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei di Lei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la
pagina 7 di 9 responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
• Stabilire che il calendario di frequentazione e visita, disponendo visite tra il padre e la figlia minore in un giorno infrasettimanale e in un giorno tra il sabato e la domenica, secondo tempi da concordare e nel rispetto della volontà della figlia e degli impegni lavorativi del padre, oggi residente in [...].
• Stabilire che - a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e fino alla di loro indipendenza - il padre versi in favore della madre Controparte_1 Parte_1
Per_ l'importo mensile di € 300,00, per la figlia minore ed € 350,00 per la figlia maggiorenne , anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da Per_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 7/10/2020.
• Stabilire che durante le ferie estive, la figlia minore potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori in periodi da determinarsi consensualmente nel rispetto delle ferie lavorative. Vacanze natalizie, fine anno, Pasqua, Pasquetta in modo ed anni alternati rispettando il criterio paritario.
• Assegnare la casa coniugale - sita in Lucca, Viale Puccini n. 1789/A (F. 121 mappali 81 sub. 6 e 81 sub. 3) - alla madre e proprietaria , presso la quale sono collocate Parte_1 prevalentemente le figlie, con ogni arredo e corredo.
• Con Ordine all'Ufficiale Di Stato di Civile competente di dare corso agli adempimenti di
Legge.
• Con compensazione delle spese e competenze di difesa.”.
***
Ciò premesso in fatto, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla pagina 8 di 9 decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come risultante dagli scritti difensivi.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, deve osservarsi che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti ricalcano quelle già richieste dalle stesse in sede di separazione, recepite dal Collegio e per le quali, dunque, deve replicarsi il medesimo giudizio di adeguatezza rispetto agli interessi coinvolti, nonché, per quanto concerne gli aspetti economici e patrimoniali, di congruità in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Le spese processuali, in ragione delle conclusioni congiuntamente rassegnate, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01.10.2004 ad Alcamo (TP) tra , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Alcamo al N. 146, P.2, S A. anno 2004, alle condizioni contenute nelle note di precisazione delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, sopra trascritte, disponendo in conformità alle medesime;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 10/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Anna Martelli Presidente Dott. Antonio Mondini Giudice Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1073/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. LUCHERINI Parte_1 C.F._1
AR IC, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lucca, viale San Concordio n. 823 e in Indirizzo Telematico presso il difensore, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. DI Controparte_1 C.F._2
OR AT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato ad Alcamo (TP), in Corso Generale dei Medici n. 10, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di PUBBLICO MINISTERO;
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione e divorzio giudiziali
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 12.09.2025.
pagina 1 di 9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha presentato ricorso chiedendo pronunciarsi la separazione personale e la Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con ad Alcamo Controparte_1
(TP) in data 01.10.2004, con rito concordatario, in regime di separazione dei beni, deducendo che: dall'unione coniugale sono nate due figlie, , nata ad [...] il Persona_1
07.09.2005, ad oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e
[...]
nata ad [...] il [...], ancora minorenne;
già dai primi anni di Per_2 matrimonio ella ha cominciato a prendere coscienza che il marito nascondeva una doppia personalità, in quanto spesso si verificavano episodi di violenza psicologica e qualche volta anche fisica nei suoi confronti, sia in casa che in pubblico, ed anche in presenza di parenti o delle due figlie, davanti alle quali egli spesso bestemmia e pone in essere un atteggiamento anaffettivo;
inoltre, egli si è mostrato un uomo geloso dei suoi successi, come donna, madre ed insegnante;
nel 2015, durante un anno di prova come insegnante di potenziamento che ella ha trascorso a Padova, le bambine rimasero in Sicilia presso la nonna materna e il padre non si recava a trovarle regolarmente, preferendo stare ad Alcamo, dove aveva instaurato una relazione extra coniugale;
ad oggi, ogni aspetto di condivisione proprio della vita coniugale è definitivamente cessato, in quanto da circa dieci anni i coniugi non hanno intimità, da mesi non consumano i pasti insieme e dormono in camere separate;
da anni ella ha tentato di separarsi dal marito, ma questo non ha mai voluto accettare tale epilogo, promettendo che sarebbe cambiato in meglio, cosa che non è mai avvenuta;
il 12 marzo 2024, in conseguenza dell'aggressione subita dal marito, ella si è determinata ad intraprendere il presente procedimento;
segnatamente, a fronte del suo tentativo di discutere circa questioni economiche di mantenimento della famiglia, il marito si è adirato, prima in auto e poi a casa;
giunti in cucina, egli l'ha aggredita verbalmente e le ha lanciato una bottiglia di acqua per ferirla, senza riuscirci, ed ha continuato ad inveirle contro, inseguendola intorno al tavolo;
ella
è riuscita a scappare, ma poco dopo è stata raggiunta alla fermata dell'autobus dal marito, che
è salito sul mezzo insieme a lei;
in seguito, rientrata a casa, ha trovato la figlia maggiore che, avendo sentito il litigio dalla sua camera, l'ha incoraggiata a denunciare il fatto;
Per_1 dopo pochi minuti, sono arrivati i Carabinieri e l'ambulanza; dal 13 marzo 2024 (data di dimissione dal pronto soccorso) al 25 marzo 2024, ella e la figlia minore sono state Per_2
pagina 2 di 9 sotto protezione in località segreta ed anche la figlia maggiore si è allontanata da casa, Per_1 sempre sotto lo stesso programma ma in una diversa sistemazione e tale situazione è cessata solo dopo che i servizi sociali hanno ricevuto conferma del fatto che si Controparte_1 era allontanato da Lucca per recarsi in Sicilia.
Ha concluso chiedendo: in via anticipatoria e inaudita altera parte, ai sensi dell'art. 473-bis 15
c.p.c., ordinare al marito di cessare gli atti di intimidazione ed Controparte_1 aggressione nei confronti della moglie e di non avvicinarsi alla casa coniugale ed ai luoghi di lavoro e di frequentazione della moglie ed assegnare alla stessa la casa coniugale sita in
Lucca, Viale Puccini n. 1789/A; ai sensi del disposto di cui all'art. 473-bis. 21 c.p.c., confermare i predetti provvedimenti ed adottare i seguenti, in via indifferibile: autorizzare i coniugi a vivere separati con reciproco consenso al rilascio del passaporto per espatrio;
affidare la figlia minore congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
assegnare la casa coniugale alla madre;
determinare in complessivi € 890,00 il contributo mensile a carico del resistente per il mantenimento delle figlie;
determinare il contributo mensile a carico del resistente per il mantenimento della moglie pari ad € 270,00; nel merito, dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con conferma dei provvedimenti iniziali sopra richiesti, nonché stabilire che il calendario di frequentazione e visita sarà concordato fra i genitori e le figlie, considerando i doveri familiari e gli impegni personali di ciascuno;
durante le ferie estive, le figlie potranno trascorrere due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori in periodi da determinarsi consensualmente nel rispetto delle ferie lavorative, nonché le feste comandate secondo il criterio dell'alternanza; stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie da concordare espressamente;
assegnare la casa coniugale alla madre e proprietaria, presso la quale sono collocate prevalentemente le figlie, con ogni arredo e corredo;
disporre che l'altro genitore se ne allontani, asportando i propri beni personali.
Con decreto del 17.04.2024 il Giudice delegato, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., ha ordinato a di cessare le condotte pregiudizievoli nei confronti della ricorrente e Controparte_1 disposto l'allontanamento dello stesso dalla casa coniugale sita a Lucca, viale Puccini n.
1789/A, nonché il divieto di avvicinarsi ad essa e al luogo di lavoro della ricorrente.
pagina 3 di 9 Il resistente si è costituito nel sub-procedimento cautelare contestando l'ammissibilità del provvedimento cautelare nonché i presupposti per la sua conferma.
All'udienza del 03.05.2024 il Giudice delegato, dopo avere sentito entrambi i coniugi, prendendo atto delle dichiarazioni rese dalla ricorrente, che si è detta soddisfatta dell'esigenza cautelare raggiunta, con l'impegno del di preservare la quiete coniugale, nonché CP_1 della richiesta del suo procuratore di non insistere per la conferma del provvedimento cautelare, ha revocato il decreto suddetto, confermando l'udienza già fissata per la trattazione del merito.
Nella comparsa di costituzione depositata il 09.07.2024 il resistente ha chiesto: pronunciare la separazione personale dei coniugi;
assegnare la casa coniugale alla ricorrente;
disporre l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con Persona_2 collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita del padre da determinare secondo le modalità ritenute opportune dal Tribunale, nel rispetto del primario interesse della minore nonché del principio della bigenitorialità e compatibilmente con gli impegni delle parti;
disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, stante la rispettiva capacità reddituale;
disporre che egli provveda a versare direttamente alla figlia maggiorenne , non ancora economicamente autosufficiente, l'importo mensile di € Per_1
300,00 a titolo di contributo per il mantenimento ordinario e, alla ricorrente, l'importo mensile di euro 200,00 a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore;
Per_2 una volta passata in giudicato la sentenza che ha pronunciato la separazione e nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 24.07.2024 il Giudice, sentite le parti e, all'esito, dando atto dell'accordo delle stesse in relazione all'affidamento condiviso della figlia minore con prevalente collocamento presso la madre, chiedendo il padre la definizione di tempi di frequentazione che gli consentano un rapporto continuativo con le figlie e, la madre, facendo valere il disagio vissuto dalle figlie in relazione al rapporto con la figura paterna, ha adottato i seguenti provvedimenti:
pagina 4 di 9 “- Recepisce in via temporanea e urgente quanto allo stato concordato tra le parti, disponendo visite tra il padre e la figlia minore in un giorno infrasettimanale e in un giorno tra il sabato e la domenica, secondo tempi da concordare e nel rispetto della volontà della figlia – in proposito le parti concordano a che il padre riaccompagni la figlia minore sotto il portone di casa solo in orario notturno, altrimenti prelevandola e lasciandola nel piazzale del negozio ; Pt_2
- Tenuto conto delle problematiche della separazione e del nuovo assetto familiare, invita i genitori ad intraprendere disgiunti percorsi di sostegno alla genitorialità: il padre per elaborare le vicissitudini familiari e comprendere le migliori modalità di approccio alla relazione con le figlie e, la madre, per elaborare il vissuto familiare e fungere da sostegno nella relazione padre/figlie;
- Considerate le rispettive condizioni economico-reddituali e i tempi di permanenza delle figlie, pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con il pagamento di € 300,00 per la figlia minore e di € 350,00 per la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, da versarsi alla madre entro il giorno 22 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 7/10/2020, con decorrenza dalla data di notifica del ricorso. In proposito le parti, al fine di evitare l'insorgere di una lite circa il mantenimento dovuto per i mesi di maggio, giugno e luglio 2024, concordano a che il resistente versi alla ricorrente, entro il 31/07/2024, l'importo di € 650,00, entro il 20/08/2024 l'importo di € 850,00
(aggiungendo quindi la somma di € 200,00 alla corresponsione del mantenimento ordinario) ed entro il 20/09/2024 la somma di € 800,00 (aggiungendo € 150,00 all'importo del mantenimento ordinario).
- Dispone inoltre procedersi all'ascolto della minore, fissando all'uopo l'udienza del
2/10/2024 alle ore 15:00.”
All'udienza del 02.10.2024 si è proceduto all'ascolto della minore, all'esito del quale il
Giudice ha rinviato per consentire l'esame delle dichiarazioni rese all'udienza del 22.11.2024, concedendo alle parti termine fino al 15.11.2024 per il deposito di eventuali note di deduzione.
pagina 5 di 9 Con memoria autorizzata depositata il 15.11.2024, parte ricorrente ha dedotto: l'intrapresa, da parte sua, del percorso di sostegno alla genitorialità; che il resistente non si è mai fatto presente per concordare le decisioni riguardanti l'educazione e il mantenimento delle figlie, avendo peraltro portato altrove l'autovettura Toyota Yaris in uso alla moglie, lasciando la famiglia senza alcun mezzo di locomozione;
che questi, nonostante il miglioramento retributivo, non ha mai ottemperato al pagamento della propria quota di contribuzione alle spese straordinarie disposta in via provvisoria dal Tribunale, con conseguente peggioramento delle condizioni di vita della madre e delle figlie.
All'udienza del 22.11.2024, parte ricorrente ha chiesto concedersi un breve rinvio per formalizzare un accordo conciliativo con la controparte;
il Giudice, preso atto, ha rinviato la causa all'udienza del 11.12.2024, disponendone lo svolgimento mediante il deposito di note scritte.
In data 10.12.2024 le parti hanno depositato una memoria congiunta, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
• Pronunciare la separazione personale dei coniugi, autorizzando i coniugi a vivere separati;
• Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale Per_ sulla figlia minore , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei di Lei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
• Stabilire che il calendario di frequentazione e visita, disponendo visite tra il padre e la figlia minore in un giorno infrasettimanale e in un giorno tra il sabato e la domenica, secondo tempi da concordare e nel rispetto della volontà della figlia e degli impegni lavorativi del padre, oggi residente in [...].
• Stabilire che - a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e fino alla di loro indipendenza - il padre versi in favore della madre Controparte_1 Parte_1
Per_ l'importo mensile di € 300,00, per la figlia minore ed € 350,00 per la figlia maggiorenne , anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da Per_1
pagina 6 di 9 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 7/10/2020.
• Stabilire che durante le ferie estive, la figlia minore potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori in periodi da determinarsi consensualmente nel rispetto delle ferie lavorative. Vacanze natalizie, fine anno, Pasqua, Pasquetta in modo ed anni alternati rispettando il criterio paritario.
• Assegnare la casa coniugale - sita in Lucca, Viale Puccini n. 1789/A (F. 121 mappali 81 sub. 6 e 81 sub. 3) - alla madre e proprietaria , presso la quale sono collocate Parte_1 prevalentemente le figlie, con ogni arredo e corredo.
• All'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
• Con Ordine all'Ufficiale Di Stato di Civile competente di dare corso agli adempimenti di
Legge.
• Con compensazione delle spese e competenze di difesa.
Con sentenza parziale n. 20/2025 pubblicata l'11.01.2025 il Collegio, recependo le suddette condizioni congiuntamente rassegnate, ha pronunciato la separazione personale delle parti, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
All'udienza del 18.07.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 12.09.2025, della quale è stata disposta la trattazione in modalità cartolare e, con decreto del 16.09.2025, è stata rimessa al Collegio per la decisione, viste le note scritte depositate dalle parti in sostituzione il
05.09.2025 dell'udienza, contenenti le seguenti conclusioni congiunte:
“Voglia il Tribunale:
• Atteso il passaggio in giudicato della sentenza che ha pronunciato la separazione dei coniugi,
• Stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale Per_ sulla figlia minore , assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei di Lei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali, mentre ciascun genitore eserciterà la
pagina 7 di 9 responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
• Stabilire che il calendario di frequentazione e visita, disponendo visite tra il padre e la figlia minore in un giorno infrasettimanale e in un giorno tra il sabato e la domenica, secondo tempi da concordare e nel rispetto della volontà della figlia e degli impegni lavorativi del padre, oggi residente in [...].
• Stabilire che - a titolo di contributo al mantenimento delle figlie e fino alla di loro indipendenza - il padre versi in favore della madre Controparte_1 Parte_1
Per_ l'importo mensile di € 300,00, per la figlia minore ed € 350,00 per la figlia maggiorenne , anticipatamente ed entro il giorno 5 di ogni mese, importo da Per_1 rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo siglato da questo Tribunale il 7/10/2020.
• Stabilire che durante le ferie estive, la figlia minore potrà trascorrere due settimane non consecutive con ciascuno dei genitori in periodi da determinarsi consensualmente nel rispetto delle ferie lavorative. Vacanze natalizie, fine anno, Pasqua, Pasquetta in modo ed anni alternati rispettando il criterio paritario.
• Assegnare la casa coniugale - sita in Lucca, Viale Puccini n. 1789/A (F. 121 mappali 81 sub. 6 e 81 sub. 3) - alla madre e proprietaria , presso la quale sono collocate Parte_1 prevalentemente le figlie, con ogni arredo e corredo.
• Con Ordine all'Ufficiale Di Stato di Civile competente di dare corso agli adempimenti di
Legge.
• Con compensazione delle spese e competenze di difesa.”.
***
Ciò premesso in fatto, osserva il Collegio che sussistono i presupposti di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 maggio
2015 n. 55, per dare corso alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante il passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione, essendo trascorso il tempo di ininterrotta separazione legale dei coniugi previsto dalla richiamata norma e non essendo stata eccepita, né risultando l'interruzione di tale stato, così come appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta, oltre che dalle ragioni addotte, anche dalla pagina 8 di 9 decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale, come risultante dagli scritti difensivi.
Per quanto concerne le condizioni del divorzio, deve osservarsi che le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti ricalcano quelle già richieste dalle stesse in sede di separazione, recepite dal Collegio e per le quali, dunque, deve replicarsi il medesimo giudizio di adeguatezza rispetto agli interessi coinvolti, nonché, per quanto concerne gli aspetti economici e patrimoniali, di congruità in relazione alle condizioni economiche delle parti.
Le spese processuali, in ragione delle conclusioni congiuntamente rassegnate, sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
I) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 01.10.2004 ad Alcamo (TP) tra , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto nel registro Controparte_1 degli atti di matrimonio del Comune di Alcamo al N. 146, P.2, S A. anno 2004, alle condizioni contenute nelle note di precisazione delle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, sopra trascritte, disponendo in conformità alle medesime;
II) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
III) Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 10/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott.ssa Anna Martelli
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