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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 58/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
IO NO, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 162/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara - Corso Risorgimento, 26 28100 Novara NO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 94/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U061I00439-2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 714/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni. Appellato: Non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento IVA per l'anno 2016 nei confronti della società Resistente_1 S.r.l., operante nel settore della fornitura di energia termica;
si contestava alla contribuente l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di fornitura di calore-energia per uso domestico, sostenendo che tale aliquota potesse applicarsi esclusivamente alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
laddove invece la società aveva applicato l'aliquota agevolata sulla base del n. 122 della Tabella
A, Parte III, del D.P.R. n. 633/1972, interpretando la norma nel senso che, in presenza di contratto di servizio energia, l'aliquota del 10% si applicasse indipendentemente dalla natura del combustibile utilizzato.
L'Amministrazione finanziaria, al contrario, riteneva che l'agevolazione fosse limitata alle sole forniture da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento, considerato che la società utilizzava prevalentemente metano come combustibile primario.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara, con sentenza n. 94/01/2024, accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la pretesa tributaria ma annullando le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa. Il Collegio riconosceva che "il complesso iter normativo all'origine della attuale disposizione normativa e la sua non chiarissima formulazione rendono possibili le differenti interpretazioni che la stessa C.R.T. del Piemonte ha dato in due diverse occasioni".
L'Agenzia delle Entrate propone appello limitatamente al profilo sanzionatorio, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 per aver la Corte erroneamente ritenuto non irrogabili le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa. Sostiene che nel caso di specie non sussisteva alcuna difficoltà di individuazione della disposizione applicabile, essendo il testo normativo chiaramente intellegibile.
In secondo luogo, evidenzia come l'Amministrazione finanziaria avesse già da tempo emesso costanti e conformi documenti di prassi (Risoluzione n. 94/2007, Risoluzione n. 28/2010, Interpello 288/2019) che chiarivano univocamente l'interpretazione della norma. Osserva ulteriormente che la contribuente aveva inizialmente emesso le fatture con aliquota agevolata sulla base di presupposti di fatto erronei, diversi da quelli successivamente fatti valere nel corso del giudizio. Solo con le memorie difensive la società aveva proposto una diversa interpretazione del disposto normativo, dimostrando di non essere incorsa in alcun fraintendimento interpretativo ma di aver adottato una condotta volutamente difforme dalla prassi amministrativa consolidata.
La contribuente non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. La Corte di primo grado ha correttamente identificato la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, rilevando che "il complesso iter normativo all'origine della attuale disposizione normativa e la sua non chiarissima formulazione rendono possibili le differenti interpretazioni che la stessa C.R.T. del Piemonte ha dato in due diverse occasioni". Sussistono dunque, anche ad avviso di questo Collegio, gli indici sintomatici della incertezza normativa: la natura non perspicua del precetto, la farraginosa elaborazione dello stesso - che ha conosciuto la stratificazione di più interventi di riforma - ed infine i contrasti giurisprudenziali anche a livello locale. La decisione di primo grado appare pertanto conforme a diritto, equità e giustizia e non si ravvisano ragioni per discostarsene. Ne discende il rigetto dell'appello; irripetibili le spese, nella contumacia della resistente.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
nulla sulle spese.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente
IO NO, Relatore
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 162/2025 depositato il 21/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Novara - Corso Risorgimento, 26 28100 Novara NO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 94/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NOVARA sez. 1 e pubblicata il 29/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7U061I00439-2022 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 714/2025 depositato il
20/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: La parte illustra diffusamente le ragioni per le quali ha proposto l'atto di appello, richiamandosi anche agli atti depositati ed insistendo nelle proprie conclusioni. Appellato: Non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda può essere così sintetizzata. L'Agenzia delle Entrate emetteva avviso di accertamento IVA per l'anno 2016 nei confronti della società Resistente_1 S.r.l., operante nel settore della fornitura di energia termica;
si contestava alla contribuente l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 10% alle prestazioni di fornitura di calore-energia per uso domestico, sostenendo che tale aliquota potesse applicarsi esclusivamente alle forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
laddove invece la società aveva applicato l'aliquota agevolata sulla base del n. 122 della Tabella
A, Parte III, del D.P.R. n. 633/1972, interpretando la norma nel senso che, in presenza di contratto di servizio energia, l'aliquota del 10% si applicasse indipendentemente dalla natura del combustibile utilizzato.
L'Amministrazione finanziaria, al contrario, riteneva che l'agevolazione fosse limitata alle sole forniture da fonti rinnovabili o cogenerazione ad alto rendimento, considerato che la società utilizzava prevalentemente metano come combustibile primario.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Novara, con sentenza n. 94/01/2024, accoglieva parzialmente il ricorso, confermando la pretesa tributaria ma annullando le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa. Il Collegio riconosceva che "il complesso iter normativo all'origine della attuale disposizione normativa e la sua non chiarissima formulazione rendono possibili le differenti interpretazioni che la stessa C.R.T. del Piemonte ha dato in due diverse occasioni".
L'Agenzia delle Entrate propone appello limitatamente al profilo sanzionatorio, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 546/1992 per aver la Corte erroneamente ritenuto non irrogabili le sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa. Sostiene che nel caso di specie non sussisteva alcuna difficoltà di individuazione della disposizione applicabile, essendo il testo normativo chiaramente intellegibile.
In secondo luogo, evidenzia come l'Amministrazione finanziaria avesse già da tempo emesso costanti e conformi documenti di prassi (Risoluzione n. 94/2007, Risoluzione n. 28/2010, Interpello 288/2019) che chiarivano univocamente l'interpretazione della norma. Osserva ulteriormente che la contribuente aveva inizialmente emesso le fatture con aliquota agevolata sulla base di presupposti di fatto erronei, diversi da quelli successivamente fatti valere nel corso del giudizio. Solo con le memorie difensive la società aveva proposto una diversa interpretazione del disposto normativo, dimostrando di non essere incorsa in alcun fraintendimento interpretativo ma di aver adottato una condotta volutamente difforme dalla prassi amministrativa consolidata.
La contribuente non si è costituita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato. La Corte di primo grado ha correttamente identificato la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa, rilevando che "il complesso iter normativo all'origine della attuale disposizione normativa e la sua non chiarissima formulazione rendono possibili le differenti interpretazioni che la stessa C.R.T. del Piemonte ha dato in due diverse occasioni". Sussistono dunque, anche ad avviso di questo Collegio, gli indici sintomatici della incertezza normativa: la natura non perspicua del precetto, la farraginosa elaborazione dello stesso - che ha conosciuto la stratificazione di più interventi di riforma - ed infine i contrasti giurisprudenziali anche a livello locale. La decisione di primo grado appare pertanto conforme a diritto, equità e giustizia e non si ravvisano ragioni per discostarsene. Ne discende il rigetto dell'appello; irripetibili le spese, nella contumacia della resistente.
P.Q.M.
conferma la decisione di primo grado;
nulla sulle spese.