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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1922/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina malese Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Marzorati presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo De Ponti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comignago (NO) in data 12.9.2016 (anno 2016, atto iscritto al n. 9, parte 2 serie C del Comune di Comignago, nonché trascritto al n. 609, parte 2, serie C del Comune di Milano) In comunione legale dei beni.
Pagina 1 di 3 Separati consensualmente con sentenza n. 1133/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 19.03.2025 e pubblicata il 25.03.2025 (passata in giudicato, v. documentazione in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il SI. corrisponderà alla sig.ra la somma una tantum di € 65.000,00 e non Pt_2 Pt_1 corrisponderà più alcunché a titolo di assegno divorzile, né ad altro titolo.
2. Le parti si danno atto che la predetta somma è già stata corrisposta con bonifici bancari fra il 27.12.2024 e il 31.1.2025. In quella sede, le parti concordavano che il versamento avvenisse a titolo di prestito infruttifero rispetto al quale, con la sottoscrizione della presente, il SI.
rinuncia ad ogni pretesa restitutoria nei confronti della SI.ra ; Pt_2 Pt_1
3. Rispetto al punto n.1, viene espressamente fatta salva la pendenza delle somme riconosciute alla SI.ra sulla base degli accordi di separazione omologati, se ancora in corso e fino Pt_1 alla concordata scadenza (spese per percorso psicologico, spese connesse all'ottenimento della patente di guida);
4. L'abitazione di via Apelle 10, nel contestuale stato d'uso in cui si troverà, 12 mesi dopo il deposito del ricorso per separazione e comunque non prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, verrà restituita al SI. al quale rimarrà definitivamente Pt_2 assegnata;
5. Con il rispetto di quanto sopra, i sig.ri e si danno atto di aver risolto ogni Pt_2 Pt_1 rapporto economico fra di loro, fatto salvo quanto al punto 3;
6. Sancire la perdita del cognome maritale da parte della SI.ra ; Parte_1
7. Spese compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1133/2025 emessa il 19.03.2025 e pubblicata il 25.03.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dalle stesse concordate e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra integralmente trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Pagina 2 di 3
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Comignago (NO) in data 12.9.2016 tra e (atto iscritto al n. 9, parte 2, serie C, anno Parte_1 Parte_2
2016 del Comune di Comignago, nonché trascritto al n. 609, parte 2, serie C, anno 2016 del Comune di Milano);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comignago (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Rel. Est. Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025
da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina malese Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Andrea Marzorati presso il quale ha eletto domicilio telematico
e 2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Riccardo De Ponti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Comignago (NO) in data 12.9.2016 (anno 2016, atto iscritto al n. 9, parte 2 serie C del Comune di Comignago, nonché trascritto al n. 609, parte 2, serie C del Comune di Milano) In comunione legale dei beni.
Pagina 1 di 3 Separati consensualmente con sentenza n. 1133/2025 emessa dal Tribunale di Milano il 19.03.2025 e pubblicata il 25.03.2025 (passata in giudicato, v. documentazione in atti)
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 13.02.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Il SI. corrisponderà alla sig.ra la somma una tantum di € 65.000,00 e non Pt_2 Pt_1 corrisponderà più alcunché a titolo di assegno divorzile, né ad altro titolo.
2. Le parti si danno atto che la predetta somma è già stata corrisposta con bonifici bancari fra il 27.12.2024 e il 31.1.2025. In quella sede, le parti concordavano che il versamento avvenisse a titolo di prestito infruttifero rispetto al quale, con la sottoscrizione della presente, il SI.
rinuncia ad ogni pretesa restitutoria nei confronti della SI.ra ; Pt_2 Pt_1
3. Rispetto al punto n.1, viene espressamente fatta salva la pendenza delle somme riconosciute alla SI.ra sulla base degli accordi di separazione omologati, se ancora in corso e fino Pt_1 alla concordata scadenza (spese per percorso psicologico, spese connesse all'ottenimento della patente di guida);
4. L'abitazione di via Apelle 10, nel contestuale stato d'uso in cui si troverà, 12 mesi dopo il deposito del ricorso per separazione e comunque non prima del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, verrà restituita al SI. al quale rimarrà definitivamente Pt_2 assegnata;
5. Con il rispetto di quanto sopra, i sig.ri e si danno atto di aver risolto ogni Pt_2 Pt_1 rapporto economico fra di loro, fatto salvo quanto al punto 3;
6. Sancire la perdita del cognome maritale da parte della SI.ra ; Parte_1
7. Spese compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Con sentenza n. 1133/2025 emessa il 19.03.2025 e pubblicata il 25.03.2025, il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dalle stesse concordate e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio, assegnando termine alle parti per il deposito di note scritte. Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato la volontà di ottenere la pronuncia di divorzio, confermando le condizioni concordate sopra integralmente trascritte, e hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Pagina 2 di 3
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Comignago (NO) in data 12.9.2016 tra e (atto iscritto al n. 9, parte 2, serie C, anno Parte_1 Parte_2
2016 del Comune di Comignago, nonché trascritto al n. 609, parte 2, serie C, anno 2016 del Comune di Milano);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di lite;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Comignago (NO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge, nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano ove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 19 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott.ssa Chiara Delmonte Dott.ssa Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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