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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 04/02/2026, n. 1838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1838 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1838/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9870/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250016227907000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1690/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Campania ed all'ADER parte ricorrente Ricorrente 1, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento per Tasse Automobilistiche Regione
Campania anno 2019 di € 403,79, notificata il 23/04/2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente deduce nullità ed illegittimità della cartella esattoriale impugnata, in quanto non e' stato mai notificato nè si ha contezza dell'accertamento prodromico.
E' quindi maturata la prescrizione della tassa automobilistica in questione.
Si chiede di annullare la cartella di pagamento;
In subordine ridurre la sanzione al minimo o nella misura equa;
condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore.
Si è costituita l'ADER, a mezzo proprio funzionario, che deduce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'accertamento ed al merito della pretesa a ruolo. Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente Impositore.
Si chiede di rigettare il ricorso;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Regione Campania si è costituita a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.
546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “…ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Deduce in ordine all'eccezione di prescrizione che per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine e non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, pertanto sono divenuti definitivi. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
A riguardo si allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica dell'avviso di accertamento propedeutico alla cartella impugnata perfezionatasi per compiuta giacenza in data 29/09/2022, precisando che tale atto non risulta impugnato e, pertanto, è divenuto definitivo.
Deduce che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 e che è valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Eccepisce infine la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a doglianze relative all'attività di riscossione e ai vizi propri dell'atto impugnato.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
L'impugnazione è fondata essenzialmente sulla tesi che si sarebbe maturata prescrizione del tributo per mancata notifica degli atti prodromici a quello qui opposto.
L'ER ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione passiva sull'attività di competenza della Regione ed in particolare circa la notifica dell'accertamento.
La Regione Campania ha documentato di aver provveduto alla notifica dell'accertamento presso il domicilio del contribuente perfezionatosi per compiuta giacenza.
In proposito si ricorda che- come riconosciuto da concorde giurisprudenza- per le tasse automobilistiche è previsto l'invio con semplice raccomandata A/R e che in caso di non occorre la ulteriore raccomandata informativa (CAD).
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che- considerata la data di notifica dell'atto impositivo (29 settembre 2022) e quella della cartella qui opposta (23 aprile 2025)- non risulterebbe maturato il termine triennale invocato dal contribuente.
Tuttavia dall'esame completo degli atti notificati al contribuente emerge che l'accertamento venne notificato all'indirizzo di Indirizzo_1 in Nocera Superiore, mentre la cartella qui opposta risulta notificata a diverso indirizzo, ovvero in Nocera Inferiore (Sa) alla Indirizzo_2 (coincidente con quello dichiarato in sede di ricorso).
Considerato che non è stata prodotta dalla Regione documentazione in ordine alla residenza storica del contribuente, sorge inevitabile dubbio sulla regolarità (peraltro per compiuta giacenza) della notifica dell'accertamento prodromico.
Tenuto conto che nel processo tributario attore sostanziale è l'Ente impositore, cui spetta esibire esauriente prova sulla regolarità del proprio operato, non può considerarsi assolto tale onere per le ragioni suddette, viceversa superabili attraverso la documentazione anagrafica in ordine alla residenza storica del contribuente, che confermi l'intervenuta variazione della sua residenza fra il 2022 ed il 2025.
Pertanto il ricorso allo stato degli atti deve trovare accoglimento.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
200,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT a favore del difensore antistatario di parte ricorrente, compensa le spese di lte fra ricorrente e ER
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GIURAZZA MICHELE, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9870/2025 depositato il 27/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250016227907000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1690/2026 depositato il 02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Campania ed all'ADER parte ricorrente Ricorrente 1, rappresentata da difensore tecnico, chiedeva l'annullamento di cartella di pagamento per Tasse Automobilistiche Regione
Campania anno 2019 di € 403,79, notificata il 23/04/2025.
Nell'atto introduttivo il contribuente deduce nullità ed illegittimità della cartella esattoriale impugnata, in quanto non e' stato mai notificato nè si ha contezza dell'accertamento prodromico.
E' quindi maturata la prescrizione della tassa automobilistica in questione.
Si chiede di annullare la cartella di pagamento;
In subordine ridurre la sanzione al minimo o nella misura equa;
condannare i resistenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al difensore.
Si è costituita l'ADER, a mezzo proprio funzionario, che deduce la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle censure relative all'omessa notifica dell'accertamento ed al merito della pretesa a ruolo. Qualsiasi contestazione, pertanto, afferente alla fase antecedente alla consegna del ruolo all'agente della riscossione contempla la carenza di legittimazione passiva dello stesso e deve essere rivolta esclusivamente nei confronti dell'Ente Impositore.
Si chiede di rigettare il ricorso;
condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La Regione Campania si è costituita a mezzo proprio funzionario, che eccepisce l'inammissibilità di tutti i motivi di ricorso concernenti il merito della pretesa tributaria, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n.
546 del 1992 e s.m.i. secondo cui “…ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”.
Deduce in ordine all'eccezione di prescrizione che per le tasse dovute e non pagate dal ricorrente, gli avvisi sono stati notificati entro il suddetto termine e non sono stati impugnati nei 60 giorni successivi, pertanto sono divenuti definitivi. La pretesa fiscale si è ormai consolidata, residuando la possibilità di impugnare l'atto della riscossione solo per vizi propri ex art.19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92.
A riguardo si allega estratto in formato elettronico della cartolina di notifica dell'avviso di accertamento propedeutico alla cartella impugnata perfezionatasi per compiuta giacenza in data 29/09/2022, precisando che tale atto non risulta impugnato e, pertanto, è divenuto definitivo.
Deduce che, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 e che è valida la notifica dell'avviso di accertamento presupposto della cartella di pagamento impugnata, effettuata secondo le norme concernenti il servizio postale ordinario, per compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Eccepisce infine la propria carenza di legittimazione passiva in ordine a doglianze relative all'attività di riscossione e ai vizi propri dell'atto impugnato.
Si chiede di rigettare il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
All'odierna udienza la causa è stata riservata a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È preliminarmente opportuno precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere;
ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
L'impugnazione è fondata essenzialmente sulla tesi che si sarebbe maturata prescrizione del tributo per mancata notifica degli atti prodromici a quello qui opposto.
L'ER ha eccepito fondatamente il proprio difetto di legittimazione passiva sull'attività di competenza della Regione ed in particolare circa la notifica dell'accertamento.
La Regione Campania ha documentato di aver provveduto alla notifica dell'accertamento presso il domicilio del contribuente perfezionatosi per compiuta giacenza.
In proposito si ricorda che- come riconosciuto da concorde giurisprudenza- per le tasse automobilistiche è previsto l'invio con semplice raccomandata A/R e che in caso di non occorre la ulteriore raccomandata informativa (CAD).
Quanto all'eccezione di prescrizione si osserva che- considerata la data di notifica dell'atto impositivo (29 settembre 2022) e quella della cartella qui opposta (23 aprile 2025)- non risulterebbe maturato il termine triennale invocato dal contribuente.
Tuttavia dall'esame completo degli atti notificati al contribuente emerge che l'accertamento venne notificato all'indirizzo di Indirizzo_1 in Nocera Superiore, mentre la cartella qui opposta risulta notificata a diverso indirizzo, ovvero in Nocera Inferiore (Sa) alla Indirizzo_2 (coincidente con quello dichiarato in sede di ricorso).
Considerato che non è stata prodotta dalla Regione documentazione in ordine alla residenza storica del contribuente, sorge inevitabile dubbio sulla regolarità (peraltro per compiuta giacenza) della notifica dell'accertamento prodromico.
Tenuto conto che nel processo tributario attore sostanziale è l'Ente impositore, cui spetta esibire esauriente prova sulla regolarità del proprio operato, non può considerarsi assolto tale onere per le ragioni suddette, viceversa superabili attraverso la documentazione anagrafica in ordine alla residenza storica del contribuente, che confermi l'intervenuta variazione della sua residenza fra il 2022 ed il 2025.
Pertanto il ricorso allo stato degli atti deve trovare accoglimento.
In ordine alle spese di lite esse vanno regolate come in dispositivo in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite che liquida in euro
200,00 oltre accessori di legge e rimborso CUT a favore del difensore antistatario di parte ricorrente, compensa le spese di lte fra ricorrente e ER