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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4988/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4988/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.06.1986, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Schieppati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Parabiago, Via Sant'Ambrogio n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Dugnano, Via Cazzaniga n. 6, rappresenta e difesa dall' avv. Maddalena Pavesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paderno Dugnano, Via Italia n. 43, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno parati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale relativamente alle questioni di maggiore interesse, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
3) I figli minori e avranno collocamento prevalente e residenza presso la Per_1 Per_2 madre nella casa coniugale sita in Paderno Dugnano (MI), via Cazzaniga n. 6, assegnata ai sensi dell'art 337 sexies e p.c. alla signora con quanto l'arreda; Pt_2
4)Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutti i week end, dal sabato mattina sino alla domenica mattina nonché due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì, per la cena con impegno a riaccompagnarli presso la casa materna entro le ore 21.30. Nei periodi di sospensione scolastica e/o quando il padre si trasferirà in un'autonoma abitazione, lo stesso potrà tenere con sé i figli minori anche per il pernottamento il martedì sera, riaccompagnandoli la mattina seguente presso la casa materna ovvero all'attività concordata dai genitori (scuola, centro estivo, sport, nonni ecc). 5) 1 figli trascorreranno le festività Natalizie dal giorno 23 dicembre mattina fino al 31 dicembre con il padre e dal 1ª gennaio fino all'ultimo giorno di vacanze con la madre, salvo migliore accordo tra i genitori, 1 figli trascorreranno comunque alternativamente il giorno di Natale e la Vigilia di Natale con la madre e con il padre, per il 2025 e Per_2 Per_1 trascorreranno la Vigilia con il padre sino alle ore 10 del 25 dicembre e quindi la giornata di
-Natale sino alle 18 con la madre. I figli trascorreranno comunque alternativamente il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre e con il padre, per il 2025 e trascorreranno il 31 Per_2 Per_1 dicembre con il padre sino alle ore 10 del 1° gennaio, Per le vacanze Pasquali, i genitori concorderanno di anno in anno alternandosi i giorni di Pasqua e Pasquetta, i periodi che trascorreranno con i figli, in base ai rispettivi impegni lavorativi e alle esigenze dei figli stessi.
6) Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno le prime due settimane di agosto con il padre, la terza e la quarta settimana con la madre. Fermo restando la possibilità per entrambi i genitori di trascorrere ulteriori periodi di vacanza nel periodo estivo, previa comunicazione da effettuarsi nel mese di maggio di ogni anno. Il luogo di villeggiatura nel quale i genitori si recheranno con i figli dovrà essere reciprocamente comunicato, con tutti i riferimenti per la reperibilità dei minori stessi.
7) I genitori danno atto di essere aiutati giornalmente nella gestione di e dai nonni Per_1 Per_2 materni e patemi ai quali garantiranno sempre il diritto di mantenere rapporti significativo con i nipoti.
8) Il signor verserà, dal deposito del presente ricorso, alla signora , a titolo Pt_1 Pt_2 di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 600,00 che sari versata anticipatamente il 25 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
9) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50 % delle spese straordinarie relative ai figli minori secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017. Il genitore che anticiperà la spesa dovrà fare pervenire la documentazione giustificativa all'altro genitore a mezzo mail ed il rimborso dovrà avvenire nei 15 giorni successivi. e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
6) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dello specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma efferati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) lasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici: b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla semola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, e) dotazione informatica ( pe/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (B55); e) assicurazione scolastica: O fondo cassa richiesto dalla semola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
4) spese per mezzi di trasporto pubblica (bus/tre no) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono (l preventiva accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istinti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
C) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi posi-universitari in Italia e all'estera: e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il presentivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue: b) corsi di musica e strumenti musicali: c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzale (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter: f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori: &) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni): h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Per il corrente anno 2025, i genitori hanno concordato la frequentazione del campus estivo privato denominato "CAMPUS DELLA BETTY" dal 30 giugno al 31 luglio, la cui spesa verrà sostenuta da entrambi i genitori.
11) 1 genitori concordano per l'anno scolastico 2025/2026 l'iscrizione di e Per_2 Per_1 all'Hakuna Matata Scuole English Primary school (scuola primaria paritaria) e le relative rette (divise incluse) saranno suddivise al 50% tra i genitori.
12) La Sig.ra avrà diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100% dalla data del Pt_2 deposito del ricorso.
13) I sig.ri e onoreranno in ragione del 50% ciascuno il mutuo (rif. 8346580) Pt_1 Pt_2 stipulato per l'acquisto della casa coniugale che rimarrà di proprietà comune, il sig. Pt_1 verserà quindi mensilmente entro il giorno 29 di ogni mese il 50% della ruta sul conto corrente intestato alla sig.ra presso Unicredit n 0000105739650 ove avviene l'addebito del citato Pt_2 finanziamento:
14) Al fine di dividere il patrimonio comune i coniugi concordano quanto segue:
- il saldo del conto corrente bancario n. 0000105739650 esistente presso Unicredit intestato alla signora rimarrà nella disponibilità della stessa;
Parte_2
- il saldo del conto corrente bancario n. 000066550756 esistente presso Banca Fideuram intestato ai signori e rimarrà nella disponibilità del signor;
Parte_2 Parte_1 Pt_1
- il fondo investimento n. 70029307506 esistente presso Banca Fideuram intestato al signor Parte_1
del valore di circa € 92.000,00 rimarrà nella disponibilità dello stesso;
[...]
- il fondo investimento n. 025309SW705 esistente presso Banca Fideuram intestato alla signora del valore di circa € 9,200,00 rimarrà nella disponibilità della stessa. Parte_2
Di conseguenza i coniugi concordano che divideranno al 50% l'incasso della futura ed eventuale vendita dell'immobile coniugale quando i figli saranno maggiorenni ed economicamente indipendenti, ritenendo ogni altro accordo precedentemente raggiunto definitivamente risolto e superato. 15) Tutte le assicurazioni sottoscritte dai coniugi, aventi scadenza e rateizzate sino a ottobre 2025, dalla data della sottoscrizione del ricorso saranno onorate da ciascun ricorrente intestatario del bene assicurato, i soli premi relativi alla assicurazione casa e tutela legale verranno divisi in ragione del 50%. 16) I ricorrenti convengono che le quote versate nella cooperativa Controparte_1
saranno destinate ai figli al compimento della maggiore età e, in particolare, quelle
[...] intestate alla signora siano destinate a , mentre quelle intestate al signor Parte_2 Per_2
siano destinate a . Parte_1 Per_1
17) Ciascun coniuge provvederà a sostenere le spese correlate all'autovettura e/o moto di cui è intestatario.
18) I coniugi non avanzano reciprocamente richieste per il loro mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione alla pregressa convivenza matrimoniale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 dicembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 15.07.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Paderno Dugnano il 24 maggio 2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2014, n. 9, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro
Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4988/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
27.06.1986, residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Schieppati ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Parabiago, Via Sant'Ambrogio n. 6, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
Dugnano, Via Cazzaniga n. 6, rappresenta e difesa dall' avv. Maddalena Pavesi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Paderno Dugnano, Via Italia n. 43, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1)I coniugi vivranno parati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2 che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale relativamente alle questioni di maggiore interesse, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la potestà separatamente.
3) I figli minori e avranno collocamento prevalente e residenza presso la Per_1 Per_2 madre nella casa coniugale sita in Paderno Dugnano (MI), via Cazzaniga n. 6, assegnata ai sensi dell'art 337 sexies e p.c. alla signora con quanto l'arreda; Pt_2
4)Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori tutti i week end, dal sabato mattina sino alla domenica mattina nonché due giorni infrasettimanali, il martedì e il giovedì, per la cena con impegno a riaccompagnarli presso la casa materna entro le ore 21.30. Nei periodi di sospensione scolastica e/o quando il padre si trasferirà in un'autonoma abitazione, lo stesso potrà tenere con sé i figli minori anche per il pernottamento il martedì sera, riaccompagnandoli la mattina seguente presso la casa materna ovvero all'attività concordata dai genitori (scuola, centro estivo, sport, nonni ecc). 5) 1 figli trascorreranno le festività Natalizie dal giorno 23 dicembre mattina fino al 31 dicembre con il padre e dal 1ª gennaio fino all'ultimo giorno di vacanze con la madre, salvo migliore accordo tra i genitori, 1 figli trascorreranno comunque alternativamente il giorno di Natale e la Vigilia di Natale con la madre e con il padre, per il 2025 e Per_2 Per_1 trascorreranno la Vigilia con il padre sino alle ore 10 del 25 dicembre e quindi la giornata di
-Natale sino alle 18 con la madre. I figli trascorreranno comunque alternativamente il 31 dicembre e il 1° gennaio con la madre e con il padre, per il 2025 e trascorreranno il 31 Per_2 Per_1 dicembre con il padre sino alle ore 10 del 1° gennaio, Per le vacanze Pasquali, i genitori concorderanno di anno in anno alternandosi i giorni di Pasqua e Pasquetta, i periodi che trascorreranno con i figli, in base ai rispettivi impegni lavorativi e alle esigenze dei figli stessi.
6) Quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno le prime due settimane di agosto con il padre, la terza e la quarta settimana con la madre. Fermo restando la possibilità per entrambi i genitori di trascorrere ulteriori periodi di vacanza nel periodo estivo, previa comunicazione da effettuarsi nel mese di maggio di ogni anno. Il luogo di villeggiatura nel quale i genitori si recheranno con i figli dovrà essere reciprocamente comunicato, con tutti i riferimenti per la reperibilità dei minori stessi.
7) I genitori danno atto di essere aiutati giornalmente nella gestione di e dai nonni Per_1 Per_2 materni e patemi ai quali garantiranno sempre il diritto di mantenere rapporti significativo con i nipoti.
8) Il signor verserà, dal deposito del presente ricorso, alla signora , a titolo Pt_1 Pt_2 di contributo al mantenimento ordinario dei figli minori, la somma mensile di € 600,00 che sari versata anticipatamente il 25 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
9) Ciascun genitore terrà a proprio carico il 50 % delle spese straordinarie relative ai figli minori secondo le "Linee Guida spese extra assegno" approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'Appello di Milano in data 14.11.2017. Il genitore che anticiperà la spesa dovrà fare pervenire la documentazione giustificativa all'altro genitore a mezzo mail ed il rimborso dovrà avvenire nei 15 giorni successivi. e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
6) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dello specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale:
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma efferati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) lasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici: b) libri di testo, c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla semola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, e) dotazione informatica ( pe/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (B55); e) assicurazione scolastica: O fondo cassa richiesto dalla semola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
4) spese per mezzi di trasporto pubblica (bus/tre no) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono (l preventiva accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istinti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
C) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi posi-universitari in Italia e all'estera: e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il presentivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche da enti territoriali); spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue: b) corsi di musica e strumenti musicali: c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzale (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter: f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori: &) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni): h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
10) Per il corrente anno 2025, i genitori hanno concordato la frequentazione del campus estivo privato denominato "CAMPUS DELLA BETTY" dal 30 giugno al 31 luglio, la cui spesa verrà sostenuta da entrambi i genitori.
11) 1 genitori concordano per l'anno scolastico 2025/2026 l'iscrizione di e Per_2 Per_1 all'Hakuna Matata Scuole English Primary school (scuola primaria paritaria) e le relative rette (divise incluse) saranno suddivise al 50% tra i genitori.
12) La Sig.ra avrà diritto a percepire l'assegno unico nella misura del 100% dalla data del Pt_2 deposito del ricorso.
13) I sig.ri e onoreranno in ragione del 50% ciascuno il mutuo (rif. 8346580) Pt_1 Pt_2 stipulato per l'acquisto della casa coniugale che rimarrà di proprietà comune, il sig. Pt_1 verserà quindi mensilmente entro il giorno 29 di ogni mese il 50% della ruta sul conto corrente intestato alla sig.ra presso Unicredit n 0000105739650 ove avviene l'addebito del citato Pt_2 finanziamento:
14) Al fine di dividere il patrimonio comune i coniugi concordano quanto segue:
- il saldo del conto corrente bancario n. 0000105739650 esistente presso Unicredit intestato alla signora rimarrà nella disponibilità della stessa;
Parte_2
- il saldo del conto corrente bancario n. 000066550756 esistente presso Banca Fideuram intestato ai signori e rimarrà nella disponibilità del signor;
Parte_2 Parte_1 Pt_1
- il fondo investimento n. 70029307506 esistente presso Banca Fideuram intestato al signor Parte_1
del valore di circa € 92.000,00 rimarrà nella disponibilità dello stesso;
[...]
- il fondo investimento n. 025309SW705 esistente presso Banca Fideuram intestato alla signora del valore di circa € 9,200,00 rimarrà nella disponibilità della stessa. Parte_2
Di conseguenza i coniugi concordano che divideranno al 50% l'incasso della futura ed eventuale vendita dell'immobile coniugale quando i figli saranno maggiorenni ed economicamente indipendenti, ritenendo ogni altro accordo precedentemente raggiunto definitivamente risolto e superato. 15) Tutte le assicurazioni sottoscritte dai coniugi, aventi scadenza e rateizzate sino a ottobre 2025, dalla data della sottoscrizione del ricorso saranno onorate da ciascun ricorrente intestatario del bene assicurato, i soli premi relativi alla assicurazione casa e tutela legale verranno divisi in ragione del 50%. 16) I ricorrenti convengono che le quote versate nella cooperativa Controparte_1
saranno destinate ai figli al compimento della maggiore età e, in particolare, quelle
[...] intestate alla signora siano destinate a , mentre quelle intestate al signor Parte_2 Per_2
siano destinate a . Parte_1 Per_1
17) Ciascun coniuge provvederà a sostenere le spese correlate all'autovettura e/o moto di cui è intestatario.
18) I coniugi non avanzano reciprocamente richieste per il loro mantenimento in quanto economicamente autosufficienti e dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere in relazione alla pregressa convivenza matrimoniale. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 dicembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 Pt_2
, con ricorso depositato in data 15.07.2025, così provvede:
[...]
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Paderno Dugnano il 24 maggio 2014 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Paderno Dugnano, anno 2014, n. 9, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Paderno Dugnano, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro
Il Presidente Carmen Arcellaschi