Trib. Treviso, sentenza 04/11/2025, n. 1507
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Sentenza 4 novembre 2025

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Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da una persona fisica, identificata come Parte_1, la quale ha presentato ricorso ai sensi della legge n. 164/1982 e del d.lgs. n. 150/2011, chiedendo la rettificazione della propria attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente cambio del nome in "Persona_1" e l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali. La ricorrente ha allegato documentazione attestante un percorso di transizione iniziato con trattamenti ormonali, supportato da una relazione psicologica che ha diagnosticato la disforia di genere e confermato l'identificazione stabile nel genere maschile. La parte ha inoltre richiesto l'intervento del Pubblico Ministero tramite comunicazione degli atti da parte della Cancelleria, ai sensi dell'art. 70 c.p.c., citando giurisprudenza di legittimità a supporto della procedura semplificata. In via istruttoria, erano state proposte prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio.

Il Tribunale ha accolto integralmente le domande della ricorrente, disponendo la rettificazione dell'attribuzione di sesso da femminile a maschile e il cambio del nome in "Persona_1", con conseguente ordine di annotazione presso i registri di stato civile e presso tutti gli uffici competenti per l'aggiornamento dei documenti. La decisione si fonda sul consolidato principio giurisprudenziale, avallato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 221/2015) e dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'intervento chirurgico non è un prerequisito indispensabile per la rettificazione anagrafica, purché la serietà e l'univocità del percorso di transizione siano rigorosamente accertate. Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta, la terapia ormonale, la relazione psicologica, l'aspetto fisico congruente e la determinazione emersa in udienza dimostrassero in modo inequivocabile la stabilità e definitività del percorso di affermazione di genere. Quanto agli interventi chirurgici, pur prendendo atto della recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 143/2024 che ha escluso la necessità di un'autorizzazione preventiva del Tribunale, il Giudice ha dato atto della volontà della ricorrente di completare il proprio percorso, nulla ostando all'effettuazione di tali trattamenti. Le spese processuali sono state compensate, non sussistendo profili contenziosi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Treviso, sentenza 04/11/2025, n. 1507
    Giurisdizione : Trib. Treviso
    Numero : 1507
    Data del deposito : 4 novembre 2025

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