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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 04/11/2025, n. 1507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1507 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Andrea Carli – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3302/2025 R.G., promossa con ricorso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Piemonte giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, via V. Monti n. 8;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - nei confronti del
Controparte_1
- interventore ex lege -
Causa decisa dal Tribunale di Treviso, nella camera di consiglio del 28.10.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: ordinare alla Cancelleria la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, così esonerando parte ricorrente dalla notifica del ricorso e del decreto che invece comporterebbe un inutile prolungamento della durata del processo. Trova infatti
1 applicazione l'art. 70 c.p.c., in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio” (cfr. Cassazione n. 19727/03. L'ordine alla cancelleria di comunicare gli atti al PM è stato infatti già disposto diverse volte in altri processi patrocinati dal sottoscritto difensore: ex multis Trib. Milano n. 31364/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Brescia n. 4682/23 RG (anche post Cartabia),
Trib. Catania n. 4556/23 (anche post Cartabia), Trib. Trani n. 2542/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Bolzano
n. 2102/2023 (anche post Cartabia), Trib. Milano n. 26779/21 RG, Trib. Genova n. 1606/22 RG, Trib.
Messina n. 72/21 RG, Trib. Lecco n. 910/23 R.G., Trib. L'Aquila n. 648/22 RG, Trib. Arezzo n. 2130/22
RG, Trib. Taranto n. 3344/20 RG, Trib. Siena n. 179/21 RG, Trib. Lodi n. 963/22 RG, Trib. Caltagirone n.
1243/22 RG, Trib. Brescia 1065/23 RG);
• la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di Cordignano (TV) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome “ ” in sostituzione del nome Persona_1 Pt_1
• accertare il diritto di parte ricorrente ad accedere agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli del genere opposto, considerato che l'autorizzazione a tale intervento non necessità più dell'autorizzazione del
Tribunale a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma IV, d.lgs 150/2011, dichiarata dalla sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale;
• ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero o no che parte attrice utilizza il nome ? Persona_1
2) Vero o no che parte attrice indossa abiti maschili?
3) Vero o no che parte attrice è riconosciuto in quanto uomo in ambito sociale?
Si indica quale teste Cod. Fisc. , residente in [...] in Testimone_1 C.F._2
via del Ponte n. 13.
2 In via alternativa o in ulteriore subordine, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio sui seguenti quesiti:
o se nella parte ricorrente è diagnosticabile la disforia di genere;
o se la scelta della parte di rettificare l'attribuzione del sesso è “seria”, “univoca”, “definitiva” e “irreversibile” (in conformità ai presupposti individuati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138 del 2015);
o se nella parte vi è una piena identificazione nel sesso opposto rispetto a quello biologico.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e Parte_1
dell'articolo 31 del D.lgs n. 150/2011, chiedendo la rettificazione della propria attribuzione di sesso da femminile a maschile, con il conseguente cambio del nome in “ , e l'autorizzazione a Persona_1
sottoporsi agli interventi medico-chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
La ricorrente ha documentato di aver intrapreso da tempo un percorso di transizione, supportato da trattamenti ormonali che hanno già indotto una trasformazione irreversibile del suo aspetto esteriore, e ha manifestato la ferma volontà di completare tale percorso.
Dalla documentazione anagrafica prodotta (doc. 1), risulta nubile e senza figli, pertanto Parte_1
la domanda è stata correttamente proposta nei confronti del solo Pubblico Ministero, non sussistendo altri litisconsorti necessari.
Ciò premesso, le domande formulate meritano accoglimento.
Sul piano giuridico, è ormai consolidato il principio secondo cui l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali non costituisce un prerequisito indispensabile per ottenere la rettificazione anagrafica.
La Corte Costituzionale, con la fondamentale pronuncia n. 221/2015, ha chiarito che il diritto all'identità di genere è un elemento costitutivo del diritto all'identità personale, annoverato tra i diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, la legge n. 164/1982 deve essere interpretata alla luce dei valori costituzionali, escludendo che il trattamento chirurgico sia l'unica via per la modificazione dei
3 caratteri sessuali. Esso rappresenta piuttosto una delle possibili opzioni, rimessa alla scelta del singolo, per realizzare il proprio percorso di transizione e raggiungere un pieno benessere psicofisico.
Tale interpretazione è stata pienamente recepita dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che l'intervento chirurgico non è obbligatorio, purché la serietà e l'univocità del percorso di transizione e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di un rigoroso accertamento in sede giudiziale.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dalla parte in udienza offrono un quadro probatorio chiaro, completo e convincente. Il percorso di transizione di appare Parte_1
serio, maturo e consolidato.
La ricorrente ha intrapreso la terapia ormonale sostitutiva (TOS) in data 26.10.2022, come da piano terapeutico in atti e certificato dal dott. dell'Azienda Ospedale Università di Padova (doc. 3 e Per_2
doc. prodotto con nota del 24.10.2025).
Con relazione psicologica del 5.3.2024, redatta dalla dott.ssa (psicologa psicoterapeuta Persona_3
iscritta all'Ordine degli Psicologi del NE, in servizio presso Centro ONIG Associazione CON-TE-
STARE-Sportello Attivo Transgende di Padova), è stata diagnosticata la “Disforia di genere”, con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile della paziente nel genere maschile (doc.
2).
L'audizione della ricorrente, svoltasi in data 23.10.2025, ha ulteriormente corroborato tali elementi. In tale sede, il Giudice relatore ha potuto constatare direttamente che si presenta con Parte_1
caratteristiche marcatamente maschili: voce profonda, barba in crescita, abbigliamento e portamento maschili.
La stessa ha dichiarato di vivere pienamente la sua identità maschile in ogni ambito della sua vita.
Utilizza infatti il nome di elezione nell'ambiente universitario, dove è stata attivata la Persona_1
c.d. carriera “alias”, così come in famiglia e nella sua relazione sentimentale.
Inoltre, la ricorrente è stata accompagnata in Tribunale dalla madre, la quale – ascoltata dal Giudice – ha confermato il pieno supporto di tutta la famiglia nel percorso di transizione della figlia.
4 L'insieme di questi elementi – il percorso medico documentato, la transizione sociale pienamente realizzata e supportata, l'aspetto fisico congruente e la determinazione lucida e consapevole emersa in udienza – dimostra in modo inequivocabile che il percorso di affermazione di genere intrapreso è giunto a un punto stabile, certo e definitivo, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica.
Per quanto concerne la richiesta relativa agli interventi chirurgici, pur nella consapevolezza che la recente pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale ha acclarato l'irragionevolezza della previsione che impone una preventiva autorizzazione del Tribunale, si prende atto della volontà della ricorrente di completare il proprio percorso di adeguamento dei caratteri sessuali. Pertanto, in aderenza alla domanda formulata e in funzione di garanzia del diritto alla salute e al pieno benessere psicofisico della persona, nulla osta a che la ricorrente prosegua il suo percorso, sottoponendosi agli ulteriori trattamenti medico-chirurgici di affermazione di genere.
Per tutte le ragioni sopra esposte, le domande attoree meritano integrale accoglimento.
Nulla in punto spese, non sussistendo profili contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, visti gli artt. 1 e ss della legge 164/1982, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di nata a [...] il Parte_1
25.4.2003, cod. fisc. , residente a [...], C.F._3
mediante attribuzione del sesso maschile e del prenome “ in sostituzione di quello di Persona_1
“ ; Pt_1
- ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del Comune di OR NE
(TV) negli atti e documenti riguardanti nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che i competenti Uffici del Comune di residenza (OR NE), Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione procedano
5 all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio attestanti e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- nulla osta all'effettuazione di tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente dott. Andrea Carli
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, in persona dei seguenti Magistrati: dott. Andrea Carli – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 3302/2025 R.G., promossa con ricorso da:
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Gianluca Piemonte giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Milano, via V. Monti n. 8;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - nei confronti del
Controparte_1
- interventore ex lege -
Causa decisa dal Tribunale di Treviso, nella camera di consiglio del 28.10.2025, sulle seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente: ordinare alla Cancelleria la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero, così esonerando parte ricorrente dalla notifica del ricorso e del decreto che invece comporterebbe un inutile prolungamento della durata del processo. Trova infatti
1 applicazione l'art. 70 c.p.c., in relazione al quale la giurisprudenza di legittimità ha statuito che “Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del P.M. per consentirgli di intervenire nel giudizio” (cfr. Cassazione n. 19727/03. L'ordine alla cancelleria di comunicare gli atti al PM è stato infatti già disposto diverse volte in altri processi patrocinati dal sottoscritto difensore: ex multis Trib. Milano n. 31364/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Brescia n. 4682/23 RG (anche post Cartabia),
Trib. Catania n. 4556/23 (anche post Cartabia), Trib. Trani n. 2542/23 RG (anche post Cartabia), Trib. Bolzano
n. 2102/2023 (anche post Cartabia), Trib. Milano n. 26779/21 RG, Trib. Genova n. 1606/22 RG, Trib.
Messina n. 72/21 RG, Trib. Lecco n. 910/23 R.G., Trib. L'Aquila n. 648/22 RG, Trib. Arezzo n. 2130/22
RG, Trib. Taranto n. 3344/20 RG, Trib. Siena n. 179/21 RG, Trib. Lodi n. 963/22 RG, Trib. Caltagirone n.
1243/22 RG, Trib. Brescia 1065/23 RG);
• la rettificazione di attribuzione di sesso, con ordine all'Ufficiale di stato civile del comune di Cordignano (TV) dove è stato compilato l'atto di nascita di parte ricorrente, o di qualsiasi altro competente, di effettuare la rettificazione nel relativo registro, nel senso che alla indicazione del sesso femminile ivi contenuta deve sostituirsi l'indicazione del sesso “maschile” e con indicazione del nome “ ” in sostituzione del nome Persona_1 Pt_1
• accertare il diritto di parte ricorrente ad accedere agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali a quelli del genere opposto, considerato che l'autorizzazione a tale intervento non necessità più dell'autorizzazione del
Tribunale a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma IV, d.lgs 150/2011, dichiarata dalla sentenza n. 143/2024 della Corte Costituzionale;
• ordinare alla Cancelleria di comunicare la sentenza all'Ufficiale di stato civile.
IN VIA ISTRUTTORIA si chiede l'ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero o no che parte attrice utilizza il nome ? Persona_1
2) Vero o no che parte attrice indossa abiti maschili?
3) Vero o no che parte attrice è riconosciuto in quanto uomo in ambito sociale?
Si indica quale teste Cod. Fisc. , residente in [...] in Testimone_1 C.F._2
via del Ponte n. 13.
2 In via alternativa o in ulteriore subordine, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio sui seguenti quesiti:
o se nella parte ricorrente è diagnosticabile la disforia di genere;
o se la scelta della parte di rettificare l'attribuzione del sesso è “seria”, “univoca”, “definitiva” e “irreversibile” (in conformità ai presupposti individuati dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15138 del 2015);
o se nella parte vi è una piena identificazione nel sesso opposto rispetto a quello biologico.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164 e Parte_1
dell'articolo 31 del D.lgs n. 150/2011, chiedendo la rettificazione della propria attribuzione di sesso da femminile a maschile, con il conseguente cambio del nome in “ , e l'autorizzazione a Persona_1
sottoporsi agli interventi medico-chirurgici necessari per l'adeguamento dei caratteri sessuali.
La ricorrente ha documentato di aver intrapreso da tempo un percorso di transizione, supportato da trattamenti ormonali che hanno già indotto una trasformazione irreversibile del suo aspetto esteriore, e ha manifestato la ferma volontà di completare tale percorso.
Dalla documentazione anagrafica prodotta (doc. 1), risulta nubile e senza figli, pertanto Parte_1
la domanda è stata correttamente proposta nei confronti del solo Pubblico Ministero, non sussistendo altri litisconsorti necessari.
Ciò premesso, le domande formulate meritano accoglimento.
Sul piano giuridico, è ormai consolidato il principio secondo cui l'intervento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali non costituisce un prerequisito indispensabile per ottenere la rettificazione anagrafica.
La Corte Costituzionale, con la fondamentale pronuncia n. 221/2015, ha chiarito che il diritto all'identità di genere è un elemento costitutivo del diritto all'identità personale, annoverato tra i diritti fondamentali della persona. In questa prospettiva, la legge n. 164/1982 deve essere interpretata alla luce dei valori costituzionali, escludendo che il trattamento chirurgico sia l'unica via per la modificazione dei
3 caratteri sessuali. Esso rappresenta piuttosto una delle possibili opzioni, rimessa alla scelta del singolo, per realizzare il proprio percorso di transizione e raggiungere un pieno benessere psicofisico.
Tale interpretazione è stata pienamente recepita dalla Corte di Cassazione, la quale ha ribadito che l'intervento chirurgico non è obbligatorio, purché la serietà e l'univocità del percorso di transizione e la compiutezza dell'approdo finale siano oggetto di un rigoroso accertamento in sede giudiziale.
Nel caso di specie, la documentazione prodotta e le dichiarazioni rese dalla parte in udienza offrono un quadro probatorio chiaro, completo e convincente. Il percorso di transizione di appare Parte_1
serio, maturo e consolidato.
La ricorrente ha intrapreso la terapia ormonale sostitutiva (TOS) in data 26.10.2022, come da piano terapeutico in atti e certificato dal dott. dell'Azienda Ospedale Università di Padova (doc. 3 e Per_2
doc. prodotto con nota del 24.10.2025).
Con relazione psicologica del 5.3.2024, redatta dalla dott.ssa (psicologa psicoterapeuta Persona_3
iscritta all'Ordine degli Psicologi del NE, in servizio presso Centro ONIG Associazione CON-TE-
STARE-Sportello Attivo Transgende di Padova), è stata diagnosticata la “Disforia di genere”, con esclusione di altre diagnosi differenziali e identificazione stabile della paziente nel genere maschile (doc.
2).
L'audizione della ricorrente, svoltasi in data 23.10.2025, ha ulteriormente corroborato tali elementi. In tale sede, il Giudice relatore ha potuto constatare direttamente che si presenta con Parte_1
caratteristiche marcatamente maschili: voce profonda, barba in crescita, abbigliamento e portamento maschili.
La stessa ha dichiarato di vivere pienamente la sua identità maschile in ogni ambito della sua vita.
Utilizza infatti il nome di elezione nell'ambiente universitario, dove è stata attivata la Persona_1
c.d. carriera “alias”, così come in famiglia e nella sua relazione sentimentale.
Inoltre, la ricorrente è stata accompagnata in Tribunale dalla madre, la quale – ascoltata dal Giudice – ha confermato il pieno supporto di tutta la famiglia nel percorso di transizione della figlia.
4 L'insieme di questi elementi – il percorso medico documentato, la transizione sociale pienamente realizzata e supportata, l'aspetto fisico congruente e la determinazione lucida e consapevole emersa in udienza – dimostra in modo inequivocabile che il percorso di affermazione di genere intrapreso è giunto a un punto stabile, certo e definitivo, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di rettificazione anagrafica.
Per quanto concerne la richiesta relativa agli interventi chirurgici, pur nella consapevolezza che la recente pronuncia n. 143/2024 della Corte Costituzionale ha acclarato l'irragionevolezza della previsione che impone una preventiva autorizzazione del Tribunale, si prende atto della volontà della ricorrente di completare il proprio percorso di adeguamento dei caratteri sessuali. Pertanto, in aderenza alla domanda formulata e in funzione di garanzia del diritto alla salute e al pieno benessere psicofisico della persona, nulla osta a che la ricorrente prosegua il suo percorso, sottoponendosi agli ulteriori trattamenti medico-chirurgici di affermazione di genere.
Per tutte le ragioni sopra esposte, le domande attoree meritano integrale accoglimento.
Nulla in punto spese, non sussistendo profili contenziosi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, visti gli artt. 1 e ss della legge 164/1982, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
- dispone la rettificazione di attribuzione di sesso di nata a [...] il Parte_1
25.4.2003, cod. fisc. , residente a [...], C.F._3
mediante attribuzione del sesso maschile e del prenome “ in sostituzione di quello di Persona_1
“ ; Pt_1
- ordina la conseguente rettificazione presso i registri di stato civile del Comune di OR NE
(TV) negli atti e documenti riguardanti nata a [...] il [...]; Parte_1
- dispone che i competenti Uffici del Comune di residenza (OR NE), Prefettura, Questura,
Motorizzazione civile, Agenzia del Territorio, Ministero della pubblica istruzione procedano
5 all'annotazione della rettifica del sesso e del prenome onde consentire la rettificazione/adeguamento/correzione/sostituzione di tutti i documenti di riconoscimento, passaporto e/o licenze e/o abilitazioni e/o titoli di studio attestanti e/o titoli attestanti la titolarità di beni immobili o di beni mobili registrati, ivi compresi i documenti validi per l'espatrio;
- nulla osta all'effettuazione di tutti gli interventi medico-chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da donna a uomo;
- manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge;
- nulla sulle spese.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Presidente dott. Andrea Carli
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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