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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/10/2025, n. 2632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2632 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. EA TA, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.9486/2021 R.G.
tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristian Mulino e Marco Marenaci come da Parte_1 procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti M.M. Berloco e M. Raho come da CP_1 procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.09.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della azienda agricola di ET IM, con sede legale in Brindisi, negli anni 2019 e 2020, rispettivamente per n.80 e n.102 giornate, esponeva che l' aveva disconosciuto le giornate di lavoro CP_1 agricolo dalla stessa prestate negli anni indicati, con conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli degli operai a tempo determinato del comune di residenza.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per il periodo riportato in ricorso, con condanna dell ad CP_1 erogarle l'indennità di disoccupazione e le altre prestazioni collegate. CP_ Instaurato il contradittorio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento del 03.03.2021 relativo alla impresa individuale di ET IM, all' esito del quale era stato disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla predetta ditta.
Dichiarata la decadenza dalla prova testimoniale ammessa, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del R.D. 24 settembre 1940, n.1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogate qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n.
16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo dal CP_1 Per_1
01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs.
11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, nel verbale di accertamento ispettivo del 03.03.2021, redatto nei confronti di ET
IM, gli ispettori verbalizzanti hanno condotto una puntale indagine e verificato quanto segue:
“- l'impresa ET, a dispetto delle richieste degli ispettori, non ha esibito alcuna fattura riguardante l'acquisto/vendita di prodotti ortofrutticoli per il periodo dal 2015 alla data dell'accertamento; - il Sig. IM ET, del resto, è risultato del tutto sconosciuto ai commercianti nei mercati di Oria, Francavilla Fontana e Lecce, ove, secondo le sue stesse dichiarazioni, avrebbe venduto i prodotti ortofrutticoli (v. dichiarazioni che si producono in atti); - nessuna documentazione concernente una qualsivoglia registrazione di contratto di affitto di terreni è stata rinvenuta in Punto Fisco;
- del resto, i terreni che il Sig. ET dichiarò di condurre in affitto, non sono mai stati, ad alcun titolo, nella sua disponibilità, così come confermato in modo inequivocabile dalle dichiarazioni dei proprietari dei fondi stessi (v. dichiarazioni che si producono in atti). Il presunto datore di lavoro di parte ricorrente, pertanto, senza alcun dubbio non ha mai svolto alcuna attività agricola, ma si è limitato ad assumere braccianti, al fine, si deve presumere, di far percepire indebite prestazioni previdenziali a carico del convenuto ”. CP_2
Tali risultando gli esiti dell'accesso ispettivo, giova rammentare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale -ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632/2016)- e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 4182/2021,
n. 11934/2019).
Nella specie, a fronte dei puntuali riscontri raccolti in sede ispettiva, parte ricorrente non ha offerto alcun elemento di valutazione di segno contrario, invero decadendo dalla prova testimoniale ammessa in conseguenza della omessa intimazione dei testimoni.
Per tali ragioni, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova come sopra richiamate, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la complessità della fattispecie esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to EA TA)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. EA TA, all'esito dell'udienza del 22.10.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.9486/2021 R.G.
tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cristian Mulino e Marco Marenaci come da Parte_1 procura speciale in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE
ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti M.M. Berloco e M. Raho come da CP_1 procura generale richiamata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13.09.2021 la parte ricorrente indicata in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della azienda agricola di ET IM, con sede legale in Brindisi, negli anni 2019 e 2020, rispettivamente per n.80 e n.102 giornate, esponeva che l' aveva disconosciuto le giornate di lavoro CP_1 agricolo dalla stessa prestate negli anni indicati, con conseguente cancellazione dagli elenchi agricoli degli operai a tempo determinato del comune di residenza.
Ritenuta l'illegittimità di siffatta determinazione, chiedeva accertarsi il proprio diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli per il periodo riportato in ricorso, con condanna dell ad CP_1 erogarle l'indennità di disoccupazione e le altre prestazioni collegate. CP_ Instaurato il contradittorio, l' chiedeva il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni rassegnate dagli ispettori nel verbale di accertamento del 03.03.2021 relativo alla impresa individuale di ET IM, all' esito del quale era stato disposto il disconoscimento dei rapporti di lavoro formalmente denunciati dalla predetta ditta.
Dichiarata la decadenza dalla prova testimoniale ammessa, all'esito dell'udienza di discussione la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
L'art. 32 della legge n. 264 del 1949 prevede che “ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze (…) spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'art.12 del R.D. 24 settembre 1940, n.1949 e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri”.
La prestazione, dunque, non può essere erogate qualora l'interessato non dimostri l'esistenza della condizione relativa alla iscrizione nei suddetti elenchi (o dell'equipollente certificato). L'iscrizione, infatti, costituisce una vera e propria condizione per l'erogazione delle prestazioni economiche, potendosi asserire che la registrazione ha efficacia costitutiva dello status di assicurato, con diritto alla relativa tutela (cfr. Cass. n.
16667/2004).
Com'è noto, il sistema previdenziale per i lavoratori agricoli è gestito dall' (subentrato allo dal CP_1 Per_1
01.07.1995), il quale - sulla base delle dichiarazioni trimestrali dei datori di lavoro - provvede a compilare gli elenchi in questione. Una volta avvenuta, l'iscrizione può essere oggetto di controlli (artt. 8, 16 e 19 del d.lgs.
11 agosto 1993, n. 375) e di cancellazione. Infatti l'Istituto, ove sulla base di accertamenti ispettivi accerti l'inesistenza del rapporto, emette un atto di disconoscimento della prestazione di lavoro ed adotta il conseguente atto di cancellazione (art. 9 del d.lgs. cit.).
Ai fini della prova circa la sussistenza del rapporto, considerato che l'iscrizione avviene senza alcun controllo preventivo in ordine alla effettiva ricorrenza delle condizioni legittimanti (svolgendo una funzione di agevolazione probatoria destinata a venir meno qualora l' a seguito di controllo, disconosca l'esistenza CP_1 del rapporto di lavoro), una volta che l' abbia disconosciuto la sussistenza del rapporto, disponendo la CP_1 cancellazione del lavoratore dagli elenchi, è onere dell'interessato provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto (cfr. ad es. Cass. Sez. L., n.12001/2018: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli assolve una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza di un rapporto di lavoro esercitando una propria facoltà, che trova fondamento nell'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993, con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”).
Nel caso di specie, nel verbale di accertamento ispettivo del 03.03.2021, redatto nei confronti di ET
IM, gli ispettori verbalizzanti hanno condotto una puntale indagine e verificato quanto segue:
“- l'impresa ET, a dispetto delle richieste degli ispettori, non ha esibito alcuna fattura riguardante l'acquisto/vendita di prodotti ortofrutticoli per il periodo dal 2015 alla data dell'accertamento; - il Sig. IM ET, del resto, è risultato del tutto sconosciuto ai commercianti nei mercati di Oria, Francavilla Fontana e Lecce, ove, secondo le sue stesse dichiarazioni, avrebbe venduto i prodotti ortofrutticoli (v. dichiarazioni che si producono in atti); - nessuna documentazione concernente una qualsivoglia registrazione di contratto di affitto di terreni è stata rinvenuta in Punto Fisco;
- del resto, i terreni che il Sig. ET dichiarò di condurre in affitto, non sono mai stati, ad alcun titolo, nella sua disponibilità, così come confermato in modo inequivocabile dalle dichiarazioni dei proprietari dei fondi stessi (v. dichiarazioni che si producono in atti). Il presunto datore di lavoro di parte ricorrente, pertanto, senza alcun dubbio non ha mai svolto alcuna attività agricola, ma si è limitato ad assumere braccianti, al fine, si deve presumere, di far percepire indebite prestazioni previdenziali a carico del convenuto ”. CP_2
Tali risultando gli esiti dell'accesso ispettivo, giova rammentare che i verbali ispettivi fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l'esistenza e provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale -ma non anche delle valutazioni dell'ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati dall'ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n. 9632/2016)- e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 4182/2021,
n. 11934/2019).
Nella specie, a fronte dei puntuali riscontri raccolti in sede ispettiva, parte ricorrente non ha offerto alcun elemento di valutazione di segno contrario, invero decadendo dalla prova testimoniale ammessa in conseguenza della omessa intimazione dei testimoni.
Per tali ragioni, in applicazione delle regole di ripartizione dell'onere della prova come sopra richiamate, il ricorso deve essere rigettato.
Stante la complessità della fattispecie esaminata, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Lecce, 22.10.2025
Il Giudice del Lavoro
(F. to EA TA)