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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 13/02/2026, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1471/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA AL RG, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7116/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Dr.ssa - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239001094411000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2013 0023185234000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0009583887000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante impugnava l'intimazione di pagamento recante la somma di €. 37.943,77 relativa alle cartelle di pagamento n. 10020130023185234000 e n. 10020180009583887000 asseritamente mai ricevute.
Invero, secondo l'appellante l'irritualità della notifica a mezzo pec delle cartelle presupposte ne avrebbe vanificato tutto il procedimento esecutivo che ne è scaturito.
In altre parole, le cartelle in contestazione sarebbero state notificate in epoca in cui non era ancora in vigore la disciplina che consente la notifica tramite pec, con la conseguenza che l'agenzia riscossione si sarebbe avvalsa di un sistema di notifica non previsto dalla legge.
L'appellante sostiene che la pronuncia di prime cure che ha ritenuto corrette le notifiche degli atti presupposti a quello oggetto di impugnazione sia errata.
La notifica della cartella n. 1002013000231852345000 effettuata a mezzo pec prima del 01 giugno 2016 sarebbe a suo dire inesistente , in quanto effettuata secondo un modello in alcun modo sovrapponibile a quello normativamente previsto.
Per quanto riguarda la cartella 10020180009583887000 la resistente avrebbe provveduto alla presentazione di una ricevuta di notifica della cartella, non producendo la copia della cartella di pagamento.
In conseguenza di tanto l'appellante sostiene la nullita' dell'atto impugnato per intervenuta decadenza dai termini perentori previsti dall'art. 25 co. 1 lett. c) – D.p.r. n. 602/1973.
Concludeva per l'accoglimento del gravame.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, ribadendo l'eccezione di inammissibilità del gravame e nel merito la sua infondatezza. Invero, ha sostenuto parte resistente che, l'art.38, co. 4, lett.b del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, aveva previsto che all'art.26 del DPR n. 602/73, fosse inserito dopo il primo comma, il seguente: “la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR. 11 febbraio 2005, n.68/2005, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Con la normativa citata dalla parte (art.14 del dlgs 159/2015) il legislatore è intervenuto ad ampliare la normativa già operante, con il comma 1 dell'art.14 appena citato, introducendo la possibilità di depositare l'atto presso la Camera di Commercio competente per territorio, nel caso in cui l'indirizzo PEC del destinatario non risulti valido ed attivo. Al co.
2 dello stesso art 14 è stato disposto che: “Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al co.1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 01/06/2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Concludeva, peraltro, nel senso della non maturata decadenza dall'azione da parte dell'amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La normativa di riferimento che disciplina le c.d. notifiche telematiche in ambito tributario, le quali, ripetesi, rappresentano una facoltà per l'Amministrazione finanziaria, deve essere ricostruita attraverso il combinato disposto di più disposizioni. In primo luogo, trova applicazione l'art. 60, comma 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui, “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi”. In base, poi, all'art. 26, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (così come sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159), “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. L'art. 4, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, stabilisce che “la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo
17. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15”. Vi sono, inoltre, due disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”) e, segnatamente, l'art.
6-bis, comma 1, e l'art.
6-ter. In base alla prima delle succitate norme, “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico”. La seconda, invece, stabilisce che “al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili”. Da ultimo, rileva l'art.
3-bis, comma
1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (introdotto dal D.L. n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni), a mente del quale “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Fatta tale premessa, considerata la validità della notifica come realizzata in coerenza con la normativa vigente e il suo buon esito, non contestato dal resistente che ne ha censurato soltanto la forma, non può che ritenersi eseguita la notifica via PEC.
In ogni caso, l'argomento assorbe ogni questione sollevata nel presente giudizio, sulla base degli stessi argomenti fatti valere in primo grado e già vagliati dai primi giudici.
Di conseguenza l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte resistente in euro 3.200 senza ulteriori maggiorazioni.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite che liquida in favore dell'appellato in euro 3.200 senza ulteriori maggiorazioni.
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
CARDONA AL RG, Relatore
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 7116/2024 depositato il 04/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 & C. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 Dr.ssa - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez. 5 e pubblicata il 18/03/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020239001094411000 TRIBUTI VARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2013 0023185234000 IVA-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 100 2018 0009583887000 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'odierna appellante impugnava l'intimazione di pagamento recante la somma di €. 37.943,77 relativa alle cartelle di pagamento n. 10020130023185234000 e n. 10020180009583887000 asseritamente mai ricevute.
Invero, secondo l'appellante l'irritualità della notifica a mezzo pec delle cartelle presupposte ne avrebbe vanificato tutto il procedimento esecutivo che ne è scaturito.
In altre parole, le cartelle in contestazione sarebbero state notificate in epoca in cui non era ancora in vigore la disciplina che consente la notifica tramite pec, con la conseguenza che l'agenzia riscossione si sarebbe avvalsa di un sistema di notifica non previsto dalla legge.
L'appellante sostiene che la pronuncia di prime cure che ha ritenuto corrette le notifiche degli atti presupposti a quello oggetto di impugnazione sia errata.
La notifica della cartella n. 1002013000231852345000 effettuata a mezzo pec prima del 01 giugno 2016 sarebbe a suo dire inesistente , in quanto effettuata secondo un modello in alcun modo sovrapponibile a quello normativamente previsto.
Per quanto riguarda la cartella 10020180009583887000 la resistente avrebbe provveduto alla presentazione di una ricevuta di notifica della cartella, non producendo la copia della cartella di pagamento.
In conseguenza di tanto l'appellante sostiene la nullita' dell'atto impugnato per intervenuta decadenza dai termini perentori previsti dall'art. 25 co. 1 lett. c) – D.p.r. n. 602/1973.
Concludeva per l'accoglimento del gravame.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, ribadendo l'eccezione di inammissibilità del gravame e nel merito la sua infondatezza. Invero, ha sostenuto parte resistente che, l'art.38, co. 4, lett.b del d.l. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla l. n. 122/2010, aveva previsto che all'art.26 del DPR n. 602/73, fosse inserito dopo il primo comma, il seguente: “la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR. 11 febbraio 2005, n.68/2005, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Con la normativa citata dalla parte (art.14 del dlgs 159/2015) il legislatore è intervenuto ad ampliare la normativa già operante, con il comma 1 dell'art.14 appena citato, introducendo la possibilità di depositare l'atto presso la Camera di Commercio competente per territorio, nel caso in cui l'indirizzo PEC del destinatario non risulti valido ed attivo. Al co.
2 dello stesso art 14 è stato disposto che: “Per assicurare alle Camere di Commercio i tempi tecnici necessari alle nuove previsioni, le disposizioni modificative di cui al co.1, si applicano alle notifiche effettuate a decorrere dal 01/06/2016. Fino a tale data resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge”. Concludeva, peraltro, nel senso della non maturata decadenza dall'azione da parte dell'amministrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
La normativa di riferimento che disciplina le c.d. notifiche telematiche in ambito tributario, le quali, ripetesi, rappresentano una facoltà per l'Amministrazione finanziaria, deve essere ricostruita attraverso il combinato disposto di più disposizioni. In primo luogo, trova applicazione l'art. 60, comma 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, secondo cui, “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata direttamente dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi”. In base, poi, all'art. 26, comma 2, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (così come sostituito dall'art. 14, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159), “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”. L'art. 4, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, stabilisce che “la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. Le modalità attraverso le quali il privato comunica la disponibilità all'utilizzo della posta elettronica certificata, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, il mutamento del medesimo o l'eventuale cessazione della disponibilità, nonché le modalità di conservazione, da parte dei gestori del servizio, della documentazione relativa sono definite nelle regole tecniche di cui all'articolo
17. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'articolo 6. Il mittente o il destinatario che intendono fruire del servizio di posta elettronica certificata si avvalgono di uno dei gestori di cui agli articoli 14 e 15”. Vi sono, inoltre, due disposizioni contenute nel D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (“Codice dell'amministrazione digitale”) e, segnatamente, l'art.
6-bis, comma 1, e l'art.
6-ter. In base alla prima delle succitate norme, “al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico”. La seconda, invece, stabilisce che “al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato “Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi”, nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni di cui al comma 1 e i gestori di pubblici servizi aggiornano gli indirizzi e i contenuti dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili”. Da ultimo, rileva l'art.
3-bis, comma
1, Legge 21 gennaio 1994, n. 53 (introdotto dal D.L. n. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni), a mente del quale “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Fatta tale premessa, considerata la validità della notifica come realizzata in coerenza con la normativa vigente e il suo buon esito, non contestato dal resistente che ne ha censurato soltanto la forma, non può che ritenersi eseguita la notifica via PEC.
In ogni caso, l'argomento assorbe ogni questione sollevata nel presente giudizio, sulla base degli stessi argomenti fatti valere in primo grado e già vagliati dai primi giudici.
Di conseguenza l'appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della parte resistente in euro 3.200 senza ulteriori maggiorazioni.
P.Q.M.
Rigetta l'appello
Condanna parte appellante al rimborso delle spese di lite che liquida in favore dell'appellato in euro 3.200 senza ulteriori maggiorazioni.