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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 2908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2908 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 30.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6998/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Ettore Leperino e Parte_1 dall'avv. Alfonso Leperino
RICORRENTE E
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto di essere stato dipendente dell' ; Controparte_2
che con sentenza n. 4946/2023 il Tribunale di Napoli-Sezione Lavoro ha riconosciuto il suo diritto al ricalcolo del dell'intero periodo di servizio prestato dall'1.8.1978 al Pt_2
30.4.2021 con condanna dell' al pagamento delle relative differenze;
di aver diritto CP_1
alla somma di € 4.396,01 illegittimamente trattenuta dall' . CP_1
Egli ha, quindi, agito in giudizio chiedendo di condannare l' al pagamento in suo CP_1 favore dell'importo di € 4.396,01 oltre interessi dalla maturazione al saldo con vittoria di spese di lite.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Per quanto riguarda l'importo di € 4.396,01, occorre verificare la legittimità della trattenuta eseguita dall'ente previdenziale in base all'art. 11 l. 152/1968.
A tal proposito, si intende dare continuità all'orientamento della giurisprudenza di merito
(cfr. sent. Trib. Napoli relativa al procedimento R.G. 17506/2020) secondo cui “Il trattamento di fine servizio (TFS) è l'indennità corrisposta, alla fine del rapporto di lavoro,
2 ai dipendenti pubblici assunti prima del 1° gennaio 2001. Per i dipendenti statali essa è denominata indennità di buonuscita o assegno vitalizio ed è disciplinata dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032; per i dipendenti degli enti locali è denominata indennità di premio servizio ed è disciplinata dalla legge 8 marzo 1968, n. 152.
Rispetto al TFR, che ha natura contributiva, il TFS ha carattere di salario differito e funzione previdenziale e attiene, proprio per la sua natura, al rapporto di lavoro dei dipendenti. Mentre nel TFR l'accantonamento è a totale carico del datore di lavoro, nel
TFS i contributi previdenziali vengono versati sia dal datore di lavoro che dal dipendente.
La natura del TFS riconduce dunque le norme che disciplinano lo stesso alle materie del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici e della previdenza sociale. E' indubitabile e del resto neanche l' l'ha contestato che il mancato versamento dei contributi non fa venir CP_1
meno il diritto alla liquidazione della indennità (principio della automaticità delle prestazioni). Ciò che è controverso è se di tali contributi debba farsi carico per l'intero il ricorrente per cui dal credito spettantegli debba essere sottratta, in funzione recuperatoria, la quota di contributi del fondo previdenza non versati dal datore di lavoro, come sostiene l Nella specie, l ha posto a carico del ricorrente i contributi previdenziali che CP_1 CP_1
l'allora datore di lavoro avrebbe dovuto applicare in busta paga per il periodo di lavoro dal 1978 al 1985, ai sensi della legge n. 218/1952 e che non fu fatto. L'assunto dell' CP_1
non è condivisibile, in quanto la fattispecie in esame è riconducibile al disposto di cui all'art. 23 L. n. 218/1952 e non alla diversa disposizione richiamata dall' e CP_1
concernente la retribuzione contributiva. In effetti, anche di recente la Suprema Corte si è pronunciata ribadendo che nelle ipotesi in cui i contributi non sono stati versati dal datore di lavoro nel termine di legge, va applicato il principio di cui all'art. 23 della legge n.
218/1952 in base al quale il datore di lavoro inadempiente è tenuto a versare non solo la quota a proprio carico ma anche quella a carico del lavoratore (Cass. N. 22379/2015;
Cass. n. 18027/2014). Difatti, la trattenuta da parte del datore di lavoro della parte di contributi a carico del lavoratore è prevista dall'art. 19 L. n. 218 del 1952, in relazione alla sola retribuzione corrisposta alla scadenza, mentre, ai sensi dell'art. 23 della medesima legge, il datore di lavoro che non ha provveduto al pagamento dei contributi entro il termine stabilito è da considerare debitore esclusivo dei contributi stessi (anche per la quota a carico del lavoratore). Del resto, la stessa circolare n. 6 del 16/01/2014 prodotta dall' prevede un'apposita procedura per il recupero della contribuzione a carico CP_1
3 dell'ente di appartenenza con applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla legge
388/2000, art. 116 (cfr. articolo 9)”.
Tali considerazioni sono state ribadite anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità
(Cass. 18524/2022) secondo cui “5. La sentenza impugnata - nell'escludere il diritto del datore di lavoro a rivalersi della quota di contribuzione a carico del lavoratore in sede di pagamento delle differenze retributive dovute a seguito di condanna giudiziaria - si è conformata alla giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte, che ha da tempo enunciato il principio secondo cui, ai sensi della L. n. 218 del 1952, artt. 19 e 23, il datore di lavoro può legittimamente operare la ritenuta soltanto se corrisponde tempestivamente all'ente previdenziale la quota contributiva a carico del lavoratore;
la ritenuta non è consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi "il credito retributivo si estende automaticamente alla quota contributiva a carico del lavoratore, che diviene perciò parte della retribuzione a lui spettante" (così in motivazione Cass. 25956/2017 che richiama Cass. 23426/2016, Cass. 18044/2015 e Cass.
19790/2011).
6. In particolare, è stato precisato che, ai fini della tempestività del versamento, non rileva la data della pronuncia giudiziale che accerta il diritto alle differenze retributive bensì quella in cui il diritto stesso è maturato (Cass. 15 luglio 2019 n.
18897; Cass. n. 22379/2015) sicché prive di rilievo sono le deduzioni della parte ricorrente circa la non imputabilità del ritardo nel pagamento dei contributi.
7. Nel citato precedente di questa Corte n. 22379/2015 si è osservato che qualora il datore di lavoro sia inadempiente verso il lavoratore per quote di retribuzione l'inadempimento nasce al momento stesso del mancato pagamento della dovuta misura della retribuzione maturata e che il ritardo nel pagamento dei contributi trae origine da tale inadempimento;
il datore di lavoro non può infatti procrastinare a causa della propria inadempienza il periodo di paga ai fini della trattenuta di cui alla L. n. 218 del 1952, art. 23”.
Per tali ragioni, l' deve essere condannato al pagamento dell'importo di € 4.396,01, CP_1
oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo con la pretermissione della fase istruttoria.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. in accoglimento del ricorso condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente CP_1 dell'importo di € 4.396,01, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
2. condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che CP_1
liquida in € 1.775,00, oltre rimb. forf. al 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione in solido ai procuratori anticipatari.
Aversa, 30.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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