Sentenza 10 dicembre 2019
Massime • 1
Il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra la contravvenzione di cui all'art. 4, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 5 d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/12/2019, n. 2922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2922 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2019 |
Testo completo
02922-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 10/12/2019 SENTENZA3141 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: GIOVANNA VERGA - Presidente - STEFANO FILIPPINI REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere N.5041/2019 VITTORIO PAZIENZA SENTENZA A MOTIVAZIONE SANDRA RECCHIONE SEMPLIFICATA ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sui ricorsi proposti da: OL NZ nato il [...] a [...]; OL EP nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/07/2018 della CORTE DI APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
visti gli atti, il provvedimento, il ricorso;
udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Maria Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 13 luglio 2018, la corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma della sentenza del G.U.P. del tribunale di Vibo Valentia dell'11 gennaio 2018, riduceva la pena inflitta a SO NZ e SO SE ad anni 3, giorni 10 di reclusione ed € 900,00 di multa ciascuno, in ordine ai reati di rapina aggravata e porto abusivo di pistola loro ascritti in concorso.
1.2 Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Pietragalla, deducendo con distinti motivi: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto all'affermata responsabilità per il reato di porto abusivo di arma trattandosi di pistola giocattolo che poteva al più integrare la fattispecie aggravata di rapina ma non anche un'ipotesi autonoma di reato;
1 - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche dovendosi tenere conto della condotta collaborativa degli imputati e della dimostrata scarsa capacità a delinquere resa manifesta dalla completa sbadataggine degli stessi che li aveva portati a dimenticare la pistola utilizzata per la minaccia sul tavolo della casa della vittima. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Entrambi i motivi di doglianza sono manifestamente non fondati ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Invero, secondo l'orientamento di questa corte di cassazione cui si ritiene aderire, il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani), sprovvisti del tappo rosso occlusivo della canna, integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975 n. 110 (nel testo modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 26/10/.2010 n. 204), in relazione all'art. 5, quarto comma, della predetta legge (Sez. 7, n. 38216 del 15/01/2015, Rv. 264446). Al proposito deve essere ricordato che l'art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 5 D.Igs. 26 ottobre 2010, n. 204, vigente a decorrere dal 01/07/2011, comprende tra gli oggetti atti ad offendere, dei quali è vietato il porto senza giustificato motivo fuori della propria abitazione, gli strumenti di cui all'art. 5, comma 4» della medesima legge, vale a dire le riproduzioni in metallo di armi, comprese quelle da segnalazione acustica destinate a produrre un rumore mediante cartuccia a salve (cosiddetta pistola "scacciacani"), che devono avere la canna occlusa un tappo rosso. Le intervenute modifiche legislative hanno inciso sulla rilevanza penale della condotta di porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, di una pistola giocattolo o di una pistola a salve prive del tappo rosso. Permane la non riconducibilità - del fatto alla fattispecie delittuosa propria prevista dall'art. 5, comma 6, legge n. 110 del 1975, rivolta unicamente ai soggetti aventi qualifica di produttori o commercianti di strumenti riproducenti armi privi delle caratteristiche indicate nel comma 4 dello stesso art. 5; tuttavia tale condotta ha assunto rilievo penale a norma del modificato art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975, che incrimina espressamente il porto senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, degli "strumenti di cui all'art. 5 comma 4", vale a dire degli strumenti in metallo riproducenti armi (pistole giocattolo) ovvero gli strumenti di segnalazione acustica che esplodono cartucce a salve (pistole scacciacani) i quali, se privati del tappo rosso che occlude la canna, realizzano in ogni caso la fattispecie contravvenzionale di porto ingiustificato.
2.2 Manifestamente infondato appare invece il secondo motivo poiché la negazione delle circostanze attenuanti generiche è fondata su motivazione esente dalle lamentate censure posto che veniva correttamente sottolineato come la collaborazione degli indagati fosse intervenuta a fronte di un quadro indiziario raccolto nei loro confronti già idoneo a farne ritenere la colpevolezza ed avesse, peraltro, avuto natura solo parziale non essendo stata recuperata la ingente refurtiva. A fronte di tali plurime considerazioni, il ricorso insiste in una 2 alternativa lettura di circostanze senza però evidenziare alcuno dei lamentati vizi richiamabili all'art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.. In conclusione, le impugnazioni devono ritenersi inammissibili a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna degli imputati ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila ciascuno a favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 10 dicembre 2019 ILIf CONSIGLIERE EST. doquwvatio DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL PRESIDENTE SECONDA SEZIONE PENALE Dott. Giovanna Verga 202024 Of Cancomere IL IL CANCELLIERE Massing PASSERINI A O N S Z I E 3