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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2025, n. 34813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34813 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - LL Di ST FA TT NI NN UB AC SENTENZA sui ricorsi di LK ON, nato in [...] il [...], LK IL, nato in [...] il [...], RO VE, nato in [...] il [...], avverso la sentenza in data 02/04/2025 della Corte di appello di Torino, visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere UB AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LI Di AR, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 2 aprile 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 13 luglio 2023 del Tribunale di Asti che aveva condannato i ricorrenti alle pene di legge per aver realizzato delle opere abusive in una villetta di Asti in assenza del permesso a costruire con violazione degli art. 44, comma 1, lett. b), 71, comma 1 e 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati sulla base di tre motivi. Deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione per difetto di correlazione tra accusa e condanna (primo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 10, comma 1, lett. c), all’art. 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 2, comma 4, cod. pen., siccome era intervenuta una sanatoria estintiva;
la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione agli art. 71, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 131-bis cod. pen. (terzo motivo). Penale Sent. Sez. 3 Num. 34813 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 25/09/2025 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. I ricorrenti hanno innanzi tutto contestato la violazione del diritto di difesa perché non era stato menzionato nel capo d’imputazione il cambio di destinazione d’uso degli immobili. L’assunto è reiterativo del motivo di appello già vagliato e disatteso con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha evidenziato che il capo d’imputazione era completo e dettagliato, recava l’indicazione delle opere abusive realizzate e soprattutto richiamava il verbale di sopralluogo e gli allegati della polizia municipale di Asti del 2 settembre 2019, atti conosciuti dai ricorrenti, che riportavano ulteriori dettagli delle opere abusive realizzate, proprio con riferimento alla trasformazione dei locali adibiti ad autorimesse, siti al piano terra, in abitazioni. Il tema è affrontato in modo esaustivo sia per quanto concerne la ricostruzione dei fatti sia per quanto concerne le violazioni di legge, a pag.
4-6 della sentenza impugnata. E’ poi pacifico in giurisprudenza che, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa, quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione, non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 - 01). La contestazione, infatti, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (tra le più recenti, Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, loghà, Ry. 269455 - 01). Il primo motivo di ricorso è quindi inconsistente.
1.2.Il secondo motivo di ricorso attiene alla sanatoria di cui all'articolo 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001 da considerarsi estintiva del reato. Il motivo, ancora una volta, non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha accertato che l’intervento di ristrutturazione aveva determinato un aumento delle unità immobiliari (da una a due), il complessivo aumento della volumetria dell’edificio (anche urbanisticamente rilevante), la modifica dei prospetti per l’ampliamento del piano terra, nonché il mutamento della destinazione d’uso di alcuni locali. Il permesso in sanatoria, invece, era stato rilasciato per opere diverse da quelle abusive sopra indicate, e specificamente riportate in sentenza. La Corte territoriale ha ulteriormente evidenziato che per il reato di cui all’art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, quale quello qui in esame, non è ammessa la sanatoria dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001 nella formulazione del cosiddetto decreto LV AS (d.l. 29 maggio 2024, n. 9, convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2024, n. 105), che ha oggetto solo le difformità parziali che integrino eventualmente la violazione dell’art. 44 lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’ambito applicativo dell’art. 36-bis d.P.R. 380 del 2001, come novellato, ha una portata limitata, prevedendo che solo le violazioni edilizie derivanti da parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché conseguenti ad assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e a variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 380 del 2001, possono essere regolarizzate, qualora risultino conformi ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (Sez. 3, n. 16689 del 06/05/2025, Lanzi, non mass.). Per le ipotesi riconducibili all’art. 44 lett. b), continua a valere la regola della sanatoria in seguito alla cosiddetta doppia conformità, che deve sussistere sia al 3 momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria (tra le più recenti, Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265 – 01), con l’ulteriore precisazione di cui i ricorrenti non hanno tenuto conto, che la cosiddetta doppia conformità è sempre esclusa ai sensi degli art. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (tra le più recenti, Sez. 3, n. 16084 del 28 aprile 2025, Lettieri, Rv. 288003-01, in motivazione, la massima essendo relativa a questione processuale). Il secondo motivo è pertanto manifestamente infondato.
1.3. I ricorrenti hanno contestato poi con il terzo motivo, in parte, l’accertamento di responsabilità per la realizzazione di una scala e, in parte, il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale, dopo aver rilevato che la nuova scala abusiva, lungi dall'essere costruita da pochi gradini, metteva in collegamento il piano terreno con il primo piano dell'edificio nella nuova unità abitativa realizzata ed era in struttura metallica tale da richiedere la redazione di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato, ha escluso che i fatti potessero essere dichiarati di particolare tenuità in considerazione, non solo della non occasionalità dei reati, trattandosi di plurime contravvenzioni della medesima indole, con conseguente abitualità della condotta, ma soprattutto in considerazione del fatto che l'intervento di ristrutturazione edilizia era destinato a ricavare ampi locali adibiti ad abitazione, in contrasto con il piano regolatore, e senza osservare le prescrizioni della normativa in materia di costruzioni strutturali e dei criteri per le costruzioni in zone sismiche, motivazione questa assolutamente ineccepibile. E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Anche il terzo motivo di ricorso va, pertanto, disatteso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 25 settembre 2025 4 Il Consigliere estensore Il Presidente UB AC UC CC
udita la relazione svolta dal consigliere UB AC;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, LI Di AR, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza in data 2 aprile 2025 la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 13 luglio 2023 del Tribunale di Asti che aveva condannato i ricorrenti alle pene di legge per aver realizzato delle opere abusive in una villetta di Asti in assenza del permesso a costruire con violazione degli art. 44, comma 1, lett. b), 71, comma 1 e 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati sulla base di tre motivi. Deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione per difetto di correlazione tra accusa e condanna (primo motivo); la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 10, comma 1, lett. c), all’art. 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001 e all’art. 2, comma 4, cod. pen., siccome era intervenuta una sanatoria estintiva;
la violazione di legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in relazione agli art. 71, 93 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 131-bis cod. pen. (terzo motivo). Penale Sent. Sez. 3 Num. 34813 Anno 2025 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: MACRI' UBALDA Data Udienza: 25/09/2025 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 1.1. I ricorrenti hanno innanzi tutto contestato la violazione del diritto di difesa perché non era stato menzionato nel capo d’imputazione il cambio di destinazione d’uso degli immobili. L’assunto è reiterativo del motivo di appello già vagliato e disatteso con adeguata motivazione giuridica dalla Corte territoriale che ha evidenziato che il capo d’imputazione era completo e dettagliato, recava l’indicazione delle opere abusive realizzate e soprattutto richiamava il verbale di sopralluogo e gli allegati della polizia municipale di Asti del 2 settembre 2019, atti conosciuti dai ricorrenti, che riportavano ulteriori dettagli delle opere abusive realizzate, proprio con riferimento alla trasformazione dei locali adibiti ad autorimesse, siti al piano terra, in abitazioni. Il tema è affrontato in modo esaustivo sia per quanto concerne la ricostruzione dei fatti sia per quanto concerne le violazioni di legge, a pag.
4-6 della sentenza impugnata. E’ poi pacifico in giurisprudenza che, in tema di citazione a giudizio, il fatto deve ritenersi enunciato in forma chiara e precisa, quando i suoi elementi strutturali e sostanziali sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dell'imputato, che viene a conoscenza della contestazione, non solo per il tramite del capo d'imputazione, ma anche attraverso gli atti che fanno parte del fascicolo processuale (Sez. 3, n. 9314 del 16/11/2023, dep. 2024, P., Rv. 286023 - 01). La contestazione, infatti, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (tra le più recenti, Sez. 5, n. 10033 del 19/01/2017, loghà, Ry. 269455 - 01). Il primo motivo di ricorso è quindi inconsistente.
1.2.Il secondo motivo di ricorso attiene alla sanatoria di cui all'articolo 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001 da considerarsi estintiva del reato. Il motivo, ancora una volta, non si confronta con la motivazione resa dalla Corte territoriale che ha accertato che l’intervento di ristrutturazione aveva determinato un aumento delle unità immobiliari (da una a due), il complessivo aumento della volumetria dell’edificio (anche urbanisticamente rilevante), la modifica dei prospetti per l’ampliamento del piano terra, nonché il mutamento della destinazione d’uso di alcuni locali. Il permesso in sanatoria, invece, era stato rilasciato per opere diverse da quelle abusive sopra indicate, e specificamente riportate in sentenza. La Corte territoriale ha ulteriormente evidenziato che per il reato di cui all’art. 44 lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001, quale quello qui in esame, non è ammessa la sanatoria dell’art. 36-bis d.P.R. n. 380 del 2001 nella formulazione del cosiddetto decreto LV AS (d.l. 29 maggio 2024, n. 9, convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2024, n. 105), che ha oggetto solo le difformità parziali che integrino eventualmente la violazione dell’art. 44 lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l’ambito applicativo dell’art. 36-bis d.P.R. 380 del 2001, come novellato, ha una portata limitata, prevedendo che solo le violazioni edilizie derivanti da parziali difformità dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività, nonché conseguenti ad assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e a variazioni essenziali ai sensi dell’art. 32 d.P.R. 380 del 2001, possono essere regolarizzate, qualora risultino conformi ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda (Sez. 3, n. 16689 del 06/05/2025, Lanzi, non mass.). Per le ipotesi riconducibili all’art. 44 lett. b), continua a valere la regola della sanatoria in seguito alla cosiddetta doppia conformità, che deve sussistere sia al 3 momento della realizzazione del manufatto che al momento della presentazione della domanda di permesso in sanatoria (tra le più recenti, Sez. 3, n. 45845 del 19/09/2019, Caprio, Rv. 277265 – 01), con l’ulteriore precisazione di cui i ricorrenti non hanno tenuto conto, che la cosiddetta doppia conformità è sempre esclusa ai sensi degli art. 36 e 45 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 nel caso di edificazioni eseguite in assenza del preventivo ottenimento dell'autorizzazione sismica (tra le più recenti, Sez. 3, n. 16084 del 28 aprile 2025, Lettieri, Rv. 288003-01, in motivazione, la massima essendo relativa a questione processuale). Il secondo motivo è pertanto manifestamente infondato.
1.3. I ricorrenti hanno contestato poi con il terzo motivo, in parte, l’accertamento di responsabilità per la realizzazione di una scala e, in parte, il mancato proscioglimento ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale, dopo aver rilevato che la nuova scala abusiva, lungi dall'essere costruita da pochi gradini, metteva in collegamento il piano terreno con il primo piano dell'edificio nella nuova unità abitativa realizzata ed era in struttura metallica tale da richiedere la redazione di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato, ha escluso che i fatti potessero essere dichiarati di particolare tenuità in considerazione, non solo della non occasionalità dei reati, trattandosi di plurime contravvenzioni della medesima indole, con conseguente abitualità della condotta, ma soprattutto in considerazione del fatto che l'intervento di ristrutturazione edilizia era destinato a ricavare ampi locali adibiti ad abitazione, in contrasto con il piano regolatore, e senza osservare le prescrizioni della normativa in materia di costruzioni strutturali e dei criteri per le costruzioni in zone sismiche, motivazione questa assolutamente ineccepibile. E’ pacifico in giurisprudenza che il giudizio sulla tenuità, nella prospettiva delineata dall'art. 131-bis cod. pen., richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U., n 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590). Non è, tuttavia, necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044-01 e Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647 – 01), il che comporta, per converso, che basta anche un solo elemento, purché decisivo, quale a esempio la gravità del fatto, per escludere tale causa di proscioglimento (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01). Anche il terzo motivo di ricorso va, pertanto, disatteso. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con conseguente onere per i ricorrenti, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentati senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che i ricorrenti versino la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità dei ricorsi, in via equitativa, di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 25 settembre 2025 4 Il Consigliere estensore Il Presidente UB AC UC CC