Ordinanza presidenziale 14 marzo 2024
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 10/03/2026, n. 4479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4479 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04479/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06919/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6919 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da IO OM, rappresentato e difeso dall'avvocato Amina L'Abbate, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria legale in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
ZI CA, AN FF TT, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 395 del 27 marzo 2019 con cui è stato pubblicato, ex art. 9 comma 1 del D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e sono stati, pertanto, ammessi a sostenere la prova orale, nonché l'elenco nominativo stesso, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi inclusi ove occorra l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 89 del 9 novembre 2018, con cui il Ministero ha reso noto che la prova scritta del corso-concorso finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici, per i candidati residenti in [...], avrebbe avuto luogo il 13 dicembre 2018, con pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno precedente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IO OM il 27 novembre 2019:
- del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1205 del 1° agosto 2019 con cui è stata approvata e pubblicata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
- del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1229 del 7 agosto 2019 con cui è stata rettificata la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017 approvata con decreto dipartimentale prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
- del provvedimento (di estremi ignoti) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 9 agosto 2019 con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
- del provvedimento (di estremi ignoti) del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 30 agosto 2019 con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali di 61 vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comprese le indicazioni relative allo svolgimento della prova scritta computerizzata pubblicate sul sito del MIUR e i provvedimenti di estremi ignoti relativi ai singoli atti di nomina a Dirigente Scolastico per l'a.s. 2019/2020 dei concorrenti classificatisi in posizione utile per le assunzioni del predetto anno scolastico;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IO OM il 17 novembre 2020:
- del Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 998 del 14 agosto 2020 con cui è stata ripubblicata con modifiche la graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, già pubblicata con Decreto dipartimentale del MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico - n. 1229 del 7 agosto 2019, nonché la stessa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante del decreto- n. 998 del 14 agosto 2020, nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
- dei provvedimenti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con cui è stata pubblicata l'assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 1259 del 23 novembre 2017, a seguito dello scorrimento della graduatoria del concorso, a partire dal 1.9.2020 nella parte in cui non contempla i nominativi dei ricorrenti;
- di ogni altro atto presupposto, coordinato e conseguenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 la dott.ssa TI PI e udito il difensore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, e attraverso i motivi aggiunti indicati in epigrafe, il signor IO OM impugnava i provvedimenti specificati nell’epigrafe stessa, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, per i dedotti di vizi di violazione di legge ed eccesso di potere, articolati sotto plurimi profili.
Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, instando per la reiezione del gravame.
All’udienza camerale del 10 settembre 2019, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, il ricorrente rinunciava alla domanda di sospensiva.
Con ordinanza presidenziale n. 1506 del 14 marzo 2024 si ordinava al ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio, mediante la notifica per pubblici proclami.
Il ricorrente assolveva all’incombente, come comprovato dal deposito documentale dallo stesso posto in essere in data 3 aprile 2024.
All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026 il difensore del ricorrente dichiarava che il signor OM non aveva più interesse alla decisione del giudizio; la causa era trattenuta in decisione.
Il Collegio, preso atto della dichiarazione resa in udienza dal difensore di parte ricorrente, ritiene che la causa debba essere definita con sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso introduttivo e di tutti i ricorsi per motivi aggiunti proposti dal signor OM, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, vengono poste a carico del ricorrente, vista la tardiva dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse del signor OM, e in virtù del principio della soccombenza virtuale, considerata la manifesta infondatezza del gravame (come da consolidata giurisprudenza di questo Tribunale: si veda, tra le molte, la sentenza n. 16697/2022). Si compensano le spese nei confronti dei controinteressati, non costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il signor IO OM alla refusione, in favore dell’Amministrazione resistente, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nella complessiva somma di €. 1.500,00, oltre accessori di legge; spese compensate nei confronti dei controinteressati.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZI, Presidente
TI PI, Primo Referendario, Estensore
Francesca Mariani, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TI PI | EL ZI |
IL SEGRETARIO