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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/11/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte di appello di Bari, Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Salvatore GRILLO - Presidente
2) Dott.ssa Paola BARRACCHIA - Consigliere
3) Dott. Riccardo LEONETTI - Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 823/2024, avverso la sentenza n.1155/2024 pubblicata il
26.4.2024 dal Tribunale di Foggia tra
(già Parte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_2 domiciliata in Milano presso lo studio dell'avv. Paolo Vinci, che la rappresenta e difende come da procura speciale allegata all'atto di citazione in appello
Appellante
e
e , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 tutti elettivamente domiciliati in Cerignola presso lo studio dell'avv. Giuseppe Grieco, che li rappresenta e difende, insieme all'avv. Gaetano Grieco, come da procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta per appellati e – quanto a – come da procura speciale allegata alla comparsa di Controparte_2 costituzione per appellata divenuta maggiorenne depositata il 20.10.25;
Appellati
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
, e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 rispettivamente moglie e figli del defunto , hanno evocato innanzi al Tribunale di Foggia Persona_1
l'odierno appellante (all'epoca denominato Controparte_6 per sentirlo dichiarare responsabile del decesso del congiunto (o in subordine della perdita di cospicue chance di sopravvivenza dello stesso) e, per l'effetto, per sentirlo condannare a risarcire a ciascuno di loro i relativi danni, patrimoniali e non patrimoniali, nelle misure indicate in narrativa (o in subordine ritenute di giustizia), oltre che alla rifusione delle spese di difesa.
Hanno dedotto in proposito che da quando il 13.12.15, a seguito di incidente stradale, il era stato CP_2 ricoverato presso il reparto di chirurgia generale degli OO.RR. di con diagnosi di “frattura Pt_1 pluriframmentaria della clavicola sinistra, fratture scomposte delle coste di sinistra, contusione polmonare lobo inferiore sinistro e lesione traumatica della milza”, i sanitari di tale struttura avevano tenuto condotte connotate da molteplici profili di colpa, in quanto dapprima avevano sottoposto il paziente ad un intervento
1 chirurgico urgente di splenectomia mediante laparotomia senza eseguire una corretta emostasi;
poi, nei giorni successivi, nonostante il costante peggioramento dei valori ematici, si erano limitati al monitoraggio degli stessi e alla somministrazione di sangue e plasma ai fini di una loro stabilizzazione, senza svolgere alcuna indagine strumentale che avrebbe permesso di diagnosticare la presenza nella sede chirurgica di un'emorragia interna con sanguinamento a nappo;
infine in data 22.12.15, riscontrata finalmente la perdita emorragica attraverso un'ecografia dell'addome, avevano proceduto ad un secondo intervento chirurgico di rilaparotomia attraverso cui avevano rimosso un massivo emoperitoneo, senza però riuscire a individuare e chiuderne la fonte;
tutte circostanze che avevano determinato una sofferenza multiorgano e, il giorno successivo, l'exitus del RD.
Si sono costituiti gli er contestare l'an e il quantum dell'avversa pretesa risarcitoria e Parte_2 chiederne il rigetto.
Il giudizio di primo grado è stato istruito, oltre che con l'assunzione di prove testimoniali, mediante l'espletamento di una CTU collegiale, la quale, all'esito di indagini svolte nel contraddittorio con i consulenti delle parti in causa, è pervenuta alla conclusione che, mentre la scelta e l'esecuzione di entrambi gli interventi chirurgici risultavano senz'altro corrette, al contrario non era esente da censure la condotta tenuta dai sanitari nel periodo intercorso tra i due interventi;
e ciò in quanto, mentre sino alla sesta giornata post- operatoria (cioè sino al 19.12.15) gli stessi avevano esattamente interpretato i risultati degli esami ematochimici di laboratorio in termini di compatibilità con il politrauma del paziente e con le conseguenti perdite ematiche, e dunque bene si erano determinati a praticare interventi di supporto e compenso dell'emodinamica mediante terapia farmacologica e trasfusioni senza ulteriori azioni clinico/diagnostiche
(tanto più che un'eco addome del 16.12.15 aveva escluso fonti attive di sanguinamento), già a partire dalla settima giornata post-operatoria (e cioè dal 20.12.15) la costante riduzione dei valori ematici, proseguita nonostante il ricorso a plurime trasfusioni, avrebbe dovuto essere considerata circostanza clinicamente significativa di un'emorragia in atto, e dunque indurre i sanitari a procedere immediatamente ad una nuova esplorazione ecografica dell'addome, la quale era stata invece eseguita soltanto il 22.12.15, evidenziando l'insorgenza di una complicanza della splenectomia, e cioè di un emoperitoneo. Ha aggiunto la CTU, all'esito di una valutazione controfattuale del ritardo colpevole dei sanitari, che la condotta alternativa omessa (ossia la tempestiva esecuzione dell'indagine diagnostica subito dopo l'insorgenza del quadro che avrebbe dovuto far sospettare la complicanza) avrebbe evitato, con elevata probabilità logica, il decesso del paziente
(ricoverato per traumi comportanti un rischio di mortalità statisticamente pari al 17,2%), giacchè il secondo intervento di emostasi chirurgica sarebbe stato eseguito in condizioni di maggiore stabilità emodinamica, mentre esso era stato eseguito soltanto il 22.12.15, quando ormai l'emoperitoneo, unitamente alle massive trasfusione di emocomponenti, avevano alterato la funzione coagulativa, con conseguente comparsa di shock emorragico, tale da attivare meccanismi patologici (ipoperfusione tissutale, traslocazione batterica sino allo shock settico) a cui aveva fatto seguito una grave insufficienza multiorgano e il successivo decesso del paziente.
Con la sentenza appellata il Tribunale di Foggia, facendo proprie le conclusioni dei CCTTUU sopra riportate, ha riconosciuto la responsabilità della parte convenuta e, in accoglimento per quanto di ragione della pretesa risarcitoria, l'ha condannata a risarcire a ciascuno degli attori il (solo) danno non patrimoniale legato alla perdita del rapporto parentale nelle misure analiticamente indicate in sentenza, nonché a rifondere loro le spese di giudizio.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello soltanto il Policlinico di per chiedere, in riforma della Pt_1 sentenza impugnata, il rigetto della domanda risarcitoria nei suoi confronti o, in subordine, l'accoglimento della stessa in minore misura, comunque con vittoria delle spese dei due gradi di giudizio;
mentre gli appellati nel costituirsi si sono limitati a chiedere il rigetto dell'avverso gravame e la conferma della sentenza, con condanna della controparte alle spese del grado.
Con ordinanza del 13.11.24 la Corte ha accolto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata entro il limite indicato dallo stesso appellante, e cioè per gli importi eccedenti la somma di €
2 500.000; quindi all'udienza del 12.11.25 – previa assegnazione dei termini ex art.281 sexies cpc – la causa è stata discussa con modalità cartolari e riservata per la decisione.
***
Con due motivi di impugnazione suscettibili di esame unitario l'appellante lamenta che il primo giudice avrebbe fatto proprie in modo acritico le conclusioni della CTU, senza confrontarsi in alcun modo con le osservazioni svolte dai consulenti di parte del , il cui contenuto avrebbe imposto quanto meno una Parte_1 rinnovazione dell'indagine tecnica.
In particolare, ad avviso del , la sentenza di primo grado non avrebbe dato risposta al rilievo dei Parte_1 suoi CCTTPP secondo cui le risultanze della cartella medica non evidenziavano fin dal 20.12.15 un decadimento dei valori ematochimici tale da far ipotizzare l'insorgenza dell'imprevedibile complicanza emorragica, la quale dunque ben potrebbe essere insorta soltanto poche ore prima dell'ecoaddome del
22.12.15 e del conseguente vano intervento urgente di emostasi chirurgica.
Pure non approfondita dal primo giudice, poi, sarebbe stata l'osservazione dei consulenti del Policlinico secondo cui al momento del ricovero il , trovato positivo a cannabis e cocaina e con un alto tasso CP_2 alcolemico, versava già in condizioni critiche in quanto politraumatizzato affetto da steatosi epatica, per cui era ben ipotizzabile che causa del decesso fosse stata piuttosto un'insufficienza epatica acuta;
e comunque, stante la prognosi sfavorevole nel breve/medio periodo legata alle sue condizioni di salute, si configurava una modesta perdita di chance di sopravvivenza e non già un nesso causale pieno tra condotte dei sanitari e decesso, con conseguente esigenza di ridimensionare il quantum del ristoro.
Le predette doglianze non possono essere condivise, osservando anzitutto questa Corte, anche ad integrazione di eventuali insufficienze motivazioni ravvisabili in proposito nella sentenza impugnata, che i
CCTTUU nominati, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del , hanno dato approfondita Parte_1
e convincente risposta ai rilievi invocati dall'appellante (nonché ad un ulteriore rilievo – riguardante l'ipotizzata valenza causale di asserite complicanze di natura respiratoria – non più riproposto nella presente sede).
Con riguardo alla tesi dei consulenti del Policlinico secondo cui prima del 22.12.15 la situazione emodinamica del RD ancora non avrebbe giustificato un sospetto di sanguinamento interno massivo, infatti, i CCTUU hanno efficacemente replicato richiamando in senso contrario, sulla scorta della tabella riassuntiva di cui alle pagg.27-29 della relazione, l'emblematica situazione dei valori ematochimici registrata già il 20.12.15
(allorchè l'emoglobina, nonostante la trasfusione di un'unità di sangue, era discesa dagli 8,3 g/dl delle 6,14 ai 7 g/dl delle 22,12) e continuata il successivo 21.12.15 (allorchè il valore, nonostante la trasfusione di ben
3 unità di globuli rossi concentrati, era scesa dagli 8 g/dl delle ore 7,39 ai 6,9 g/dl delle ore 23,40 senza essere mai risalito), con conseguente perdita complessiva di 4 punti di emoglobina, corrispondenti a non meno di due litri di sangue, ossia proprio la quantità significativamente rinvenuta nell'addome del paziente in occasione del secondo intervento di urgenza;
situazione, quella sopra descritta, altamente evocativa di un emorragia interna, e – a riprova di ciò – non comparabile con quella dei primi giorni del post-operatorio, allorchè i valori di emoglobina e il riscontro ecografico di assenza di emoperitoneo erano risultati convergenti nel senso di escludere, dopo l'iniziale shock emorragico dovuto alla rottura traumatica della milza, la persistenza di fonti attive di sanguinamento.
Né può avere valenza liberatoria l'invocato carattere di imprevedibilità della complicanza del sanguinamento interno a nappo, poiché ciò che si rimprovera ai sanitari non è di non avere previsto sin dall'inizio la possibile insorgenza della complicazione, bensì di non avere tempestivamente proceduto, in presenza di un quadro altamente significativo della sua presenza, alle indagini strumentali necessarie ad averne conferma e, conseguentemente, determinarsi alle azioni urgenti più idonee ad affrontarla e superarla.
Parimenti, con riguardo alla riproposizione – da parte del – dell'osservazione dei suoi consulenti Parte_1 secondo cui la steatosi epatica da cui il RD era affetto giustificherebbe l'ipotesi alternativa di una sindrome epatorenale quale causa del decesso, vale osservare che i consulenti d'ufficio si sono già
3 chiaramente e convincentemente espressi sul punto, in particolare evidenziando, con argomentazioni non contestate dall'appellante, che dagli esami clinici eseguiti in occasione della degenza non era risultata a carico del RD la presenza di alterazioni tipiche di un'evoluzione della steatosi epatica da cui era affetto in forme più gravi di epatopatia (steatoepatite, cirrosi), e che soltanto la presenza di siffatte alterazioni avrebbe potuto rendere percorribile sul piano medico l'ipotesi di un decesso legato all'improvviso cedimento della funzionalità del fegato, altrimenti dovendo concludersi che anche il decadimento delle funzioni epatiche sia rientrato nella complessiva condizione di insufficienza multi-organo cagionata dalla tardiva diagnosi dell'emorragia interna e culminata nella morte del paziente.
Pure insuscettibile di condivisione è, infine, l'ultimo profilo di doglianza dell'appellante, di natura più strettamente giuridica, secondo cui il severo quadro clinico del già al momento del ricovero, nel CP_2 fondare una prognosi sfavorevole a suo carico nel breve/medio periodo, varrebbe ad escludere il nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento morte, residuando una responsabilità per la modesta perdita di chance di sopravvivenza, eventualmente suscettibile di ristoro secondo criteri equitativi.
Va in proposito ribadito che, secondo la CTU, il ritardo dei sanitari è stato causa dell'evento dannoso costituito dalla perdita della vita da parte del RD;
e ciò in quanto, se tale ritardo non vi fosse stato, e si fosse invece tenuta la condotta doverosa alternativa, con elevata probabilità logica non si sarebbe completata la catena causale innescata dall'emoperitoneo e quindi non si sarebbe verificata la morte del paziente nei termini e modi in cui è storicamente avvenuta;
di talchè è fuori luogo evocare la giurisprudenza in materia di perdita di chance, riguardante casi in cui l'evento lesivo ha sin dall'inizio ad oggetto il peculiare bene-interesse costituito dalla chance.
Va inoltre aggiunto che, nella ricostruzione della vicenda fatta dai CCTTUU, la condotta omissiva dei sanitari risulta essere stata causa unica ed assorbente del decesso del , non configurandosi come concause CP_2 dell'evento mortale – ma come meri fattori naturali coesistenti all'azione umana – le pregresse condizioni di salute del paziente, rispetto alle quali non è emersa una diretta incidenza negativa sull'evoluzione della vicenda emorragica parallelamente sviluppatasi, né una valenza causale autonoma idonea a determinare con un buon grado di probabilità il decesso del (posto che il politrauma è stato indicato come causa CP_2 statistica di morte in appena il 17,2% dei casi, mentre la steatosi epatica è stata inquadrata come patologia reversibile e comunque in concreto mai evolutasi in più gravi patologie dall'esito potenzialmente infausto).
Poiché dunque nella vicenda de qua risulta essersi verificata una semplice coesistenza di fattori umani e fattori naturali, e non già un concorso tra di essi in termini di vera e propria interconnessione patogenetica, non può trovare applicazione nella specie l'insegnamento dettato per il concorso di cause dalla S.C. (cfr. da ultimo Cass.17006/25) ed implicitamente invocato dall'appellante; insegnamento secondo cui, per il principio generale di equivalenza delle cause di cui all'art.41 c.p., la presenza di concause preesistenti, simultanee o sopravvenute indipendenti dall'azione dell'autore dell'illecito, se non esclude che l'evento di danno sia comunque ascritto interamente a quest'ultimo, impone poi di procedere, sul diverso piano della causalità giuridica, eventualmente con criteri equitativi, alla valutazione della rispettiva efficienza causale delle varie concause, in modo da non ascrivere all'autore dell'illecito anche la parte di conseguenze dannose determinata dal fortuito, quest'ultimo da intendersi quale pregressa condizione patologica del danneggiato non causata da colpa del sanitario.
Alla luce di quanto sin qui esposto, l'appello va dunque rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
A ciò consegue, per il criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante a rifondere alle controparti le spese del presente grado di giudizio, liquidate nella misura di cui in dispositivo.
Si dà infine atto che ricorrono ex art.13 co.1 quater TUSG, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art.13 co.1 bis del medesimo testo unico.
P.Q.M.
4 La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 avverso la sentenza n.1155/2024 pubblicata il 26.4.2024 dal Tribunale di Bari, disattesa o assorbita ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere ad , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
e le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € Controparte_4 Controparte_5
29.000,00, oltre R.S.G. del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3) dichiara che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1- quater
D.P.R. 115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis del medesimo decreto.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte, il 19.11.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Riccardo Leonetti Dott. Salvatore Grillo
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