Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, ed il protocollo II sulla proibizione o restrizione dell'uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della conferenza di revisione, quali atti addizionali alla convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati.
Articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 290
Articolo 2
- Legge 30 luglio 1998, n. 290
Articolo 1 della Legge 30 luglio 1998, n. 290
Versione
21 agosto 1998
21 agosto 1998
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