TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/07/2025, n. 2345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2345 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4481/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4481/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. IANNONE MAURO e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSO ALFONSO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09/12/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio in MERCATO SAN SEVERINO, Sa, il 12/09/1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 82), deducendo che dal matrimonio erano nate nata ad [...] il [...] Persona_1
e nata ad [...] il [...], maggiorenni ma non ancora autosufficienti. CP_2
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 03.04.2025, fissata con decreto, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto rinvio della causa per bonario componimento della lite in corso.
All'udienza del 10.07.2025 le parti, pertanto, hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e pagina 2 di 4 patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito il mantenimento da parte del padre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi. Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in MERCATO SAN SEVERINO, Sa, il 12/09/1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 82);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui ai punti n.ri 1, 3 e 4 della scrittura telematicamente depositata, da entrambe le parti, il 09.07.2025 e recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui ai punti n.ri 2, 5 e 6 della scrittura telematicamente depositata, da entrambe le parti, il 09.07.2025 e recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4481/2024 avente ad oggetto “Separazione giudiziale”, promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. IANNONE MAURO e presso il suo studio Parte_1 elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
rappresentato e difeso dall'avv. MANCUSO ALFONSO e presso il suo studio Controparte_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 09/12/2024, ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore Parte_1 che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva Controparte_1 contratto matrimonio in MERCATO SAN SEVERINO, Sa, il 12/09/1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 82), deducendo che dal matrimonio erano nate nata ad [...] il [...] Persona_1
e nata ad [...] il [...], maggiorenni ma non ancora autosufficienti. CP_2
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, danno atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso.
costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato Controparte_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente.
All'udienza del 03.04.2025, fissata con decreto, instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, le parti hanno chiesto rinvio della causa per bonario componimento della lite in corso.
All'udienza del 10.07.2025 le parti, pertanto, hanno presentato conclusioni congiunte ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e pagina 2 di 4 patrimoniali, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito il mantenimento da parte del padre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi. Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] Controparte_1 uniti in matrimonio in MERCATO SAN SEVERINO, Sa, il 12/09/1993 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1993, parte II, serie A, n. 82);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui ai punti n.ri 1, 3 e 4 della scrittura telematicamente depositata, da entrambe le parti, il 09.07.2025 e recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Prende atto degli accordi intervenuti di cui ai punti n.ri 2, 5 e 6 della scrittura telematicamente depositata, da entrambe le parti, il 09.07.2025 e recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite.
pagina 3 di 4 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 4 di 4