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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 02/12/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 518/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 518/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Guardiagrele il 25.08.1986 – CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Enrico Sacco
E
, n. a Lanciano 11.08.1986 – CF , difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Enrico Sacco
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 04.11.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 18.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) La figlia , collocata presso la madre nella casa coniugale sita in Sant'Eusanio Per_1 del Sangro, e affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che per l'effetto dovranno adottare in armonia, condividendole tutte le decisioni nell'interesse della figlia. Le decisioni di maggiore interesse per la piccola , relative all'istruzione, Per_1 all'educazione scolastica (comprese le gite scolastiche) e all'educazione religiosa, alla salute e alle cure mediche sono assunte di comune accordo dai genitori. In caso di disaccordo la decisione e rimessa la Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (pasti quotidiani, compiti scolastici, vestiario) possono essere prese anche separatamente.
2) Relativamente al diritto / dovere di visita del padre nei confronti della bambina, come per legge, il padre potrà tenere con sè la figlia a weekend alternati, con la possibilità di modificarli previo consenso della madre, tenendo in considerazione gli impegni e le esigenze di ognuno. Precisamente viene convenuto che la figlia trascorrerà il Per_1 week-end con il padre dalla colazione per tornare dopo cena a casa con la madre per trascorrervi la notte e sarà ripresa dal padre il mattino seguente. Altresì, le parti concordano che dovranno essere mantenuti i rapporti con i nonni materni e paterni.
3) relativamente alle festività di Natale e Pasqua, le stesse saranno gestire in modo tale che la piccola possa trascorrerle alternando le date, con il previo accordo dei Per_1 genitori. La stessa alternanza verrà stabilita per le altre Festività e ponti ( ad esempio 25 aprile, 1° maggio , 2 giugno etc)
4) le modalità in cui la figlia trascorrerà il periodo estivo, i giorni di ferie dei genitori e tutte le altre Festività ( come, ad esempio, i compleanni) saranno stabilite di comune accordo tra i genitori alternando sempre le date, anche tenendo presente l'interesse della figlia che e libera di esprimere la propria volontà.
5) Il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese per una Parte_1 vacanza annuale che la IG.ra trascorrerà unitamente alla figlia. Parte_2
6)Il IG. si impegna a versare in favore della figlia la somma Parte_1 Per_1 complessiva di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di contributo al suo mantenimento;
somma, questa che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. La suddetta somma sarà versata dal sig. entro il 15 di ciascun mese sul c/c Parte_1
presso Banca Unicredit, sino al raggiungimento CodiceFiscale_3 della capacità lavorativa della odierna minore;
7) Il IG. si impegna, altresì alla corresponsione del 50% delle spese Parte_1 straordinarie, cosi come determinate dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare cosi come approvate dal CNF nella seduta del 14 luglio 2017 quali: a- spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, ivi compresi i ticket, spese mediche presso specialisti solo se concordate preventivamente;
b) spese scolastiche come rette, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni;
c. spese per le attività sportive, artistiche, ricreative e di svago sino a quando la minore non raggiungerà la propria indipendenza economica e solo se previamente concordate. Le suddette spese saranno rimborsate dal sig. entro e non oltre 15 giorni, in Parte_1 seguito ad esibizione di documentazione contabile (scontrini, fatture, certificazioni).
8) Il IG. , si impegna altresì a versare la somma mensile di € 1000,00 Parte_1
(mille/00) a titolo di assegno divorzile a favore della IG.ra , che sarà rivalutata Pt_2 annualmente secondo gli indici Istat. La suddetta somma sarà versata dal sig. Parte_1 entro il 15 di ciascun mese sul c/c presso Banca CodiceFiscale_3
Unicredit;
9) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza o di domicili, il numero di cellulare, qualsiasi recapito telefonico, anche del luogo di villeggiatura, per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole, ed a concedersi il reciproco assenso dell'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità della figlia minore valida anche per l'espatrio. I coniugi si impegnano ad attuare i patti le condizioni del presente accordo nell'interesse della prole e nel rispetto reciproco. I coniugi si impegnano rispettivamente a non impedire il rapporto della bambina con l'altro coniuge.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 08.02.2012 in Sant'Eusanio del Sangro alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Eusanio del Sangro, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2012 n. 7, parte II Serie B.
Le spese del procedimento sono a carico delle parti in solido. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 518/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Guardiagrele il 25.08.1986 – CF , Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. Enrico Sacco
E
, n. a Lanciano 11.08.1986 – CF , difeso Parte_2 C.F._2 dall'Avv. Enrico Sacco
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 04.11.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 18.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) La figlia , collocata presso la madre nella casa coniugale sita in Sant'Eusanio Per_1 del Sangro, e affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che per l'effetto dovranno adottare in armonia, condividendole tutte le decisioni nell'interesse della figlia. Le decisioni di maggiore interesse per la piccola , relative all'istruzione, Per_1 all'educazione scolastica (comprese le gite scolastiche) e all'educazione religiosa, alla salute e alle cure mediche sono assunte di comune accordo dai genitori. In caso di disaccordo la decisione e rimessa la Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (pasti quotidiani, compiti scolastici, vestiario) possono essere prese anche separatamente.
2) Relativamente al diritto / dovere di visita del padre nei confronti della bambina, come per legge, il padre potrà tenere con sè la figlia a weekend alternati, con la possibilità di modificarli previo consenso della madre, tenendo in considerazione gli impegni e le esigenze di ognuno. Precisamente viene convenuto che la figlia trascorrerà il Per_1 week-end con il padre dalla colazione per tornare dopo cena a casa con la madre per trascorrervi la notte e sarà ripresa dal padre il mattino seguente. Altresì, le parti concordano che dovranno essere mantenuti i rapporti con i nonni materni e paterni.
3) relativamente alle festività di Natale e Pasqua, le stesse saranno gestire in modo tale che la piccola possa trascorrerle alternando le date, con il previo accordo dei Per_1 genitori. La stessa alternanza verrà stabilita per le altre Festività e ponti ( ad esempio 25 aprile, 1° maggio , 2 giugno etc)
4) le modalità in cui la figlia trascorrerà il periodo estivo, i giorni di ferie dei genitori e tutte le altre Festività ( come, ad esempio, i compleanni) saranno stabilite di comune accordo tra i genitori alternando sempre le date, anche tenendo presente l'interesse della figlia che e libera di esprimere la propria volontà.
5) Il sig. contribuirà al pagamento del 50% delle spese per una Parte_1 vacanza annuale che la IG.ra trascorrerà unitamente alla figlia. Parte_2
6)Il IG. si impegna a versare in favore della figlia la somma Parte_1 Per_1 complessiva di euro 1500,00 (millecinquecento/00) a titolo di contributo al suo mantenimento;
somma, questa che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. La suddetta somma sarà versata dal sig. entro il 15 di ciascun mese sul c/c Parte_1
presso Banca Unicredit, sino al raggiungimento CodiceFiscale_3 della capacità lavorativa della odierna minore;
7) Il IG. si impegna, altresì alla corresponsione del 50% delle spese Parte_1 straordinarie, cosi come determinate dalle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare cosi come approvate dal CNF nella seduta del 14 luglio 2017 quali: a- spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, ivi compresi i ticket, spese mediche presso specialisti solo se concordate preventivamente;
b) spese scolastiche come rette, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni;
c. spese per le attività sportive, artistiche, ricreative e di svago sino a quando la minore non raggiungerà la propria indipendenza economica e solo se previamente concordate. Le suddette spese saranno rimborsate dal sig. entro e non oltre 15 giorni, in Parte_1 seguito ad esibizione di documentazione contabile (scontrini, fatture, certificazioni).
8) Il IG. , si impegna altresì a versare la somma mensile di € 1000,00 Parte_1
(mille/00) a titolo di assegno divorzile a favore della IG.ra , che sarà rivalutata Pt_2 annualmente secondo gli indici Istat. La suddetta somma sarà versata dal sig. Parte_1 entro il 15 di ciascun mese sul c/c presso Banca CodiceFiscale_3
Unicredit;
9) I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza o di domicili, il numero di cellulare, qualsiasi recapito telefonico, anche del luogo di villeggiatura, per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole, ed a concedersi il reciproco assenso dell'iscrizione della figlia sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta di identità della figlia minore valida anche per l'espatrio. I coniugi si impegnano ad attuare i patti le condizioni del presente accordo nell'interesse della prole e nel rispetto reciproco. I coniugi si impegnano rispettivamente a non impedire il rapporto della bambina con l'altro coniuge.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 08.02.2012 in Sant'Eusanio del Sangro alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Eusanio del Sangro, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2012 n. 7, parte II Serie B.
Le spese del procedimento sono a carico delle parti in solido. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo