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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/05/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3371/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, REl.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] - Milano con l'Avv. Federica Brondoni presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]- Torre DE BU (BG), con l'Avv. Federica Brondoni presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CC (LC)
(trascritto al Comune di Milano: anno 2019 atto n. 1185 reg. 3 parte II serie B e al Comune di Torre DE BU (BG): anno 2019 atto n. 3 parte II Serie B)
In separazione dei beni. con i seguenti figli: , nato a [...], in data [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18/03/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Il figlio minore è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 prevalente presso la madre, all'indirizzo attuale di residenza, in Milano, via Berna n. 3.
2) La casa familiare sita a Milano, Via Berna n. 3, da cui il dott. – d'accordo con la moglie CP_1
– si è già allontanato asportando tutti i propri beni, essendo di proprietà della mamma della d.ssa resterà nella piena ed esclusiva disponibilità della d.ssa medesima, la quale si Pt_1 Pt_1 farà carico di tutte le spese ad essa relative.
3) Disporre che il padre possa vedere il figlio due volte a settimana, in giorni e orari da concordare con la madre con almeno due settimane di anticipo, per garantire una gestione organizzata e regolare degli incontri, nel rispetto del benessere del bambino. Durante queste visite infrasettimanali, il padre avrà la facoltà di trattenersi presso l'abitazione materna per tutto il tempo necessario a trascorrere momenti di qualità con il figlio. Nei giorni concordati, il padre potrà, inoltre, andare a prendere il figlio direttamente a scuola, assicurando che ogni attività si svolga in un clima sereno e collaborativo. Eventuali variazioni nelle date o negli orari delle visite dovranno essere comunicate con ragionevole anticipo e concordate tra i genitori, al fine di mantenere un equilibrio rispettoso delle esigenze di entrambi e della stabilità del figlio.
4) Il minore, inoltre, potrà stare col padre a weekend alternati, mentre il compleanno del minore verrà festeggiato – possibilmente – in presenza di entrambi i genitori.
5) Il minore trascorrerà le vacanze scolastiche equamente con ciascun genitore, con condivisione del calendario scolastico ad inizio anno (settembre). Verranno organizzate equamente tra i genitori le giornate lavorative in cui non venga erogato, per qualsiasi motivo, il servizio scolastico. Si prevede che il minore trascorra le festività natalizie e pasquali in maniera alternata tra i genitori.
6) Il padre potrà tenere il figlio con sé per le vacanze estive per almeno 15 (quindici) giorni continuativi, in relazione a cui sarà cura del dott. comunicare per tempo alla d.ssa CP_1 il dettaglio della destinazione e dell'itinerario e i contatti utili. Pt_1
7) Le parti concordano di garantirsi una certa flessibilità rispetto alle sopra citate modalità di gestione del tempo da trascorrere col figlio, in caso di necessità (ad esempio, per motivi di lavoro, trasferte lavorative o eventi imprevisti).
8) Entrambi i genitori si impegnano a favorire e promuovere il rapporto del figlio con i nonni materni e paterni, riconoscendo l'importanza di questi legami familiari per lo sviluppo affettivo ed emotivo del minore. A tale scopo, ciascun genitore si impegna a garantire che il figlio trascorra tempo di qualità con i nonni, organizzando, quando possibile, visite o incontri che consentano la costruzione di un rapporto stabile e positivo con loro.
9) Qualora il minore dovesse manifestare difficoltà emotive e/o psicologiche in relazione alla separazione dei genitori, questi ultimi si impegnano a valutare la possibilità di coinvolgere un professionista (es. psicologo infantile) nell'interesse del figlio.
10) I genitori si terranno reciprocamente informati sulla salute, sul rendimento scolastico e su tutti gli altri aspetti rilevanti della vita del figlio e/o su qualsiasi altra situazione rilevante relativa al minore.
11) Entrambi i genitori si impegnano a non esprimere commenti negativi o denigratori nei confronti dell'altro genitore in presenza del figlio, al fine di preservare un ambiente sereno e rispettoso per il minore. Tale impegno si estende anche ai familiari di ciascun genitore, nei confronti dei quali le parti di impegnano ad attivarsi per evitare comportamenti o dichiarazioni che possano minare il rispetto del minore verso l'altro genitore.
12) Entrambi i genitori si impegnano a valutare con attenzione e concordare preventivamente la partecipazione del figlio a sport o attività ricreative che possano comportare rischi per la sua sicurezza fisica e mentale (es. sport estremi, sport da contatto, immersioni, alpinismo, ecc.), tenendo conto della preparazione fisica e psicologica del minore, delle misure di sicurezza offerte dall'organizzazione e dell'idoneità dell'attrezzatura utilizzata. In caso di disaccordo, i genitori si impegnano a consultare un esperto nel settore (es. medico sportivo o specialista) per una valutazione oggettiva dei rischi e dei benefici dell'attività proposta.
13) Le parti concordano che ogni decisione importante riguardo a sarà presa dai genitori Per_1 di comune accordo, considerando importanti i seguenti temi:
➢ Salute: entrambi i genitori si impegnano a garantire al figlio un'alimentazione equilibrata, rispettando sia le sue necessità nutrizionali sia le sue preferenze personali. Nessuno dei due influenzerà il figlio verso un regime alimentare esclusivamente vegetariano o carnivoro. Il figlio avrà la possibilità di scegliere con consapevolezza e secondo i propri desideri, sempre tenendo conto di eventuali indicazioni mediche.
➢ Istruzione: le decisioni in merito al percorso scolastico saranno concordate dai genitori fino al termine della scuola secondaria di primo grado. Successivamente, il minore avrà la possibilità di scegliere l'indirizzo di studi superiore secondo le proprie inclinazioni e desideri, con il supporto e di entrambi i genitori.
➢ Religione: la d.ssa non intende partecipare attivamente al percorso religioso del Pt_1 figlio;
pertanto, il padre avrà la facoltà di occuparsi degli aspetti pratici e organizzativi della religione durante il tempo trascorso con il figlio, secondo le sue possibilità e preferenze.
Tuttavia, la madre non si opporrà alla partecipazione del figlio alle eventuali attività didattiche di carattere religioso organizzate dalla scuola.
14) Il dott. corrisponderà ogni mese alla d.ssa a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento del figlio, l'importo di € 400,00 (quattrocento/00), da versare a mezzo bonifico bancario sulle coordinate intestate alla d.ssa anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di Pt_1 ogni mese, a decorrere dal mese di gennaio 2025, con rivalutazione annua in base agli indici Istat, costo vita.
15) Il dott. si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo le “Linee CP_1
Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
16) L'autovettura modello Skoda Karoq 1.5 targata GN831VW, di proprietà della d.ssa Pt_1 resterà nel pieno uso del dott. , il quale si farà carico di tutte le spese relative al suo utilizzo CP_1
e alla sua manutenzione, con l'intesa che la d.ssa potrà utilizzare il veicolo, se necessario, Pt_1 previa richiesta anticipata. Alla scadenza del finanziamento relativo al pagamento delle rate di acquisto di detta autovettura, sarà facoltà della d.ssa decidere se tenerla, pagandone il Pt_1 valore residuo, restituirla o sostituirla con una nuova auto.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e rinunciano reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art
473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi c. fisc. Parte_1
nata a [...] il [...], e fisc. C.F._1 CP_1
, nato a [...] il [...], residente a 24032 Torre DE BU C.F._2
(BG), in via Ca' Brago n. 1, che hanno contratto matrimonio concordatario in CC
(LC), trascritto nei Comuni di Milano e Torre DE BU (BG)
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di lite al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano e Torre DE BU (BG) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 7.05.2025 Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG