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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9532 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G.35134/25
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NA IA RB, ha emesso all'esito della discussione orale all'udienza del
10.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35134/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo, Parte_1 P.IVA_1
n.156, in persona del Procuratore Dott.ssa , C.F. , in Persona_1 C.F._1
forza di procura speciale, rappresentata e difesa a margine del ricorso introduttivo dagli
Avv.ti Fernando M.Gabetta, C.F. e Gianluca Bona, C.F. C.F._2
, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via C.F._3
Fontana, n.5.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con sede in AN Magnago Controparte_1 P.IVA_2
(Va) 21012 Via San Giulio, 49 in persona del socio amministratore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di leasing – rilascio immobili
CONCLUSIONI:
Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, accertata ex art. 1456 cod. civ., ovvero, in subordine, dichiarata ex art. 1453 cod. civ, la risoluzione del contratto di cui è causa, per fatto e colpa della convenuta, condannare la medesima in persona del legale rappresentante pro pagina 1 di 6 tempore, a rilasciare immediatamente, libere da cose e persone, in favore della ricorrente le porzioni immobiliari oggetto del predetto contratto, come descritte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre CIP 4% e IVA 22%. Ai sensi delle disposizioni di legge in materia di giustizia dichiara che il valore della causa è indeterminato.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.9.2025 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato a mezzo PEC in data 21.10.2025 a unitamente Parte_2
al decreto di fissazione udienza, (all'epoca della stipula del contratto di Parte_1
leasing Leasint S.p.a., successivamente ha chiesto al Tribunale Parte_3 di Milano di condannare la resistente il rilascio immediato, libero da cose e persone, dell'immobile adibito a bar e ristorante sito nel Comune di AN NA (VA), in via San
Giulio n.49, come descritto nel contratto di locazione finanziaria n. 000899396 concluso in data
18 marzo 2008 tra Leasint S.p.A., e la società previo accertamento della risoluzione CP_1
del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. o , in subordine previa dichiarazione ai sensi dell'art.1453 c.c. della risoluzione del contratto di cui è causa.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto che:
➢ con atto di compravendita stipulato in data 18.03.2008 Leasint S.p.a. acquistava da
Immobiliare Alex S.r.l., al solo fine di concedere il bene in locazione finanziaria a la piena proprietà di porzioni immobiliari site nel CP_1 Parte_2
Comune di AN NA (VA) in Via San Giulio n.49 ad uso di bar e ristorante, oltre a cucina, w.c., disimpegno ed ingresso al piano terra, con annessi locali ad uso di spogliatoio, ripostiglio, disimpegni e w.c. al piano interrato, censite nel Catasto
Fabbricati del Comune di detto comune al foglio 25, mapp.2665 sub.501, via San Giulio
n.49, piani t-S1, Cl.U, Cat.D/8, R.C. Euro 1.268,00, come meglio descritte nel contratto di compravendita ( doc. n.1.2);
➢ con contratto n. 00899396 concluso in data 18.03.2008 Leasint S.p.a. concedeva in locazione finanziaria a le unità immobiliari come Parte_2
meglio descritte nel relativo atto di compravendita;
➢ la durata del contratto di leasing veniva originariamente pattuita in mesi 216 (dal
18.03.2008 al 01.03.2026) a fronte dell'importo finanziato di Euro 351.900,00 oltre IVA prevedeva un corrispettivo globale dell'operazione era individuato nell'importo pari pagina 2 di 6 ad € 516.688,95 oltre IVA, da corrispondersi mediante un canone anticipato iniziale di
€ 35.190,00 oltre IVA alla stipula del contratto e n. 215 canoni periodici indicizzati ciascuno di € 2.239,53 oltre IVA di cui il primo dei quali da corrispondere dal 1° giorno del mese successivo alla consegna del bene, con un prezzo per l'opzione finale di acquisto di euro 87.975,00 oltre IVA;
➢ il bene veniva consegnato come da verbale di consegna del 18.3.2008;
➢ a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni a partire dal
1.1.2024, con lettera in data 4.11.2024 (doc. n. 2), la Concedente dichiarava di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione finanziaria all'art. 11 delle condizioni generali, ed intimava all'utilizzatore di provvedere all'immediato rilascio dell'immobile oggetto del contratto;
➢ nonostante ciò, il bene oggetto del contratto di leasing non veniva restituito;
➢ il credito derivante dal contratto di locazione finanziaria era stato oggetto di cessione a favore di in data 18.11.2022 come da pubblicazione nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale n. 137 parte seconda del 24.11.2022.
Parte ricorrente ha, pertanto, richiesto il rilascio immediato dell'immobile, occupato illegittimamente dall'ZZ (e/o da chiunque lo detenga senza titolo, non essendo mai stata autorizzata la sublocazione) che non lo ha restituito sebbene il contratto sia stato risolto non avendo l'ZZ pagato i canoni di leasing a decorrere dal 1.1.2024.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, né è comparsa all'udienza del 10.12.2025,
e né è stata dichiarata la contumacia.
Passando alla disamina del merito, dalla documentazione in atti emerge che la società Leasint S.p.A. ( a cui era subentrata prima e poi Parte_3 [...] docc.A,B) in data 18.03.2008, contestualmente alla compravendita dalla Parte_1
società Immobiliare Alex S.r.l. dell'unità immobiliare a destinazione commerciale sita nel
AN NA (Va), Via S. Giulio n.49 acquistata al solo fine di concedere il bene in locazione finanziaria alla resistente che partecipava all'atto, ha stipulato (v. doc. n. 1 ricorrente) con il contratto di leasing n. 00899396, con Parte_2
pagina 3 di 6 cui ha concesso in locazione finanziaria alla stessa il compendio immobiliare e meglio descritta nel contratto di compravendita.
La resistente è stata immessa nel materiale godimento dell'immobile il medesimo giorno
18.03.2008, come emerge dal verbale di consegna (v.doc. n.
1.3 ricorrente).
La ricorrente ha allegato l'inadempimento della ZZ in ordine al pagamento dei canoni (v. doc. n.
2.1 ricorrente), evidenziando che tale circostanza l'ha indotta a dichiarare la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto.
Le parti, in effetti, hanno convenuto espressamente alla clausola n. 11 delle condizioni generali (v. doc. n. 1 ricorrente) che “ ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la Concedente con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata potrà determinare risoluzione del contratto nei seguenti casi: inadempimento totale o parziale dell'utilizzatore ad una sola delle obbligazioni contenute negli artt. 3 (acquisto dell'immobile da concedere in locazione finanziaria), art.4 (consegna dell'immobile) e art. 5 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento) La risoluzione del presente contratto produrrà gli effetti di cui al successivo art. 12.”.
Tale facoltà è stata, dunque, legittimamente esercitata dalla concedente in data 04.11.2024 a mezzo lettera raccomandata A/R inoltrata a mezzo PEC in data 08.01.2025 e ricevuta dall'ZZ in pari data (v. doc. n. 2 ricorrente).
Con tale missiva, la ricorrente ha manifestato con assoluta chiarezza la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta alla clausola 11 delle condizioni generali “con la presente le comunichiamo la risoluzione del contratto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
c.c.”, con contestuale richiesta di restituzione dell'immobile, secondo quanto del resto previsto dall'art. 12.B delle condizioni generali del contratto, secondo cui “Qualora lo risoluzione del contratto intervenga dopo la consegna di cui al precedente art. 4, l'Utilizzatore dovrà provvedere entro 30 giorni al rilascio dell'immobile nella libera disponibilità della Concedente ed al pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti a tale data, oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto”.
Nonostante tale intimazione, il bene non è stato restituito e risulta di fatto ancora oggi nella materiale disponibilità della resistente la quale, pur a seguito della risoluzione del contratto, ha continuato ad occuparlo sine titulo, nonostante sia obbligata a restituirlo, libero di persone e cose, in forza dell'art. 12.B delle Condizioni generali. pagina 4 di 6 Ebbene, secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
Ne consegue che va dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto a decorrere dal 8.1.2025 – data di ricezione della comunicazione di risoluzione del contratto - del contratto di locazione finanziaria n. 00899396 sottoscritto in data 18.03.2008 e la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio in favore della ricorrente del compendio immobiliare summenzionato, libero e vuoto di cose e persone, con efficacia estesa anche nei confronti di eventuali terzi detentori sine titulo del predetto immobile.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014, applicando lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 ed i parametri medi, con riferimento alla fase di studio ed alla fase introduttiva tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, ed i parametri minimi con riferimento alla fase istruttoria e decisoria considerato lo svolgimento di un'unica udienza di trattazione e decisione della causa, l'assenza della fase istruttoria e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nonché della scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa NA IA RB definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
nei confronti di contumace, così decide: Parte_1 Parte_2
a. accoglie le domande proposte da ed accertata la risoluzione di Parte_1
diritto del contratto di leasing n. 00899396 a far data dal 8.1.2025, condanna
[...]
al rilascio immediato, in favore della ricorrente Parte_2 Parte_1
libero e vuoto di persone e cose, dell'unità immobiliare ad uso di Bar e Ristorante,
[...]
oltre a cucina, WC, disimpegno ed ingresso al piano terra, con annessi locali ad uso di spogliatoio, disimpegni e wc al piano interrato, sita nel Comune di AN NA (Va), alla Via S. Giulio n. 49, piano interrato, distinto nel catasto dei fabbricati di detto comune pagina 5 di 6 come segue : foglio 25, Mapp.2665 Sub.501, Piani T-S1, Cl.U, Cat.D/8. R.C. Euro 1.268,00 e meglio descritta nell'atto di compravendita;
b. condanna a rimborsare ad le Parte_2 Parte_1 spese di giudizio, che si liquidano nella somma di € 5.261,00 per compenso di avvocato ed €
545,00 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 10.12.2025
Il giudice
NA IA RB
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale di Milano, VI sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa NA IA RB, ha emesso all'esito della discussione orale all'udienza del
10.12.2025, ai sensi dell'art. 281 sexies, terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35134/2025 R.G. promossa da:
(c.f. , con sede sociale in Torino, Piazza San Carlo, Parte_1 P.IVA_1
n.156, in persona del Procuratore Dott.ssa , C.F. , in Persona_1 C.F._1
forza di procura speciale, rappresentata e difesa a margine del ricorso introduttivo dagli
Avv.ti Fernando M.Gabetta, C.F. e Gianluca Bona, C.F. C.F._2
, presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via C.F._3
Fontana, n.5.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) con sede in AN Magnago Controparte_1 P.IVA_2
(Va) 21012 Via San Giulio, 49 in persona del socio amministratore CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: contratto di leasing – rilascio immobili
CONCLUSIONI:
Voglia l'ill.mo Tribunale di Milano, respinta ogni contraria istanza, accertata ex art. 1456 cod. civ., ovvero, in subordine, dichiarata ex art. 1453 cod. civ, la risoluzione del contratto di cui è causa, per fatto e colpa della convenuta, condannare la medesima in persona del legale rappresentante pro pagina 1 di 6 tempore, a rilasciare immediatamente, libere da cose e persone, in favore della ricorrente le porzioni immobiliari oggetto del predetto contratto, come descritte in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre CIP 4% e IVA 22%. Ai sensi delle disposizioni di legge in materia di giustizia dichiara che il valore della causa è indeterminato.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.9.2025 ai sensi dell'art. 281 decies c.p.c., regolarmente notificato a mezzo PEC in data 21.10.2025 a unitamente Parte_2
al decreto di fissazione udienza, (all'epoca della stipula del contratto di Parte_1
leasing Leasint S.p.a., successivamente ha chiesto al Tribunale Parte_3 di Milano di condannare la resistente il rilascio immediato, libero da cose e persone, dell'immobile adibito a bar e ristorante sito nel Comune di AN NA (VA), in via San
Giulio n.49, come descritto nel contratto di locazione finanziaria n. 000899396 concluso in data
18 marzo 2008 tra Leasint S.p.A., e la società previo accertamento della risoluzione CP_1
del contratto ai sensi dell'art.1456 c.c. o , in subordine previa dichiarazione ai sensi dell'art.1453 c.c. della risoluzione del contratto di cui è causa.
A fondamento della propria pretesa, parte ricorrente ha dedotto che:
➢ con atto di compravendita stipulato in data 18.03.2008 Leasint S.p.a. acquistava da
Immobiliare Alex S.r.l., al solo fine di concedere il bene in locazione finanziaria a la piena proprietà di porzioni immobiliari site nel CP_1 Parte_2
Comune di AN NA (VA) in Via San Giulio n.49 ad uso di bar e ristorante, oltre a cucina, w.c., disimpegno ed ingresso al piano terra, con annessi locali ad uso di spogliatoio, ripostiglio, disimpegni e w.c. al piano interrato, censite nel Catasto
Fabbricati del Comune di detto comune al foglio 25, mapp.2665 sub.501, via San Giulio
n.49, piani t-S1, Cl.U, Cat.D/8, R.C. Euro 1.268,00, come meglio descritte nel contratto di compravendita ( doc. n.1.2);
➢ con contratto n. 00899396 concluso in data 18.03.2008 Leasint S.p.a. concedeva in locazione finanziaria a le unità immobiliari come Parte_2
meglio descritte nel relativo atto di compravendita;
➢ la durata del contratto di leasing veniva originariamente pattuita in mesi 216 (dal
18.03.2008 al 01.03.2026) a fronte dell'importo finanziato di Euro 351.900,00 oltre IVA prevedeva un corrispettivo globale dell'operazione era individuato nell'importo pari pagina 2 di 6 ad € 516.688,95 oltre IVA, da corrispondersi mediante un canone anticipato iniziale di
€ 35.190,00 oltre IVA alla stipula del contratto e n. 215 canoni periodici indicizzati ciascuno di € 2.239,53 oltre IVA di cui il primo dei quali da corrispondere dal 1° giorno del mese successivo alla consegna del bene, con un prezzo per l'opzione finale di acquisto di euro 87.975,00 oltre IVA;
➢ il bene veniva consegnato come da verbale di consegna del 18.3.2008;
➢ a fronte dell'inadempimento dell'obbligazione di pagamento dei canoni a partire dal
1.1.2024, con lettera in data 4.11.2024 (doc. n. 2), la Concedente dichiarava di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in virtù della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione finanziaria all'art. 11 delle condizioni generali, ed intimava all'utilizzatore di provvedere all'immediato rilascio dell'immobile oggetto del contratto;
➢ nonostante ciò, il bene oggetto del contratto di leasing non veniva restituito;
➢ il credito derivante dal contratto di locazione finanziaria era stato oggetto di cessione a favore di in data 18.11.2022 come da pubblicazione nella Gazzetta Controparte_2
Ufficiale n. 137 parte seconda del 24.11.2022.
Parte ricorrente ha, pertanto, richiesto il rilascio immediato dell'immobile, occupato illegittimamente dall'ZZ (e/o da chiunque lo detenga senza titolo, non essendo mai stata autorizzata la sublocazione) che non lo ha restituito sebbene il contratto sia stato risolto non avendo l'ZZ pagato i canoni di leasing a decorrere dal 1.1.2024.
La parte resistente non si è costituita in giudizio, né è comparsa all'udienza del 10.12.2025,
e né è stata dichiarata la contumacia.
Passando alla disamina del merito, dalla documentazione in atti emerge che la società Leasint S.p.A. ( a cui era subentrata prima e poi Parte_3 [...] docc.A,B) in data 18.03.2008, contestualmente alla compravendita dalla Parte_1
società Immobiliare Alex S.r.l. dell'unità immobiliare a destinazione commerciale sita nel
AN NA (Va), Via S. Giulio n.49 acquistata al solo fine di concedere il bene in locazione finanziaria alla resistente che partecipava all'atto, ha stipulato (v. doc. n. 1 ricorrente) con il contratto di leasing n. 00899396, con Parte_2
pagina 3 di 6 cui ha concesso in locazione finanziaria alla stessa il compendio immobiliare e meglio descritta nel contratto di compravendita.
La resistente è stata immessa nel materiale godimento dell'immobile il medesimo giorno
18.03.2008, come emerge dal verbale di consegna (v.doc. n.
1.3 ricorrente).
La ricorrente ha allegato l'inadempimento della ZZ in ordine al pagamento dei canoni (v. doc. n.
2.1 ricorrente), evidenziando che tale circostanza l'ha indotta a dichiarare la risoluzione del contratto avvalendosi della clausola risolutiva espressa, prevista dall'art. 11 delle condizioni generali di contratto.
Le parti, in effetti, hanno convenuto espressamente alla clausola n. 11 delle condizioni generali (v. doc. n. 1 ricorrente) che “ ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., la Concedente con apposita comunicazione a mezzo lettera raccomandata potrà determinare risoluzione del contratto nei seguenti casi: inadempimento totale o parziale dell'utilizzatore ad una sola delle obbligazioni contenute negli artt. 3 (acquisto dell'immobile da concedere in locazione finanziaria), art.4 (consegna dell'immobile) e art. 5 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento) La risoluzione del presente contratto produrrà gli effetti di cui al successivo art. 12.”.
Tale facoltà è stata, dunque, legittimamente esercitata dalla concedente in data 04.11.2024 a mezzo lettera raccomandata A/R inoltrata a mezzo PEC in data 08.01.2025 e ricevuta dall'ZZ in pari data (v. doc. n. 2 ricorrente).
Con tale missiva, la ricorrente ha manifestato con assoluta chiarezza la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta alla clausola 11 delle condizioni generali “con la presente le comunichiamo la risoluzione del contratto in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
c.c.”, con contestuale richiesta di restituzione dell'immobile, secondo quanto del resto previsto dall'art. 12.B delle condizioni generali del contratto, secondo cui “Qualora lo risoluzione del contratto intervenga dopo la consegna di cui al precedente art. 4, l'Utilizzatore dovrà provvedere entro 30 giorni al rilascio dell'immobile nella libera disponibilità della Concedente ed al pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti a tale data, oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto”.
Nonostante tale intimazione, il bene non è stato restituito e risulta di fatto ancora oggi nella materiale disponibilità della resistente la quale, pur a seguito della risoluzione del contratto, ha continuato ad occuparlo sine titulo, nonostante sia obbligata a restituirlo, libero di persone e cose, in forza dell'art. 12.B delle Condizioni generali. pagina 4 di 6 Ebbene, secondo il condivisibile costante insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. SS.UU.
n. 13533/01 e Cass. n. 3373/10), il creditore che agisce per la risoluzione del contratto deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere.
Ne consegue che va dichiarata l'intervenuta risoluzione di diritto a decorrere dal 8.1.2025 – data di ricezione della comunicazione di risoluzione del contratto - del contratto di locazione finanziaria n. 00899396 sottoscritto in data 18.03.2008 e la resistente deve essere condannata all'immediato rilascio in favore della ricorrente del compendio immobiliare summenzionato, libero e vuoto di cose e persone, con efficacia estesa anche nei confronti di eventuali terzi detentori sine titulo del predetto immobile.
Le spese processuali seguono la soccombenza della parte resistente e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022 che ha aggiornato il D.M. 55/2014, applicando lo scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00 ed i parametri medi, con riferimento alla fase di studio ed alla fase introduttiva tenuto conto dell'attività effettivamente svolta, ed i parametri minimi con riferimento alla fase istruttoria e decisoria considerato lo svolgimento di un'unica udienza di trattazione e decisione della causa, l'assenza della fase istruttoria e la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nonché della scarsa complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano sezione VI civile in funzione monocratica in persona del giudice dott.ssa NA IA RB definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da
[...]
nei confronti di contumace, così decide: Parte_1 Parte_2
a. accoglie le domande proposte da ed accertata la risoluzione di Parte_1
diritto del contratto di leasing n. 00899396 a far data dal 8.1.2025, condanna
[...]
al rilascio immediato, in favore della ricorrente Parte_2 Parte_1
libero e vuoto di persone e cose, dell'unità immobiliare ad uso di Bar e Ristorante,
[...]
oltre a cucina, WC, disimpegno ed ingresso al piano terra, con annessi locali ad uso di spogliatoio, disimpegni e wc al piano interrato, sita nel Comune di AN NA (Va), alla Via S. Giulio n. 49, piano interrato, distinto nel catasto dei fabbricati di detto comune pagina 5 di 6 come segue : foglio 25, Mapp.2665 Sub.501, Piani T-S1, Cl.U, Cat.D/8. R.C. Euro 1.268,00 e meglio descritta nell'atto di compravendita;
b. condanna a rimborsare ad le Parte_2 Parte_1 spese di giudizio, che si liquidano nella somma di € 5.261,00 per compenso di avvocato ed €
545,00 per spese, oltre rimborso forfetario per spese generali, nella misura del 15% del compenso, oltre ad IVA e CPA come per legge.
Milano, 10.12.2025
Il giudice
NA IA RB
pagina 6 di 6