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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/11/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza SENTENZA Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nei proc. n. 4284/2024 R.G.sul ricorso depositato il 03/09/2024 proposto da (difeso dagli Avv.ti Giovanni Gurnari e Parte_1
NC Gangemi) nei confronti dell' (difeso dagli avv. Massimo Controparte_1
AU e RI CO TO) ed in quello riunito n. 4285/2024 proposto da (difeso dagli Avv.ti Giovanni Gurnari Parte_1
e NC Gangemi) nei confronti dell' Controparte_1
(difeso dall'avv. Ettore Triolo) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che hanno fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ( nel proc
4285/24), così definitivamente provvede :
“ Rigetta le domande. CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente, per entrambi i giudizi, in 1700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo procedimento 4284/2024 rg , parte ricorrente chiedeva di:
1) accogliere l'eccezione preliminare ed accertare e dichiarare la illegittimità dell'indebito di cui CP_ alle note 02.02.2024 e del 26.01.2024 in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) nel merito accertare e dichiarare la infondatezza, illegittimità ed erroneità del provvedimento di CP_ recupero indebito disoccupazione agricola per l'anno 2013 come da comunicazione del
02.02.2024 e del 26.01.2024 per motivi esposti;
1 Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi
Parte ricorrente deduceva che: CP_ aveva ricevuto dall' di Reggio Calabria - - due distinte note, Controparte_2 inerenti la disoccupazione agricola anno 2013. Una nota datata 26 gennaio 2024 e l'altra datata CP_ 02.02.2024 con le quali l' comunicava che a seguito di verifiche sarebbe stato accertato un debito su prestazione da disoccupazione agricola n. 2014625702590 per revoca della disoccupazione agricola e eventuali prestazioni accessorie.
- Ciò in quanto, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione delle giornate di lavoro in OL che sarebbe stata notificata con elenco di variazione prot n. 2 del 15.09.2019.
Conseguentemente sarebbe stato accertato un debito pari ad Euro 1.904,27 per le causali indicate dall'Ente.
Parte si costituiva ed evidenziava che l'istituto aveva disposto il recupero delle somme CP_1 corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2013 in forza del disconoscimento del rapporto di
Lavoro subordinato alle dipendenze dall'azienda di . Parte_2
****
Nel corso del giudizio, con ordinanza del 3.11.2025, veniva riunito altro procedimento tra le stesse parti e per fatti connessi, ossia il procedimento R.G. 4285/2024, nel quale parte ricorrente aveva chiesto :
1) accogliere l'eccezione preliminare ed accertare e dichiarare la illegittimità dell'indebito di cui CP_ alle note 02.02.2024 e del 26.01.2024 in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) nel merito accertare e dichiarare la infondatezza, illegittimità ed erroneità del provvedimento di CP_ recupero indebito disoccupazione agricola per l'anno 2014 come da comunicazione del
25.01.2024 e del 26.01.2024 per motivi esposti;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi.
All'interno del procedimento R.G. 4285/2024, parte ricorrente deduceva che: CP_ aveva ricevuto dall' di Reggio Calabria - due distinte note, Controparte_2 inerenti la disoccupazione agricola anno 2014. CP_ Una nota datata 25 gennaio 2024 e l'altra datata 26.01.2024 con le quali l' comunicava che a seguito di verifiche sarebbe stato accertato un debito su prestazione da disoccupazione agricola n.
2015660708157 per revoca della disoccupazione agricola e eventuali prestazioni accessorie.
2 CP_ In particolare non nota del 26.01.2024 l' comunicava che la domanda di disoccupazione in argomento era da considerarsi respinta in quanto - erroneamente - il ricorrente non risulterebbe iscritto negli elenchi LI mentre, con la nota del 25.01.2024 l'ente riferiva che sussisterebbe un indebito per un pagamento non dovuto inerente detta prestazione agricola e per l'importo di Euro
1.766,52.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda. Evidenziava che l' aveva disposto il recupero delle somme corrisposte a titolo di CP_1 indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 in forza del disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dall'azione . Parte_2
***
Rimessa la causa in decisione, i ricorsi vanno respinti.
Proc 4284/2024
Con tale ricorso è stata contestata la nota del 26.1.2024 con la quale viene respinta la domanda per ds agricola del 2013 in quanto non iscritto negli elenchi LI
Inoltre è contestata la nota 2.2.2024 che comunica la revoca della prestazione di disoccupazione agricola percepita per il 2013 in quanto cancellata dagli elenchi dei lavoratori LI con variazione pubblicata nel 2019
Orbene la prescrizione è decennale per cui se richiesta è del 17.2.2024 e il pagamento il
30.6.2014, il recupero è tempestivo essendo intimata la restituzione entro i dieci anni dal pagamento CP_ In ordine alla cancellazione dagli elenchi LI l' ha eccepito la decadenza dalla impugnazione perché la comunicazione della variazione e cancellazione delle giornate dell'anno era avvenuta con pubblicazione dal 16/09/2019 al 30/09/2019.
In giurisprudenza si afferma : < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori LI non è quello annuale previsto dall'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
3 Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori LI, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto
(art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti,
«quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano (..) > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso
4 amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori LI, quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza in esame anche sulla prestazione occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori LI costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70
(Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime CP_ l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non CP_1 impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura
5 sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.>
Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche Cass
7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica nel periodo in questione il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché prevista la comunicazione telematica valida erga omnes.
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass 4469/2024 e Cass
33835/2023).
****
6 Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente, poiché all'epoca era previsto il sistema di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione di giornate con pubblicazione telematica , aveva l'onere di verificare la pubblicazione telematica.
Il sistema della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
Ne discende che, all'epoca della pubblicazione telematica, era un onere della ricorrente , quale lavoratore / lavoratrice in OL , quello di controllare periodicamente le pubblicazioni CP_1 relative agli elenchi dei lavoratori LI .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto ad informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo alcuni anni essersi opposta ai provvedimenti CP_ dell' .
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta anche per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema di comunicazione previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica . Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso giudiziale è depositato ormai quando già maturata la decadenza dei 120 giorni .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi LI qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza dei rapporti di lavoro.
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione , consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .
1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori LI), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa
7 al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >.
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori LI costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione CP_ negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno,
l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_1 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Orbene la decadenza maturata, come sopra esposto, priva di rilievo l'accertamento di merito del rapporto perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi LI .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro ed escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione esclude il diritto a percepire le indennità di disoccupazione agricola degli anni in esame che, pertanto, sono indebitamente erogate generando inoltre un CP_ indebito ripetibile dall'
La domanda sul punto va respinta .
Proc. N. 4285/24
8 Con tale ricorso è stata contestata la nota del 25.1.2024 ( v. doc) con la quale è stato comunicato l'indebito per ds agricola del 2014 e in quanto non iscritto negli elenchi LI o cancellato.
Inoltre è contestata la nota 26..1 .2024 che comunica è stata respinta la domanda di indennità di disoccupazione perché non iscritto
Orbene la prescrizione è decennale per cui se la domanda è stata il 2.2..2015,la percezione è pure CP_ successiva ( infatti produce estratto da cui risulta pagata il 5.8.2015) e il recupero è tempestivo essendo avvenuto entro i dieci anni dal pagamento.
L'eccezione di prescrizione è infondata CP_ L' ha eccepito la decadenza precisando < Risulta essere intervenuta la cancellazione delle giornate per gli anni dal 2010 al 2014, mediante pubblicazione del secondo elenco trimestrale di variazione 2019 del comune di San Lorenzo, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 16/09/2019 al 30/09/2019.
Considerato che
il ricorso è stato iscritto a ruolo soltanto in data 03.09.2024, ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica, deve ritenersi intervenuta decadenza>
Orbene delineati i termini della controversia , non resta che richiamare i principi già esposti per il primo procedimento in termini di disconoscimento, termini impugnativa ed effetto anche sulla prestazione una volta che la cancellazione delle giornate è divenuta definitiva . CP_ L' produce elenco è stato pubblicato sul sito INTERNET dell' Istituto dal 16/09/2019 al
30/09/2019.
La contestazione in questa sede è tardiva e la cancellazione per il 2014 è ormai definitiva
Anche la seconda domanda va respinta .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente- manca dichiarazione di esonero - per la CP_ soccombenza e liquidate unitariamente per la stessa parte in applicazione del D.M. giustizia n.
55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura delle cause nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali, inizialmente proposte separatamente e poi riunite .
Reggio Calabria, 18.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
9
NC Gangemi) nei confronti dell' (difeso dagli avv. Massimo Controparte_1
AU e RI CO TO) ed in quello riunito n. 4285/2024 proposto da (difeso dagli Avv.ti Giovanni Gurnari Parte_1
e NC Gangemi) nei confronti dell' Controparte_1
(difeso dall'avv. Ettore Triolo) dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che hanno fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente e la parte resistente ( nel proc
4285/24), così definitivamente provvede :
“ Rigetta le domande. CP_ Condanna parte ricorrente al pagamento alla resistente delle spese del giudizio che liquida complessivamente, per entrambi i giudizi, in 1700,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo procedimento 4284/2024 rg , parte ricorrente chiedeva di:
1) accogliere l'eccezione preliminare ed accertare e dichiarare la illegittimità dell'indebito di cui CP_ alle note 02.02.2024 e del 26.01.2024 in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) nel merito accertare e dichiarare la infondatezza, illegittimità ed erroneità del provvedimento di CP_ recupero indebito disoccupazione agricola per l'anno 2013 come da comunicazione del
02.02.2024 e del 26.01.2024 per motivi esposti;
1 Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi
Parte ricorrente deduceva che: CP_ aveva ricevuto dall' di Reggio Calabria - - due distinte note, Controparte_2 inerenti la disoccupazione agricola anno 2013. Una nota datata 26 gennaio 2024 e l'altra datata CP_ 02.02.2024 con le quali l' comunicava che a seguito di verifiche sarebbe stato accertato un debito su prestazione da disoccupazione agricola n. 2014625702590 per revoca della disoccupazione agricola e eventuali prestazioni accessorie.
- Ciò in quanto, a seguito di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione delle giornate di lavoro in OL che sarebbe stata notificata con elenco di variazione prot n. 2 del 15.09.2019.
Conseguentemente sarebbe stato accertato un debito pari ad Euro 1.904,27 per le causali indicate dall'Ente.
Parte si costituiva ed evidenziava che l'istituto aveva disposto il recupero delle somme CP_1 corrisposte a titolo di disoccupazione agricola per l'anno 2013 in forza del disconoscimento del rapporto di
Lavoro subordinato alle dipendenze dall'azienda di . Parte_2
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Nel corso del giudizio, con ordinanza del 3.11.2025, veniva riunito altro procedimento tra le stesse parti e per fatti connessi, ossia il procedimento R.G. 4285/2024, nel quale parte ricorrente aveva chiesto :
1) accogliere l'eccezione preliminare ed accertare e dichiarare la illegittimità dell'indebito di cui CP_ alle note 02.02.2024 e del 26.01.2024 in quanto le somme non sono dovute per intervenuta prescrizione;
2) nel merito accertare e dichiarare la infondatezza, illegittimità ed erroneità del provvedimento di CP_ recupero indebito disoccupazione agricola per l'anno 2014 come da comunicazione del
25.01.2024 e del 26.01.2024 per motivi esposti;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi.
All'interno del procedimento R.G. 4285/2024, parte ricorrente deduceva che: CP_ aveva ricevuto dall' di Reggio Calabria - due distinte note, Controparte_2 inerenti la disoccupazione agricola anno 2014. CP_ Una nota datata 25 gennaio 2024 e l'altra datata 26.01.2024 con le quali l' comunicava che a seguito di verifiche sarebbe stato accertato un debito su prestazione da disoccupazione agricola n.
2015660708157 per revoca della disoccupazione agricola e eventuali prestazioni accessorie.
2 CP_ In particolare non nota del 26.01.2024 l' comunicava che la domanda di disoccupazione in argomento era da considerarsi respinta in quanto - erroneamente - il ricorrente non risulterebbe iscritto negli elenchi LI mentre, con la nota del 25.01.2024 l'ente riferiva che sussisterebbe un indebito per un pagamento non dovuto inerente detta prestazione agricola e per l'importo di Euro
1.766,52.
L' come in epigrafe si costituiva e contestava la Controparte_1 domanda. Evidenziava che l' aveva disposto il recupero delle somme corrisposte a titolo di CP_1 indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2014 in forza del disconoscimento del rapporto di lavoro alle dipendenze dall'azione . Parte_2
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Rimessa la causa in decisione, i ricorsi vanno respinti.
Proc 4284/2024
Con tale ricorso è stata contestata la nota del 26.1.2024 con la quale viene respinta la domanda per ds agricola del 2013 in quanto non iscritto negli elenchi LI
Inoltre è contestata la nota 2.2.2024 che comunica la revoca della prestazione di disoccupazione agricola percepita per il 2013 in quanto cancellata dagli elenchi dei lavoratori LI con variazione pubblicata nel 2019
Orbene la prescrizione è decennale per cui se richiesta è del 17.2.2024 e il pagamento il
30.6.2014, il recupero è tempestivo essendo intimata la restituzione entro i dieci anni dal pagamento CP_ In ordine alla cancellazione dagli elenchi LI l' ha eccepito la decadenza dalla impugnazione perché la comunicazione della variazione e cancellazione delle giornate dell'anno era avvenuta con pubblicazione dal 16/09/2019 al 30/09/2019.
In giurisprudenza si afferma : < ….il termine per proporre azione giudiziale contro la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori LI non è quello annuale previsto dall'art. 47 del
DPR 30 aprile 1970 n. 639, bensì quello di 120 giorni previsto dal D.L. 7/1970, il quale, come è noto, decorre dalla data di definitività che, ai sensi dell'art. 11 D. Lgs. 375 del 1993, si concreta solo quando siano decorsi i termini per la proposizione del ricorso amministrativo contro la cancellazione (30 giorni) e quelli per la formazione del silenzio-rigetto (ulteriori 90 giorni), nonché quelli per l'impugnazione amministrativa (30 giorni) e per la formazione del silenzio rigetto contro la stessa (90 giorni).
(…)Quando non si verifica uno degli eventi della sequenza indicata dall'art. 11, i centoventi giorni vanno calcolati a partire dalla scadenza del termine entro il quale l'adempimento omesso andava compiuto.
3 Al riguardo, è opportuno rammentare il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “….in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal D.Lgs. n.
375 del 1993, art. 11 contro i provvedimenti di mancata iscrizione (totale o parziale) negli elenchi nominativi dei lavoratori LI, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria, stabilito dal D.L. n. 7 del 1970, art. 22 decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., ex aliis,Cass. 2898.2014; Cass. 11.6.2013; Cass. 27.12.11 n. 29070; Cass. 19.7.11 n. 15785; Cass.
2.10.07 n. 20668; Cass. 10.9.07 n. 18965; Cass. 14.3.07 n. 5906; Cass.
1.3.07 n. 4819; Cass.
23.2.07 n. 4261; Cass.
5.2.07 n. 2373; Cass. 16.1.07 n. 813). Cass. Sez. lav., 17/01/2017, n.994 > così Corte Appello Reggio Calabria sent . n 409/2022 pubbl. il 12/10/2022 .
La Suprema Corte in una pronuncia successiva ha affermato < 1.– A fondamento della decisione, i giudici d'appello argomentano che il disconoscimento delle giornate lavorative è stato pubblicato dal 15 dicembre 2013 al 30 dicembre 2013 con modalità telematiche, previste in via esclusiva dall'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6(…….)Nel caso di specie, l'appellante ha presentato tempestivi ricorsi in sede amministrativa il 24 gennaio 2014, ma le decisioni non sono state notificate nei novanta giorni successivi e si è dunque formato, il 24 aprile 2014, il silenzio rigetto
(art. 11 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375). Da tale data, pertanto, decorre il termine di trenta giorni per presentare ricorso alla Commissione superiore e, dall'inutile scadenza del termine indicato e dalla conseguente definitività del provvedimento amministrativo, prende avvio il termine di centoventi giorni, sancito per l'instaurazione del giudizio (art. 22 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83). Né tale termine può essere differito in considerazione dei ricorsi amministrativi tardivamente proposti,
«quando già il silenzio-rigetto doveva ritenersi divenuto definitivo (per scadenza del termine di impugnabilità in sede amministrativa) in data 26.5.2014» (pagina 9 della sentenza d'appello). Ne discende che è tardiva l'azione intrapresa soltanto il 13 novembre 2014, allorché il termine di decadenza era già decorso invano (..) > così cass Sez. L, Ordinanza n. 11197 del 2024.
Anche altra pronuncia < Il termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso
4 amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa.
Né il consolidamento del provvedimento amministrativo (e l'inizio del decorso del termine decadenziale per il ricorso giurisdizionale) è escluso dalla proposizione di ricorso amministrativo diverso da quello previsto dalla legge, come già ritenuto da questa Corte in fattispecie simile alla presente (Cass. Sez. L, Ordinanza n. 381 del 2024, che ha sottolineato come anche il difetto di competenza dell'organo amministrativo sollecitato dal ricorso amministrativo del privato, che peraltro non rileva in sé quale vizio dell'atto ma solo per i riflessi sul diritto azionato, deve essere fatto valere nell'ambito dell'impugnazione avverso il provvedimento di cancellazione, che va impugnato nel termine decadenziale).
Può dunque affermarsi che il termine di decadenza di 120 giorni previsto dall'articolo 22 del decreto legge 7/70, convertito in legge 83/70, decorre dalla data del provvedimento amministrativo definitivo di non iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei lavoratori LI, quale che sia la causa della definitività di esso. La questione di legittimità costituzionale proposta
-che peraltro è strutturata in relazione alle garanzie del procedimento amministrativo le cui tutele prescindono da quelle relative alla fase giurisdizionale cui invece la decadenza si ricollega- è manifestamente infondata proprio per le ragioni su evidenziate, che ricollegano il dies a quo alla definitività del provvedimento amministrativo comunque formatasi, e per quelle alla base dell'istituto della decadenza, che è finalizzato al conseguimento di una certezza giuridica. ).> Cass
7987/2024.
Più di recente per gli effetti della decadenza in esame anche sulla prestazione occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori LI costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70
(Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24). In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime CP_ l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno, l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non CP_1 impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura
5 sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.>
Cass Sez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Il ricorso amministrativo tardivo non può dunque spostare il termine maturato ( vedi anche Cass
7987/2024).
Va detto che, all'epoca della pubblicazione telematica nel periodo in questione il regime normativo non prevedeva la comunicazione individuale perché prevista la comunicazione telematica valida erga omnes.
Sottoposta la questione di costituzionalità, la Corte Costituzionale con sentenza n. 45 del 2021 non ha dichiarato la illegittimità costituzionale statuendo che < 1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
(Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge
15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla CP_1 notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata – in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007 – dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.
2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 7, del d.l. n.
98 del 2011, nella parte in cui, nel testo previgente alla modifica recata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, prevede che «[i]n caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale,
l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le modalità CP_1 telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949 di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione», sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., dalla Corte di appello di Reggio Calabria con le tre ordinanze indicate in epigrafe.>.
Per la legittimità della comminata decadenza dopo la comunicazione del disconoscimento con modalità telematiche la giurisprudenza di legittimità più recente ( vedasi Cass 4469/2024 e Cass
33835/2023).
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6 Ciò premesso nel caso di specie parte ricorrente, poiché all'epoca era previsto il sistema di comunicazione delle variazioni dell'iscrizione di giornate con pubblicazione telematica , aveva l'onere di verificare la pubblicazione telematica.
Il sistema della pubblicazione telematica è stato ritenuto legittimo e pure l'idoneità della pubblicazione telematica a garantire la conoscibilità dell'atto erga omnes (punto 5.2. del
Considerato in diritto della sentenza della Corte Costituzionale ) per cui non può ritenersi inefficace( in tema per l'applicazione del sistema di pubblicazione telematica e degli effetti della decadenza dalla impugnazione anche Cass. n. 4469/2024 e n. 10038/2024).
Ne discende che, all'epoca della pubblicazione telematica, era un onere della ricorrente , quale lavoratore / lavoratrice in OL , quello di controllare periodicamente le pubblicazioni CP_1 relative agli elenchi dei lavoratori LI .
Parte ricorrente non allega invece di aver proceduto ad informarsi in tempi ragionevolmente prossimi alla pubblicazione ma risulta solo dopo alcuni anni essersi opposta ai provvedimenti CP_ dell' .
Giustificare tale inerzia , che all'evidenza appare protratta anche per alcuni anni , vorrebbe significare vanificare un sistema di comunicazione previsto all'epoca dalla legge ma ciò non è consentito perchè equivarrebbe a disapplicare la legge .
Nè si allegano e si provano impedimenti tecnici di accesso alla pubblicazione telematica . Nessuna ipotesi di forza maggiore allega che abbia impedito la tempestiva conoscenza e l'attivazione sollecita entro i termini di decadenza
Il ricorso giudiziale è depositato ormai quando già maturata la decadenza dei 120 giorni .
Va dunque dichiarata la decadenza dall'impugnazione della cancellazione dagli elenchi LI qui in esame il che priva di fondamento l'asserito diritto all'iscrizione negli elenchi per gli anni in contestazione e preclude ogni esame nel concreto della sussistenza dei rapporti di lavoro.
Una volta che non risulta accertato il diritto alla reiscrizione negli elenchi per quanto sopra considerato per effetto della cancellazione , consegue la perdita anche del diritto alle prestazioni correlate ( in tale senso Cass n. 6229 del 2019, e in conformità Cass 23615 Anno
2021 e di recente Cass Ord. Sez. L Num. 29614 Anno 2022 secondo cui < .
1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori LI), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza». L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa
7 al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato.
Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto
1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653). La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità,
e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto). >.
Inoltre < Questa Corte si è occupata in varie pronunce della questione posta dal motivo, pervenendo al principio, cui va data continuità in questa sede, secondo cui l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori LI costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv. con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
In particolare, si è sottolineato che la funzione di agevolazione probatoria correlata all'iscrizione CP_ negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione. Non di meno,
l'iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali, sì che ove tale iscrizione sia esclusa dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza CP_1 dell'art.22 d.l. n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.> CassSez. L, Ordinanza n. 12978 del 2024.
Orbene la decadenza maturata, come sopra esposto, priva di rilievo l'accertamento di merito del rapporto perché è definitiva ormai la cancellazione dagli elenchi LI .
Ciò rende irrilevante la cognizione sul fatto e i rapporti di lavoro ed escludendo il requisito assicurativo per la disoccupazione esclude il diritto a percepire le indennità di disoccupazione agricola degli anni in esame che, pertanto, sono indebitamente erogate generando inoltre un CP_ indebito ripetibile dall'
La domanda sul punto va respinta .
Proc. N. 4285/24
8 Con tale ricorso è stata contestata la nota del 25.1.2024 ( v. doc) con la quale è stato comunicato l'indebito per ds agricola del 2014 e in quanto non iscritto negli elenchi LI o cancellato.
Inoltre è contestata la nota 26..1 .2024 che comunica è stata respinta la domanda di indennità di disoccupazione perché non iscritto
Orbene la prescrizione è decennale per cui se la domanda è stata il 2.2..2015,la percezione è pure CP_ successiva ( infatti produce estratto da cui risulta pagata il 5.8.2015) e il recupero è tempestivo essendo avvenuto entro i dieci anni dal pagamento.
L'eccezione di prescrizione è infondata CP_ L' ha eccepito la decadenza precisando < Risulta essere intervenuta la cancellazione delle giornate per gli anni dal 2010 al 2014, mediante pubblicazione del secondo elenco trimestrale di variazione 2019 del comune di San Lorenzo, notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal 16/09/2019 al 30/09/2019.
Considerato che
il ricorso è stato iscritto a ruolo soltanto in data 03.09.2024, ben oltre il termine di 120 giorni dalla notifica, deve ritenersi intervenuta decadenza>
Orbene delineati i termini della controversia , non resta che richiamare i principi già esposti per il primo procedimento in termini di disconoscimento, termini impugnativa ed effetto anche sulla prestazione una volta che la cancellazione delle giornate è divenuta definitiva . CP_ L' produce elenco è stato pubblicato sul sito INTERNET dell' Istituto dal 16/09/2019 al
30/09/2019.
La contestazione in questa sede è tardiva e la cancellazione per il 2014 è ormai definitiva
Anche la seconda domanda va respinta .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte ricorrente- manca dichiarazione di esonero - per la CP_ soccombenza e liquidate unitariamente per la stessa parte in applicazione del D.M. giustizia n.
55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura delle cause nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali, inizialmente proposte separatamente e poi riunite .
Reggio Calabria, 18.11.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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