CASS
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/2026, n. 1618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1618 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da IO CE, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 10/06/2025 del Tribunale di Napoli;
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RT OS;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Pier Giacinto Di Fiore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CE IO è indagato ed attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Casalnuovo di Napoli, per un delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353, cod. pen.) e per un tentativo d’induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 56, 319-quater, cod. pen.), che gli vengono addebitati nella qualità, allora rivestita, di dirigente responsabile del settore urbanistica ed edilizia del Comune di San Vitaliano, in provincia di Napoli. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1618 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 05/11/2025 3 — in tali condizioni, l’ordine di demolizione non rappresentava un male ingiusto ma un atto dovuto, a norma dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001; — soltanto se vi fossero state le condizioni giuridiche per l’acquisto del bene, l’eventuale trattativa sulla possibilità di sanatoria sarebbe stata suscettibile di procurare al Comune un’utilità indebita;
— il ricorrente non ha perseguito interessi politici, né interessi economici di favore per l’ente, come sarebbe dimostrato dal fatto che abbia richiesto formalmente all’Agenzia delle entrate di indicare l’eventuale prezzo d’acquisto congruo;
— già la precedente amministrazione comunale aveva formulato una proposta d’acquisto dell’impianto, per un prezzo notevolmente inferiore a quello richiesto dall’istituto religioso proprietario, ciò che di fatto vincolava l’amministrazione subentrata, la quale, diversamente operando, si sarebbe esposta al rischio concreto di censure d’illiceità del suo operato;
— in conclusione, la discussione intercorsa tra esponenti dell’amministrazione e privati interessati sulla possibilità di sanatoria ha costituito attività del tutto lecita, inserita in un contesto di collaborazione istituzionale, strumentale alla regolarizzazione dell’opera, presupposto indispensabile perché la stessa potesse essere acquistata da un ente pubblico: e qualsiasi attività istituzionale finalizzata al compimento di atti amministrativi conformi alla legge ed al contenimento della spesa pubblica non può integrare un delitto contro la pubblica amministrazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’incolpazione di turbata libertà degli incanti (capo 3), è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico. 1.1. In fatto, l’ordinanza spiega nitidamente (pagg. 3-6) perché si sia trattato di una procedura competitiva solo apparentemente tale, giacché previamente determinata nell’esito e connotata da plurime condotte agevolative della ditta preventivamente individuata quale aggiudicataria, nonché illustra compiutamente il ruolo del ricorrente quale consapevole braccio esecutivo dei desiderata della sindaca e di suo marito. E, rispetto alle eloquenti emergenze investigative diffusamente illustrate dal Tribunale, rappresentate essenzialmente dalle conversazioni intercettate tra gli indagati, il ricorso resta praticamente silente, limitandosi a riproporre il dato puramente formale del possesso, da parte di tutte le ditte invitate all’offerta, del relativo titolo formale, che l’ordinanza impugnata ha però motivatamente svilito. 1.2. In diritto, poi, correttamente il Tribunale ha rilevato come lo stesso precedente citato dall’indagato per escludere che la procedura in questione possa 4 farsi rientrare nel concetto di “gara” (Sez. 6, n. 29214 del 01/07/2024, Passalenti, non mass.) smentisca, in realtà, l’assunto difensivo. Ivi si legge, infatti, in coerenza con quello che può dirsi orientamento ormai consolidato di questa Corte, che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente, a condizione che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte: con la conseguenza che l’esistenza di una gara deve escludersi solo allorquando sia prevista una semplice comparazione di offerte che l’amministrazione è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione (così Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266118, sulla scia di Sez. 6, n. 12238 del 30/09/1998, De Simone, Rv. 213033; ma analogamente, più di recente, Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, Giugliano, Rv. 272227 e Sez. 6, n. 6603 del 05/11/2020, dep. 2021, Maroni, Rv. 280836). È sufficiente osservare, allora, nello specifico, che nemmeno il ricorrente adduce la mancata indicazione di criteri selettivi per le offerte (dato che a questa Corte non è consentito verificare, non competendole accertamenti in fatto), limitandosi a valorizzare l’assenza di una formale procedura di gara. 2. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo di ricorso, relativo all’ipotizzato tentativo d’induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen.. 2.1. In fatto, la ricostruzione compiuta dal Tribunale è sorretta da un compendio probatorio decisamente solido, la cui pietra angolare è rappresentata, anche in questo caso, dalle numerose ed eloquenti conversazioni intercettate tra i protagonisti della vicenda, dalle quali emerge, anzitutto, l’inesistenza del contrasto d’intenti tra sindaca e ricorrente, addotto dalla difesa. L’ordinanza, infatti, restituisce la descrizione, dettagliata e priva di incongruenze logiche, di un’azione condotta in sinergia da costoro e dal comandante dei vigili urbani, i quali, ciascuno nella rispettiva veste istituzionale, hanno prospettato al rappresentante dell’ente religioso proprietario dell’impianto sportivo la seguente alternativa: procedere alla sanatoria dell’immobile, con la promessa, da parte loro, di una benevola valutazione per quanto di rispettiva competenza, purché, all’esito, quello venisse venduto al Comune ad un prezzo vantaggioso;
oppure l’emissione dell’ordine di demolizione, nella sottesa convinzione, peraltro, che l’ente religioso non vi avrebbe provveduto e, per l’effetto, l’impianto sarebbe stato acquisito al demanio comunale a costo zero (eloquenti, in questo senso, le conversazioni tra il ricorrente e la sindaca e 5 l’atteggiamento assunto da quest’ultima nel momento in cui il prete responsabile dell’ente ha invece deciso di adempiere all’ordine di demolizione, allorché ella gli ha inviato una missiva per dissuaderlo dal farlo e lo ha accusato, con un lungo post pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune nella piattaforma “Facebook”, di aver deliberatamente rifiutato di procedere alla pur possibile sanatoria). 2.2. Se così stanno i fatti, però, un tentativo d’induzione indebita a dare o promettere utilità non è configurabile. 2.2.1. Non v’è dubbio che l’induzione, quale forma più blanda di compromissione dell’altrui libertà di autodeterminazione da parte dell’agente pubblico, possa essere attuata anche mediante la prospettazione all’interlocutore, in alternativa, dell’esercizio di un potere od una facoltà legittimi, dal quale il secondo possa ricavarne un pregiudizio: anzi, proprio la prospettiva, da parte di quest’ultimo, di ottenere comunque un vantaggio dalla condotta del soggetto pubblico rappresenta l’ulteriore e concorrente elemento differenziale della fattispecie in rassegna rispetto a quella della concussione (su questi aspetti, per tutte, Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470). E’ necessario, dunque, che, del proprio ruolo o dei poteri e facoltà ad esso inerenti, l’agente pubblico faccia un uso distorto («abusando della sua qualità o dei suoi poteri» recita la norma incriminatrice) e che tale abuso sia strumentale ad ottenere dal privato una prestazione vantaggiosa, per esso funzionario o per altri: l’avverbio «indebitamente» – comune alle fattispecie della concussione e dell’induzione – deve intendersi riferito, infatti, non già all'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere in sé illecita, ma piuttosto alle modalità della relativa richiesta e della sua realizzazione, in quanto ottenute non con gli strumenti legali apprestati dall’ordinamento, bensì mediante l’abuso funzionale ed il conseguente condizionamento dell’altrui volere (così, tra altre, Sez. 6, n. 24560 del 04/06/2021, Schirinzi, Rv. 281350). La prestazione “imposta” al privato, tuttavia, non può consistere in quella cui questi sarebbe tenuto per effetto del corretto e legittimo esercizio del proprio potere da parte dell’agente pubblico, perché, ove mai così fosse, la pura e semplice prospettazione all’interlocutore della necessità di adempiere a quanto richiestogli o, in alternativa, di soggiacere alle conseguenze dell’esercizio di tali poteri sarebbe teoricamente sufficiente per esporre il pubblico funzionario alla sanzione penale. Deve trattarsi, invece, di una prestazione, eventualmente anche dovuta dall’indotto, ma per titoli e ragioni causalmente non ricollegabili ai poteri od alla qualità dell’agente pubblico (si pensi, per esemplificare, al caso – oggetto della citata “sentenza Schirinzi” – dell’agente di polizia che aveva prospettato al privato l’applicazione di una sanzione amministrativa per un’infrazione al codice della 6 strada, qualora lo stesso, datore di lavoro di sua moglie, non avesse provveduto a pagare gli stipendi e il trattamento di fine rapporto di cui costei era creditrice). 2.2.2. Tutto questo, nel caso specifico, non si rinviene. In primo luogo, il pregiudizio prospettato dal ricorrente all’ente religioso, ovvero la demolizione dell’impianto, era legittimo (art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001). Esso, inoltre, non è stato posto in termini di alternativa “secca” rispetto alla prestazione – in tesi – indebita (la vendita, cioè, di tale immobile al Comune ad un prezzo di favore), essendo stata proposta all’ente religioso anche una terza possibilità, quale quella di accedere alla procedura di sanatoria, peraltro con la promessa di “un occhio di riguardo”, così da legittimare dubbi sull’effettiva capacità induttiva, in senso penalistico, della condotta del ricorrente e di chi ha agito in accordo con lui. Ma, soprattutto, quella prestazione indebita, verso la quale era orientato l’agire di costui, non era funzionale al conseguimento di alcun vantaggio personale, né per lui né per un terzo diverso dall’ente pubblico, nell’interesse del quale egli, in ragione del suo ruolo istituzionale, era tenuto ad agire. Anzi, per tale ente, sia l’acquisto dell’impianto ad un prezzo vantaggioso, che, a maggior ragione, l’acquisizione gratuita di esso in conseguenza della mancata ottemperanza da parte del proprietario all’ordine di demolizione, prevista dal comma 3 del citato art. 31, avrebbero indiscutibilmente comportato un vantaggio di tipo patrimoniale, senza, peraltro, alcun concreto pregiudizio reputazionale od altrimenti non patrimoniale, avendo comunque l’ente agito nel rispetto della disciplina normativa. Ne discende, allora, che nessuna lesione – rectius: messa in pericolo, trattandosi di un tentativo e non di un’induzione consumata – dei beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice è possibile ravvisare nel caso di specie: né, cioè, dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, né di quello, indirettamente e conseguenzialmente tutelato, del patrimonio pubblico. Ragione per cui non risulta integrata, nel caso in esame, l’offesa tipica richiesta dalla norma incriminatrice. Non ha fondamento giuridico, infatti, l’ipotesi d’accusa, nella parte in cui individua l’utilità avuta di mira dall’indagato e dai suoi socii – non è chiaro se in via concorrenziale od alternativa, ma importa poco – nell’ampliamento del consenso elettorale per la sindaca. Vero è, infatti, che l’utilità non dovuta, in questa come nelle altre fattispecie di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione che la prevedono (concussione, varie tipologie di corruzione, traffico d’influenze illecite), non deve inevitabilmente consistere in un accrescimento di tipo patrimoniale né in una situazione vantaggiosa oggettivamente tale, dovendo piuttosto aversi riguardo alla 7 valutazione in tali termini effettuata dall’agente pubblico che la riceve o ne accetta la promessa. È pur sempre necessario, tuttavia, che il vantaggio da costui avuto di mira non solo abbia una dimensione concreta, non potendo consistere, ad esempio, in un generico “star meglio”, in un miglioramento, cioè, di tipo relazionale nella sfera privata o in quella professionale;
ma, soprattutto, è indispensabile che tale situazione vantaggiosa costituisca conseguenza diretta della prestazione, a seconda dei casi, pattuita con il privato oppure a lui imposta con la forza o, ancora, nel caso dell’induzione indebita, ottenuta o sollecitata – per usare le parole della citata “sentenza Maldera” – mediante persuasione, suggestione, inganno non decettivo od altra forma di pressione morale con più tenue valore condizionante rispetto alla costrizione. Diversamente, infatti, se cioè il perimetro di tali fattispecie incriminatrici venisse dilatato fino a ricomprendervi qualsiasi conseguenza vantaggiosa per l’agente pubblico, anche solo indirettamente od eventualmente ricollegabile alla prestazione del privato interlocutore, esse finirebbero per porsi in pericolosa tensione con il principio di legalità, nei suoi corollari sia della tassatività della fattispecie astratta che della necessaria materialità del reato e, più in generale, della offensività della specifica condotta del caso concreto. Ne consegue, allora, che quello dell’incremento del consenso elettorale per un esponente politico od un amministratore pubblico, in quanto effetto soltanto potenziale e difficilmente verificabile in modo puntuale, non può farsi rientrare nel novero delle utilità previste da quelle fattispecie, a meno che si dimostri, in relazione alle peculiarità del caso concreto, che esso costituisca una conseguenza immediata e, se non logicamente certa, per lo meno altamente probabile della prestazione cui il privato è stato costretto od indotto (si pensi, solo per esemplificare, all’imposizione della dazione di un bene o della prestazione di una data attività di rilevante interesse per la comunità sociale di riferimento, che avvenga in prossimità di una competizione elettorale). 2.3. Da quanto sin qui esposto, discende che, limitatamente al delitto di cui agli artt. 56 e 319-quater, cod. pen., rubricato al capo 4) dell’incolpazione, l’ordinanza impugnata, nonché quella, da essa confermata, con cui la misura cautelare era stata applicata, debbono essere annullate senza rinvio, per l’insussistenza del necessario quadro di gravità indiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Nola del 20 maggio 2025 limitatamente al reato di cui agli artt. 56 e 319-quater cod. pen.. 8 Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RT OS PI Di EF
visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere RT OS;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Pier Giacinto Di Fiore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. CE IO è indagato ed attualmente sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Casalnuovo di Napoli, per un delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353, cod. pen.) e per un tentativo d’induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 56, 319-quater, cod. pen.), che gli vengono addebitati nella qualità, allora rivestita, di dirigente responsabile del settore urbanistica ed edilizia del Comune di San Vitaliano, in provincia di Napoli. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1618 Anno 2026 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: ROSATI MARTINO Data Udienza: 05/11/2025 3 — in tali condizioni, l’ordine di demolizione non rappresentava un male ingiusto ma un atto dovuto, a norma dell’art. 31, d.P.R. n. 380 del 2001; — soltanto se vi fossero state le condizioni giuridiche per l’acquisto del bene, l’eventuale trattativa sulla possibilità di sanatoria sarebbe stata suscettibile di procurare al Comune un’utilità indebita;
— il ricorrente non ha perseguito interessi politici, né interessi economici di favore per l’ente, come sarebbe dimostrato dal fatto che abbia richiesto formalmente all’Agenzia delle entrate di indicare l’eventuale prezzo d’acquisto congruo;
— già la precedente amministrazione comunale aveva formulato una proposta d’acquisto dell’impianto, per un prezzo notevolmente inferiore a quello richiesto dall’istituto religioso proprietario, ciò che di fatto vincolava l’amministrazione subentrata, la quale, diversamente operando, si sarebbe esposta al rischio concreto di censure d’illiceità del suo operato;
— in conclusione, la discussione intercorsa tra esponenti dell’amministrazione e privati interessati sulla possibilità di sanatoria ha costituito attività del tutto lecita, inserita in un contesto di collaborazione istituzionale, strumentale alla regolarizzazione dell’opera, presupposto indispensabile perché la stessa potesse essere acquistata da un ente pubblico: e qualsiasi attività istituzionale finalizzata al compimento di atti amministrativi conformi alla legge ed al contenimento della spesa pubblica non può integrare un delitto contro la pubblica amministrazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso, relativo all’incolpazione di turbata libertà degli incanti (capo 3), è inammissibile, perché manifestamente infondato e generico. 1.1. In fatto, l’ordinanza spiega nitidamente (pagg. 3-6) perché si sia trattato di una procedura competitiva solo apparentemente tale, giacché previamente determinata nell’esito e connotata da plurime condotte agevolative della ditta preventivamente individuata quale aggiudicataria, nonché illustra compiutamente il ruolo del ricorrente quale consapevole braccio esecutivo dei desiderata della sindaca e di suo marito. E, rispetto alle eloquenti emergenze investigative diffusamente illustrate dal Tribunale, rappresentate essenzialmente dalle conversazioni intercettate tra gli indagati, il ricorso resta praticamente silente, limitandosi a riproporre il dato puramente formale del possesso, da parte di tutte le ditte invitate all’offerta, del relativo titolo formale, che l’ordinanza impugnata ha però motivatamente svilito. 1.2. In diritto, poi, correttamente il Tribunale ha rilevato come lo stesso precedente citato dall’indagato per escludere che la procedura in questione possa 4 farsi rientrare nel concetto di “gara” (Sez. 6, n. 29214 del 01/07/2024, Passalenti, non mass.) smentisca, in realtà, l’assunto difensivo. Ivi si legge, infatti, in coerenza con quello che può dirsi orientamento ormai consolidato di questa Corte, che il reato di turbata libertà degli incanti è configurabile in ogni situazione in cui vi è una procedura di gara, anche informale e atipica, mediante la quale la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente, a condizione che l'avviso informale di gara o il bando, o comunque l'atto equipollente, pongano i potenziali partecipanti nella condizione di valutare le regole che presiedono al confronto ed i criteri in base ai quali formulare le proprie offerte: con la conseguenza che l’esistenza di una gara deve escludersi solo allorquando sia prevista una semplice comparazione di offerte che l’amministrazione è libera di valutare, in mancanza di precisi criteri di selezione (così Sez. 6, n. 8044 del 21/01/2016, Cereda, Rv. 266118, sulla scia di Sez. 6, n. 12238 del 30/09/1998, De Simone, Rv. 213033; ma analogamente, più di recente, Sez. 6, n. 9385 del 13/04/2017, Giugliano, Rv. 272227 e Sez. 6, n. 6603 del 05/11/2020, dep. 2021, Maroni, Rv. 280836). È sufficiente osservare, allora, nello specifico, che nemmeno il ricorrente adduce la mancata indicazione di criteri selettivi per le offerte (dato che a questa Corte non è consentito verificare, non competendole accertamenti in fatto), limitandosi a valorizzare l’assenza di una formale procedura di gara. 2. Merita di essere accolto, invece, il secondo motivo di ricorso, relativo all’ipotizzato tentativo d’induzione indebita ex art. 319-quater, cod. pen.. 2.1. In fatto, la ricostruzione compiuta dal Tribunale è sorretta da un compendio probatorio decisamente solido, la cui pietra angolare è rappresentata, anche in questo caso, dalle numerose ed eloquenti conversazioni intercettate tra i protagonisti della vicenda, dalle quali emerge, anzitutto, l’inesistenza del contrasto d’intenti tra sindaca e ricorrente, addotto dalla difesa. L’ordinanza, infatti, restituisce la descrizione, dettagliata e priva di incongruenze logiche, di un’azione condotta in sinergia da costoro e dal comandante dei vigili urbani, i quali, ciascuno nella rispettiva veste istituzionale, hanno prospettato al rappresentante dell’ente religioso proprietario dell’impianto sportivo la seguente alternativa: procedere alla sanatoria dell’immobile, con la promessa, da parte loro, di una benevola valutazione per quanto di rispettiva competenza, purché, all’esito, quello venisse venduto al Comune ad un prezzo vantaggioso;
oppure l’emissione dell’ordine di demolizione, nella sottesa convinzione, peraltro, che l’ente religioso non vi avrebbe provveduto e, per l’effetto, l’impianto sarebbe stato acquisito al demanio comunale a costo zero (eloquenti, in questo senso, le conversazioni tra il ricorrente e la sindaca e 5 l’atteggiamento assunto da quest’ultima nel momento in cui il prete responsabile dell’ente ha invece deciso di adempiere all’ordine di demolizione, allorché ella gli ha inviato una missiva per dissuaderlo dal farlo e lo ha accusato, con un lungo post pubblicato sulla pagina istituzionale del Comune nella piattaforma “Facebook”, di aver deliberatamente rifiutato di procedere alla pur possibile sanatoria). 2.2. Se così stanno i fatti, però, un tentativo d’induzione indebita a dare o promettere utilità non è configurabile. 2.2.1. Non v’è dubbio che l’induzione, quale forma più blanda di compromissione dell’altrui libertà di autodeterminazione da parte dell’agente pubblico, possa essere attuata anche mediante la prospettazione all’interlocutore, in alternativa, dell’esercizio di un potere od una facoltà legittimi, dal quale il secondo possa ricavarne un pregiudizio: anzi, proprio la prospettiva, da parte di quest’ultimo, di ottenere comunque un vantaggio dalla condotta del soggetto pubblico rappresenta l’ulteriore e concorrente elemento differenziale della fattispecie in rassegna rispetto a quella della concussione (su questi aspetti, per tutte, Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258470). E’ necessario, dunque, che, del proprio ruolo o dei poteri e facoltà ad esso inerenti, l’agente pubblico faccia un uso distorto («abusando della sua qualità o dei suoi poteri» recita la norma incriminatrice) e che tale abuso sia strumentale ad ottenere dal privato una prestazione vantaggiosa, per esso funzionario o per altri: l’avverbio «indebitamente» – comune alle fattispecie della concussione e dell’induzione – deve intendersi riferito, infatti, non già all'oggetto della pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere in sé illecita, ma piuttosto alle modalità della relativa richiesta e della sua realizzazione, in quanto ottenute non con gli strumenti legali apprestati dall’ordinamento, bensì mediante l’abuso funzionale ed il conseguente condizionamento dell’altrui volere (così, tra altre, Sez. 6, n. 24560 del 04/06/2021, Schirinzi, Rv. 281350). La prestazione “imposta” al privato, tuttavia, non può consistere in quella cui questi sarebbe tenuto per effetto del corretto e legittimo esercizio del proprio potere da parte dell’agente pubblico, perché, ove mai così fosse, la pura e semplice prospettazione all’interlocutore della necessità di adempiere a quanto richiestogli o, in alternativa, di soggiacere alle conseguenze dell’esercizio di tali poteri sarebbe teoricamente sufficiente per esporre il pubblico funzionario alla sanzione penale. Deve trattarsi, invece, di una prestazione, eventualmente anche dovuta dall’indotto, ma per titoli e ragioni causalmente non ricollegabili ai poteri od alla qualità dell’agente pubblico (si pensi, per esemplificare, al caso – oggetto della citata “sentenza Schirinzi” – dell’agente di polizia che aveva prospettato al privato l’applicazione di una sanzione amministrativa per un’infrazione al codice della 6 strada, qualora lo stesso, datore di lavoro di sua moglie, non avesse provveduto a pagare gli stipendi e il trattamento di fine rapporto di cui costei era creditrice). 2.2.2. Tutto questo, nel caso specifico, non si rinviene. In primo luogo, il pregiudizio prospettato dal ricorrente all’ente religioso, ovvero la demolizione dell’impianto, era legittimo (art. 31, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001). Esso, inoltre, non è stato posto in termini di alternativa “secca” rispetto alla prestazione – in tesi – indebita (la vendita, cioè, di tale immobile al Comune ad un prezzo di favore), essendo stata proposta all’ente religioso anche una terza possibilità, quale quella di accedere alla procedura di sanatoria, peraltro con la promessa di “un occhio di riguardo”, così da legittimare dubbi sull’effettiva capacità induttiva, in senso penalistico, della condotta del ricorrente e di chi ha agito in accordo con lui. Ma, soprattutto, quella prestazione indebita, verso la quale era orientato l’agire di costui, non era funzionale al conseguimento di alcun vantaggio personale, né per lui né per un terzo diverso dall’ente pubblico, nell’interesse del quale egli, in ragione del suo ruolo istituzionale, era tenuto ad agire. Anzi, per tale ente, sia l’acquisto dell’impianto ad un prezzo vantaggioso, che, a maggior ragione, l’acquisizione gratuita di esso in conseguenza della mancata ottemperanza da parte del proprietario all’ordine di demolizione, prevista dal comma 3 del citato art. 31, avrebbero indiscutibilmente comportato un vantaggio di tipo patrimoniale, senza, peraltro, alcun concreto pregiudizio reputazionale od altrimenti non patrimoniale, avendo comunque l’ente agito nel rispetto della disciplina normativa. Ne discende, allora, che nessuna lesione – rectius: messa in pericolo, trattandosi di un tentativo e non di un’induzione consumata – dei beni giuridici protetti dalla norma incriminatrice è possibile ravvisare nel caso di specie: né, cioè, dell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione, né di quello, indirettamente e conseguenzialmente tutelato, del patrimonio pubblico. Ragione per cui non risulta integrata, nel caso in esame, l’offesa tipica richiesta dalla norma incriminatrice. Non ha fondamento giuridico, infatti, l’ipotesi d’accusa, nella parte in cui individua l’utilità avuta di mira dall’indagato e dai suoi socii – non è chiaro se in via concorrenziale od alternativa, ma importa poco – nell’ampliamento del consenso elettorale per la sindaca. Vero è, infatti, che l’utilità non dovuta, in questa come nelle altre fattispecie di reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione che la prevedono (concussione, varie tipologie di corruzione, traffico d’influenze illecite), non deve inevitabilmente consistere in un accrescimento di tipo patrimoniale né in una situazione vantaggiosa oggettivamente tale, dovendo piuttosto aversi riguardo alla 7 valutazione in tali termini effettuata dall’agente pubblico che la riceve o ne accetta la promessa. È pur sempre necessario, tuttavia, che il vantaggio da costui avuto di mira non solo abbia una dimensione concreta, non potendo consistere, ad esempio, in un generico “star meglio”, in un miglioramento, cioè, di tipo relazionale nella sfera privata o in quella professionale;
ma, soprattutto, è indispensabile che tale situazione vantaggiosa costituisca conseguenza diretta della prestazione, a seconda dei casi, pattuita con il privato oppure a lui imposta con la forza o, ancora, nel caso dell’induzione indebita, ottenuta o sollecitata – per usare le parole della citata “sentenza Maldera” – mediante persuasione, suggestione, inganno non decettivo od altra forma di pressione morale con più tenue valore condizionante rispetto alla costrizione. Diversamente, infatti, se cioè il perimetro di tali fattispecie incriminatrici venisse dilatato fino a ricomprendervi qualsiasi conseguenza vantaggiosa per l’agente pubblico, anche solo indirettamente od eventualmente ricollegabile alla prestazione del privato interlocutore, esse finirebbero per porsi in pericolosa tensione con il principio di legalità, nei suoi corollari sia della tassatività della fattispecie astratta che della necessaria materialità del reato e, più in generale, della offensività della specifica condotta del caso concreto. Ne consegue, allora, che quello dell’incremento del consenso elettorale per un esponente politico od un amministratore pubblico, in quanto effetto soltanto potenziale e difficilmente verificabile in modo puntuale, non può farsi rientrare nel novero delle utilità previste da quelle fattispecie, a meno che si dimostri, in relazione alle peculiarità del caso concreto, che esso costituisca una conseguenza immediata e, se non logicamente certa, per lo meno altamente probabile della prestazione cui il privato è stato costretto od indotto (si pensi, solo per esemplificare, all’imposizione della dazione di un bene o della prestazione di una data attività di rilevante interesse per la comunità sociale di riferimento, che avvenga in prossimità di una competizione elettorale). 2.3. Da quanto sin qui esposto, discende che, limitatamente al delitto di cui agli artt. 56 e 319-quater, cod. pen., rubricato al capo 4) dell’incolpazione, l’ordinanza impugnata, nonché quella, da essa confermata, con cui la misura cautelare era stata applicata, debbono essere annullate senza rinvio, per l’insussistenza del necessario quadro di gravità indiziaria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Nola del 20 maggio 2025 limitatamente al reato di cui agli artt. 56 e 319-quater cod. pen.. 8 Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 5 novembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente RT OS PI Di EF