CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
ALMANSI MARINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 588/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Consulente Del Lavoro - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Consulente Del Lavoro - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - San Marco 5355 30124 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 119 2025 00043312 63 000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 119 2025 00043312 63 000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono disporsi l'estinzione del giudizio per cessata materia a spese di lite compensate, stante l'intervenuta rinuncia al ricorso della ricorrente. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento ed il provvedimento di rigetto di una istanza di rimborso e ne ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della prima, l'annullamento.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la legittimità del proprio operato ed ha concluso per il rigetto del ricorso previa reiezione della domanda incidentale di sospensione formulata dalla parte ricorrente.
All'udienza del 09.12.2025, fissata per la discussione della domanda incidentale di sospensione, la ricorrente ha manifestato l'intendimento di rinunciare al ricorso, stante la pendenza di medesima impugnazione davanti al Giudice collegiale.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto un breve rinvio al fine di valutare , una volta formalizzata la rinunicia al ricorso da parte della ricorrente, la possibilità di accettare tale rinuncia.
Successivamente la ricorrente ha provveduto a depositare formale istanza con cui, in via subordinata, dichiarava di rinuniciare al ricorso.
L'Agenzia delle Entrate a sua volta depositava memoria con cui dichiarava di accettare l'eventuale rinuncia al ricorso a spese compensate.
All'udienza del 20.01.2026, sempre fissata per la discussione della domanda incidentale di sospensione, entrambe le parti chiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate stante la intervenuta rinunica e relativa accettazione a spese compensate del ricorso.
Alla luce della intervenuta rinunica ed accettazione e dell'accordo sulle spese di lite, va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) preliminarmente sull'istanza cautelare dispone il non luogo a provvedere;
b) nel merito della causa dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia e relativa accettazione, con compensazione delle spese di lite, così come concordato.
Venezia 20 Gennaio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
ALMANSI MARINO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 588/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Consulente Del Lavoro - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 Consulente Del Lavoro - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia - San Marco 5355 30124 Venezia VE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 119 2025 00043312 63 000 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 119 2025 00043312 63 000 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 45/2026 depositato il 02/02/2026
Richieste delle parti:
Le parti concordemente chiedono disporsi l'estinzione del giudizio per cessata materia a spese di lite compensate, stante l'intervenuta rinuncia al ricorso della ricorrente. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ha impugnato una cartella di pagamento ed il provvedimento di rigetto di una istanza di rimborso e ne ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della prima, l'annullamento.
Costituitasi in giudizio, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto la legittimità del proprio operato ed ha concluso per il rigetto del ricorso previa reiezione della domanda incidentale di sospensione formulata dalla parte ricorrente.
All'udienza del 09.12.2025, fissata per la discussione della domanda incidentale di sospensione, la ricorrente ha manifestato l'intendimento di rinunciare al ricorso, stante la pendenza di medesima impugnazione davanti al Giudice collegiale.
L'Agenzia delle Entrate ha chiesto un breve rinvio al fine di valutare , una volta formalizzata la rinunicia al ricorso da parte della ricorrente, la possibilità di accettare tale rinuncia.
Successivamente la ricorrente ha provveduto a depositare formale istanza con cui, in via subordinata, dichiarava di rinuniciare al ricorso.
L'Agenzia delle Entrate a sua volta depositava memoria con cui dichiarava di accettare l'eventuale rinuncia al ricorso a spese compensate.
All'udienza del 20.01.2026, sempre fissata per la discussione della domanda incidentale di sospensione, entrambe le parti chiedevano venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere a spese compensate stante la intervenuta rinunica e relativa accettazione a spese compensate del ricorso.
Alla luce della intervenuta rinunica ed accettazione e dell'accordo sulle spese di lite, va senz'altro dichiarata la estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
a) preliminarmente sull'istanza cautelare dispone il non luogo a provvedere;
b) nel merito della causa dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia e relativa accettazione, con compensazione delle spese di lite, così come concordato.
Venezia 20 Gennaio 2026