CASS
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2024, n. 40120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40120 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EC ST IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 40120 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte con sentenza in data 10 febbraio 2023, in parziale riforma di quella del Tribunale di Messina del 17 novembre 2020, ha: i) dichiarato non doversi procedere nei riguardi di BA AB HI limitatamente alla distrazione della somma di euro 94.670,00 effettuata tramite prelievi di contanti e scommesse on line di cui al capo b) dell'imputazione, perché già oggetto di precedente giudicato;
ii) confermato nel resto la sentenza e rideterminato la pena in quella di tre anni e sei mesi di reclusione;
iii) quanto alle pene accessorie, revocato l'interdizione legale, sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella per la durata di anni cinque, infine rideterminato in tre anni e sei mesi l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 1.1. Il Tribunale di Messina aveva dichiarato BA HI responsabile, quale amministratore di fatto di MA.RU . Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 30/03/2012, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo a), in concorso con gli amministratori di diritto IZ SS e ED AL (entrambi deceduti) e di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme di denaro versate su una carta prepagata conferita a HI (circa 124 mila euro), per aver conferito la somma di circa novantuno mila euro a beneficio di pubblici ufficiali, per far compiere loro un atto contrario ai doveri d'ufficio. 1.2. A seguito di appello dell'imputato, con sentenza in data 20 settembre 2021, la Corte di appello di Messina aveva assolto HI dal reato sub a) per non aver commesso il fatto, dichiarato non doversi procedere per il reato sub b) per bis in idem limitatamente alla distrazione della somma di euro 94.670,00, effettuata attraverso prelievi sulla carta di credito e, per l'effetto, rideterminato la pena principale in anni 3 e mesi 6 di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in anni 5, confermando nel resto la sentenza di primo grado e attribuendo all'imputato non già la qualifica di amministratore di fatto, ma il ruolo di concorrente con l'intraneus IZ SS. 1.3. Investita del ricorso per cassazione dell'imputato, la Sezione Quinta di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello sotto i due profili di seguito indicati. 1.3.1. Ha in primo luogo ritenuto fondate le censure riguardanti la distrazione della somma di euro 91.500,00, asseritamente utilizzata come prezzo della corruzione di alcuni pubblici funzionari. 2 A fronte dell'allegazione con l'atto di appello della sentenza con cui il Tribunale di Trapani aveva assolto HI dalle accuse di corruzione con la formula «perché il fatto non sussiste», il Giudice di secondo grado aveva osservato che detta circostanza non escludeva la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta, ben potendo i due reati concorrere stante la diversa oggettività giuridica e la diversa struttura. La Sezione Quinta di questa Corte ha reputato detta motivazione non puntualmente correlata alla fattispecie concreta, chiarendo che - in presenza di una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di corruzione - compito del giudice, una volta riscontrata l'irrevocabilità della pronuncia, era quello di «verificare in concreto la portata dell'accertamento sotteso alla decisione assolutoria in tutti ì suoi profili fattuali (avuto riguardo, ad esempio, alle appropriazioni indebite cui fa riferimento il ricorso) e il conseguente effetto preclusivo rispetto al fatto distrattivo contestato». 1.3.2. La Sezione Quinta ha valutato come fondato altresì il motivo sulla contestata qualificazione giuridica della condotta distrattiva delle somme utilizzate da vecchio per scommesse e gioco d'azzardo. Ribadita l'astratta configurabilità della bancarotta semplice impropria per operazioni di pura sorte, la sentenza rescindente ha ritenuto fondata la censura con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata risposta alla richiesta di derubricazione del ritenuto reato di bancarotta fraudolenta, all'uopo formulando il principio di diritto cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi, secondo cui il discrimen tra le due fattispecie era da individuarsi nella "direzione" dell'interesse dell'agente: «quando l'agente pone in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 dell'art. 217 I. fall., egli agisce con imprudenza, ma pur sempre nell'interesse dell'impresa, laddove nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 I. fall, invece, l'agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185886)». 2. Avverso la sentenza in preambolo ricorre per cassazione BA AB HI, per il tramite del difensore di fiducia avv. Carlo Autru Ryolo, e lo affida a quattro motivi. 2.1. Con il primo, deduce la violazione degli articoli 649 e 627 cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione, in punto di ribadita responsabilità 3 dell'imputato per il capo b), in relazione all'appropriazione della somma di euro 91.500,00. Il ricorrente - dopo aver richiamato le vicende processuali che hanno interessato detta imputazione e che si sono riportate nella premessa della presente sentenza - denuncia che il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato alla decisione di annullamento, travisando il dato probatorio desumibile dalla sentenza irrevocabile del Tribunale di Marsala, allegata al ricorso ai fini della sua autosufficienza. Segnala che, a p. 72 della cennata sentenza, risulterebbe esclusa qualunque dazione di somme di danaro da parte di HI a pubblici funzionari e, quindi, anche la relativa distrazione, anche a ragione dell'espressa precisazione da parte del giudice a quo che l'ipotesi accusatoria non era fondata su accertamenti bancari o, comunque, patrimoniali, bensì su meri appunti nei quali erano indicate le somme di danaro e i relativi destinatari. Ritiene, pertanto, il ricorrente che - avendo la contestazione a oggetto l'appropriazione di somme destinate alla corruzione ed essendo detto fatto stato ritenuto insussistente con sentenza irrevocabile - l'affermazione del giudice dei rinvio secondo cui «non vi sarebbe alcun accertamento che consenta di escludere che le somme della società siano state distratte dagli scopi aziendali cui erano destinate», è in contrasto con gli effetti preclusivi del giudicato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 649 e 627 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, in punto di ritenuta responsabilità dell'appropriazione della somma di euro 29.500,00. Anche con riferimento a tale punto della sentenza si lamenta il travisamento della prova, poiché la sentenza del Tribunale di Marsala aveva statuito la condanna di HI per una somma inferiore rispetto a quella prelevata ed era stata implicitamente esclusa l'appropriazione delle restanti somme, essendo stato ritenuto il prelievo giustificato dalle esigenze aziendali (pagina 78 e s. della sentenza). 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'articolo 627 cod. proc. pen. in punto di omessa qualificazione del fatti distrattivi di cui al capo b) dell'imputazione, limitatamente alle somme utilizzate per il gioco online, come bancarotta semplice. Lamenta il ricorrente che il Giudice di appello non avrebbe dato seguito al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente, non avendo verificato la direzione dell'interesse dell'agente, limitandosi a ritenere in modo apodittico che l'imputato aveva agito per un interesse di natura personale, trascurando di considerare che questi agiva all'unisono con l'amministratore di diritto e che, 4 pertanto, presumibilmente le scommesse erano effettuate nel tentativo di salvare la società e non per fini di natura personale. 2.4. Il quarto motivo denuncia la carenza assoluta di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quantificazione della pena. Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe trascurato di esaminare il motivo di appello concernente la concessione delle attenuanti generiche e avrebbe fornito una motivazione apparente sulle critiche formulate in punto di quantificazione della pena, limitandosi a un rinvio alla sentenza di appello oggetto di annullamento, invece di fare riferimento unicamente a quella di primo grado. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 luglio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che deduce motivi in parte inammissibili e in parte infondati, dev'essere complessivamente rigettato. 2. Inammissibile siccome a-specifico e, comunque, manifestamente infondato, è il primo motivo, con il quale si ascrive al Giudice del rinvio il mancato ossequio alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, che imponeva la verifica in concreto della portata dell'accertamento assolutorio di HI dal reato di corruzione, riveniente dalla sentenza del Tribunale di Marsala. Contrariamente alle generiche censure contenute nel ricorso, il Giudice del rinvio, a p. 6 della sentenza impugnata, ha posto in risalto la circostanza - evincibile dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Marsala - che HI era stato assolto dal reato di corruzione perché non vi era prova dell'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del corrotto e soprattutto della dazione di somme di denaro da HI ai pubblici ufficiali. E' tuttavia pacificamente emerso in quel processo che le relative somme - messe a disposizione da SS a HI - erano state certamente distratte da quest'ultimo, come emergeva dagli appunti manoscritti e da quanto confessato per iscritto dallo stesso SS prima di togliersi la vita. Altra conferma della condotta distrattiva è desunta, da parte del Giudice del rinvio, dalle deposizioni del consulente fiscale della società, Tajana, della segretaria, Costa e del m.11o Torrisi. 5 Alla stregua di tali evidenze, tratte dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Marsala, ritiene il Collegio che correttamente la Corte di appello abbia affermato che l'assoluzione dal reato di corruzione non si è in alcun modo riverberata sul reato di bancarotta per distrazione della somma di 91.500,00, con riferimento alla quale, peraltro, HI è stato condannato per il reato di appropriazione indebita (a ulteriore conferma della condotta distrattiva). 3. Il secondo motivo è del pari inammissibile perché non si confronta con l'articolata motivazione contenuta nelle p. 8 e ss. della sentenza impugnata. A fronte del pedissequo motivo di appello, il Giudice del rinvio ha correttamente posto a raffronto le imputazioni che il ricorrente assumeva essere oggetto di bis in idem e ha, con motivazione coerente con l'accertamento irrevocabile costituito dalla sentenza del Tribunale di Marsala, chiarito - dando atto dei singoli passaggi, anche aritmetici - che la pronuncia della Corte di appello annullata dalla Sezione Quinta conteneva un errore, in senso favorevole all'imputato, nella indicazione dell'importo per il quale vi era stata la declaratoria di non doversi procedere per precedente giudicato;
errore che - ha spiegato - era impossibile emendare, siccome fuori dal perimetro valutativo del Giudice di rinvio. Si tratta di motivazione, tutt'altro che illogica, che resiste alle censure generiche e assertive contenute nel ricorso, che si concentrano solo su alcuni passaggi del ragionamento probatorio del giudice del rinvio, ma che ne sviliscono indebitamente la valenza complessiva e che, come tali, non scalfiscono la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata. 4. Privo di pregio è il terzo motivo, concernente il ritenuto reato di bancarotta fraudolenta per le condotte distrattive di somme impiegate da vecchio nel gioco e nelle scommesse. La Corte di appello, a p. 7 della sentenza impugnata, mostrando di porsi nel solco dell'indicazione della sentenza rescindente, ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che la distrazione delle somme utilizzate per scommesse e per il gioco d'azzardo integrasse il reato di bancarotta fraudolenta e non quello di bancarotta semplice. Ha, in proposito, richiamato - quanto alla condotta materiale - le emergenze della consulenza tecnica del dott. Nardi, nonché le dichiarazioni dei testimoni LA, TI e Costa, sulla scorta delle quali ha ritenuto che il prelievo di ingenti somme di denaro - mai giustificate dall'imputato e, anzi, con riferimento alle quali SS aveva contestato nei suoi riguardi l'assenza di 6 qualsivoglia giustificazione - fosse inequivocabilmente diretto a soddisfare interessi del tutto personali e, dunque, estranei a quelli dell'impresa. Il ricorrente torna a prospettare con l'impugnazione, non a caso in termini meramente ipotetici, che il gioco e le scommesse costituissero un tentativo di ricavare somme necessarie per salvare la società dal dissesto. E, tuttavia, detta tesi è stata adeguatamente superata dal Giudice del rinvio (p. 8) con motivazione non manifestamente illogica, che ha evidenziato come HI si limitasse a sottrarre liquidità dalle casse sociali per spese del tutto prive d'inerenza agli scopi sociali. Considerazione cui - aggiunge il Collegio - va aggiunta quella che non è in alcun modo emerso che HI abbia mai fatto confluire eventuali vincite di gioco nelle casse sociali. 5. L'ultimo motivo di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, la dosimetria della pena, è inammissibile perché dedotto per la prima volta in questa sede. E, invero, dette censure, come si evince dagli atti che il Collegio è autorizzato a consultare essendo giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, 28/11/2001, Rv. 220093) oltre che dalla completa sintesi dei motivi di ricorso fatta nella sentenza rescindente -sebbene contenute nell'atto di appello, non sono mai state devolute alla Sezione Quinta con l'atto di ricorso, in data 30 maggio 2022 e, come tali, sono precluse. Com'è noto, invero, «Nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa» (Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, SS, Rv. 283877). 6. Per le ragioni sin qui indicate, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali. 7 Il Presidente Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2024
udita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, VALENTINA MANUALI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 1 Num. 40120 Anno 2024 Presidente: BONI MONICA Relatore: TOSCANI EVA Data Udienza: 10/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Messina, giudicando in sede di rinvio su annullamento della Sezione Quinta di questa Corte con sentenza in data 10 febbraio 2023, in parziale riforma di quella del Tribunale di Messina del 17 novembre 2020, ha: i) dichiarato non doversi procedere nei riguardi di BA AB HI limitatamente alla distrazione della somma di euro 94.670,00 effettuata tramite prelievi di contanti e scommesse on line di cui al capo b) dell'imputazione, perché già oggetto di precedente giudicato;
ii) confermato nel resto la sentenza e rideterminato la pena in quella di tre anni e sei mesi di reclusione;
iii) quanto alle pene accessorie, revocato l'interdizione legale, sostituito l'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella per la durata di anni cinque, infine rideterminato in tre anni e sei mesi l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e all'esercizio di uffici direttivi presso qualsiasi impresa. 1.1. Il Tribunale di Messina aveva dichiarato BA HI responsabile, quale amministratore di fatto di MA.RU . Costruzioni s.r.I., dichiarata fallita il 30/03/2012, dei reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo a), in concorso con gli amministratori di diritto IZ SS e ED AL (entrambi deceduti) e di bancarotta fraudolenta per distrazione di somme di denaro versate su una carta prepagata conferita a HI (circa 124 mila euro), per aver conferito la somma di circa novantuno mila euro a beneficio di pubblici ufficiali, per far compiere loro un atto contrario ai doveri d'ufficio. 1.2. A seguito di appello dell'imputato, con sentenza in data 20 settembre 2021, la Corte di appello di Messina aveva assolto HI dal reato sub a) per non aver commesso il fatto, dichiarato non doversi procedere per il reato sub b) per bis in idem limitatamente alla distrazione della somma di euro 94.670,00, effettuata attraverso prelievi sulla carta di credito e, per l'effetto, rideterminato la pena principale in anni 3 e mesi 6 di reclusione e la durata delle pene accessorie fallimentari in anni 5, confermando nel resto la sentenza di primo grado e attribuendo all'imputato non già la qualifica di amministratore di fatto, ma il ruolo di concorrente con l'intraneus IZ SS. 1.3. Investita del ricorso per cassazione dell'imputato, la Sezione Quinta di questa Corte ha annullato la sentenza della Corte di appello sotto i due profili di seguito indicati. 1.3.1. Ha in primo luogo ritenuto fondate le censure riguardanti la distrazione della somma di euro 91.500,00, asseritamente utilizzata come prezzo della corruzione di alcuni pubblici funzionari. 2 A fronte dell'allegazione con l'atto di appello della sentenza con cui il Tribunale di Trapani aveva assolto HI dalle accuse di corruzione con la formula «perché il fatto non sussiste», il Giudice di secondo grado aveva osservato che detta circostanza non escludeva la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta, ben potendo i due reati concorrere stante la diversa oggettività giuridica e la diversa struttura. La Sezione Quinta di questa Corte ha reputato detta motivazione non puntualmente correlata alla fattispecie concreta, chiarendo che - in presenza di una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste per il reato di corruzione - compito del giudice, una volta riscontrata l'irrevocabilità della pronuncia, era quello di «verificare in concreto la portata dell'accertamento sotteso alla decisione assolutoria in tutti ì suoi profili fattuali (avuto riguardo, ad esempio, alle appropriazioni indebite cui fa riferimento il ricorso) e il conseguente effetto preclusivo rispetto al fatto distrattivo contestato». 1.3.2. La Sezione Quinta ha valutato come fondato altresì il motivo sulla contestata qualificazione giuridica della condotta distrattiva delle somme utilizzate da vecchio per scommesse e gioco d'azzardo. Ribadita l'astratta configurabilità della bancarotta semplice impropria per operazioni di pura sorte, la sentenza rescindente ha ritenuto fondata la censura con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata risposta alla richiesta di derubricazione del ritenuto reato di bancarotta fraudolenta, all'uopo formulando il principio di diritto cui il giudice del rinvio avrebbe dovuto attenersi, secondo cui il discrimen tra le due fattispecie era da individuarsi nella "direzione" dell'interesse dell'agente: «quando l'agente pone in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 dell'art. 217 I. fall., egli agisce con imprudenza, ma pur sempre nell'interesse dell'impresa, laddove nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 I. fall, invece, l'agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali (Sez. 5, n. 15850 del 26/06/1990, Bordoni, Rv. 185886)». 2. Avverso la sentenza in preambolo ricorre per cassazione BA AB HI, per il tramite del difensore di fiducia avv. Carlo Autru Ryolo, e lo affida a quattro motivi. 2.1. Con il primo, deduce la violazione degli articoli 649 e 627 cod. proc. pen., nonché l'illogicità della motivazione, in punto di ribadita responsabilità 3 dell'imputato per il capo b), in relazione all'appropriazione della somma di euro 91.500,00. Il ricorrente - dopo aver richiamato le vicende processuali che hanno interessato detta imputazione e che si sono riportate nella premessa della presente sentenza - denuncia che il giudice del rinvio non si sarebbe uniformato alla decisione di annullamento, travisando il dato probatorio desumibile dalla sentenza irrevocabile del Tribunale di Marsala, allegata al ricorso ai fini della sua autosufficienza. Segnala che, a p. 72 della cennata sentenza, risulterebbe esclusa qualunque dazione di somme di danaro da parte di HI a pubblici funzionari e, quindi, anche la relativa distrazione, anche a ragione dell'espressa precisazione da parte del giudice a quo che l'ipotesi accusatoria non era fondata su accertamenti bancari o, comunque, patrimoniali, bensì su meri appunti nei quali erano indicate le somme di danaro e i relativi destinatari. Ritiene, pertanto, il ricorrente che - avendo la contestazione a oggetto l'appropriazione di somme destinate alla corruzione ed essendo detto fatto stato ritenuto insussistente con sentenza irrevocabile - l'affermazione del giudice dei rinvio secondo cui «non vi sarebbe alcun accertamento che consenta di escludere che le somme della società siano state distratte dagli scopi aziendali cui erano destinate», è in contrasto con gli effetti preclusivi del giudicato. 2.2. Con il secondo motivo deduce la violazione degli articoli 649 e 627 cod. proc. pen. e il correlato vizio di motivazione, in punto di ritenuta responsabilità dell'appropriazione della somma di euro 29.500,00. Anche con riferimento a tale punto della sentenza si lamenta il travisamento della prova, poiché la sentenza del Tribunale di Marsala aveva statuito la condanna di HI per una somma inferiore rispetto a quella prelevata ed era stata implicitamente esclusa l'appropriazione delle restanti somme, essendo stato ritenuto il prelievo giustificato dalle esigenze aziendali (pagina 78 e s. della sentenza). 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'articolo 627 cod. proc. pen. in punto di omessa qualificazione del fatti distrattivi di cui al capo b) dell'imputazione, limitatamente alle somme utilizzate per il gioco online, come bancarotta semplice. Lamenta il ricorrente che il Giudice di appello non avrebbe dato seguito al principio di diritto espresso nella sentenza rescindente, non avendo verificato la direzione dell'interesse dell'agente, limitandosi a ritenere in modo apodittico che l'imputato aveva agito per un interesse di natura personale, trascurando di considerare che questi agiva all'unisono con l'amministratore di diritto e che, 4 pertanto, presumibilmente le scommesse erano effettuate nel tentativo di salvare la società e non per fini di natura personale. 2.4. Il quarto motivo denuncia la carenza assoluta di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quantificazione della pena. Il ricorrente lamenta che la Corte avrebbe trascurato di esaminare il motivo di appello concernente la concessione delle attenuanti generiche e avrebbe fornito una motivazione apparente sulle critiche formulate in punto di quantificazione della pena, limitandosi a un rinvio alla sentenza di appello oggetto di annullamento, invece di fare riferimento unicamente a quella di primo grado. 3. Il Sostituto Procuratore generale, Valentina Manuali, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 19 luglio 2024, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, che deduce motivi in parte inammissibili e in parte infondati, dev'essere complessivamente rigettato. 2. Inammissibile siccome a-specifico e, comunque, manifestamente infondato, è il primo motivo, con il quale si ascrive al Giudice del rinvio il mancato ossequio alle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, che imponeva la verifica in concreto della portata dell'accertamento assolutorio di HI dal reato di corruzione, riveniente dalla sentenza del Tribunale di Marsala. Contrariamente alle generiche censure contenute nel ricorso, il Giudice del rinvio, a p. 6 della sentenza impugnata, ha posto in risalto la circostanza - evincibile dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Marsala - che HI era stato assolto dal reato di corruzione perché non vi era prova dell'atto contrario ai doveri di ufficio da parte del corrotto e soprattutto della dazione di somme di denaro da HI ai pubblici ufficiali. E' tuttavia pacificamente emerso in quel processo che le relative somme - messe a disposizione da SS a HI - erano state certamente distratte da quest'ultimo, come emergeva dagli appunti manoscritti e da quanto confessato per iscritto dallo stesso SS prima di togliersi la vita. Altra conferma della condotta distrattiva è desunta, da parte del Giudice del rinvio, dalle deposizioni del consulente fiscale della società, Tajana, della segretaria, Costa e del m.11o Torrisi. 5 Alla stregua di tali evidenze, tratte dalla motivazione della sentenza del Tribunale di Marsala, ritiene il Collegio che correttamente la Corte di appello abbia affermato che l'assoluzione dal reato di corruzione non si è in alcun modo riverberata sul reato di bancarotta per distrazione della somma di 91.500,00, con riferimento alla quale, peraltro, HI è stato condannato per il reato di appropriazione indebita (a ulteriore conferma della condotta distrattiva). 3. Il secondo motivo è del pari inammissibile perché non si confronta con l'articolata motivazione contenuta nelle p. 8 e ss. della sentenza impugnata. A fronte del pedissequo motivo di appello, il Giudice del rinvio ha correttamente posto a raffronto le imputazioni che il ricorrente assumeva essere oggetto di bis in idem e ha, con motivazione coerente con l'accertamento irrevocabile costituito dalla sentenza del Tribunale di Marsala, chiarito - dando atto dei singoli passaggi, anche aritmetici - che la pronuncia della Corte di appello annullata dalla Sezione Quinta conteneva un errore, in senso favorevole all'imputato, nella indicazione dell'importo per il quale vi era stata la declaratoria di non doversi procedere per precedente giudicato;
errore che - ha spiegato - era impossibile emendare, siccome fuori dal perimetro valutativo del Giudice di rinvio. Si tratta di motivazione, tutt'altro che illogica, che resiste alle censure generiche e assertive contenute nel ricorso, che si concentrano solo su alcuni passaggi del ragionamento probatorio del giudice del rinvio, ma che ne sviliscono indebitamente la valenza complessiva e che, come tali, non scalfiscono la tenuta logico-argomentativa della sentenza impugnata. 4. Privo di pregio è il terzo motivo, concernente il ritenuto reato di bancarotta fraudolenta per le condotte distrattive di somme impiegate da vecchio nel gioco e nelle scommesse. La Corte di appello, a p. 7 della sentenza impugnata, mostrando di porsi nel solco dell'indicazione della sentenza rescindente, ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto che la distrazione delle somme utilizzate per scommesse e per il gioco d'azzardo integrasse il reato di bancarotta fraudolenta e non quello di bancarotta semplice. Ha, in proposito, richiamato - quanto alla condotta materiale - le emergenze della consulenza tecnica del dott. Nardi, nonché le dichiarazioni dei testimoni LA, TI e Costa, sulla scorta delle quali ha ritenuto che il prelievo di ingenti somme di denaro - mai giustificate dall'imputato e, anzi, con riferimento alle quali SS aveva contestato nei suoi riguardi l'assenza di 6 qualsivoglia giustificazione - fosse inequivocabilmente diretto a soddisfare interessi del tutto personali e, dunque, estranei a quelli dell'impresa. Il ricorrente torna a prospettare con l'impugnazione, non a caso in termini meramente ipotetici, che il gioco e le scommesse costituissero un tentativo di ricavare somme necessarie per salvare la società dal dissesto. E, tuttavia, detta tesi è stata adeguatamente superata dal Giudice del rinvio (p. 8) con motivazione non manifestamente illogica, che ha evidenziato come HI si limitasse a sottrarre liquidità dalle casse sociali per spese del tutto prive d'inerenza agli scopi sociali. Considerazione cui - aggiunge il Collegio - va aggiunta quella che non è in alcun modo emerso che HI abbia mai fatto confluire eventuali vincite di gioco nelle casse sociali. 5. L'ultimo motivo di ricorso, riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, la dosimetria della pena, è inammissibile perché dedotto per la prima volta in questa sede. E, invero, dette censure, come si evince dagli atti che il Collegio è autorizzato a consultare essendo giudice del fatto processuale (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, 28/11/2001, Rv. 220093) oltre che dalla completa sintesi dei motivi di ricorso fatta nella sentenza rescindente -sebbene contenute nell'atto di appello, non sono mai state devolute alla Sezione Quinta con l'atto di ricorso, in data 30 maggio 2022 e, come tali, sono precluse. Com'è noto, invero, «Nel caso di annullamento con rinvio, è precluso al giudice del rinvio l'esame delle questioni ritualmente devolute al giudice di secondo grado con i motivi di appello, ma non attinte dalle censure formulate con il ricorso per cassazione, perché non sottoposte al vaglio del Giudice di legittimità o perché non rientranti tra i motivi da questo dichiarati assorbiti dalla questione sollevata e decisa» (Sez. 5, n. 42329 del 20/10/2022, SS, Rv. 283877). 6. Per le ragioni sin qui indicate, il ricorso dev'essere rigettato e il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., dev'essere condannato al pagamento delle spese processuali. 7 Il Presidente Il Consigliere estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 settembre 2024