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Sentenza 28 agosto 2024
Sentenza 28 agosto 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/08/2024, n. 33242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33242 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: D'TO AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 26/10/2023 del Tribunale di Palermo udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Sabrina Passafiume per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 26/10/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza depositata il 9/10/2023 nella parte relativa all'individuazione del reato più grave ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Palermo n. 1564/19 e dal Tribunale di Palermo n. 2748/20 e ha determinato la pena in anni sei e mesi sei di reclusione. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Nullità dell'ordinanza per abnormità dell'atto e della procedura seguita nonché per violazione di legge in relazione all'inosservanza di norme previste a Penale Sent. Sez. 1 Num. 33242 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 04/04/2024 pena di inammissibilità e per vizio di motivazione quanto agli artt. 649, 666, comma 2, e 130 cod. proc. pen. In un unico articolato motivo la difesa evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe violato il principio del c.d. giudicato esecutivo in quanto la diversa individuazione del reato più grave, la falsità di ideologica in luogo della concussione, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, non avrebbe potuto essere effettuata con la procedura della correzione dell'errore materiale, ciò anche perché quanto disposto determina una modifica essenziale della precedente ordinanza. Sotto altro profilo, d'altro canto, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto sarebbe stato assunto in assenza di una richiesta di parte, tale non potendo essere la comunicazione inviata dall'ufficio esecuzione circa l'ineseguibilità della precedente ordinanza. A ben vedere, poi, l'individuazione del diverso reato come più grave avrebbe imposto di rideterminare in melius la pena che, invece, non è stata modificata nel quantum finale ma solo diversamente calcolata nei passaggi intermedi. 3. In data 28 febbraio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Sabrina Passafiume chiede il rigetto del ricorso. CONSISERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il provvedimento impugnato sarebbe abnorme in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe avuto il potere di modificare il provvedimento in precedenza adottato e che, comunque, questo sarebbe illegittimo perché assunto in violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Le doglianze sono infondate. 2.1. Il riferimento alla categoria dell'abnormità è inconferente. Nel caso di specie, nel quale il provvedimento oggetto di ricorso è impugnabile con il mezzo del ricorso per cassazione, non opera il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 comma 1, cod. proc. pen. e non è, pertanto, necessario ricorrere alla categoria dell'abnormità che la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715 - 01; in precedenza Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240 - 01; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244 - 01; Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 t - 01; Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, F., Rv. 258252 - 01; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159 - 01) ha enucleato al fine di far fronte a situazioni di stallo determinate dall'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento (Sez. 1, n. 11238 del 21/02/2020, Marchi, Rv. 278852 - 01: «L'ordinanza di correzione dell'errore materiale, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l'ha pronunciata, restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione, ai sensi del comma 7, dell'art. 127, cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), del codice di rito, anche nel caso in cui si ritenga l'abnormità della correzione»). Ciò anche considerato, comunque, che l'eventuale l'irritualità relativa alle modalità con le quali il provvedimento è stato emesso non integra per ciò solo alcuna ipotesi di abnormità (cfr. sul punto e diffusamente Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270273 - 01) in quanto nel caso di specie non è riscontrabile alcuna anomalia genetica o funzionale, né questo fuoriesce dallo schema normativo processuale, tanto da essere strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati ovvero è stato utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale (Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, cit.). 2.2. A fronte della mancata impugnazione dell'ordinanza originariamente emessa il ricorso alla correzione dell'errore materiale risulta corretto, così come il procedimento seguito. 2.2.1.iliversamente da quanto evidenziato nel ricorso, infatti, la correzione di errore materiale può essere disposta anche di ufficio e non era, pertanto, necessaria alcuna richiesta di parte. 2.2.2. L'erronea supposizione dell'esistenza di una condanna per il reato di calunnia, determinata dalla mancata considerazione della sentenza della Corte di cassazione che si era pronunciata sul reato di concussione, come indicato dal Procuratore generale nelle conclusioni facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità in materia di ricorso straordinario (Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 - 01), è qualificabile come errore materiale in quanto la circostanza è immediatamente e oggettivamente rilevabile. 2.2.3. La correzione effettuata dal giudice dell'esecuzione in sede di correzione non ha comportato una modifica in peius della pena determinata a seguito del riconoscimento dell'istituto della continuazione in quanto la pena, al di là della diversa individuazione del reato più grave, non è mutata in alcuna delle sue componenti. Sul punto, d'altro canto, il ricorrente, che non aveva impugnato il precedente provvedimento emesso sul punto, non ha, in assenza di statuizioni 3 peggiorative nei suoi confronti, un diretto e concreto interesse a impugnare, tale non potendo essere l'astratta osservanza della legge (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01 Sez. 6, n. 14925 del 19/02/2009, Deriu, Rv. 244194 - 01; Sez. 1, n. 47496 del 17/10/2003, Donnarumma, Rv. 226466 - 01; Sentenza n. 6301 del 27/11/1996, dep. 1997, Scarci, Rv. 206448 - 01) 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4/4/2024
lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Sabrina Passafiume per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 26/10/2023, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha disposto la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza depositata il 9/10/2023 nella parte relativa all'individuazione del reato più grave ai fini dell'applicazione della disciplina di cui agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. tra i reati giudicati con le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Palermo n. 1564/19 e dal Tribunale di Palermo n. 2748/20 e ha determinato la pena in anni sei e mesi sei di reclusione. 3. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo. 3.1. Nullità dell'ordinanza per abnormità dell'atto e della procedura seguita nonché per violazione di legge in relazione all'inosservanza di norme previste a Penale Sent. Sez. 1 Num. 33242 Anno 2024 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 04/04/2024 pena di inammissibilità e per vizio di motivazione quanto agli artt. 649, 666, comma 2, e 130 cod. proc. pen. In un unico articolato motivo la difesa evidenzia che il giudice dell'esecuzione avrebbe violato il principio del c.d. giudicato esecutivo in quanto la diversa individuazione del reato più grave, la falsità di ideologica in luogo della concussione, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, non avrebbe potuto essere effettuata con la procedura della correzione dell'errore materiale, ciò anche perché quanto disposto determina una modifica essenziale della precedente ordinanza. Sotto altro profilo, d'altro canto, il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto sarebbe stato assunto in assenza di una richiesta di parte, tale non potendo essere la comunicazione inviata dall'ufficio esecuzione circa l'ineseguibilità della precedente ordinanza. A ben vedere, poi, l'individuazione del diverso reato come più grave avrebbe imposto di rideterminare in melius la pena che, invece, non è stata modificata nel quantum finale ma solo diversamente calcolata nei passaggi intermedi. 3. In data 28 febbraio 2024 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sost. Proc. Gen. Sabrina Passafiume chiede il rigetto del ricorso. CONSISERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il provvedimento impugnato sarebbe abnorme in quanto il giudice dell'esecuzione non avrebbe avuto il potere di modificare il provvedimento in precedenza adottato e che, comunque, questo sarebbe illegittimo perché assunto in violazione del principio del divieto di reformatio in peius. Le doglianze sono infondate. 2.1. Il riferimento alla categoria dell'abnormità è inconferente. Nel caso di specie, nel quale il provvedimento oggetto di ricorso è impugnabile con il mezzo del ricorso per cassazione, non opera il principio di tassatività dei casi e dei mezzi di impugnazione di cui all'art. 568 comma 1, cod. proc. pen. e non è, pertanto, necessario ricorrere alla categoria dell'abnormità che la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, PM in proc. Ksouri, Rv. 272715 - 01; in precedenza Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, dep. 22/06/2009, Toni, Rv. 243590 - 01; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv. 238240 - 01; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, P.M. in proc. Boniotti, Rv. 217244 - 01; Sez. U, n. 26 del 24.11.1999, dep. 2000, Magnani, Rv. 215094 t - 01; Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, F., Rv. 258252 - 01; Sez. 2, n. 7320 del 10.12.2013, dep. 2014, Rv. 259159 - 01) ha enucleato al fine di far fronte a situazioni di stallo determinate dall'adozione di provvedimenti strutturalmente o funzionalmente estranei all'ordinamento (Sez. 1, n. 11238 del 21/02/2020, Marchi, Rv. 278852 - 01: «L'ordinanza di correzione dell'errore materiale, una volta adottata, non è liberamente rivedibile dal giudice che l'ha pronunciata, restando viceversa assoggettata a ricorso ordinario per cassazione, ai sensi del comma 7, dell'art. 127, cod. proc. pen., nel termine di quindici giorni stabilito dall'art. 585, comma 1, lett. a), del codice di rito, anche nel caso in cui si ritenga l'abnormità della correzione»). Ciò anche considerato, comunque, che l'eventuale l'irritualità relativa alle modalità con le quali il provvedimento è stato emesso non integra per ciò solo alcuna ipotesi di abnormità (cfr. sul punto e diffusamente Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, Ebrima, Rv. 270273 - 01) in quanto nel caso di specie non è riscontrabile alcuna anomalia genetica o funzionale, né questo fuoriesce dallo schema normativo processuale, tanto da essere strutturalmente "eccentrico" rispetto a quelli positivamente disciplinati ovvero è stato utilizzato al di fuori dell'area che ne individua la funzione e la stessa ragione di essere nell'iter procedimentale (Sez. 1, n. 23347 del 23/03/2017, cit.). 2.2. A fronte della mancata impugnazione dell'ordinanza originariamente emessa il ricorso alla correzione dell'errore materiale risulta corretto, così come il procedimento seguito. 2.2.1.iliversamente da quanto evidenziato nel ricorso, infatti, la correzione di errore materiale può essere disposta anche di ufficio e non era, pertanto, necessaria alcuna richiesta di parte. 2.2.2. L'erronea supposizione dell'esistenza di una condanna per il reato di calunnia, determinata dalla mancata considerazione della sentenza della Corte di cassazione che si era pronunciata sul reato di concussione, come indicato dal Procuratore generale nelle conclusioni facendo riferimento alla giurisprudenza di legittimità in materia di ricorso straordinario (Sez. 5, n. 46806 del 03/11/2021, Desiderato, Rv. 282384 - 01), è qualificabile come errore materiale in quanto la circostanza è immediatamente e oggettivamente rilevabile. 2.2.3. La correzione effettuata dal giudice dell'esecuzione in sede di correzione non ha comportato una modifica in peius della pena determinata a seguito del riconoscimento dell'istituto della continuazione in quanto la pena, al di là della diversa individuazione del reato più grave, non è mutata in alcuna delle sue componenti. Sul punto, d'altro canto, il ricorrente, che non aveva impugnato il precedente provvedimento emesso sul punto, non ha, in assenza di statuizioni 3 peggiorative nei suoi confronti, un diretto e concreto interesse a impugnare, tale non potendo essere l'astratta osservanza della legge (Sez. 3, n. 30547 del 06/03/2019, Chiocchio, Rv. 276274 - 01 Sez. 6, n. 14925 del 19/02/2009, Deriu, Rv. 244194 - 01; Sez. 1, n. 47496 del 17/10/2003, Donnarumma, Rv. 226466 - 01; Sentenza n. 6301 del 27/11/1996, dep. 1997, Scarci, Rv. 206448 - 01) 3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 4/4/2024