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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/12/2025, n. 1934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1934 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 222/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 222/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
FRANCO ABATE, domiciliato come in atti Ricorrente E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GILDA AVENA, CARMELA FILICE e UMBERTO FERRATO, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: TFR Fondo di Garanzia CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso iscritto il 23.01.2018, il ricorrente ha dedotto: di aver presentato all' quale gestore del Fondo di garanzia ex Legge 297/1982, in data 26.04.2017, domanda di intervento del Fondo di Garanzia, al fine di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) nella misura di € 939,72, a seguito del fallimento del proprio datore di lavoro, la società Alto Tirreno Cosentino S.p.a. (fall. n. 4/2016 Tribunale di Paola); che in data 08.08.2017 l' ha rigettato la domanda con la seguente motivazione “in proposta CP_1 di stato passivo del 14.07.2017 il curatore fallimentare propone la non ammissione”; che avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso amministrativo in data 30.09.2017, senza esito;
che il provvedimento di rigetto è infondato atteso che nel progetto di stato passivo il curatore fallimentare ha proposto la non ammissione per l'importo indicato dal ricorrente ma ha, poi, ammesso al passivo in privilegio l'importo di € 939,72, risultante dai cedolini paga relativi agli importi del TFR da liquidare;
che, invero, la propria istanza di insinuazione al passivo, recante il n. 44, è stata ammessa al privilegio ex art. 2751bis c. 1
1 c.c. per il predetto importo, come da parere del curatore, dal GD di Paola in data 24.11.2016; che il curatore ha rilasciato dichiarazione (mod SR52) attestante la propria iscrizione al n. 44 dello stato passivo del fallimento per un importo, dovuto a titolo di TFR, di € 939,72. Ha, pertanto, chiesto la condanna dell' , quale gestore del Fondo di Garanzia, al CP_1 pagamento del trattamento di fine rapporto nella misura di € 939,72, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarre.
CP_ Si è costituito l' deducendo: che il ricorso è generico non indicando né come né quando il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto;
che la sola ammissione al passivo non è sufficiente dovendo essere presente anche la documentazione indispensabile e necessaria per l'accertamento e per l'accoglimento del diritto di cui è causa. Ha, quindi, chiesto: in via preliminare e/o pregiudiziale, di dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, di respingere il ricorso in quanto non veritiero in fatto e infondato in diritto, e comunque non provato, con vittoria di spese;
in caso di soccombenza, anche solo parziale, compensare le spese di lite.
La causa è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Deve essere preliminarmente disattesa la doglianza di nullità del ricorso, posto che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio è subordinata all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, della causa petendi e del petitum. Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia e a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi. Invero, la lettura complessiva dell'atto introduttivo (e i riferimenti anche documentali) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni.
Nel merito, la domanda va accolta, per quanto si va ad esporre. CP_ L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 prevede l'istituzione presso l' di un “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza del medesimo, nel pagamento del TFR. A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte. I commi 2, 3, 4 e 5 della
2 legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento. Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito). In particolare, nel caso che il datore di lavoro sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale, è necessario che il credito sia stato esaminato e ammesso nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo ad un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione (cfr. Cass. sez. lav. 3 novembre 2011 n. 22735). A norma del 7° comma, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore. Occorre, peraltro, precisare che le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le tante, Cass. n. CP_1
1864/2025): si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro. Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla legge n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, comma 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 àncora, in definitiva, l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste ovvero all'esito di una procedura esecutiva. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro (Cass. n. 34031 del 2022); tanto che non può «opporre eccezioni CP_1 derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed
3 entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (Cass. n. 19277/2018 richiamata di recente da Cass. n. 23562/2024). CP_ Ipotesi diversa è quella afferente alla possibilità dell' di contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo e non giova alla resistente il richiamo della giurisprudenza di legittimità che ne delinea i termini nell'ipotesi precipua della cessione d'azienda. Orbene, nella fattispecie, l' si è limitato a dedurre che la sola ammissione al passivo CP_1 non è sufficiente dovendo essere presente anche la documentazione indispensabile e necessaria per l'accertamento e per l'accoglimento del diritto di cui è causa senza effettuare nessuna specifica contestazione in ordine all'esistenza o all'importo del credito. In realtà, per quanto si andrà ad esporre, parte ricorrente ha dimostrato la ricorrenza dei fatti costitutivi dell'intervento richiesto. E, infatti, il ricorrente ha prodotto in atti: prova dell'invio della domanda intervento del peraltro nemmeno in contestazione;
il progetto di stato passivo del 14.07.2016 da CP_2 cui si evince la proposta di ammissione al passivo, in privilegio, dell'importo di € 939,72, risultante dai cedolini paga relativi agli importi del TFR da liquidare;
provvedimenti del G.D del 24.11.2016 con cui il credito del ricorrente è stato ammesso al passivo, in privilegio, ammesso al passivo in privilegio ex art. 2751bis c. 1 c.c. per il predetto importo e con cui è stato approvato lo stato passivo e lo stesso è stato reso esecutivo;
attestazione di Cancelleria (sezione fallimentare) da cui si evince che avverso lo stato passivo reso esecutivo il 24.11.2016 non sono state proposte opposizioni;
dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale (Mod. SR52). Deve essere, poi, disattesa la specifica doglianza mossa dal resistente in ordine alla mancata allegazione del ricorrente circa la data di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto la circostanza è agevolmente evincibile dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale Mod. SR52 che la individua nel 31.05.2012). CP_ Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo e dunque l' non può contestare tale ammissione, né il quantum debeatur (cfr. Cass. n. 24231/2014: L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto CP_1 previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e del "quantum debeatur). In conclusione, risultando dimostrati i fatti costitutivi dell'accesso alla garanzia, deve essere accertato il diritto del ricorrente a percepire dal Fondo di Garanzia l'importo di euro CP_ 939,72 per TFR, con condanna dell' al relativo pagamento. Pertanto, l' va condannato al pagamento della somma di euro 939,72, a cui vanno CP_1 aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in quanto “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 297/82 e decreto legislativo 80/1992, sia fatto valere nei confronti del fondo di garanzia gestito
4 CP_ dall per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'articolo 16, sesto comma, legge 412/91” (cfr. Tribunale Palermo sez. lav., 02/08/2021, n.2318). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, con distrazione in favore dell'avv. FRANCO ABATE dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto CONDANNA l' al pagamento, in favore di CP_1
PARTE RICORRENTE, della somma di euro 939,72, oltre interessi legali e rivalutazione dalla debenza sino al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
2. CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore di PARTE CP_1
RICORRENTE, che liquida in € 341,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'avv. FRANCO ABATE dichiaratosi antistatario;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 18/12/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 04.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 222/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
FRANCO ABATE, domiciliato come in atti Ricorrente E
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti GILDA AVENA, CARMELA FILICE e UMBERTO FERRATO, domiciliato come in atti Resistente
OGGETTO: TFR Fondo di Garanzia CONCLUSIONI: come in atti, da intendersi qui integralmente riportate
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE CP_ Con ricorso iscritto il 23.01.2018, il ricorrente ha dedotto: di aver presentato all' quale gestore del Fondo di garanzia ex Legge 297/1982, in data 26.04.2017, domanda di intervento del Fondo di Garanzia, al fine di ottenere il pagamento del trattamento di fine rapporto (TFR) nella misura di € 939,72, a seguito del fallimento del proprio datore di lavoro, la società Alto Tirreno Cosentino S.p.a. (fall. n. 4/2016 Tribunale di Paola); che in data 08.08.2017 l' ha rigettato la domanda con la seguente motivazione “in proposta CP_1 di stato passivo del 14.07.2017 il curatore fallimentare propone la non ammissione”; che avverso tale provvedimento è stato proposto ricorso amministrativo in data 30.09.2017, senza esito;
che il provvedimento di rigetto è infondato atteso che nel progetto di stato passivo il curatore fallimentare ha proposto la non ammissione per l'importo indicato dal ricorrente ma ha, poi, ammesso al passivo in privilegio l'importo di € 939,72, risultante dai cedolini paga relativi agli importi del TFR da liquidare;
che, invero, la propria istanza di insinuazione al passivo, recante il n. 44, è stata ammessa al privilegio ex art. 2751bis c. 1
1 c.c. per il predetto importo, come da parere del curatore, dal GD di Paola in data 24.11.2016; che il curatore ha rilasciato dichiarazione (mod SR52) attestante la propria iscrizione al n. 44 dello stato passivo del fallimento per un importo, dovuto a titolo di TFR, di € 939,72. Ha, pertanto, chiesto la condanna dell' , quale gestore del Fondo di Garanzia, al CP_1 pagamento del trattamento di fine rapporto nella misura di € 939,72, oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria di spese di lite da distrarre.
CP_ Si è costituito l' deducendo: che il ricorso è generico non indicando né come né quando il rapporto di lavoro si sarebbe interrotto;
che la sola ammissione al passivo non è sufficiente dovendo essere presente anche la documentazione indispensabile e necessaria per l'accertamento e per l'accoglimento del diritto di cui è causa. Ha, quindi, chiesto: in via preliminare e/o pregiudiziale, di dichiarare la nullità e/o l'inammissibilità del ricorso;
nel merito, di respingere il ricorso in quanto non veritiero in fatto e infondato in diritto, e comunque non provato, con vittoria di spese;
in caso di soccombenza, anche solo parziale, compensare le spese di lite.
La causa è stata riassegnata a questo giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. N. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, all'esito del deposito di note sostitutive dell'udienza del 04.12.2025 ex art. 127 ter c.p.c., il Giudicante decide la causa con sentenza.
Deve essere preliminarmente disattesa la doglianza di nullità del ricorso, posto che la nullità dell'atto introduttivo del giudizio è subordinata all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, della causa petendi e del petitum. Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia e a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi. Invero, la lettura complessiva dell'atto introduttivo (e i riferimenti anche documentali) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 cpc, con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda e alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni.
Nel merito, la domanda va accolta, per quanto si va ad esporre. CP_ L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 prevede l'istituzione presso l' di un “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza del medesimo, nel pagamento del TFR. A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte. I commi 2, 3, 4 e 5 della
2 legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento. Il pagamento del TFR a carico del Fondo è stato previsto sia quando il datore di lavoro sia soggetto a fallimento sia quando il datore di lavoro, pur non soggetto a fallimento, non adempia alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale (in tal caso la domanda al Fondo di Garanzia può essere proposta a seguito dell'infruttuoso esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito). In particolare, nel caso che il datore di lavoro sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale, è necessario che il credito sia stato esaminato e ammesso nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo ad un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione (cfr. Cass. sez. lav. 3 novembre 2011 n. 22735). A norma del 7° comma, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore. Occorre, peraltro, precisare che le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva (così, tra le tante, Cass. n. CP_1
1864/2025): si tratta infatti di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne determina la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro. Più precisamente, per ciò che riguarda il pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla legge n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, comma 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5). L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 àncora, in definitiva, l'intervento del Fondo non solo all'insolvenza del datore di lavoro ma, altresì, all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste ovvero all'esito di una procedura esecutiva. La necessità di munirsi preventivamente di un accertamento nei confronti del datore di lavoro costituisce, nel sistema delineato dal legislatore, un presupposto letteralmente e logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sui crediti maturati in costanza di rapporto di lavoro (Cass. n. 34031 del 2022); tanto che non può «opporre eccezioni CP_1 derivanti da ragioni interne al rapporto di lavoro che mirino a contestare esistenza ed
3 entità dei crediti in ragione del concreto atteggiarsi delle situazioni giuridiche soggettive del lavoratore e del datore di lavoro» (Cass. n. 19277/2018 richiamata di recente da Cass. n. 23562/2024). CP_ Ipotesi diversa è quella afferente alla possibilità dell' di contestare la concreta operatività della regola di intervento del Fondo e non giova alla resistente il richiamo della giurisprudenza di legittimità che ne delinea i termini nell'ipotesi precipua della cessione d'azienda. Orbene, nella fattispecie, l' si è limitato a dedurre che la sola ammissione al passivo CP_1 non è sufficiente dovendo essere presente anche la documentazione indispensabile e necessaria per l'accertamento e per l'accoglimento del diritto di cui è causa senza effettuare nessuna specifica contestazione in ordine all'esistenza o all'importo del credito. In realtà, per quanto si andrà ad esporre, parte ricorrente ha dimostrato la ricorrenza dei fatti costitutivi dell'intervento richiesto. E, infatti, il ricorrente ha prodotto in atti: prova dell'invio della domanda intervento del peraltro nemmeno in contestazione;
il progetto di stato passivo del 14.07.2016 da CP_2 cui si evince la proposta di ammissione al passivo, in privilegio, dell'importo di € 939,72, risultante dai cedolini paga relativi agli importi del TFR da liquidare;
provvedimenti del G.D del 24.11.2016 con cui il credito del ricorrente è stato ammesso al passivo, in privilegio, ammesso al passivo in privilegio ex art. 2751bis c. 1 c.c. per il predetto importo e con cui è stato approvato lo stato passivo e lo stesso è stato reso esecutivo;
attestazione di Cancelleria (sezione fallimentare) da cui si evince che avverso lo stato passivo reso esecutivo il 24.11.2016 non sono state proposte opposizioni;
dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale (Mod. SR52). Deve essere, poi, disattesa la specifica doglianza mossa dal resistente in ordine alla mancata allegazione del ricorrente circa la data di cessazione del rapporto di lavoro, in quanto la circostanza è agevolmente evincibile dalla documentazione allegata al ricorso (cfr. dichiarazione del responsabile della procedura concorsuale Mod. SR52 che la individua nel 31.05.2012). CP_ Lo stato passivo è stato dichiarato esecutivo e dunque l' non può contestare tale ammissione, né il quantum debeatur (cfr. Cass. n. 24231/2014: L'esecutività dello stato passivo che abbia accertato in sede fallimentare l'esistenza e l'ammontare d'un credito (nella specie, per trattamento di fine rapporto) in favore del dipendente dell'imprenditore dichiarato fallito importa, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il subentro dell nel debito del datore di lavoro insolvente, senza che l'istituto CP_1 previdenziale possa contestare l'assoggettabilità alla procedura concorsuale e l'accertamento ivi operato, al quale resta vincolato sotto il profilo dell'"an" e del "quantum debeatur). In conclusione, risultando dimostrati i fatti costitutivi dell'accesso alla garanzia, deve essere accertato il diritto del ricorrente a percepire dal Fondo di Garanzia l'importo di euro CP_ 939,72 per TFR, con condanna dell' al relativo pagamento. Pertanto, l' va condannato al pagamento della somma di euro 939,72, a cui vanno CP_1 aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in quanto “Il credito del lavoratore per il trattamento di fine rapporto e per gli emolumenti relativi agli ultimi tre mesi del rapporto non muta la propria natura retributiva quando, in forza della legge 297/82 e decreto legislativo 80/1992, sia fatto valere nei confronti del fondo di garanzia gestito
4 CP_ dall per l'insolvenza o l'inadempimento del datore di lavoro, ed è quindi comprensivo, come di regola, degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, restando inapplicabile il divieto di cumulo di tali accessori stabilito dall'articolo 16, sesto comma, legge 412/91” (cfr. Tribunale Palermo sez. lav., 02/08/2021, n.2318). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri vigenti, con distrazione in favore dell'avv. FRANCO ABATE dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: 1. ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto CONDANNA l' al pagamento, in favore di CP_1
PARTE RICORRENTE, della somma di euro 939,72, oltre interessi legali e rivalutazione dalla debenza sino al soddisfo, per le causali di cui in motivazione;
2. CONDANNA l' al pagamento delle spese processuali in favore di PARTE CP_1
RICORRENTE, che liquida in € 341,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA se dovute come per legge e rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, con distrazione in favore dell'avv. FRANCO ABATE dichiaratosi antistatario;
3. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza Castrovillari, 18/12/2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021
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