Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00135/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De IN, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, Economia e Finanze Comitato di Verifica per Le Cause di Servizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del Decreto n. -OMISSIS- in data -OMISSIS- a firma del Direttore della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri nonché dell'allegato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio incardinato presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze Posizione n. -OMISSIS- del 9 ottobre 2024, provvedimenti notificati a mani proprie in data 28 novembre 2021;
- di tutti gli ulteriori atti o provvedimenti ai precedenti connessi per ragioni di pregiudizialità e/o presupposizione ed avverso i quali ci si riserva la facoltà di interporre motivi di ricorso aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Economia e Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 il dott. Marco AL e uditi per le parti i difensori De IN e dello Stato Bonora;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L'odierno ricorrente, Appuntato Scelto-OMISSIS- dei Carabinieri, con istanza presentata in data 24.04.2024, ha chiesto il riconoscimento dell'interdipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo dell'infermità "-OMISSIS-" con l'infermità "-OMISSIS-", quest'ultima già riconosciuta dipendente da causa di servizio con il decreto -OMISSIS- in data -OMISSIS-.
La Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.) di Padova, con il processo verbale mod. -OMISSIS- in data -OMISSIS- ha diagnosticato l'infermità "-OMISSIS-" giudicandola ascrivibile alla Tab. B ed interdipendente con l'infermità "-OMISSIS-".
L’Amministrazione ha, quindi richiesto, con relazione del 08.08.2024, al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio (C.V.C.S.), il prescritto parere in ordine all'interdipendenza tra le infermità sofferte ed il servizio prestato, trasmettendo, a tal fine, oltre al citato verbale della C.M.O. ed alla documentazione medico-sanitaria prodotta dall'interessato a corredo della domanda, gli atti acquisiti nel corso del procedimento descrittivi del servizio prestato dal ricorrente completi del relativo foglio matricolare .
Il Comitato di Verifica, con parere -OMISSIS- in data-OMISSIS-, reso all'Amministrazione ai fini previsti dal d.P.R. n. 461/2001, ha giudicato la patologia in esame NON dipendente da causa di servizio in via derivata per interdipendenza con l'affezione "-OMISSIS-".
Il Comando Generale dei Carabinieri ha, quindi, adottato il decreto -OMISSIS- in data -OMISSIS-, notificato in data 28.11.2024, con il quale ha negato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per l'infermità in argomento.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha impugnato il prefato Decreto -OMISSIS- del Direttore della Direzione di Amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, che hanno negato l’eziologia professionale delle infermità denunciata, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.
L'Amministrazione, dopo aver esaminato il ricorso, nel prendere atto che oltre al sopra citato decreto -OMISSIS- in data -OMISSIS-, anche il decreto -OMISSIS- datato -OMISSIS- riportava - erroneamente - la diagnosi "-OMISSIS-" in luogo della corretta "-OMISSIS-" (quale lesione riportata a seguito del mod C. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- per la quale il ricorrente ne aveva richiesto l'ascrivibilità a categoria), provvedeva ad annullare in autotutela il suddetto ultimo provvedimento, adottando il Decreto -OMISSIS- in data -OMISSIS-. Tale atto non veniva impugnato dal ricorrente.
L’amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso, chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
All’udienza pubblica in epigrafe la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte
L'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 non è applicabile al procedimento per il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio, essendo detto procedimento disciplinato analiticamente dal d.P.R. n. 461 del 2001, per cui la disciplina speciale prevale su quella generale dettata dalla legge sul procedimento. Ciò anche perché l'ultimo periodo del medesimo art. 10-bis che disciplina il preavviso di rigetto statuisce che tale istituto non si applica ai “procedimenti in materia previdenziale e assistenziale”, dunque anche ai procedimenti volti a conseguire il riconoscimento dell'equo indennizzo per infermità dipendenti da causa di servizio. Inoltre, nei procedimenti in questione, il parere del Comitato di Verifica, come sancito dal d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, oltre ad essere obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione procedente, sicché quest'ultima non è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241 del 1990, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale dell'interessato non potrebbe produrre effetti sul contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, dato che l'Amministrazione procedente non può non conformarsi al predetto parere ( T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 23/10/2023, n. 1317; T.A.R. Campania, Napoli, sez. III, 3/04/2025, n. 2774).
Dalla data di entrata in vigore del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per la P.A., diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che, invece, era solo obbligatorio; di conseguenza non sussiste alcun obbligo per la P.A. di motivare le ragioni per le quali non recepisce il parere della Commissione medica ospedaliera atteso che, con la nuova disciplina introdotta dal cit. d.P.R. n. 461 del 2001, la procedura per il riconoscimento della causa di servizio è stata sostanzialmente riformata, dovendo la Commissione medica ospedaliera solo pronunciare sull'esistenza dell'infermità, mentre è il Comitato di verifica che è chiamato ad esprimere un parere sulla dipendenza da cause di servizio, al quale l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 22/04/2024, n. 2716).
Ne consegue che l'accertamento della CMO nulla può comportare in termini di riconoscimento dell'infermità come dipendente da causa di servizio, con conseguente ontologica inconfigurabilità, di una contraddizione tra il giudizio della CMO e quello del CVCS, di talché il primo parere non determina alcun obbligo motivazionale nell'ambito del provvedimento finale che aderisca alla valutazione effettuata dal Comitato di verifica (cfr. tra le ultime, Cons. Stato, Sez. II, 3/7/2023 n. 6442; TAR Lazio, Roma, Sez. I-Quater, 28/5/2024 n. 10773; T.A.R. Marche, Ancona sez. I, 03/03/2025, - n. 138).
Ciò posto, il parere del Comitato di verifica e il conseguente diniego di riconoscimento del beneficio invocato dal ricorrente. sono immuni dalle censure dedotte.
Com’è noto, il giudizio formulato dal Comitato di Verifica sull’eziologia professionale di una determinata infermità costituisce espressione di discrezionalità tecnica, essendo l’Amministrazione chiamata ad applicare regole tecniche contrassegnate da un fisiologico margine di elasticità (cd. concetti giuridici indeterminati): nel ricondurre una determinata patologia a fatti del servizio, in termini causali o concausali, l'Amministrazione non applica scienze esatte che conducono ad un risultato certo ed univoco, ma formula un giudizio tecnico connotato da un ineliminabile margine di opinabilità, per sconfessare il quale non è sufficiente evidenziare la mera non condivisibilità del giudizio, dovendosi piuttosto dimostrare la sua palese erroneità o inattendibilità. La parte ricorrente non può, pertanto, limitarsi a sostenere la mera non condivisibilità della valutazione tecnica della PA o ad autostimare differentemente l’eziologia professionale della patologia, ma ha l’onere di dimostrare la palese erroneità o inattendibilità del giudizio compiuto dal Comitato, organo specialistico cui la legge demanda la valutazione della cd. causa di servizio. Pur ammettendosi, a far data dalla nota sentenza della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 601 del 1999, un sindacato intrinseco sugli apprezzamenti tecnici della PA, è opinione del Collegio che laddove non emergano profili di palese erroneità o inattendibilità, ma solo margini di fisiologica opinabilità, della valutazione tecnico-specialistica operata dalla PA, il Giudice - anche per il tramite dei suoi ausiliari - non possa sovrapporre alla valutazione tecnica opinabile del competente organo della PA la propria: diversamente reputando egli finirebbe col farsi amministratore, sostituendo un giudizio opinabile (quello del Comitato) con uno altrettanto incerto e opinabile (quello del consulente e/o il proprio), assumendo così un potere che la legge riserva alla PA; a fronte di più valutazioni tecniche tutte fisiologicamente opinabili, ma allo stesso tempo tutte attendibili, deve prevalere l’apprezzamento tecnico effettuato dall’Amministrazione.
Ciò posto in termini generali, nel caso di specie il Comitato ha ritenuto che le infermità lamentate dal ricorrente non siano dipendenti da causa di servizio. In particolare l’organo tecnico-specialistico dell’Amministrazione ha precisato quanto segue:
“Che nella fattispecie il periodo intercorrente fra la pregressa -OMISSIS- ammessa a dipendenza nel 2009 ed una -OMISSIS- diagnosticata 14 anni dopo, in assenza di continuità fenomenica e documentale che correli i due eventi non giustifica l’associazione causale; che l’infermità -OMISSIS- IN ASSENZA DI ATTUALI INDICAZIONI CHIRURGICHE NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO IN VIA DERIVATA PER INTERDIPENDENZA CON L’AFFESIONE: -OMISSIS- già riconosciuta SI DIPENDENTE da causa di servizio da parte di questo Comitato con parere -OMISSIS- del 06.10.2009 trattandosi di patologia non correlabile etipatogenicamente con le patologie già riconosciute si dipendenti da causa di servizio. Quanto sopra dopo aver esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti agli atti”.
Il surriferito giudizio tecnico formulato dalla Commissione di esperti appare al Collegio attendibile e sufficientemente motivato. Dalla lettura degli atti non emergono palesi illogicità, errori tecnici o fattuali o profili di evidente insostenibilità del giudizio e, più in generale, delle operazioni tecnico-valutative compiute dal Comitato. Il Decreto -OMISSIS- (peraltro non impugnato dal ricorrente) non inficia gli accertamenti medico-legali effettuati dal C.M.O.
In conclusione: il giudizio di non dipendenza da causa di servizio dell’infermità lamentata dal ricorrente (e in particolare il mancato riconoscimento dell’interdipendenza tra lesioni insorte a distanza di 14 anni) operato dalla Commissione di esperti - pur opinabile come tutti gli apprezzamenti tecnici - non appare irragionevole o implausibile, rientrando in quella soglia di fisiologica ed ineliminabile opinabilità (o margine di elasticità) che si ritiene insindacabile ove non affetta da profili di palese inattendibilità o illogicità manifesta (cfr. Cons. Stato 31/13 secondo cui “Il GA può utilizzare la CTU ma unicamente al fine di vagliare non la opinabilità tecnico-scientifica del giudizio di non dipendenza e tanto meno di sostituirsi, ma solo la presenza di gravi elementi di illogicità o anomalie tali che ne richiedano la riformulazione”; sui limiti al sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica vedi anche Cass., Sez. Un., sentenza 20 gennaio 2014 n. 1013 nonché, più di recente. Consiglio di Stato sez. II, 21/02/2025, n. 1501, secondo cui “ Nelle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti, anche ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo, il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce la competenza in materia, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità, nonché alla verifica della regolarità del procedimento”).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dalla parte ricorrente va, pertanto, rigettato: la natura delle questioni trattate suggerisce, tuttavia, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA FL, Presidente
Marco AL, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AL | IA FL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.