Art. 2.
Le modificazioni delle posizioni pensionistiche intervenute a norma degli articoli 98 e 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , nel periodo che va dal 1 settembre 1950 alla data di pubblicazione della presente legge, possono essere sottoposte a riesame su domanda degli interessati. Il Ministro per il tesoro delibera definitivamente su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale.
Le modificazioni delle posizioni pensionistiche intervenute a norma degli articoli 98 e 110 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , nel periodo che va dal 1 settembre 1950 alla data di pubblicazione della presente legge, possono essere sottoposte a riesame su domanda degli interessati. Il Ministro per il tesoro delibera definitivamente su proposta del Comitato di liquidazione riunito in turno speciale.