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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/12/2025, n. 2029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 2029 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al
R.G. n. 488 dell'anno 2025 all'esito dell'udienza del 27.11.2025 fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
nata ad [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Fabiola De Stefano ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via Santissima Trinità n. 36;
ATTRICE
E con sede legale in Pietrastornina (Av) al piazzale Controparte_1
LV AN, C.F. in persona del pro tempore , P.IVA_1 CP_2 CP_3 rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Stefano Carnevale ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Mario Morgantini n. 3;
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.02.2025 ha chiesto al Tribunale di Avellino Parte_1 di accertare la responsabilità del in ordine al sinistro avvenuto il Controparte_1
17.05.2024 ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c. e, per l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni subiti, incluso il danno morale, quantificati nella somma di € 24.896,10, salvo incrementi. In punto di fatto la parte ha esposto che, in data 17.05.2024 alle ore 20:00 circa, mentre percorreva a piedi via De Gasperi, era caduta a causa del grave dissesto in cui versava la strada;
che, trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Moscati, le veniva diagnosticata la “frattura del malleolo esterno, frattura III malleolo, sospetto distacco apice malleolo interno” che rendeva necessari l'apposizione del gesso e un lungo iter di cure e riabilitazione, fino alla definitiva 1/4 guarigione del 12.09.2024. La parte ha, infine, quantificato in € 12.174,00 la richiesta del danno biologico dell'8%, in € 6.407,84 la richiesta per l'invalidità temporanea totale di complessivi 116 giorni e in € 6.193,56 il danno morale.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.04.2025 si è costituito in giudizio il
[...]
chiedendo il rigetto delle domande attoree. Il convenuto ha, in particolare, Controparte_1 osservato che dal verbale del pronto soccorso prodotto da controparte emergeva quale causa della caduta un incidente domestico e la totale assenza di prova in ordine alla custodia e al nesso causale tra la cosa e il danno asseritamente patito. La parte ha, poi, dedotto che dai rilievi fotografici prodotti dalla controparte non emergeva la sussistenza dell'insidia e ha, infine, contestato la quantificazione dei danni.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 171 n. 1 c.p.c. l'attrice ha evidenziato che il richiamo nella scheda di triage ospedaliero all'incidente domestico risultava privo di valore probatorio autonomo e frutto di un'errata o sommaria verbalizzazione, che il sinistro era stato correttamente confermato dalla pec inviata al comune convenuto il 28.06.2024 e che le foto allegate in atti comprovavano il grave dissesto della via De Gasperi all'epoca del sinistro. La parte ha, infine, soggiunto che al momento del sinistro non vi era una condizione di piena visibilità del tratto di strada.
Con ordinanza del 22.10.2025 sono state rigettate le prove orali articolate dalla parte attrice e la causa è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Con comparsa conclusionale del 7.11.2025 la parte attrice ha reiterato l'istanza di revoca dell'ordinanza di rigetto delle prove e, nel merito, si è riportata alle conclusioni rassegnate in atti.
Con comparsa conclusionale del 7.11.2025 la parte convenuta si è riportata alle osservazioni e alle conclusioni rassegnate in atti.
La domanda risulta infondata e deve essere rigettata alla luce della seguente motivazione.
In via preliminare, deve essere confermata l'ordinanza di rigetto delle richieste istruttorie del
22.10.2025 formulate dalla parte attrice in citazione e nelle memorie 171 n. 2 c.p.c. nonché reiterate con successiva istanza in quanto, come già statuito nel corso del giudizio, le prove orali risultano fondate su capitoli superflui, generici, valutativi, documentali e da provare documentalmente. In merito vale precisare che dall'esame delle allegazioni contenute in ricorso, della riproduzione fotografica prodotta e dei capitoli di prova non emerge il punto esatto in cui sarebbe avvenuta la caduta ma solo la strada di riferimento;
il punto esatto ove era presente l'insidia. Peraltro la parte ha chiesto di provare che la buca presente sul manto stradale che ha
2/4 causato la caduta era difficile da evitare per chi camminava lungo il margine della strada (cfr. capitolo 5), lasciando presupporre che non si trattasse di un'insidia imprevedibile ed inevitabile,
e che la visibilità non era ottimale ed infine che il dissesto presente era già da tempo visibile. In altri termini i capitoli istruttori articolati dall'attrice risultano carenti sotto il profilo della specificità e concretezza e, quindi, superflui, generici, valutativi e documentali, come già disposto con ordinanza del 22.10.2025. Vale soggiungere che dall'esame della scheda di accettazione del pronto soccorso (cfr. all. 2 pagina n. 1) emerge l'annotazione “incidente domestico” e che tale dicitura, pur non essendo di per sé decisiva ai fini dell'esclusione della responsabilità, non risulta priva di rilevanza in quanto costituisce una registrazione che generalmente segue la dichiarazione resa dalla parte in sede di accesso al presidio ospedaliero. Deve essere ancora osservato che la parte non ha chiesto di provare l'esatta dinamica del sinistro e il rapporto diretto tra la presunta condizione di dissesto della strada e l'evento lesivo. In particolare, i rilievi fotografici depositati dall'attrice (cfr. n. 4 foto in citazione) raffigurano soltanto una grata in primo piano con una lieve disconnessione del manto stradale, senza offrire una visione complessiva della via nella sua interezza, dedotta dalla stessa attrice come interamente disconnessa, né di valutare la continuità
o meno delle dedotte disconnessioni e la loro effettiva incidenza sulla fruibilità della strada. In base alle suddette fotografie, non è possibile desumere l'esistenza di una obiettiva situazione di pericolosità tale da rendere la normale utilizzazione della strada come intrinsecamente rischiosa né di un nesso causale tra il dissesto e la caduta. Inoltre non va sottaciuto che l'attrice non ha formulato richiesta di consulenza medica né con l'atto di citazione né con le memorie depositate ai sensi dell'art. 171, nn. 1 e 2 cpc, ma soltanto con le note scritte depositate per l'udienza del
29.09.2025.
Dunque, considerato che l'attrice non ha fornito prova adeguata della dinamica dell'evento e del nesso di causalità, che la documentazione fotografica prodotta è insufficiente a dimostrare una situazione di pericolosità oggettiva e che, oltre alla richiesta tardiva di c.t.u., i mezzi istruttori articolati sono stati rigettati, non può ritenersi provata una responsabilità ai sensi dell'art. 2051
c.c. in capo all'ente convenuto.
Deve essere, infatti, ricordato che, ai fini della responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 c.c., occorre dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia e che, sotto il profilo del nesso causale, la persona danneggiata ha l'onere di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 2015 n. 295).
3/4 Sempre in punto di onere della prova, si osserva che, qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno ex art. 2051 c.c. sia statica e inerte e, quindi, il danno non dipenda dal dinamismo interno alla stessa o dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (cfr. Cassazione 2020 n. 7580) e quindi un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. Secondo la giurisprudenza, infatti, in questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa può ritenersi pericolosa solo se si determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (cfr. Cass. civ. 2013 n. 2660). Infatti, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa può assumere, a seconda del grado di prevedibilità degli eventi, un'incidenza causale diversa sull'evento dannoso fino a rendere possibile anche l'interruzione del nesso causale come, ad esempio, quando sia qualificabile come abnorme cioè estranea al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto e rilevando, in caso contrario, rilevare solo ai fini del concorso causale ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cassazione 2018 n. 2481 e Cassazione 2018 n. 2483).
In conclusione, la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate tenuto conto dei valori di cui al D.M. n. 147/2022, del valore della causa, dell'omesso svolgimento della fase istruttoria e della riduzione massima consentita dal decreto citato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna la parte attrice al pagamento in favore del convenuto della Controparte_1 complessiva somma di € 1.698,5 oltre spese generali del 15% iva e cpa.
Così deciso il 19.12.2025 all'esito dell'udienza del 27.11.2025
Il giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4