Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 7049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7049 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07049/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13557/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13557 del 2025, proposto da
AR ZI, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Iaria, Eliana Pino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale dell’avv. Domenico Iaria in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
contro
Roma capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Freni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato da Roma capitale a fronte dell’atto di diffida notificato a mezzo posta il 13 novembre 2024 con il quale si chiedeva l’adempimento dell’obbligo di Roma capitale a provvedere alla definitiva determinazione della indennità di affrancazione dai vincoli del prezzo di cessione come sancito nel rogito del notaio Eleonora Capozzi rep. n. 21738 del 9 dicembre 2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 il dott. AS IA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce avverso il silenzio serbato da Roma capitale sulla propria istanza per ottenere la definitiva determinazione della indennità di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione, nonché del canone di locazione e dell’eventuale conguaglio delle somme corrisposte in eccedenza, secondo quanto richiesto nella diffida notificata in data 13 novembre 2024.
2. Resiste in giudizio l’amministrazione capitolina.
3. Con nota depositata il 27 marzo 2026 la ricorrente ha rappresentato di aver ottenuto da Roma capitale il pagamento delle somme spettanti, rappresentando l’«improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere».
4. Il 30 marzo 2026 Roma capitale ha depositato memoria.
5. Alla camera di consiglio del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. Alla luce della evidenziata liquidazione della somma in favore della ricorrente è venuta meno la situazione di inerzia e pertanto, in accoglimento dell’eccezione di parte resistente, va dichiarato improcedibile il ricorso.
7. Le spese seguono la soccombenza virtuale (essendosi l’amministrazione determinato solo dopo la notifica del ricorso) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Condanna l’amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi € 800,00 oltre accessorî ove previsti per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Cosí deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
BE TI, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
AS IA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AS IA | BE TI |
IL SEGRETARIO