TRIB
Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 07/07/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2022
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 163/2022 promossa da:
(C. F. e P. IVA ) , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COGGIATTI CLAUDIO
ATTRICE contro
( C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CIARALLO LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 13.01.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato la (hereinafter Parte_1
citava in giudizio il al fine di ottenerne la Parte Controparte_1 condanna al pagamento dei seguenti crediti dei quali essa attrice assumeva di essere divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto : a) € 7.856,99 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società LE IA PA e ER CO PA (allegato n. 3 alla domanda); b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo, ammontanti alla data del 27 gennaio 2022 ad € 73,21; c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale
, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, e tanto in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 cod.civ., - con decorrenza dalla data di notifica dell' atto introduttivo;
d) € 960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 24 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio.
Rappresentava la società attrice nella domanda di avere acquistato i crediti che precedono dalla LE IA PA e dalla ER CO PA con contratti di cessione autenticati in sede notarile e notificati al di CP_1 CP_1
(si leggano gli allegati di cui al n. 4 all' atto di citazione), relativi a
[...] crediti maturati dalle società cedenti a seguito di forniture effettuate in favore del predetto ente convenuto e di avere diritto al pagamento degli interessi sulla somma capitale nella misura e sulla base delle fonti normative sopra richiamate.
Il si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e di risposta in cui eccepiva preliminarmente l' improcedibilità dell' avversa domanda per non essere stata preceduta dall' invito alla negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 , il difetto di legittimazione attiva dell' attrice per non essere stata effettuata la cessione dei crediti per cui è causa secondo i criteri dettati dalla normativa vigente ( artt 69 e 70 della legge sulla Contabilità dello Stato e art 9 allegato F alla legge n. 2548/1865 ) , la mancata prova circa l' esistenza dei crediti , l' inammissibilità della domanda svolta in via subordinata ai sensi dell' art 2041 cc dalla ed infine l' avvenuto pagamento di parte CP_2 dell' importo dovuto, per l' importo di € 1604,76, relativo alle seguenti fatture: n. 2021 8P00106267 – n. 2021 8P00106078 – n. 2021 8P00106057 – n. 2021 8P00135913 – n. 2021 8P00136260 – n. 2021 8P00136157 – n. 2021 8P00167462
– n. 2021 8P00167534 – n. 2021 8P00168059.
Sulla base di tali premesse l' amministrazione convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 13.01.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella memoria n. 1 ex art. 183 co 6 cpc l' attrice precisava che, stante l'intervenuto pagamento da parte del convenuto di parte dell' importo CP_1 dovuto (fatture LE IA), essa intendeva proseguire il giudizio per i crediti residui.
L' eccezione di improcedibilità per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita risulta superata dalla documentazione prodotta dalla società attrice in uno alle note di trattazione scritta del 9 febbraio 2023, e cioè dal verbale di esito negativo dell' espletamento della procedura de qua.
Per quel che concerne il difetto di legittimazione passiva della società attrice, sollevato dal , si osserva quanto segue. Controparte_1
Si è detto che l' ente convenuto ritiene che la disciplina che regola la cessione dei crediti per cui è causa sia quella prevista dall' art 69 della legge di Contabilità di Stato - secondo cui le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio (R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440) - e dell'art. 9 dell' allegato F alla l. 20 Marzo 1865 n. 2248, espressamente richiamato dall'art. 70 della Legge di Contabilità, in base al quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione”.
Ritiene invece la che la normativa appena richiamata trovi applicazione Parte esclusivamente nei casi di cessione di crediti nei confronti dello Stato e quindi non nel caso che ci impegna, in cui il contratto da cui trae origine il credito oggetto di cessione è stato concluso con una amministrazione comunale, con conseguente inquadramento del rapporto nella diversa previsione di cui al d. lgs. 50/2016 ed alla l. n. 52/1991, secondo cui “ ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici” e “ fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Il tema dell' individuazione della normativa applicabile alla cessione del credito posto alla base della domanda della è stato affrontato in diverse occasioni Parte dalla Corte di Cassazione, la quale – con la sentenza n. 34173/2024 – ha affermato che “la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 R.D. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla L. n. 52/1991, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale;
non a caso, l'art. 26 comma 5 della L. n. 109/1994 ha esteso espressamente le disposizioni della L. n. 52/1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
il che implica non solo che la legge n. 52/1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura" (conf. Cass. n. 13481/2002).
La medesima sentenza n. 34173/2024 ha chiarito che “ il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 R.D. n. 2240 del 1923, trova applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale”.
A tanto si aggiunga che sussistono – nella vicenda de qua – anche gli elementi oggettivi per l' applicazione della normativa invocata dall' amministrazione convenuta ed appena richiamata, ossia quello relativo alla natura del rapporto contrattuale ceduto ( si tratta di fornitura di energia elettrica, quindi rientrante nella previsione dell' art. 70 della legge di Contabilità ) e quello relativo al momento di perfezionamento della cessione (l'art. 9 della L. 20 Marzo 1865 n. 2248 all. E trova applicazione per i contratti “ in corso “ e tali devono essere ritenuti quelli ceduti alla atteso che l' arco temporale di durata degli stessi Parte andava dal 1°.07.2021 al 31.12.2024 – tanto risulta dall' allegato n. 16 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di parte attrice – e che la cessione da ER CO avvenne il 30.12 2021 , mentre quella da LE IA invece ebbe luogo il 22.12.2021).
E dunque, dato atto dell' inapplicabilità al rapporto in esame della disciplina invocata dalla parte attrice e del conseguente inquadramento della vicenda nell' ambito normativo di cui agli artt. 69 e 70 della legge sulla contabilità dello Stato ed all' art. 9 allegato E della legge n. 2248/1865, nonché dell' applicabilità di tali norme anche alla cessione del credito nei confronti delle amministrazioni comunali, occorrerà accertare se le cessioni dei crediti da LE IA e da ER CO alla e le conseguente comunicazioni al Parte Controparte_1
siano state perfezionate secondo i criteri delineati dalla normativa da
[...] ultimo richiamata.
Va ribadito a tal riguardo che l' art 69 della legge sulla contabilità prevede che la cessione del credito venga comunicata all' amministrazione o all' ente che deve effettuare il pagamento , mentre il successivo art. 70 richiama espressamente l' art. 9 dell' allegato E alla legge n. 2248/1865, secondo cui l' efficacia della cessione è condizionata al consenso espresso dalla pubblica amministrazione ceduta.
Nel caso di specie non è stato dimostrato che il Controparte_1 abbia aderito alla cessione del credito per cui è causa e da tale deficit probatorio discende l' inefficacia della cessione e dunque la non opponibilità della stessa all' ente convenuto.
La domanda deve quindi essere disattesa.
La decisione della controversia sulla base dell' accoglimento di un motivo – il difetto di legittimazione attiva della per inefficacia delle cessioni di credito – Parte avente natura preliminare ed assorbente rende superfluo l' esame degli ulteriori motivi di opposizione svolti dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al relativo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi ad eccezione della fase di istruzione/trattazione, per la quale trovano applicazione i compensi minimi per effetto dell' assenza di istruzione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del così Parte_1 Controparte_1 decide: rigetta la domanda, condanna l' attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in € 4237 ( studio 919 / introduzione 777 / trattazione 840 / decisione 1701), oltre rimborso forfetario 15 % , iva e cap .
NO , 5 luglio 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
EPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 163/2022 promossa da:
(C. F. e P. IVA ) , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
COGGIATTI CLAUDIO
ATTRICE contro
( C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CIARALLO LUCA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 13.01.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo
“svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da Cass SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato la (hereinafter Parte_1
citava in giudizio il al fine di ottenerne la Parte Controparte_1 condanna al pagamento dei seguenti crediti dei quali essa attrice assumeva di essere divenuta titolare in virtù di contratti di cessione pro soluto : a) € 7.856,99 per sorte capitale, portati dalle fatture emesse dalle società LE IA PA e ER CO PA (allegato n. 3 alla domanda); b) gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: - “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo, ammontanti alla data del 27 gennaio 2022 ad € 73,21; c) gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale
, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, e tanto in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 cod.civ., - con decorrenza dalla data di notifica dell' atto introduttivo;
d) € 960,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/2002, come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 24 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio.
Rappresentava la società attrice nella domanda di avere acquistato i crediti che precedono dalla LE IA PA e dalla ER CO PA con contratti di cessione autenticati in sede notarile e notificati al di CP_1 CP_1
(si leggano gli allegati di cui al n. 4 all' atto di citazione), relativi a
[...] crediti maturati dalle società cedenti a seguito di forniture effettuate in favore del predetto ente convenuto e di avere diritto al pagamento degli interessi sulla somma capitale nella misura e sulla base delle fonti normative sopra richiamate.
Il si costituiva in giudizio con comparsa di Controparte_1 costituzione e di risposta in cui eccepiva preliminarmente l' improcedibilità dell' avversa domanda per non essere stata preceduta dall' invito alla negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132/2014 , il difetto di legittimazione attiva dell' attrice per non essere stata effettuata la cessione dei crediti per cui è causa secondo i criteri dettati dalla normativa vigente ( artt 69 e 70 della legge sulla Contabilità dello Stato e art 9 allegato F alla legge n. 2548/1865 ) , la mancata prova circa l' esistenza dei crediti , l' inammissibilità della domanda svolta in via subordinata ai sensi dell' art 2041 cc dalla ed infine l' avvenuto pagamento di parte CP_2 dell' importo dovuto, per l' importo di € 1604,76, relativo alle seguenti fatture: n. 2021 8P00106267 – n. 2021 8P00106078 – n. 2021 8P00106057 – n. 2021 8P00135913 – n. 2021 8P00136260 – n. 2021 8P00136157 – n. 2021 8P00167462
– n. 2021 8P00167534 – n. 2021 8P00168059.
Sulla base di tali premesse l' amministrazione convenuta chiedeva il rigetto della domanda.
Il procedimento veniva trattenuto per la decisione all' udienza del 13.01.2025, sulla base delle sole produzioni documentali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nella memoria n. 1 ex art. 183 co 6 cpc l' attrice precisava che, stante l'intervenuto pagamento da parte del convenuto di parte dell' importo CP_1 dovuto (fatture LE IA), essa intendeva proseguire il giudizio per i crediti residui.
L' eccezione di improcedibilità per mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita risulta superata dalla documentazione prodotta dalla società attrice in uno alle note di trattazione scritta del 9 febbraio 2023, e cioè dal verbale di esito negativo dell' espletamento della procedura de qua.
Per quel che concerne il difetto di legittimazione passiva della società attrice, sollevato dal , si osserva quanto segue. Controparte_1
Si è detto che l' ente convenuto ritiene che la disciplina che regola la cessione dei crediti per cui è causa sia quella prevista dall' art 69 della legge di Contabilità di Stato - secondo cui le cessioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio (R.D. 18 Novembre 1923 n. 2440) - e dell'art. 9 dell' allegato F alla l. 20 Marzo 1865 n. 2248, espressamente richiamato dall'art. 70 della Legge di Contabilità, in base al quale “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione se non vi aderisca l'amministrazione”.
Ritiene invece la che la normativa appena richiamata trovi applicazione Parte esclusivamente nei casi di cessione di crediti nei confronti dello Stato e quindi non nel caso che ci impegna, in cui il contratto da cui trae origine il credito oggetto di cessione è stato concluso con una amministrazione comunale, con conseguente inquadramento del rapporto nella diversa previsione di cui al d. lgs. 50/2016 ed alla l. n. 52/1991, secondo cui “ ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici” e “ fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione”.
Il tema dell' individuazione della normativa applicabile alla cessione del credito posto alla base della domanda della è stato affrontato in diverse occasioni Parte dalla Corte di Cassazione, la quale – con la sentenza n. 34173/2024 – ha affermato che “la disciplina della cessione dei crediti verso la P.A. (artt. 69 e 70 R.D. novembre 1923, n. 2440) ha natura speciale e non è stata abrogata dalla L. n. 52/1991, relativa alla cessione dei crediti d'impresa in generale;
non a caso, l'art. 26 comma 5 della L. n. 109/1994 ha esteso espressamente le disposizioni della L. n. 52/1991 ai crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici;
il che implica non solo che la legge n. 52/1991 era precedentemente inapplicabile ai crediti verso le pubbliche amministrazioni, ma anche che l'estensione prevista dal citato art. 26 non riguarda neppure tutti i crediti verso la pubblica amministrazione e, in particolare, non riguarda i crediti derivanti da contratti di fornitura" (conf. Cass. n. 13481/2002).
La medesima sentenza n. 34173/2024 ha chiarito che “ il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art. 70 R.D. n. 2240 del 1923, trova applicazione nei confronti della P.A. nel suo complesso, vale a dire nelle sue varie articolazioni, comprensive degli enti pubblici che la compongono, con la conseguenza che dev'essere ritenuta applicabile anche alle cessioni di crediti vantati nei confronti di un ente comunale”.
A tanto si aggiunga che sussistono – nella vicenda de qua – anche gli elementi oggettivi per l' applicazione della normativa invocata dall' amministrazione convenuta ed appena richiamata, ossia quello relativo alla natura del rapporto contrattuale ceduto ( si tratta di fornitura di energia elettrica, quindi rientrante nella previsione dell' art. 70 della legge di Contabilità ) e quello relativo al momento di perfezionamento della cessione (l'art. 9 della L. 20 Marzo 1865 n. 2248 all. E trova applicazione per i contratti “ in corso “ e tali devono essere ritenuti quelli ceduti alla atteso che l' arco temporale di durata degli stessi Parte andava dal 1°.07.2021 al 31.12.2024 – tanto risulta dall' allegato n. 16 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 cpc di parte attrice – e che la cessione da ER CO avvenne il 30.12 2021 , mentre quella da LE IA invece ebbe luogo il 22.12.2021).
E dunque, dato atto dell' inapplicabilità al rapporto in esame della disciplina invocata dalla parte attrice e del conseguente inquadramento della vicenda nell' ambito normativo di cui agli artt. 69 e 70 della legge sulla contabilità dello Stato ed all' art. 9 allegato E della legge n. 2248/1865, nonché dell' applicabilità di tali norme anche alla cessione del credito nei confronti delle amministrazioni comunali, occorrerà accertare se le cessioni dei crediti da LE IA e da ER CO alla e le conseguente comunicazioni al Parte Controparte_1
siano state perfezionate secondo i criteri delineati dalla normativa da
[...] ultimo richiamata.
Va ribadito a tal riguardo che l' art 69 della legge sulla contabilità prevede che la cessione del credito venga comunicata all' amministrazione o all' ente che deve effettuare il pagamento , mentre il successivo art. 70 richiama espressamente l' art. 9 dell' allegato E alla legge n. 2248/1865, secondo cui l' efficacia della cessione è condizionata al consenso espresso dalla pubblica amministrazione ceduta.
Nel caso di specie non è stato dimostrato che il Controparte_1 abbia aderito alla cessione del credito per cui è causa e da tale deficit probatorio discende l' inefficacia della cessione e dunque la non opponibilità della stessa all' ente convenuto.
La domanda deve quindi essere disattesa.
La decisione della controversia sulla base dell' accoglimento di un motivo – il difetto di legittimazione attiva della per inefficacia delle cessioni di credito – Parte avente natura preliminare ed assorbente rende superfluo l' esame degli ulteriori motivi di opposizione svolti dalla convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al relativo scaglione per valore del d.m. n. 55/2014, con applicazione dei valori medi ad eccezione della fase di istruzione/trattazione, per la quale trovano applicazione i compensi minimi per effetto dell' assenza di istruzione orale.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO , definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del così Parte_1 Controparte_1 decide: rigetta la domanda, condanna l' attrice alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in € 4237 ( studio 919 / introduzione 777 / trattazione 840 / decisione 1701), oltre rimborso forfetario 15 % , iva e cap .
NO , 5 luglio 2025.
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis