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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/11/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter cpc;
lette le note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 323/2024 r. g. Sez. Lav., vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Elisa Lingua del Parte_1
Foro di Roma e CO RI del Foro di Ancona appellante
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Carlo Del Torto del Foro di Teramo
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 marzo 2024 il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, su domanda proposta da , dichiarava inefficaci le opposte intimazioni di pagamento, Parte_1 relativamente alle somme di cui alla cartella n° 00320080020853839000, mentre respingeva l'opposizione con riferimento ai crediti contributivi di cui alle cartelle n°00320050018857226000,
0032005002512020000, 00320060010934720000
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 30 Parte_1 settembre 2024, deducendo l'errore del primo giudice nel non considerare che l'Agenzia concessionaria del servizio di riscossione non avesse mai prodotto alcuna ricevuta CAD, sebbene le cartelle fossero state notificate a persona differente dal contribuente;
ha, inoltre, censurato la decisione nella parte in cui aveva dichiarato valide entrambe le intimazioni di pagamento fondate sulle medesime cartelle. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi integralmente l'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
L ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
Alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter cpc per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Deve, infatti, condividersi la valutazione del Tribunale in ordine alla validità della notifica delle cartelle indicate in premessa.
L'esame della documentazione prodotta dall' evidenzia che Controparte_3 le notifiche in contestazione sono avvenute a mezzo raccomandata e che l'avviso di ricevimento reca la sottoscrizione, peraltro leggibile, del soggetto che, nella data ivi riportata, e presso il domicilio del destinatario, ha ritirato il plico in assenza di quest'ultimo.
Non si tratta, dunque, di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc, bensì di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, così che le pronunce giurisprudenziali richiamate dall'appellante non sono pertinenti al caso di specie.
Al riguardo, il Collegio non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento della
Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt.
32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (per tutte, Cass.n.11708/2011; Cass. n.6395/2014). Il secondo comma dell'art.26 dpr n. 602/73 indica, tra i soggetti cui può essere validamente consegnato il plico in assenza del destinatario, ma pur sempre presso il domicilio di quest'ultimo - la menzione della cui qualità o relazione con il destinatario non è richiesta a pena di nullità della notifica - le persone di famiglia o addette alla casa o all'ufficio o all'azienda. La firma di costoro in calce all'avviso di ricevimento rende affatto valida e compiuta la notifica in discorso, nel mentre è a carico del destinatario l'onere di provare l'assoluta estraneità, all'ambito dei propri rapporti famigliari e privati, della persona che risulta avere materialmente curato il ritiro del piego ed avere sottoscritto l'avviso stesso, tale da non rendere di fatto possibile l'ingresso del plico nella propria sfera di legale conoscenza.
Nel caso di specie, l'opponente si è sottratto completamente all'onere di fornire la prova nei termini surriferiti, così che la notifica delle cartelle deve ritenersi validamente compiuta nella data riportata in calce alla cartolina di ricevimento acquisita agli atti;
alla stregua di tale indicazione, il termine fissato dall'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999 a pena di inammissibilità dell'opposizione risulta inutilmente decorso.
Sul punto giova ricordare che presso i giudici di legittimità si è consolidato il principio secondo cui In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile
d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Cass., Ord.n. 8931/2011).
In ogni caso, l'unica eccezione di merito sollevata in seno al ricorso di primo grado dall'originario opponente inerisce alla prescrizione estintiva dei crediti, laddove il Tribunale ha chiarito, con statuizione non specificamente impugnata e dunque ormai coperta da giudicato, che il numero delle tre cartelle appare indicato negli allegati alla successiva insinuazione dell' al CP_1 passivo del ricorrente, datata 23/11/2006 (doc.12 di parte resistente): con il che la prescrizione deve ritenersi interrotta fino alla chiusura del fallimento (2023: successivo doc.13) e quindi non compiuta alla data della notifica delle opposte intimazioni.
Nessuna duplicazione di crediti consegue alla notifica di una doppia intimazione di pagamento, posto che i titoli esecutivi della pretesa contributiva sono rappresentati dalle sole cartelle esattoriali divenute definitive per mancata opposizione nel suindicato termine di legge.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata può essere confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'Ente appellato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in favore dell' appellata Parte_1 CP_1 in euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 27 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter cpc;
lette le note sostitutive d'udienza, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 323/2024 r. g. Sez. Lav., vertente
TRA
, rappr.to e difeso per procura alle liti in atti dagli Avv.ti Elisa Lingua del Parte_1
Foro di Roma e CO RI del Foro di Ancona appellante
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Carlo Del Torto del Foro di Teramo
Appellata
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 31 marzo 2024 il Tribunale di Ancona in funzione di Giudice del Lavoro, su domanda proposta da , dichiarava inefficaci le opposte intimazioni di pagamento, Parte_1 relativamente alle somme di cui alla cartella n° 00320080020853839000, mentre respingeva l'opposizione con riferimento ai crediti contributivi di cui alle cartelle n°00320050018857226000,
0032005002512020000, 00320060010934720000
Avverso tale sentenza ha proposto appello con ricorso depositato il 30 Parte_1 settembre 2024, deducendo l'errore del primo giudice nel non considerare che l'Agenzia concessionaria del servizio di riscossione non avesse mai prodotto alcuna ricevuta CAD, sebbene le cartelle fossero state notificate a persona differente dal contribuente;
ha, inoltre, censurato la decisione nella parte in cui aveva dichiarato valide entrambe le intimazioni di pagamento fondate sulle medesime cartelle. L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accogliersi integralmente l'opposizione spiegata in primo grado, con vittoria di spese del doppio grado.
L ha chiesto il rigetto del gravame. Controparte_2
Alla scadenza del termine assegnato ai sensi dell'art. 127-ter cpc per il deposito delle note sostitutive d'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
Deve, infatti, condividersi la valutazione del Tribunale in ordine alla validità della notifica delle cartelle indicate in premessa.
L'esame della documentazione prodotta dall' evidenzia che Controparte_3 le notifiche in contestazione sono avvenute a mezzo raccomandata e che l'avviso di ricevimento reca la sottoscrizione, peraltro leggibile, del soggetto che, nella data ivi riportata, e presso il domicilio del destinatario, ha ritirato il plico in assenza di quest'ultimo.
Non si tratta, dunque, di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc, bensì di notifica eseguita a mezzo del servizio postale, così che le pronunce giurisprudenziali richiamate dall'appellante non sono pertinenti al caso di specie.
Al riguardo, il Collegio non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento della
Giurisprudenza di legittimità, secondo cui “La cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt.
32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se, come nella specie, manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata. (per tutte, Cass.n.11708/2011; Cass. n.6395/2014). Il secondo comma dell'art.26 dpr n. 602/73 indica, tra i soggetti cui può essere validamente consegnato il plico in assenza del destinatario, ma pur sempre presso il domicilio di quest'ultimo - la menzione della cui qualità o relazione con il destinatario non è richiesta a pena di nullità della notifica - le persone di famiglia o addette alla casa o all'ufficio o all'azienda. La firma di costoro in calce all'avviso di ricevimento rende affatto valida e compiuta la notifica in discorso, nel mentre è a carico del destinatario l'onere di provare l'assoluta estraneità, all'ambito dei propri rapporti famigliari e privati, della persona che risulta avere materialmente curato il ritiro del piego ed avere sottoscritto l'avviso stesso, tale da non rendere di fatto possibile l'ingresso del plico nella propria sfera di legale conoscenza.
Nel caso di specie, l'opponente si è sottratto completamente all'onere di fornire la prova nei termini surriferiti, così che la notifica delle cartelle deve ritenersi validamente compiuta nella data riportata in calce alla cartolina di ricevimento acquisita agli atti;
alla stregua di tale indicazione, il termine fissato dall'art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999 a pena di inammissibilità dell'opposizione risulta inutilmente decorso.
Sul punto giova ricordare che presso i giudici di legittimità si è consolidato il principio secondo cui In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine previsto dall'art. 24, quinto comma, del d.lgs. n. 46 del 1999 per proporre opposizione nel merito, onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio, pur in assenza di un'espressa indicazione in tal senso, perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo. Tale disciplina non fa sorgere dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 24 Cost., poiché rientra nelle facoltà discrezionali del legislatore la previsione dei termini di esercizio del diritto di impugnazione (v. Corte costituzionale, ord. n. 111 del 2007), né per contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., rientrando nell'ambito della delega, avente ad oggetto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, la previsione di un sistema di impugnazione del ruolo stesso. Ne consegue che, trattandosi di decadenza di natura pubblicistica, attinente alla proponibilità stessa della domanda, il suo avverarsi, rilevabile
d'ufficio, preclude l'esame del merito della pretesa creditoria quale sia la natura delle contestazioni mosse dal debitore. (Cass., Ord.n. 8931/2011).
In ogni caso, l'unica eccezione di merito sollevata in seno al ricorso di primo grado dall'originario opponente inerisce alla prescrizione estintiva dei crediti, laddove il Tribunale ha chiarito, con statuizione non specificamente impugnata e dunque ormai coperta da giudicato, che il numero delle tre cartelle appare indicato negli allegati alla successiva insinuazione dell' al CP_1 passivo del ricorrente, datata 23/11/2006 (doc.12 di parte resistente): con il che la prescrizione deve ritenersi interrotta fino alla chiusura del fallimento (2023: successivo doc.13) e quindi non compiuta alla data della notifica delle opposte intimazioni.
Nessuna duplicazione di crediti consegue alla notifica di una doppia intimazione di pagamento, posto che i titoli esecutivi della pretesa contributiva sono rappresentati dalle sole cartelle esattoriali divenute definitive per mancata opposizione nel suindicato termine di legge.
Alla stregua dei suesposti argomenti, la sentenza impugnata può essere confermata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore dell'Ente appellato.
P.Q.M.
La Corte così provvede:1) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2) condanna al pagamento delle spese del grado che liquida in favore dell' appellata Parte_1 CP_1 in euro 3.800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
CNPAF nella misura di legge;
3) dichiara che a carico dell'appellante sussistono i presupposti per il versamento dell'integrazione del contributo unificato (art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/2002), fatti salvi eventuali motivi di esenzione
Ancona, 27 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente