CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1300/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5081/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAGAME n. 20230237400000217 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al Comune di Giarre con p.e.c. consegnata in data 17.5.2024, è impugnata l'Ingiunzione di Pagamento n°20230237400000217, notificato in data 22.03.2024, relativa a Nominativo_1 per l'anno 2012.
La ricorrente deduce: che l'Ufficio tributi del comune di Giarre, richiede IMU per l'anno 2012 sul presupposto della notifica dell'avviso di accertamento n 4679 effettuata in data 24/02/217; che il già menzionato avviso
è stato tempestivamente impugnato, con ricorso reclamo, iscritto al n. 5776/2017 di R.G., presso Codesta
Corte e deciso con Sentenza di accoglimento n° 3338/2022 del 06/04/2022, depositata in data 27/04/2022.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Risulta in atti l'illegittimità dell'atto impugnato, perché il sottostante avviso di accertamento è stato dichiarato nullo da questa medesima Corte con sentenza n° 3338/2022 del 06/04/2022.
L'atto impugnato, pertanto, non poteva essere adottato e notificato alla odierna ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 245,50, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
LUCIFORA FRANCESCO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5081/2024 depositato il 10/06/2024
proposto da
Ricorrente1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Giarre
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. DI PAGAME n. 20230237400000217 IMU 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso, notificato al Comune di Giarre con p.e.c. consegnata in data 17.5.2024, è impugnata l'Ingiunzione di Pagamento n°20230237400000217, notificato in data 22.03.2024, relativa a Nominativo_1 per l'anno 2012.
La ricorrente deduce: che l'Ufficio tributi del comune di Giarre, richiede IMU per l'anno 2012 sul presupposto della notifica dell'avviso di accertamento n 4679 effettuata in data 24/02/217; che il già menzionato avviso
è stato tempestivamente impugnato, con ricorso reclamo, iscritto al n. 5776/2017 di R.G., presso Codesta
Corte e deciso con Sentenza di accoglimento n° 3338/2022 del 06/04/2022, depositata in data 27/04/2022.
Il resistente non si è costituito in giudizio.
Il giudice monocratico, all'udienza dell'11.02.2026, come da verbale, trattiene il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice monocratico letti gli atti ed esaminati i documenti, osserva quanto segue.
Il ricorso è fondato.
Risulta in atti l'illegittimità dell'atto impugnato, perché il sottostante avviso di accertamento è stato dichiarato nullo da questa medesima Corte con sentenza n° 3338/2022 del 06/04/2022.
L'atto impugnato, pertanto, non poteva essere adottato e notificato alla odierna ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania, in funzione di giudice monocratico, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Condanna parte resistente alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 245,50, oltre accessori di legge se ed in quanto dovuti.
Il Giudice monocratico