Ordinanza collegiale 9 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 23 febbraio 2023
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 22427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22427 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22427/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13221/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13221 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Meschino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura AL dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensiva,
del provvedimento di diniego del visto di ingresso per studio prot. N. -OMISSIS- del 07.09.2022 notificato a mani in data 09.09.2022 con il quale il Responsabile dell’Ufficio visti Mario Graziani determinava il rifiuto del visto di ingresso per studio così come riportato nel documento allegato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 la dott.ssa IN AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.11.2022 l’odierno ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe, domandandone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione, controdeducendo a quanto sostenuto nell’atto introduttivo e depositando documenti.
Con ordinanza nr. 16491/2022 il Collegio ha accordato alla parte ricorrente un termine per la legalizzazione della procura.
Con successiva ordinanza cautelare nr. 1128/2023 il Collegio ha rigettato la domanda cautelare.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato tenutasi sulla piattaforma TEAMS il 14 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L’odierna ricorrente n data 07.07.2022, ha presentato presso l’Ambasciata d’Italia, domanda di visto d’ingresso per motivi di studio. In data 16.08.2022 l’ambasciata d’Italia notificava comunicazione di preavviso di rifiuto del visto d’ingresso datato 10.08.2022 prot. 1278, motivando lo stesso “avete prodotto documentazione non autentica” assegnando termine di giorni dieci ai sensi dell’art.10 bis della legge 241/90 per depositare eventuali osservazioni.
Con il provvedimento finale impugnato l’Amministrazione ha rigettato la domanda, atteso che la documentazione prodotta dall’istante era risultata non autentica e che nel termine accordato per la presentazione delle osservazioni, la parte ricorrente non avevano prodotto null’altro. Giusto, pertanto, il rischio migratorio, la domanda veniva respinta.
Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente deduce la nullità del provvedimento per esser stato sottoscritto dal Responsabile dell’Ufficio visti anziché dall’Ambasciatore o Console o suo delegato, nonché la violazione di legge ed assoluta assenza e carenza di motivazione, l’eccesso e sviamento di potere per non aver l’Amministrazione chiarito – in seguito a domanda di parte ricorrente – quale fosse il provvedimento non autentico e adottato, pertanto, il provvedimento finale alla luce di un’elencazione omnicomprensiva di motivi di diniego inconferenti con il caso concreto.
Ebbene, entrambe le ragioni di ricorso non possono essere accolte.
Con riguardo all’asserita nullità del provvedimento, deve essere osservato che l’atto di diniego è stato adottato dal responsabile del procedimento, ossia dal Responsabile dell’Ufficio visti. Tale soggetto, deputato specificamente alla verifica della sussistenza dei presupposti per il rilascio del richiesto provvedimento e alla sua adozione, è precipuamente munito di competenza. Non si ravvisa, quindi, alcun difetto di competenza tale da inficiare la legittimità dell’atto.
Con riguardo alla seconda censura si deve osservare che, come esattamente rappresentato nella memoria difensiva, i documenti atti a comprovare la sussistenza delle condizioni reddituali in capo alla richiedente, risultavano non conformi o non autentici.
Invero, l’istante, preiscritta all’università di Firenze alla facoltà di economia e commercio ha presentato una lettera di presa in carico finanziaria sottoscritta dalla signora -OMISSIS-, commerciante e titolare della ditta camerunese ETS Ngomtche. Tuttavia, dalle verifiche effettuate via sito della Direzione AL delle imposte camerunesi, si è rilevato che tale attività economica risulta allo stato inattiva. Ancora, ha presentato un estratto di conto corrente bancario presso IÉ AL UN (numero conto corrente 02151229819-03) la cui titolare è la stessa -OMISSIS- -OMISSIS-, che a seguito di verifiche con la medesima banca è risultato essere non autentico.
Tali circostanze, apprese nel corso dell’istruttoria e sintetizzate nel corpo del preavviso di rigetto e del diniego di rilascio del visto richiesto, sono risultate, quindi, ostative, all’adozione del provvedimento favorevole. Infatti, in questo caso, è apparso fondato il c.d. rischio migratorio, la cui valutazione risulta legittima alla luce di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3 del D. Lvo.286/1998 in base al quale: “l’Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l’adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l’ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno…”, ma anche in base al prevalente orientamento della giurisprudenza, secondo la quale ai fini del rilascio del visto, lo straniero deve fornire prova idonea della veridicità della finalità dichiarata a fondamento dell’ingresso in Italia e dell’intenzione di rientrare nel Paese di provenienza. (TAR Lazio – Roma n. 2934/11; TAR Lazio – Roma n. 4032/12; TAR Lazio – Roma n. 6708/12 nonché, ex multis, la su citata TAR Lazio n. 10994/2013).
D’altra parte, la valutazione in merito al “rischio di immigrazione illegale”, è strettamente connessa all’esercizio di un potere di natura discrezionale in capo all’amministrazione e grava sul richiedente l’onere probatorio in ordine alla dimostrazione degli elementi contrari. Nel caso in esame, la ricorrente, a fronte del preavviso di rigetto, non ha provveduto a replicare o a depositare ulteriori atti tesi a dimostrare l’idoneità della consistenza reddituale, ma si è limitata a domandare all’Amministrazione di specificare la natura della pretesa non autenticità. Questo genere di interlocuzione, laddove non sopportata da forti elementi contrari, non è idoneo a disattendere il convincimento dell’Amministrazione procedente.
Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Stante la natura della controversia le spese di lite possono ugualmente essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OS ON, Presidente FF
Antonino Scianna, Primo Referendario
IN AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN AR | OS ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.