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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/12/2025, n. 1631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1631 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 814/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 814 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promosso
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in via Termini Imerese (PA), via G. Seminara n. 46, presso lo studio dell'avv. Paola
Caratozzolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ed ivi elettivamente domiciliata in via Termini Imerese (PA), via G. Seminara C.F._2
n. 46, presso lo studio dell'avv. Paola Caratozzolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese. CP_2
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto conclusioni dei ricorrenti: come da verbale d'udienza del 26.11.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 245/2002 del 17.07.2002, depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto dell'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Termini Imerese il 08.09.1990, trascritto nel registro di Controparte_1 stato civile del medesimo comune al n. 96, parte II, serie A, volume 297, anno 1990;
− omologa le condizioni di cui al ricorso introduttivo;
− dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati: dott. Rini Giuseppe Presidente dott.ssa Maria Margiotta Giudice dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 814 del Ruolo Generale degli Affari Civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promosso
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato in via Termini Imerese (PA), via G. Seminara n. 46, presso lo studio dell'avv. Paola
Caratozzolo, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, nata in [...] il [...], C.F. Controparte_1
, ed ivi elettivamente domiciliata in via Termini Imerese (PA), via G. Seminara C.F._2
n. 46, presso lo studio dell'avv. Paola Caratozzolo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E con l'intervento del MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese. CP_2
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) su ricorso congiunto conclusioni dei ricorrenti: come da verbale d'udienza del 26.11.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ed infatti:
a) la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge;
b) la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n. 245/2002 del 17.07.2002, depositato in atti;
c) i coniugi non risultano essersi riconciliati “medio tempore”, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si dà atto dell'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
PQM
Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione collegiale:
− dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
a Termini Imerese il 08.09.1990, trascritto nel registro di Controparte_1 stato civile del medesimo comune al n. 96, parte II, serie A, volume 297, anno 1990;
− omologa le condizioni di cui al ricorso introduttivo;
− dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del 02.12.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle