Sentenza 6 febbraio 2026
Decreto collegiale 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/02/2026, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00887/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05942/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5942 del 2025, proposto da
Satya Narayan, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Nicolo, con domicilio eletto presso il suo studio in Aversa, piazza Principe Amedeo;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del silenzio formatosi sulla istanza di accesso agli atti 30.09.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa GE NT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta il ricorrente di aver richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato presso la Questura di Napoli.
In data 25.08.2025 veniva emessa la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto al rigetto dell’istanza in quanto risulterebbe una registrazione tardiva del contratto di lavoro effettuata in data 25.03.2025 rispetto al rapporto di lavoro instaurato anteriormente in data 29.04.2024 presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Napoli.
In data 29.08.2025 la parte trasmetteva memorie difensive avverso la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, rappresentando che non esiste un termine perentorio previsto dalla legge circa l’obbligo di assunzione del lavoratore, altresì rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo il comma 11 dell’art.22 la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario.
Stante l’inerzia dell’amministrazione, data 30.09.25 il ricorrente, a mezzo del suo difensore, trasmetteva una istanza di accesso agli atti al fine di conoscere lo stato della procedura in seguito alle memorie difensive trasmesse.
L’istanza non veniva riscontrata nei trenta giorni previsti dalla legge e di qui la proposizione del ricorso in esame.
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente è titolare di una posizione soggettiva alla cui tutela è preordinata l’istanza di accesso.
Egli, come detto, è interessato alla acquisizione di un titolo di soggiorno che gli consenta la legittima permanenza sul territorio dello Stato.
Parte ricorrente ha, dunque, un evidente interesse diretto, attuale e concreto alla conoscenza della documentazione relativa alla procedura in questione che la riguarda direttamente, e ciò al fine di acquisire ogni elemento utile per verificare l’iter procedimentale seguito ed eventualmente articolare le sue difese, e considerato che l’Amministrazione, costituita con memoria di stile, neanche in giudizio ha comprovato di aver trasmesso a parte ricorrente gli atti richiesti con l’istanza di accesso.
Il ricorso, quindi, va accolto e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione intimata di esibire a parte ricorrente la documentazione relativa al procedimento che la riguarda, richiesta con l’istanza di accesso, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
In accoglimento della richiesta del ricorrente va nominato un commissario ad acta che viene individuato nel Prefetto di Napoli - con facoltà di delega a funzionario del suo ufficio- il quale allo scadere del termine suindicato e su istanza del ricorrente, si insedierà e darà attuazione alle statuizioni contenute nella presente sentenza nei successivi trenta giorni.
L’esito complessivo della controversia consente di compensare tra le parti le spese di giudizio.
La domanda del ricorrente di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, va respinta allo stato in quanto la stessa deve essere integrata con il deposito dei seguenti documenti: della dichiarazione dei redditi presentata dall’istante ovvero della certificazione rilasciata dal competente ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, dalla quale risulti l’esistenza o meno dei redditi dichiarati e/o percepiti dall’istante negli anni di imposta 2023 e 2024, nonché dell’attestazione dell’autorità consolare indiana, richiesta dall’articolo 79, comma 2, del DPR 30 maggio 2002 n.115, o almeno prova dell’avvenuta richiesta della medesima a mezzo PEC o raccomandata A/R munite di avviso attestante l’avvenuta ricezione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Questura di Napoli di consentire l’accesso alla documentazione richiesta entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
Nomina commissario ad acta il Prefetto di Napoli con facoltà di delega.
Spese compensate.
Respinge, allo stato, la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TI EL, Presidente
GE NT, Consigliere, Estensore
RA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE NT | TI EL |
IL SEGRETARIO