Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 358
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ritiene la notifica valida poiché l'indirizzo PEC del mittente, sebbene non presente in tutti i registri, è riconducibile all'amministrazione e la ricezione dell'atto da parte del contribuente ne sana ogni eventuale vizio di notifica.

  • Rigettato
    Notifica a mezzo PEC di cartella in formato PDF privo di estensione p7m

    La Corte ritiene valida la notifica anche in formato PDF non p7m, citando giurisprudenza che ammette formati alternativi e sottolineando che la certezza della provenienza e la non modificabilità sono assicurate anche da altri formati. Inoltre, la notifica è stata sanata ex art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto presupposto n. 06820230088500125000

    Il motivo è infondato in fatto, poiché la cartella in questione ha ad oggetto IVA 2021 e Ritenute addizionale comunale IRPEF 2019, con imposta, interessi e sanzioni.

  • Rigettato
    Errata quantificazione delle pretese erariali

    Per l'avviso di addebito n. 36820220001552312000, la Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in quanto relativo a debiti INPS. Per la cartella n. 06820200024817117000, pur essendo stata oggetto di rateizzazione, la ricorrente non ha dimostrato i pagamenti dovuti, producendo F24 relativi a pagamenti INPS. Il motivo sugli interessi è assorbito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 358
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 358
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo