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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XV, sentenza 27/01/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
MAMBRIANI ANGELO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4534/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031823453000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.11.2025 Ricorrente_1 (di seguito: la Società o la Ricorrente o il contribuente) impugnava, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 06820259031823453000, dell'importo di € 2.075.526,57, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata alla Ricorrente in data 08.07.2025.
Occorre preliminarmente osservare che l'atto impugnato concerne decine di cartelle esattoriali.
La ricorrente ha individuato l'oggetto del ricorso, quanto alla individuazione degli atti presupporti, per sottrazione, cioè indicando le cartelle non impugnate, e, segnatamente quelle n n. 06820210036633352000, n. 06820210122329418000, n. 06820220028364827000, n.
06820220028364827000, n. 06820220061878787000, n. 06820230088500226000, n. 06820240101405369000,
n. 36820190002292828000, n. 36820190001857849000, n. 36820190003720071000, n. 36820190003778000000,
n. 36820190015916520000, n. 36820190019138865000, n. 36820190019577581000, n. 36820190029837004000,
n. 36820200000290879000, n. 36820200001341173000, n. 36820210001197616000, n. 36820210004931764000,
n. 36820210004942781000, n. 36820210010505603000, n. 36820210010505603000, n. 36820220001552312000,
n. 36820220018192436000, n. 36820220018292009000, n. 36820230000982866000, n. 36820230006582779000
e n. 36820230019127166000.
La Ricorrente non ha invece indicato le cartelle impugnate.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
“In via preliminare si eccepisce l'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento”. A sostegno di tale motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto:
“… gli unici indirizzi iscritti in tali pubblici registri dell'Agenzia della Riscossione sono i seguenti:
Email_3 (IPA) e Email_4 (Re.G.Ind.E). Al contrario, non risulta tale l'indirizzo PEC utilizzato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la notifica della cartella di pagamento [enfasi dell'ufficio], e cioè Email_5. Pertanto, la notifica non può ritenersi rituale ed efficace …”.
“Per costante giurisprudenza … deve ritenersi che la notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento in formato pdf privo dell'estensione p7m non sia valida …”.
Nullità dell'atto presupposto n. 06820230088500125000, cartella questa che “non presenta alcun riferimento al tributo da corrispondere”.
4. Errata quantificazione delle pretese erariali, contenendo atti-presupposto fondati su importi non dovuti o comunque già parzialmente corrisposti dalla ricorrente. Precisa in proposito la Ricorrente:
“Nello specifico, in relazione all'avviso di addebito n. 36820220001552312000 del 29.03.2022, il cui importo ammonta ad € 151.861,06, la Ricorrente_1 corrispondeva, a seguito di richiesta INPS prot. n. Protocollo_1 del 24.06.2022, la somma di € 17.550,00 (doc. 3).
Per quel che invece concerne la cartella n. 06820200024817117000, nel dicembre 2021 questa veniva fatta oggetto di rateizzazione (doc. 4), in adempimento della quale la Ricorrente_1 effettuava pagamenti in favore dell'Erario per complessivi € 16.615,00 (doc. 5)”.
Deduce poi la Ricorrente che sugli importi non scorporati sono stati altresì illegittimamente computati gli interessi di mora. * Il 10.11.2025 si è costituita in giudizio AdER, contestando in fatto ed in diritto ogni avversaria allegazione, eccezione, deduzione e domanda e chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio non è stato individuato in modo chiaro, poiché gli atti presupposti indicati nell'intimazione di pagamento impugnata sono ben quarantuno e quelli impugnati sono indicati “per sottrazione”, cioè specificando solo quelli non impugnati. Peraltro tra questi ve ne sono alcuni indicati due volte (n. 06820220028364827000; n. 36820210010505603000).
Tanto premesso, quanto al motivo d'impugnazione sub 1, se ne deve rilevare l'assoluta incertezza, poiché,
a fronte di una eccezione che ha ad oggetto l'irregolarità della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, poi la Ricorrente si riferisce ad un indirizzo PEC utilizzato per la notificazione di una cartella, ma non è indicato quale, tra le numerose (non espressamente indicate) costituenti atti presupposto.
Ad ogni buon conto, risultando l'atto impugnato notificato via PEC dall'indirizzo Email_5 " all'indirizzo Email_6, il motivo d'impugnazione può essere preso in considerazione.
Nel merito esso è infondato.
Invero, La notifica, con riferimento all'indirizzo del mittente, è valida poiché La Corte di cassazione ha di recente condiviso e dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale espresso da Cass.Sez. Un. 18.5.2022 n.
15979, secondo il quale, al fine della notificazione e comunicazione degli atti della Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 e 6 ter è fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma
1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro.
Al riguardo deve essere altresì richiamata la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia, n.
294/11/2022, depositata il 03/02/2022, emessa nel procedimento RG n. 3467/2021, la quale, in ordine alla medesima eccezione che ci occupa nell'odierno ricorso/reclamo, ha affermato: “Non convince, invece, quella giurisprudenza di merito prodotta dall'appellante inerente la nullità/inesistenza della notifica via PEC qualora l'indirizzo pec del mittente non sia presente nei pubblici registri istituiti per legge, quali ReglnDe e IPA. Ritiene questo Collegio che tale situazione non incida sull'efficacia della notifica a mezzo PEC, permanendo inalterata la funzione di certificare l'invio e la ricezione del messaggio medesimo. Quanto alla provenienza, essa risulta chiaramente dal dominio del mittente (Equitalianord, Equitaliariscossione, Agenziariscossione) ed è comunque agevolmente verificabile dal contribuente. La doglianza […], d'altra parte, appare puramente strumentale: non vi sono dubbi, infatti, che la società contribuente avesse piena contezza degli atti tributari a lei destinati e sicuramente ricevuti.” (v. anche CTR Lazio n. 3651/05/2020).
Ne consegue che la notificazione della Cartella, effettuata a mezzo pec dall'agente della riscossione utilizzando l'indirizzo Email_5 , comunque riconducibile all'Amministrazione ed indicato nel sito internet della stessa come utilizzabile per la notifica di documenti, deve essere ritenuta già per questo valida e legittima.
Inoltre, tale indirizzo è stato inserito nel registro IPA (doc. 37 res.), talché l'eccezione risulta del tutto priva di fondamento.
Quanto all'indirizzo del destinatario, esso non è stato espressamente disconosciuto o contestato dalla
Ricorrente.
Ad abundantiam si può ulteriormente rilevare che l'atto ha raggiunto il suo effetto, piché la Ricorrente ha tempestivamente impugnato l'intimazione in questione, sicché ogni eventuale invalidità di notificazione sarebbe superata ex art. 156 c.p.c.
Il motivo di ricorso sub 2. è generico, non comprendendosi a quale atto presupposto esso sia riferito.
In ogni caso, volendolo riferire a tutti gli atti presupposti impugnati (non espressamente indicati), esso sarebbe comunque infondato.
In proposito già la Commissione Tributaria di Nuoro, nella sentenza n. 46/18, che si condivide, ha considerato:
“il ricorrente trasla nell'ambito della procedura amministrativa fiscale una disposizione prevista per il processo civile telematico. La fonte normativa dell'obbligo dell'utilizzo del formato “.p7m” è l'art. 12 del Provvedimento
25/12/2015 (successivo ad altri analoghi) del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati
(DGSIA) del Ministero della Giustizia in forza dell'art. 11 del decreto del Ministero della Giustizia del
21.02.2011, n. 44. Già la disposizione in parola, però ammette sia il formato AD (o PAdES Part 3, ossia pdf/A) sia quello BE (ossia p7m). Il formato p7m risponde ad una duplice esigenza: garantire la provenienza certa del documento, tramite l'apposizione della firma digitale ed assicurare l'immodificabilità dello stesso, tramite l'impossibilità di cambiare il testo dell'atto con programmi di scrittura. Tale esigenza è assicurata dal formato p7m rispetto ai files con estensione diversa dal pdf (es. Word), mentre il formato pdf
(come il pdf/A) assicura di per sé entrambi i requisiti sopra indicati. Per tale ragione, l'indicazione del formato p7m deve considerarsi esemplificativa di formati da utilizzare rispetto a files non nativi pdf, ma non esclusiva né esaustiva: la certezza della provenienza e la non modificabilità del testo “nativo pdf” possono essere assicurati anche da altre estensioni”.
La validità della notificazione di un atto in formato PAdES è sta altresì affermata dalla Corte di cassazione –
Sezione Tributaria - nella sentenza n. 3805/18 del 29.9.17-16.02.2018.
E' stato altresì condivisibilmente notato che la norme che regolano la notificazione di atti via PEC (DPR n.
68 del 2005 e specifiche tecniche di cui al collegato DM 2 novembre 2005; art. 3, comma 4, let. c) D.P.C.
M., 13.11.2014; specificamente per la cartella esattoriale: art. 26, comma 2, DPR n. 602/73) prevedono che il messaggio venga “imbustato” in altro messaggio chiamato “busta di trasporto”, che il gestore provvede a firmare digitalmente, operazione questa strettamente funzionale a certificare l'invio e la consegna del messaggio ed a garantirne l'immodificabilità da parte di terzi, oltre che la certezza della provenienza (CTP
Salerno, sent. N. 608/18, doc. 5 Uff.). E' appena il caso di aggiungere che nulla la ricorrente ha dedotto in punto di eventuali alterazioni che inficino la cartella esattoriale notificata.
Quanto alla mancata sottoscrizione digitale si deve osservare che la carella esattoriale è un atto amministrativo connotato dal fondamentale requisito formale di essere conforme al modello approvato con decreto ministeriale (art. 25 DPR n. 620 del 1973), il quale non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione (Tra le tante: Cass., n. 26053 del 2015; Cass., n. 9872 del 2016; Cass., n. 24018 del 2016. Cfr. anche Cass., n. 25733 del 2014). La ricorrente, nella estrema genericità del motivo di ricorso, non ha eccepito che gli atti presupposti, delli quali non nega di avere ricevuto notificazione via PEC, siano difformi dal modello ministeriale. Inoltre, come noto, le cartelle esattoriali notificate non sono una copia per immagine o informatica di un documento analogico, ed invece è un documento informatico nativo digitale, originato come tale dal sistema, dunque originale e non abbisognevole di attestazione di conformità a nulla che sia altro da sé. Si vedano, sui temi sopra esposti, le conformi sentenze della Corte di cassazione n.
10266 del 27.04.2018 e n. 14402 del 2020. Come detto, in ogni caso, opera la sanatoria di cui all'art. 156
c.p.c. (Cass., n. 7665 del 18.04.2016).
Il motivo d'impugnazione sub 3. è infondato in fatto: la cartella n. 06820230088500125000 ha ad oggetto
IVA 2021 – imposta, interessi e sanzioni – e Ritenute addizionale comunale IRPEF 2019 – imposta interessi e sanzioni -.
Il motivo di ricorso sub 4 non può essere accolto per difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento all'avviso di addebito n. 36820220001552312000 del 29.03.2022 e deve essere rigettato con riferimento alla cartella n. 06820200024817117000.
Invero: - l'avviso di addebito n. 36820220001552312000 del 29.03.2022 ha ad oggetto debiti INPS;
- la cartella n. 06820200024817117000, concernente IRES e addizionale comunale IRPEF, è stata fatta bensì oggetto di rateizzazione (doc. 4 ric.), ma non è stato dimostrato alcun pagamento di quanto dovuto a tale titolo poiché i doc. 5 e 6 hanno ad oggetto F24 che attestano pagamenti INPS dunque certamente estranei alla cartella in questione. Il motivo relativo agli interessi in tesi illegittimamente addebitati rimane assorbito.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato, salva la rilevazione del difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento all' avviso di addebito n. 36820220001552312000 del 29.03.2022.
Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza, sicché la Ricorrente deve essere condannata a rifondere ad ADER le spese di lite, che si liquidano – in considerazione del valore della causa
- in € 9.800,00, compresa la fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle non aventi ad oggetto debiti tributari e respinge nel resto, come in motivazione. Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 9.800,00 comprensive della fase cautelare.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 15, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
MAMBRIANI ANGELO, Relatore
SALVO MICHELE, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4534/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259031823453000 IRES-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 153/2026 depositato il
23/01/2026
Richieste delle parti: Le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.11.2025 Ricorrente_1 (di seguito: la Società o la Ricorrente o il contribuente) impugnava, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n. 06820259031823453000, dell'importo di € 2.075.526,57, emessa da Agenzia delle Entrate Riscossione, notificata alla Ricorrente in data 08.07.2025.
Occorre preliminarmente osservare che l'atto impugnato concerne decine di cartelle esattoriali.
La ricorrente ha individuato l'oggetto del ricorso, quanto alla individuazione degli atti presupporti, per sottrazione, cioè indicando le cartelle non impugnate, e, segnatamente quelle n n. 06820210036633352000, n. 06820210122329418000, n. 06820220028364827000, n.
06820220028364827000, n. 06820220061878787000, n. 06820230088500226000, n. 06820240101405369000,
n. 36820190002292828000, n. 36820190001857849000, n. 36820190003720071000, n. 36820190003778000000,
n. 36820190015916520000, n. 36820190019138865000, n. 36820190019577581000, n. 36820190029837004000,
n. 36820200000290879000, n. 36820200001341173000, n. 36820210001197616000, n. 36820210004931764000,
n. 36820210004942781000, n. 36820210010505603000, n. 36820210010505603000, n. 36820220001552312000,
n. 36820220018192436000, n. 36820220018292009000, n. 36820230000982866000, n. 36820230006582779000
e n. 36820230019127166000.
La Ricorrente non ha invece indicato le cartelle impugnate.
A sostegno del ricorso il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
“In via preliminare si eccepisce l'irregolarità della notifica dell'intimazione di pagamento”. A sostegno di tale motivo di ricorso, la ricorrente ha dedotto:
“… gli unici indirizzi iscritti in tali pubblici registri dell'Agenzia della Riscossione sono i seguenti:
Email_3 (IPA) e Email_4 (Re.G.Ind.E). Al contrario, non risulta tale l'indirizzo PEC utilizzato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione per la notifica della cartella di pagamento [enfasi dell'ufficio], e cioè Email_5. Pertanto, la notifica non può ritenersi rituale ed efficace …”.
“Per costante giurisprudenza … deve ritenersi che la notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento in formato pdf privo dell'estensione p7m non sia valida …”.
Nullità dell'atto presupposto n. 06820230088500125000, cartella questa che “non presenta alcun riferimento al tributo da corrispondere”.
4. Errata quantificazione delle pretese erariali, contenendo atti-presupposto fondati su importi non dovuti o comunque già parzialmente corrisposti dalla ricorrente. Precisa in proposito la Ricorrente:
“Nello specifico, in relazione all'avviso di addebito n. 36820220001552312000 del 29.03.2022, il cui importo ammonta ad € 151.861,06, la Ricorrente_1 corrispondeva, a seguito di richiesta INPS prot. n. Protocollo_1 del 24.06.2022, la somma di € 17.550,00 (doc. 3).
Per quel che invece concerne la cartella n. 06820200024817117000, nel dicembre 2021 questa veniva fatta oggetto di rateizzazione (doc. 4), in adempimento della quale la Ricorrente_1 effettuava pagamenti in favore dell'Erario per complessivi € 16.615,00 (doc. 5)”.
Deduce poi la Ricorrente che sugli importi non scorporati sono stati altresì illegittimamente computati gli interessi di mora. * Il 10.11.2025 si è costituita in giudizio AdER, contestando in fatto ed in diritto ogni avversaria allegazione, eccezione, deduzione e domanda e chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettare il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questa Corte che il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Occorre premettere che l'oggetto del giudizio non è stato individuato in modo chiaro, poiché gli atti presupposti indicati nell'intimazione di pagamento impugnata sono ben quarantuno e quelli impugnati sono indicati “per sottrazione”, cioè specificando solo quelli non impugnati. Peraltro tra questi ve ne sono alcuni indicati due volte (n. 06820220028364827000; n. 36820210010505603000).
Tanto premesso, quanto al motivo d'impugnazione sub 1, se ne deve rilevare l'assoluta incertezza, poiché,
a fronte di una eccezione che ha ad oggetto l'irregolarità della notificazione dell'intimazione di pagamento impugnata, poi la Ricorrente si riferisce ad un indirizzo PEC utilizzato per la notificazione di una cartella, ma non è indicato quale, tra le numerose (non espressamente indicate) costituenti atti presupposto.
Ad ogni buon conto, risultando l'atto impugnato notificato via PEC dall'indirizzo Email_5 " all'indirizzo Email_6, il motivo d'impugnazione può essere preso in considerazione.
Nel merito esso è infondato.
Invero, La notifica, con riferimento all'indirizzo del mittente, è valida poiché La Corte di cassazione ha di recente condiviso e dato seguito all'indirizzo giurisprudenziale espresso da Cass.Sez. Un. 18.5.2022 n.
15979, secondo il quale, al fine della notificazione e comunicazione degli atti della Pubblica Amministrazione di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, artt. 6 e 6 ter è fatto obbligo alle amministrazioni di aggiornare gli indirizzi dell'Indice, la cui gestione è affidata all'AGID, mentre l'eventuale incompletezza dell'elenco dei domicilii digitali costituisce ipotetica ragione di responsabilità dirigenziale (D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 6 ter, comma 3) ma non inficia la regolare provenienza dell'attività notificatoria da indirizzo PEC comunque ricompreso tra quelli indicati dall'amministrazione pubblica stessa, così come sarebbe valida la ricezione allo stesso indirizzo PEC di atti e comunicazioni da terzi;
d'altronde il D.L. n. 179 del 2012, art. 16 ter, comma
1 ter, laddove menziona la pluralità dei domicilii digitali per la medesima P.A. nell'elenco tenuto da AGID ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 2005, cit. art. 6 ter, indica come riferimento di notificazione (passiva) l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AGID, nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria, così conferendo almeno rilevanza ad indirizzi dell'ente pur se non inclusi nel registro.
Al riguardo deve essere altresì richiamata la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia, n.
294/11/2022, depositata il 03/02/2022, emessa nel procedimento RG n. 3467/2021, la quale, in ordine alla medesima eccezione che ci occupa nell'odierno ricorso/reclamo, ha affermato: “Non convince, invece, quella giurisprudenza di merito prodotta dall'appellante inerente la nullità/inesistenza della notifica via PEC qualora l'indirizzo pec del mittente non sia presente nei pubblici registri istituiti per legge, quali ReglnDe e IPA. Ritiene questo Collegio che tale situazione non incida sull'efficacia della notifica a mezzo PEC, permanendo inalterata la funzione di certificare l'invio e la ricezione del messaggio medesimo. Quanto alla provenienza, essa risulta chiaramente dal dominio del mittente (Equitalianord, Equitaliariscossione, Agenziariscossione) ed è comunque agevolmente verificabile dal contribuente. La doglianza […], d'altra parte, appare puramente strumentale: non vi sono dubbi, infatti, che la società contribuente avesse piena contezza degli atti tributari a lei destinati e sicuramente ricevuti.” (v. anche CTR Lazio n. 3651/05/2020).
Ne consegue che la notificazione della Cartella, effettuata a mezzo pec dall'agente della riscossione utilizzando l'indirizzo Email_5 , comunque riconducibile all'Amministrazione ed indicato nel sito internet della stessa come utilizzabile per la notifica di documenti, deve essere ritenuta già per questo valida e legittima.
Inoltre, tale indirizzo è stato inserito nel registro IPA (doc. 37 res.), talché l'eccezione risulta del tutto priva di fondamento.
Quanto all'indirizzo del destinatario, esso non è stato espressamente disconosciuto o contestato dalla
Ricorrente.
Ad abundantiam si può ulteriormente rilevare che l'atto ha raggiunto il suo effetto, piché la Ricorrente ha tempestivamente impugnato l'intimazione in questione, sicché ogni eventuale invalidità di notificazione sarebbe superata ex art. 156 c.p.c.
Il motivo di ricorso sub 2. è generico, non comprendendosi a quale atto presupposto esso sia riferito.
In ogni caso, volendolo riferire a tutti gli atti presupposti impugnati (non espressamente indicati), esso sarebbe comunque infondato.
In proposito già la Commissione Tributaria di Nuoro, nella sentenza n. 46/18, che si condivide, ha considerato:
“il ricorrente trasla nell'ambito della procedura amministrativa fiscale una disposizione prevista per il processo civile telematico. La fonte normativa dell'obbligo dell'utilizzo del formato “.p7m” è l'art. 12 del Provvedimento
25/12/2015 (successivo ad altri analoghi) del Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati
(DGSIA) del Ministero della Giustizia in forza dell'art. 11 del decreto del Ministero della Giustizia del
21.02.2011, n. 44. Già la disposizione in parola, però ammette sia il formato AD (o PAdES Part 3, ossia pdf/A) sia quello BE (ossia p7m). Il formato p7m risponde ad una duplice esigenza: garantire la provenienza certa del documento, tramite l'apposizione della firma digitale ed assicurare l'immodificabilità dello stesso, tramite l'impossibilità di cambiare il testo dell'atto con programmi di scrittura. Tale esigenza è assicurata dal formato p7m rispetto ai files con estensione diversa dal pdf (es. Word), mentre il formato pdf
(come il pdf/A) assicura di per sé entrambi i requisiti sopra indicati. Per tale ragione, l'indicazione del formato p7m deve considerarsi esemplificativa di formati da utilizzare rispetto a files non nativi pdf, ma non esclusiva né esaustiva: la certezza della provenienza e la non modificabilità del testo “nativo pdf” possono essere assicurati anche da altre estensioni”.
La validità della notificazione di un atto in formato PAdES è sta altresì affermata dalla Corte di cassazione –
Sezione Tributaria - nella sentenza n. 3805/18 del 29.9.17-16.02.2018.
E' stato altresì condivisibilmente notato che la norme che regolano la notificazione di atti via PEC (DPR n.
68 del 2005 e specifiche tecniche di cui al collegato DM 2 novembre 2005; art. 3, comma 4, let. c) D.P.C.
M., 13.11.2014; specificamente per la cartella esattoriale: art. 26, comma 2, DPR n. 602/73) prevedono che il messaggio venga “imbustato” in altro messaggio chiamato “busta di trasporto”, che il gestore provvede a firmare digitalmente, operazione questa strettamente funzionale a certificare l'invio e la consegna del messaggio ed a garantirne l'immodificabilità da parte di terzi, oltre che la certezza della provenienza (CTP
Salerno, sent. N. 608/18, doc. 5 Uff.). E' appena il caso di aggiungere che nulla la ricorrente ha dedotto in punto di eventuali alterazioni che inficino la cartella esattoriale notificata.
Quanto alla mancata sottoscrizione digitale si deve osservare che la carella esattoriale è un atto amministrativo connotato dal fondamentale requisito formale di essere conforme al modello approvato con decreto ministeriale (art. 25 DPR n. 620 del 1973), il quale non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione (Tra le tante: Cass., n. 26053 del 2015; Cass., n. 9872 del 2016; Cass., n. 24018 del 2016. Cfr. anche Cass., n. 25733 del 2014). La ricorrente, nella estrema genericità del motivo di ricorso, non ha eccepito che gli atti presupposti, delli quali non nega di avere ricevuto notificazione via PEC, siano difformi dal modello ministeriale. Inoltre, come noto, le cartelle esattoriali notificate non sono una copia per immagine o informatica di un documento analogico, ed invece è un documento informatico nativo digitale, originato come tale dal sistema, dunque originale e non abbisognevole di attestazione di conformità a nulla che sia altro da sé. Si vedano, sui temi sopra esposti, le conformi sentenze della Corte di cassazione n.
10266 del 27.04.2018 e n. 14402 del 2020. Come detto, in ogni caso, opera la sanatoria di cui all'art. 156
c.p.c. (Cass., n. 7665 del 18.04.2016).
Il motivo d'impugnazione sub 3. è infondato in fatto: la cartella n. 06820230088500125000 ha ad oggetto
IVA 2021 – imposta, interessi e sanzioni – e Ritenute addizionale comunale IRPEF 2019 – imposta interessi e sanzioni -.
Il motivo di ricorso sub 4 non può essere accolto per difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento all'avviso di addebito n. 36820220001552312000 del 29.03.2022 e deve essere rigettato con riferimento alla cartella n. 06820200024817117000.
Invero: - l'avviso di addebito n. 36820220001552312000 del 29.03.2022 ha ad oggetto debiti INPS;
- la cartella n. 06820200024817117000, concernente IRES e addizionale comunale IRPEF, è stata fatta bensì oggetto di rateizzazione (doc. 4 ric.), ma non è stato dimostrato alcun pagamento di quanto dovuto a tale titolo poiché i doc. 5 e 6 hanno ad oggetto F24 che attestano pagamenti INPS dunque certamente estranei alla cartella in questione. Il motivo relativo agli interessi in tesi illegittimamente addebitati rimane assorbito.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato, salva la rilevazione del difetto di giurisdizione di questa Corte con riferimento all' avviso di addebito n. 36820220001552312000 del 29.03.2022.
Il regime delle spese processuali segue il principio di soccombenza, sicché la Ricorrente deve essere condannata a rifondere ad ADER le spese di lite, che si liquidano – in considerazione del valore della causa
- in € 9.800,00, compresa la fase cautelare.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle non aventi ad oggetto debiti tributari e respinge nel resto, come in motivazione. Condanna il Ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 9.800,00 comprensive della fase cautelare.