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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO RI ST, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per la predetta udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2283/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. URCIUOLO ANTONIO;
Parte_1 contro
Controparte_1
;
[...]
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10.06.2025, la proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale n. 102/2025, con il quale le era stato intimato il pagamento di € 3.048,43 oltre gli interessi legali ed oltre spese di procedura, in favore della , chiedendo la caducazione del provvedimento monitorio impugnato. CP_1
Veniva pertanto fissata l'udienza in epigrafe, da celebrarsi ex art. 127ter c.p.c., per la quale però nessuno depositava note di trattazione scritta.
Agli atti non risulta neppure la prova della rituale e tempestiva notificazione del ricorso alla parte opposta, infatti non costituitasi in giudizio.
Ritiene questo Tribunale che la domanda sia divenuta improcedibile, non avendo l'opponente provveduto a notificare tempestivamente alla controparte il ricorso introduttivo del giudizio unitamente all'originario decreto di fissazione. In diritto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza n. 20604 del 30 luglio
2008, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996
(S.U. nn. 6841 e 9331), la domanda, nel caso di omessa notifica, deve essere dichiarata improcedibile. Con tale sentenza la Corte chiarisce - enunciando un principio cui questo giudice ritiene di prestare piena e convinta adesione anche in virtù del ruolo di nomofilachia che compete alla Suprema Corte - che la disciplina della sanatoria della nullità della notificazione non è estensibile alle notificazioni omesse o inesistenti.
Osserva in particolare la Corte, che -in particolare- è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.) – assegnare all'appellante, ex art. 421 cpc, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 cpc, e che lo stesso principio
è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (quale quello che qui occupa), con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e, con essa, la esecutività del decreto opposto (Cass. n. 1483/2015).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO RI ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. TO RI ST, all'esito dell'udienza del 13 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del mancato deposito di note di trattazione scritta per la predetta udienza;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2283/2025 R.G. Lavoro, promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. URCIUOLO ANTONIO;
Parte_1 contro
Controparte_1
;
[...]
MOTIVI
Con ricorso depositato in data 10.06.2025, la proponeva opposizione Parte_1 al decreto ingiuntivo emesso dall'intestato Tribunale n. 102/2025, con il quale le era stato intimato il pagamento di € 3.048,43 oltre gli interessi legali ed oltre spese di procedura, in favore della , chiedendo la caducazione del provvedimento monitorio impugnato. CP_1
Veniva pertanto fissata l'udienza in epigrafe, da celebrarsi ex art. 127ter c.p.c., per la quale però nessuno depositava note di trattazione scritta.
Agli atti non risulta neppure la prova della rituale e tempestiva notificazione del ricorso alla parte opposta, infatti non costituitasi in giudizio.
Ritiene questo Tribunale che la domanda sia divenuta improcedibile, non avendo l'opponente provveduto a notificare tempestivamente alla controparte il ricorso introduttivo del giudizio unitamente all'originario decreto di fissazione. In diritto, come chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con Sentenza n. 20604 del 30 luglio
2008, risolvendo un contrasto di giurisprudenza e superando l'orientamento espresso nel 1996
(S.U. nn. 6841 e 9331), la domanda, nel caso di omessa notifica, deve essere dichiarata improcedibile. Con tale sentenza la Corte chiarisce - enunciando un principio cui questo giudice ritiene di prestare piena e convinta adesione anche in virtù del ruolo di nomofilachia che compete alla Suprema Corte - che la disciplina della sanatoria della nullità della notificazione non è estensibile alle notificazioni omesse o inesistenti.
Osserva in particolare la Corte, che -in particolare- è improcedibile l'appello tempestivamente proposto se non sia avvenuta la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza, non essendo consentito al giudice – alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost.) – assegnare all'appellante, ex art. 421 cpc, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica ai sensi dell'art. 291 cpc, e che lo stesso principio
è applicabile al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo (quale quello che qui occupa), con la conseguenza che la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione d'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e, con essa, la esecutività del decreto opposto (Cass. n. 1483/2015).
Il processo, quindi, è destinato in tali ipotesi a concludersi con una sentenza processuale, dichiarativa dell'impossibilità di prosecuzione per mancata instaurazione del contraddittorio.
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: dichiara improcedibile il ricorso e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
nulla sulle spese.
Latina, data del deposito
Il Giudice
TO RI ST