Articolo 18 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 17Articolo 19
Versione
2 settembre 1985
Art. 18.

Oltre ai casi previsti dall' articolo 2674 del codice civile , il conservatore non puo' ricevere le note di trascrizione, iscrizione o annotazione quando non sono conformi alle disposizioni di cui al precedente articolo.
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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