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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 08/01/2026, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 41/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1486/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto,43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1825 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2931/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 31/05/2025 fascicolo processuale RGR 1486/2025, il sig. Ricorrente_1 difeso dal dott. Difensore_1, impugnava avviso di accertamento IMU n.1825 in merito all'omesso versamento delle aree fabbricabili, notificato dal Comune di Triggiano anno d'imposta 2019 per l'importo di Euro 2.528,10 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motiivi:
1-Carenza di motivazione, violazione dell'art.5 del dlgs n.504/92 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE);
2-Disparità di trattamento della stessa materia da contendere con altri contribuenti, vincoli sulle aree edificabili soggetti alla tassazione IMU e quindi la infondatezza dei valori accertati.
3-Riduzione del valore delle aree edificabili disposte dal Comune di Triggiano, in discesa nel tempo l'ultima in data 30/12/2020, con delibera di Giunta, determinando il valore tassabile al mq.54,12.
In data 01/12/2025 il ricorrente depositava memorie aggiuntive, in via principale insisteva nell'accoglimento del ricorso, in via subordinata chiedeva il pagamento dell'IMU con la riduzione del valore delle aree accertate in euro 54,12 al mq. con disapplicazione delle sanzioni per incertezza della norma in merito.
Il ricorso veniva notificato al Comune di Triggiano, il quale si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate dichiarava la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto parzialmente.
Nella discussione odierna il ricorrente ha ribadito l'insussistenza del valore delle aree edificabili in questione, come evidenziata dalla perizia giurata a firma dell' ing.Nominativo_1, dovuto ad un vincolo idrogeologico, infatti la stessa Amministrazione del Comune di Triggiano ha ridotto nel tempo in ribasso tale valore, inizialmente nella misura di Euro 213,47 al mq, successivamente ad Euro 80,00 al mq, in ultimo con la delibera di Giunta n. 155/2020 citata in Euro 54,12 al mq., con lo scopo di giungere al valore effettivo del comune commercio delle aree citate.
Alla stregua di ciò, la Corte ritiene giusto ed equo stabilire il valore delle aree de quibus in Euro 54,12 al mq. in riferimento alla citata delibera di Giunta, come base imponibile su cui determinare l'imposta IMU, conforme alle varie sentenze dei Giudici di I Grado e II Grado in merito.
Per le ragioni illustrate non vi sono validi motivi di annullamento dell'accertamento in toto, bensì un accoglimento parziale.
In definitiva, il ricorso va accolto in merito alla parziale legittimità dell'atto impugnato, determinando la riduzione in Euro 54,12 a mq, il valore delle aree fabbricabili oggetto dell'accertamento. Quanto alle sanzioni, la stessa Corte dichiara l'applicabilità al minimo stabilite, stante la complessità della materia da contendere e le incertezze applicative, relative alle plurime delibere comunali per il ribasso dei valori delle suddette aree.
Riguardante gli altri motivi di doglianze non esaminati, sono stati ritenute dalla Corte irrilevanti e inidonei alla conclusione di una decisione diversa.
Considerata la reciproca soccombenza delle questioni, riguardante la materia da contendere, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, in composizione monocratica, così decide: a) Accoglie parzialmente il ricorso e di conseguenza determina il valore delle aree edificabili contestate ai fini IMU in euro 54,12 al metro quadro, sanzioni al minimo. Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE RELATORE
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore
09:00 in composizione monocratica:
MAZZARACO EUSTACHIO, Giudice monocratico in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1486/2025 depositato il 31/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto,43 70019 Triggiano BA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1825 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2931/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato:Rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato il 31/05/2025 fascicolo processuale RGR 1486/2025, il sig. Ricorrente_1 difeso dal dott. Difensore_1, impugnava avviso di accertamento IMU n.1825 in merito all'omesso versamento delle aree fabbricabili, notificato dal Comune di Triggiano anno d'imposta 2019 per l'importo di Euro 2.528,10 comprensivo di sanzioni ed interessi.
Il ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato per i seguenti motiivi:
1-Carenza di motivazione, violazione dell'art.5 del dlgs n.504/92 (STATUTO DEL CONTRIBUENTE);
2-Disparità di trattamento della stessa materia da contendere con altri contribuenti, vincoli sulle aree edificabili soggetti alla tassazione IMU e quindi la infondatezza dei valori accertati.
3-Riduzione del valore delle aree edificabili disposte dal Comune di Triggiano, in discesa nel tempo l'ultima in data 30/12/2020, con delibera di Giunta, determinando il valore tassabile al mq.54,12.
In data 01/12/2025 il ricorrente depositava memorie aggiuntive, in via principale insisteva nell'accoglimento del ricorso, in via subordinata chiedeva il pagamento dell'IMU con la riduzione del valore delle aree accertate in euro 54,12 al mq. con disapplicazione delle sanzioni per incertezza della norma in merito.
Il ricorso veniva notificato al Comune di Triggiano, il quale si costituiva in giudizio e nelle controdeduzioni depositate dichiarava la legittimità dell'atto impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita di essere accolto parzialmente.
Nella discussione odierna il ricorrente ha ribadito l'insussistenza del valore delle aree edificabili in questione, come evidenziata dalla perizia giurata a firma dell' ing.Nominativo_1, dovuto ad un vincolo idrogeologico, infatti la stessa Amministrazione del Comune di Triggiano ha ridotto nel tempo in ribasso tale valore, inizialmente nella misura di Euro 213,47 al mq, successivamente ad Euro 80,00 al mq, in ultimo con la delibera di Giunta n. 155/2020 citata in Euro 54,12 al mq., con lo scopo di giungere al valore effettivo del comune commercio delle aree citate.
Alla stregua di ciò, la Corte ritiene giusto ed equo stabilire il valore delle aree de quibus in Euro 54,12 al mq. in riferimento alla citata delibera di Giunta, come base imponibile su cui determinare l'imposta IMU, conforme alle varie sentenze dei Giudici di I Grado e II Grado in merito.
Per le ragioni illustrate non vi sono validi motivi di annullamento dell'accertamento in toto, bensì un accoglimento parziale.
In definitiva, il ricorso va accolto in merito alla parziale legittimità dell'atto impugnato, determinando la riduzione in Euro 54,12 a mq, il valore delle aree fabbricabili oggetto dell'accertamento. Quanto alle sanzioni, la stessa Corte dichiara l'applicabilità al minimo stabilite, stante la complessità della materia da contendere e le incertezze applicative, relative alle plurime delibere comunali per il ribasso dei valori delle suddette aree.
Riguardante gli altri motivi di doglianze non esaminati, sono stati ritenute dalla Corte irrilevanti e inidonei alla conclusione di una decisione diversa.
Considerata la reciproca soccombenza delle questioni, riguardante la materia da contendere, si dispone la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado, in composizione monocratica, così decide: a) Accoglie parzialmente il ricorso e di conseguenza determina il valore delle aree edificabili contestate ai fini IMU in euro 54,12 al metro quadro, sanzioni al minimo. Spese di giudizio compensate.
Così deciso in Bari, addì 11/12/2025
IL GIUDICE RELATORE