Articolo 3 della Legge 25 gennaio 1934, n. 285
Articolo 2Articolo 4
Versione
20 marzo 1934
Art. 3.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.

Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112 , 113 e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .
Entrata in vigore il 20 marzo 1934