Versione
20 marzo 1934
20 marzo 1934
Art. 3.
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.
Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112 , 113 e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .
L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata, ove lo ritenga opportuno, ad acquistare, ed, in caso di mancato accordo, ad espropriare, o ad assumere in temporanea gestione, i terreni compresi nel territorio del Parco.
Per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni si seguiranno le norme di cui agli articoli 112 , 113 e 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 .