Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di CATANZARO, Sezione Civile I, in composizione collegiale nelle persone: Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente Dott.ssa Elais Mellace Giudice Dott.ssa Rosanna Scillone Giudice Relatore all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1002/2017 del ruolo generale TRA
, nata a [...], il [...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Santo Viotti;
, nata a [...], il [...], (C.F. Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Michele Stranieri;
C.F._2
- attrici – CONTRO
, (C.F.: ), nato a [...], il 28 Controparte_2 CodiceFiscale_3 maggio 1966 ed ivi residente in [...] e rappresentato e difeso dall'Avv. Gaspare Guarino;
- convenuto -
OGGETTO: impugnazione testamento e lesione di legittima. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione le attrici convenivano in giudizio il comune fratello CP_2
, esponendo quanto riportato nei propri atti e concludendo cosi: Voglia l'On.le
[...]
Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, - previo ogni accertamento di rito, incidentale e presupposto alla presente domanda anche di declaratoria di apertura della successione del de-cuius , previa deter- Persona_1 minazione della massa ereditaria e conferimento da collazione dei beni in narrativa a favore delle attrici, quali coeredi:
-disporre la riduzione degli atti di disposizione in narrativa posti, in quanto simulati anche relativamente, indirettamente o da negozio misto con donazione, a lesione della legittima delle attrici nella misura eccedente la stessa, con conseguente nullità, inefficacia e/o annullamento degli atti di disposizione stessi;
-ricostituire e disporre, per l'effetto, la reintegra per equivalente della quota di legittima delle attrici nella misura che sarà determinata e del relativo controvalore, per l'effetto disponendo e condannando il convenuto al riconoscimento del valore in denaro di essa quota legittima per ciascuna delle attrici oltre gli interessi e la rivalutazione dalla domanda al soddisfo. Con condanna alla rifusione delle spese di lite e con le conseguenti statuizioni. In via istruttoria, chiedevano l'espletamento di CTU volta a: -determinare i valori degli immobili oggetto degli atti in contestazione;
- determinare l'intero asse ereditario ed il valore per equivalente della quota di legittima da reintegrare.
1. In via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda così come formulata;
2. IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare che ha Controparte_2 acquistato per usucapione da e da moglie del de Persona_1 Parte_2 cuius, madre del convenuto, la proprietà dell'immobile sito nel Comune di Catanzaro (CZ), alla via trav. VIII viale Crotone n. 23 riportato al n.c.e.u. di Catanzaro al foglio di mappa 95, p.lla 262, sub. 6;
3. IN VIA RICONVENZIONALE, accertare e dichiarare che ha Controparte_2 acquistato per usucapione da e da moglie del de Persona_1 Parte_2 cuius, madre del convenuto e delle attrici (ovvero dai suoi eredi), la quota di proprietà indivisa pari al 50%, nonché la quota di proprietà indivisa pari ad 1/3 (33,33%), derivante dalla morte del compianto marito , dell'immobile sito nel Comune di Catanzaro (CZ), alla via trav. VIII viale Crotone n. 23 riportato al n.c.e.u. di Catanzaro al foglio di mappa 95, p.lla 262, sub. 6;
4. Accertare e dichiarare che il sig. ha acquistato per usucapione Controparte_2 da (ovvero dai suoi eredi) la quota di proprietà indivisa pari ad 2/9 Parte_1
(22,22%) dell'immobile sito nel Comune di Catanzaro (CZ), alla via trav. VIII viale Crotone n. 23 riportato al n.c.e.u. di Catanzaro al foglio di mappa 95, p.lla 262, sub. 6; 5. Accertare e dichiarare che il sig. ha acquistato per usucapione Controparte_2 da (ovvero dai suoi eredi) la quota di proprietà indivisa pari ad 2/9 CP_1
(22,22%) dell'immobile sito nel Comune di Catanzaro (CZ), alla via trav. VIII viale Crotone n. 23 riportato al n.c.e.u. di Catanzaro al foglio di mappa 95, p.lla 262, sub. 6;
6. Ordinando la trascrizione della emananda sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari (ora Agenzia del territorio) di Catanzaro, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.
7. Rigettare la domanda attorea, perché la stessa è improponibile, inammissibile ed infondata, totalmente sfornita dei presupposti legittimanti l'azione intrapresa;
8. Munire la sentenza di causa di provvisoria esecuzione ex art 282 cpc.
9. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio. Dopo una serie di rinvii ed una riassunzione a causa del decesso di Parte_2 all'odierna udienza, le parti congiuntamente dichiaravano di avere definito la controversia con transazione stipulata in data 27 febbraio 2025 e, concludevano pertanto chiedendo che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese MOTIVI DELLA DECISIONE I]- Dell'intervenuta cessazione della materia del contendere Relativamente alla domanda di impugnazione di testamento e di riduzione in esame, è certamente cessata la materia del contendere, avendo le parti, per congiunta loro dichiarazione in tal senso, definito, come detto, la controversia con transazione stipulata in data 27 febbraio 2025 (cfr. atto di transazione cit., in entrambe i fascicoli); essendo noto che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della materia del contendere presuppone che [come nella specie] le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso” (v., tra le tante, Cass. Civ. n. 5188/15; n. 2063/14; n. 16150/10). I]- Del regolamento delle spese del presente giudizio Stante l'intervenuta detta transazione, con la quale le parti hanno espressamente previsto la compensazione delle spese del presente giudizio (v. transazione cit., in fascicolo ambo le parti), e la conseguente loro congiunta richiesta di dichiarazione di cessazione della materia del contendere, sussistono le condizioni per integralmente compensare le spese in discussione.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda in epigrafe emarginata;
-compensa integralmente le spese del presente giudizio;
Così deciso in Catanzaro il 4 marzo 2025 Il PRESIDENTE dott.ssa Francesca Garofalo Il Giudice Relatore dott.ssa Rosanna Scillone