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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/07/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2397 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 29 gennaio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parte_1 C.F._1
Pasquarella, come da procura in atti;
-attore-
E
, ( P.IVA: – R.E.A.: BN – 71916), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t.), rappresentata e difesa dall'avvocato
Antonella Russo, come da procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: All'udienza cartolare del 29 gennaio 2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni che agli assumeva di avere subito
[...] all'immobile di sua proprietà.
A sostegno della domanda, l'attore assumeva:
- di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Sant'Agata de' Goti (BN), alla Via
Starza n. 84, riportato in catasto al foglio 32, particella n. 279, subalterno 8, piano T;
1 - che la predetta unità immobiliare, nella notte tra l'11 ed il 12 marzo 2019, veniva invasa da acqua, mista a detriti e liquami, dovuti al malfunzionamento della rete fognaria;
- che tale evento aveva causato danni irrimediabili al mobilio, agli elettrodomestici, ai tendaggi, all'abbigliamento, alle tappezzerie ed alle conserve alimentari, quantificati in complessivi € 10.133,22;
- che le spese necessarie per lo sgombero dei locali da acque, fanghi, e liquami, nonché per la disinfestazione degli stessi venivano quantificate in euro 2.000,00;
- che l'esecuzione dei lavori aveva, inoltre, comportato il trasferimento presso altra abitazione, causando un danno da mancato godimento dei locali quantificato in € 2.000,00;
- che, infine, le spese tecniche per la stima dei danni subiti ammontavano ad € 1.000,00.
Pertanto, l'attore chiedeva la condanna della convenuta, ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051
c.c. quale gestore e concessionaria del servizio di somministrazione idrica e della rete fognaria del
, al risarcimento del danno patito per la complessiva somma di euro Controparte_2
15.133,22.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avverso dedotto, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell'attore, non avendo questi dimostrato di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa.
Deduceva, inoltre, l'insussistenza della invocata responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., stante la mancanza di prove circa il fatto storico dannoso dedotto e la dinamica dell'evento che, anche laddove ritenuto esistente, non sarebbe stato comunque riconducibile, sul piano causale, alla rete fognaria, dovendosi piuttosto indagare e/o considerare, in tema di efficienza causale del presunto sinistro, il comportamento del danneggiato ex art. 1227 c.c. Rilevava inoltre l'impossibilità di addebitare, sul piano soggettivo, un comportamento colposo o quantomeno poco diligente al gestore, che non si era reso autore di alcuna ommissione e/o violazione di obblighi di legge, anche di regole tecniche, tale da fondare la alternativa responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 c.c., pure invocata dall'attore.
La convenuta concludeva, in ogni caso, per il rigetto della domanda.
Alla prima udienza del 13/09/2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Era espletata attività istruttoria con l'escussione dei testi e l'espletamento di una CTU al fine di accertare ed eventualmente quantificare i danni lamentati in citazione.
All'esito del deposito della relazione del CTU, la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 La domanda attorea è infondata.
In via preliminare si rileva che solo in sede di comparsa conclusionale la convenuta ha espressamente eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 quarto comma c.p.c.
Ad ogni modo, tale eccezione va disattesa.
L'art. 164 c.p.c., infatti, commina la sanzione della nullità della citazione nell'ipotesi in cui sia omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda oppure ne sia assolutamente incerto l'oggetto.
Ebbene, dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo (di cui occorre tenere conto, secondo quanto disposto, tra le altre, dalla sentenza della Cass. Civ. sez. II n.1681 del 29 gennaio
2015) non vi è dubbio che parte attrice abbia rappresentato, in maniera sufficientemente precisa,
l'azione spiegata nonché i fatti su cui la stessa si basa, consentendo in tal modo alla controparte di apprestare adeguatamente le proprie difese.
Sempre in via preliminare, si osserva che l'attore, con la seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., ha depositato il titolo di proprietà dell'immobile oggetto di causa, dimostrando in tal modo la sua piena legittimazione alla proposizione del presente giudizio.
Venendo ora al merito della vicenda, per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che l'azione risarcitoria promossa dall'attore è riconducibile alla responsabilità ex art. 2051 c.c., che dispone testualmente "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Detta responsabilità ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Quest'ultimo deve, pertanto, provare esclusivamente l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (cfr. Cass. Civile 1.10.2004, n. 19653, Cass 5445/2006;
Cass. 3651/2006; Corte d'Appello di Torino 28.3.2007 sez III). Di contro il custode, anche quando si tratti della P.A, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito.
In altri termini, la responsabilità ex art 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di
3 controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta norma non dispensa però il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. n.
15761/2016) che sia idoneo ad eliminare il nesso causale e che può essere rappresentato da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della vittima medesima.
Ciò premesso, applicando tali principi alla fattispecie posta all'attenzione del Giudicante, va evidenziato che, dall'analisi dei documenti allegati in atti, alla luce dell'attività istruttoria espletata e delle risultanze della CTU, è emerso che l'evento dannoso lamentato dall'attore si è effettivamente verificato.
I due testi escussi all'udienza del 23.11.2022 – ci si riferisce nello specifico a e Parte_2 hanno infatti dichiarato di aver visionato l'immobile di proprietà dell'attore, e di Parte_3 averlo trovato invaso da melma e liquami.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, non è stata fornita la prova rigorosa che l'allagamento sia dipeso da una omessa o cattiva manutenzione della rete fognaria comunale la cui gestione è affidata alla società convenuta.
Ed infatti, il CTU nominato ing. , a cui è stato affidato l'incarico di verificare la Persona_1 causa dell'allagamento verificatosi nel locale taverna dell'immobile di proprietà dell'attore, nonché di quantificare i costi per l'esecuzione di lavori di ripristino, ha così precisato: “non sono stati riscontrati cedimenti o ostruzioni nei tratti fognari ispezionati “ (pag.13 della perizia versata in atti)… “Dalla ispezione del pozzetto A di immissione delle acque provenienti dall'abitazione veniva riscontrata un'anomalia per quanto riguarda le quote di innesto delle tubazioni di impianto. Tale anomalia riguarda il livello del fondo fogna del tubo di allaccio, ovvero quello che dalla proprietà privata scarica le acque nella fognatura principale, il quale coincide con il livello del tubo di impianto dei servizi igienici a servizio dell'abitazione dell'attore. Le verifiche eseguite nel pozzetto hanno mostrato chiaramente che l'allaccio privato non è stato eseguito a regola d'arte con conseguenti malfunzionamenti dal punto di vista idraulico determinati dalla formazione di fenomeni di rigurgito nel pozzetto A con “risalita” di reflui attraverso la condotta privata verso
l'abitazione. Tale fenomeno, però, può avvenire solo in occasione di eventi meteorici più significativi che determinano un innalzamento del livello nel pozzetto B e di conseguenza nel
4 pozzetto A a causa della maggiore difficoltà di deflusso delle acque attraverso la condotta A-B con formazione di fenomeni di rigurgito dei reflui…. Nel caso specifico, essendo le tubazioni A1 e A-B posti ad una differenza di quota minima (10 cm), l'allaccio favorisce le condizioni di reflusso dei reflui;
ciò in quanto lo stesso, risulta idraulicamente non corretto dal momento che le tubazioni di andata e partenza nei pozzetti sono posti pressocchè alla stessa quota di fondo fogna. Tale problematica è, però, una concausa dell'allagamento verificatosi ai danni dell'immobile dell'attore che è avvenuto certamente in occasione di un evento meteorico significativo, allorquando probabilmente la condotta principale B1 ha mostrato un deficit idraulico in quanto non è riuscita a far defluire tutta la portata in ingresso.” (cfr. pag.14 dell'elaborato peritale).
Il ctu nominato ha, infine, così concluso: “Certamente, laddove dovesse esserci un problema nella condotta fognaria nella quale si verifica un incremento anomalo della portata in seguito ad eventi metereologici intensi, questo è di natura strutturale, ovvero progettuale e non attiene in alcun modo alla manutenzione delle condotte, le quali sono risultate libere, non ostruite e perfettamente integre. A parere della sottoscritta sarebbe stato utile ai fini dell'accertamento comprendere se il ha effettuato o meno una verifica del funzionamento idraulico Controparte_3 dell'allaccio privato, in virtù di quanto sottoscritto dalla parti nel contatto tra il e la CP_2 società , poichè a pagina 12 del contratto si legge “Rimarrà di competenza del CP_1 CP_2 la responsabilità e lo svolgimento di quanto previsto dalla vigente normativa comunale, regionale
e/o nazionale in merito alle eventuali pratiche coattive o punitive nei confronti dei proprietari degli immobili e degli insediamenti produttivi che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi… La sporadicità dell'evento, unitamente al fatto che lo stesso si sia verificato in concomitanza di un evento meteorico più significativo, fa presupporre che vi sia un problema di eventuale sottodimensionamento della rete fognaria, e la non corretta esecuzione dell'allaccio privato ha concorso alla determinazione dell'evento.”(pag. 15)
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logico-giuridici, e possono pertanto fondare la presente statuizione.
L'evento dannoso lamentato dall'attore non è dunque imputabile, alla luce delle risultanze della
CTU, alla gestore del servizio idrico e della rete fognaria comunale, a cui è affidata la CP_1 manutenzione delle condotte che, come rilevato dal CTU, nel caso di specie apparivano all'ispezione libere (cfr. pag. 18 della perizia: “In condizioni asciutte il deflusso delle acque è regolare. Invece, in occasione di eventi di pioggia più significativi, laddove dovesse esserci un problema nella condotta fognaria nella quale si verifica un incremento anomalo della portata,
5 questo è di natura strutturale, ovvero progettuale e non attiene in alcun modo alla manutenzione delle condotte, le quali sono risultate libere, non ostruite e perfettamente integre”).
La società gestisce, infatti, la rete idrica e fognaria, in quanto deputata alla sua CP_1 manutenzione ordinaria, ma non anche alla realizzazione di interventi innovativi che competono al solo comune-proprietario.
La causa dell'evento dannoso nel caso di specie è stata individuata dal CTU in un vizio strutturale sia dell'impianto fognario comunale sia dell'allaccio privato alla rete fognaria pubblica che non è sttao eseguito a regola d'arte.
Ciò esclude il nesso causale tra l'evento dannoso e la res affidata alla custodia della società convenuta atteso che è stato dimostrato il caso fortuito ossia un fatto estraneo alla sfera di custodia della qual è il vizio strutturale della rete fognaria. CP_1
In proposito si osserva che, ove la gestione del servizio idrico e fognario è affidata dai Comuni ad un gestore che ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle reti idriche e fognarie, il gestore provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e del servizio fognario, mentre restano a carico del Comune-proprietario la realizzazione delle opere per l'ampliamento ed il rifacimento delle reti esistenti. Il quale proprietario delle reti, è comunque tenuto a vigilare sullo stato del CP_2 sistema idrico -fognario, non potendo totalmente disinteressarsene. In particolare, potrà profilarsi una responsabilità del nelle ipotesi di ingiustificata inerzia rispetto a comportamenti CP_2 dovuti.
Inoltre il è responsabile ogni qualvolta il danno riconducibile in via immediata a perdite CP_2 della rete sia dipeso eziologicamente da vizi strutturali di beni oggetto di custodia del CP_2 essendo quest'ultima una ipotesi di caso fortuito che impedisce il configurarsi di una responsabilità dell'ente gestore del servizio a cui è affidata la manutenzione dell'impianto.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori di cui al D.M. 147/2022 ( scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00) ridotti del 50% in considerazione della non complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di controversia.
Le spese di CTU, come liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti al 50% posto che gli accertamenti tecnici sono stati espletati nell'interesse di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti della ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Parte_1 CP_1 provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali di lite in favore della convenuta che liquida in € 2538,50 per compenso di avvocato, di cui € 459,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie, cpa e iva come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore e della convenuta ciascuno per il
50%.
Benevento, 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile-in persona della dott.ssa Floriana Consolante, con funzioni di giudice monocratico-, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2397 R.G.A.C.C. dell'anno 2021, riservata in decisione all'udienza cartolare del 29 gennaio 2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Parte_1 C.F._1
Pasquarella, come da procura in atti;
-attore-
E
, ( P.IVA: – R.E.A.: BN – 71916), in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore Delegato e legale rapp.te p.t.), rappresentata e difesa dall'avvocato
Antonella Russo, come da procura in atti;
-convenuta-
Conclusioni delle parti: All'udienza cartolare del 29 gennaio 2025, i difensori delle parti precisavano le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio la Parte_1 CP_1 al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni che agli assumeva di avere subito
[...] all'immobile di sua proprietà.
A sostegno della domanda, l'attore assumeva:
- di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Sant'Agata de' Goti (BN), alla Via
Starza n. 84, riportato in catasto al foglio 32, particella n. 279, subalterno 8, piano T;
1 - che la predetta unità immobiliare, nella notte tra l'11 ed il 12 marzo 2019, veniva invasa da acqua, mista a detriti e liquami, dovuti al malfunzionamento della rete fognaria;
- che tale evento aveva causato danni irrimediabili al mobilio, agli elettrodomestici, ai tendaggi, all'abbigliamento, alle tappezzerie ed alle conserve alimentari, quantificati in complessivi € 10.133,22;
- che le spese necessarie per lo sgombero dei locali da acque, fanghi, e liquami, nonché per la disinfestazione degli stessi venivano quantificate in euro 2.000,00;
- che l'esecuzione dei lavori aveva, inoltre, comportato il trasferimento presso altra abitazione, causando un danno da mancato godimento dei locali quantificato in € 2.000,00;
- che, infine, le spese tecniche per la stima dei danni subiti ammontavano ad € 1.000,00.
Pertanto, l'attore chiedeva la condanna della convenuta, ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2051
c.c. quale gestore e concessionaria del servizio di somministrazione idrica e della rete fognaria del
, al risarcimento del danno patito per la complessiva somma di euro Controparte_2
15.133,22.
Si costituiva in giudizio la contestando l'avverso dedotto, di cui chiedeva il rigetto. CP_1
Eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva dell'attore, non avendo questi dimostrato di essere proprietario dell'immobile oggetto di causa.
Deduceva, inoltre, l'insussistenza della invocata responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., stante la mancanza di prove circa il fatto storico dannoso dedotto e la dinamica dell'evento che, anche laddove ritenuto esistente, non sarebbe stato comunque riconducibile, sul piano causale, alla rete fognaria, dovendosi piuttosto indagare e/o considerare, in tema di efficienza causale del presunto sinistro, il comportamento del danneggiato ex art. 1227 c.c. Rilevava inoltre l'impossibilità di addebitare, sul piano soggettivo, un comportamento colposo o quantomeno poco diligente al gestore, che non si era reso autore di alcuna ommissione e/o violazione di obblighi di legge, anche di regole tecniche, tale da fondare la alternativa responsabilità da fatto illecito, ex art. 2043 c.c., pure invocata dall'attore.
La convenuta concludeva, in ogni caso, per il rigetto della domanda.
Alla prima udienza del 13/09/2021 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c.
Era espletata attività istruttoria con l'escussione dei testi e l'espletamento di una CTU al fine di accertare ed eventualmente quantificare i danni lamentati in citazione.
All'esito del deposito della relazione del CTU, la causa era riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2 La domanda attorea è infondata.
In via preliminare si rileva che solo in sede di comparsa conclusionale la convenuta ha espressamente eccepito la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 quarto comma c.p.c.
Ad ogni modo, tale eccezione va disattesa.
L'art. 164 c.p.c., infatti, commina la sanzione della nullità della citazione nell'ipotesi in cui sia omessa l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda oppure ne sia assolutamente incerto l'oggetto.
Ebbene, dall'esame del contenuto complessivo dell'atto introduttivo (di cui occorre tenere conto, secondo quanto disposto, tra le altre, dalla sentenza della Cass. Civ. sez. II n.1681 del 29 gennaio
2015) non vi è dubbio che parte attrice abbia rappresentato, in maniera sufficientemente precisa,
l'azione spiegata nonché i fatti su cui la stessa si basa, consentendo in tal modo alla controparte di apprestare adeguatamente le proprie difese.
Sempre in via preliminare, si osserva che l'attore, con la seconda memoria istruttoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., ha depositato il titolo di proprietà dell'immobile oggetto di causa, dimostrando in tal modo la sua piena legittimazione alla proposizione del presente giudizio.
Venendo ora al merito della vicenda, per un corretto inquadramento della fattispecie, appare opportuno premettere che l'azione risarcitoria promossa dall'attore è riconducibile alla responsabilità ex art. 2051 c.c., che dispone testualmente "ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".
Detta responsabilità ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiato.
Quest'ultimo deve, pertanto, provare esclusivamente l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto (cfr. Cass. Civile 1.10.2004, n. 19653, Cass 5445/2006;
Cass. 3651/2006; Corte d'Appello di Torino 28.3.2007 sez III). Di contro il custode, anche quando si tratti della P.A, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalla cosa, deve provare che esso si è verificato per caso fortuito.
In altri termini, la responsabilità ex art 2051 c.c. postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di
3 controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa. Detta norma non dispensa però il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione iuris tantum della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità (cfr. Cass. n.
15761/2016) che sia idoneo ad eliminare il nesso causale e che può essere rappresentato da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della vittima medesima.
Ciò premesso, applicando tali principi alla fattispecie posta all'attenzione del Giudicante, va evidenziato che, dall'analisi dei documenti allegati in atti, alla luce dell'attività istruttoria espletata e delle risultanze della CTU, è emerso che l'evento dannoso lamentato dall'attore si è effettivamente verificato.
I due testi escussi all'udienza del 23.11.2022 – ci si riferisce nello specifico a e Parte_2 hanno infatti dichiarato di aver visionato l'immobile di proprietà dell'attore, e di Parte_3 averlo trovato invaso da melma e liquami.
Tuttavia, ad avviso del Tribunale, non è stata fornita la prova rigorosa che l'allagamento sia dipeso da una omessa o cattiva manutenzione della rete fognaria comunale la cui gestione è affidata alla società convenuta.
Ed infatti, il CTU nominato ing. , a cui è stato affidato l'incarico di verificare la Persona_1 causa dell'allagamento verificatosi nel locale taverna dell'immobile di proprietà dell'attore, nonché di quantificare i costi per l'esecuzione di lavori di ripristino, ha così precisato: “non sono stati riscontrati cedimenti o ostruzioni nei tratti fognari ispezionati “ (pag.13 della perizia versata in atti)… “Dalla ispezione del pozzetto A di immissione delle acque provenienti dall'abitazione veniva riscontrata un'anomalia per quanto riguarda le quote di innesto delle tubazioni di impianto. Tale anomalia riguarda il livello del fondo fogna del tubo di allaccio, ovvero quello che dalla proprietà privata scarica le acque nella fognatura principale, il quale coincide con il livello del tubo di impianto dei servizi igienici a servizio dell'abitazione dell'attore. Le verifiche eseguite nel pozzetto hanno mostrato chiaramente che l'allaccio privato non è stato eseguito a regola d'arte con conseguenti malfunzionamenti dal punto di vista idraulico determinati dalla formazione di fenomeni di rigurgito nel pozzetto A con “risalita” di reflui attraverso la condotta privata verso
l'abitazione. Tale fenomeno, però, può avvenire solo in occasione di eventi meteorici più significativi che determinano un innalzamento del livello nel pozzetto B e di conseguenza nel
4 pozzetto A a causa della maggiore difficoltà di deflusso delle acque attraverso la condotta A-B con formazione di fenomeni di rigurgito dei reflui…. Nel caso specifico, essendo le tubazioni A1 e A-B posti ad una differenza di quota minima (10 cm), l'allaccio favorisce le condizioni di reflusso dei reflui;
ciò in quanto lo stesso, risulta idraulicamente non corretto dal momento che le tubazioni di andata e partenza nei pozzetti sono posti pressocchè alla stessa quota di fondo fogna. Tale problematica è, però, una concausa dell'allagamento verificatosi ai danni dell'immobile dell'attore che è avvenuto certamente in occasione di un evento meteorico significativo, allorquando probabilmente la condotta principale B1 ha mostrato un deficit idraulico in quanto non è riuscita a far defluire tutta la portata in ingresso.” (cfr. pag.14 dell'elaborato peritale).
Il ctu nominato ha, infine, così concluso: “Certamente, laddove dovesse esserci un problema nella condotta fognaria nella quale si verifica un incremento anomalo della portata in seguito ad eventi metereologici intensi, questo è di natura strutturale, ovvero progettuale e non attiene in alcun modo alla manutenzione delle condotte, le quali sono risultate libere, non ostruite e perfettamente integre. A parere della sottoscritta sarebbe stato utile ai fini dell'accertamento comprendere se il ha effettuato o meno una verifica del funzionamento idraulico Controparte_3 dell'allaccio privato, in virtù di quanto sottoscritto dalla parti nel contatto tra il e la CP_2 società , poichè a pagina 12 del contratto si legge “Rimarrà di competenza del CP_1 CP_2 la responsabilità e lo svolgimento di quanto previsto dalla vigente normativa comunale, regionale
e/o nazionale in merito alle eventuali pratiche coattive o punitive nei confronti dei proprietari degli immobili e degli insediamenti produttivi che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi… La sporadicità dell'evento, unitamente al fatto che lo stesso si sia verificato in concomitanza di un evento meteorico più significativo, fa presupporre che vi sia un problema di eventuale sottodimensionamento della rete fognaria, e la non corretta esecuzione dell'allaccio privato ha concorso alla determinazione dell'evento.”(pag. 15)
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU sono pienamente condivisibili, in quanto immuni da vizi logico-giuridici, e possono pertanto fondare la presente statuizione.
L'evento dannoso lamentato dall'attore non è dunque imputabile, alla luce delle risultanze della
CTU, alla gestore del servizio idrico e della rete fognaria comunale, a cui è affidata la CP_1 manutenzione delle condotte che, come rilevato dal CTU, nel caso di specie apparivano all'ispezione libere (cfr. pag. 18 della perizia: “In condizioni asciutte il deflusso delle acque è regolare. Invece, in occasione di eventi di pioggia più significativi, laddove dovesse esserci un problema nella condotta fognaria nella quale si verifica un incremento anomalo della portata,
5 questo è di natura strutturale, ovvero progettuale e non attiene in alcun modo alla manutenzione delle condotte, le quali sono risultate libere, non ostruite e perfettamente integre”).
La società gestisce, infatti, la rete idrica e fognaria, in quanto deputata alla sua CP_1 manutenzione ordinaria, ma non anche alla realizzazione di interventi innovativi che competono al solo comune-proprietario.
La causa dell'evento dannoso nel caso di specie è stata individuata dal CTU in un vizio strutturale sia dell'impianto fognario comunale sia dell'allaccio privato alla rete fognaria pubblica che non è sttao eseguito a regola d'arte.
Ciò esclude il nesso causale tra l'evento dannoso e la res affidata alla custodia della società convenuta atteso che è stato dimostrato il caso fortuito ossia un fatto estraneo alla sfera di custodia della qual è il vizio strutturale della rete fognaria. CP_1
In proposito si osserva che, ove la gestione del servizio idrico e fognario è affidata dai Comuni ad un gestore che ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle reti idriche e fognarie, il gestore provvede alla gestione del ciclo integrato dell'acqua e del servizio fognario, mentre restano a carico del Comune-proprietario la realizzazione delle opere per l'ampliamento ed il rifacimento delle reti esistenti. Il quale proprietario delle reti, è comunque tenuto a vigilare sullo stato del CP_2 sistema idrico -fognario, non potendo totalmente disinteressarsene. In particolare, potrà profilarsi una responsabilità del nelle ipotesi di ingiustificata inerzia rispetto a comportamenti CP_2 dovuti.
Inoltre il è responsabile ogni qualvolta il danno riconducibile in via immediata a perdite CP_2 della rete sia dipeso eziologicamente da vizi strutturali di beni oggetto di custodia del CP_2 essendo quest'ultima una ipotesi di caso fortuito che impedisce il configurarsi di una responsabilità dell'ente gestore del servizio a cui è affidata la manutenzione dell'impianto.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i valori di cui al D.M. 147/2022 ( scaglione da € 5200,01 ad € 26.000,00) ridotti del 50% in considerazione della non complessità delle questioni di fatto e di diritto oggetto di controversia.
Le spese di CTU, come liquidate, vengono poste a carico di entrambe le parti al 50% posto che gli accertamenti tecnici sono stati espletati nell'interesse di tutte le parti in causa.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda promossa da nei confronti della ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così Parte_1 CP_1 provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna l'attore al pagamento delle spese processuali di lite in favore della convenuta che liquida in € 2538,50 per compenso di avvocato, di cui € 459,50 per la fase di studio, €
388,50 per la fase introduttiva, € 840,00 per la fase istruttoria ed € 850,50 per la fase decisoria, oltre rimborso spese forfettarie, cpa e iva come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico dell'attore e della convenuta ciascuno per il
50%.
Benevento, 22 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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