Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 18/02/2026, n. 2844
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Impugnazione silenzio amministrativo su istanza di autotutela

    Il ricorso è stato accolto perché il silenzio amministrativo sull'istanza di autotutela è stato considerato illegittimo. Il giudice ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'autotutela obbligatoria nei casi di errore di persona, errore di calcolo ed errore sul presupposto d'imposta, o mancata considerazione di pagamenti effettuati.

  • Accolto
    Pagamento imposta TARI 2018 e 2019

    La Corte ha ritenuto che l'imposta per gli anni 2018 e 2019 fosse stata assolta dal precedente titolare dell'attività, il Sig. Nominativo_2, configurando una illegittima duplicazione della imposizione.

  • Accolto
    Errore di calcolo TARI 2024

    La Corte ha riscontrato un errore di calcolo nella determinazione della superficie tassata per l'anno 2024, dovendo questa essere commisurata alla superficie effettivamente destinata all'attività di affittacamere e non a quella complessiva indicata nell'avviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 18/02/2026, n. 2844
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2844
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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