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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVI, sentenza 18/02/2026, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2844/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI CECILIA GENNARO, Presidente e Relatore
CIMMINO STEFANO, Giudice
LOMBARDI MARIA ROSARIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7047/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA OBBL n. 0 TARI 2018
- AUTOTUTELA OBBL n. 0 TARI 2019
- AUTOTUTELA OBBL n. 0 TARI 2024
contro
Publiservizi Srl - 03218060659 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300001040 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300001729 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19012400032171 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: trascritte in parte narrativa.
Resistente/Appellato: trascritte in parte narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto in data 28/3/2025 – e depositato in data 14/4/2025 - nei confronti della
PUBLISERVIZI Srl, Concessionario della riscossione del Comune di Torre del EC, il Sig. Ricorrente_1
, rappresentato e difesa dal dottore commercialista Difensore_1 , presso il quale risultava elettivamente domiciliato, impugnava il rifiuto tacito, formatosi in data 11/2/2025, sull'istanza di autotutela obbligatoria inoltrata in data 13/11/2024 (ex art. 10-quater, comma 1, Legge n. 212/2000) essendo vanamente decorsi 90 giorni senza che sia pervenuta alcuna risposta relativamente all'annullamento dei seguenti atti, concernenti l'attività di Bed and Breakfast, asseritamente iniziata il 01/04/2022, svolta nell'immobile censito al Fg. 24 – Num. 114 – Sub 2):
1) Avviso di accertamento esecutivo TARI per omessa denuncia per l'anno d'imposta 2018, n.
19362300001040, notificato in data 15/03/2024;
2) Avviso di accertamento esecutivo TARI per omessa denuncia per l'anno d'imposta 2019, n.
19362300001729, anch'esso notificato in data 15.03.2024;
3) Avviso di pagamento ordinario TARI per l'anno d'imposta 2024, identificativo n. 19012400032171, emesso il 12.07.2024.
Il tutto per un totale complessivo pari a € 7.960,00 comprensivo di spese, sanzioni ed interessi.
Con i motivi svolti nel ricorso, fondati prevalentemente sul difetto di adeguata motivazione degli atti opposti ai sensi dell'art. 7, co. 1, L. n. 212/2000, il contribuente deduceva, rispettivamente e in sintesi: l'avvenuto pagamento dell'imposta per gli anni 2018 e 2019, oggetto dei due avvisi di accertamento notificati;
l'illegittimità dell'avviso di pagamento ordinario riferito all'anno d'imposta 2024 poiché affetto da errore di calcolo con riferimento alla superficie tassata, di mq. 184,00, in luogo di quella invece corrispondente a mq. 102,65 totali, come risultante da Relazioni tecniche depositate al S.U.A.P. del Comune di Torre del EC, con conseguente annullamento della pretesa impositiva tributaria nonché condanna del Concessionario al pagamento delle spese di giudizio, ex art. 15 D.Lgs. n. 546/92 da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Publiservizi Srl, in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1, C.F. CF_1, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Difensore_3 , C.F. CF_Difensore_3 e Difensore_2, si è ritualmente costituita in giudizio – con comparsa depositata il 26/8/2025 – controdeducendo, rispettivamente:
in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo per decorrenza dei termini di impugnazione ex art. 21 D. Lgs.546/1992 essendo inutilmente decorsi i 60 previsti dalla legge dalle notifiche dei due avvisi di accertamento avvenute, come documentato, in data 15/03/2024, non restando sospeso detto termine durante il silenzio serbato sull'istanza di autotutela presentata (Cassazione, n. 13367/2019);
nel merito, rilevandosi piuttosto contraddittorie le asserzioni provenienti dal ricorrente circa la presunta assenza del presupposto impositivo e l'erroneità della superficie tassata in quanto “in un primo momento sostiene che per le annualità 2018 e 2019 mancava il presupposto impositivo per aver egli avviato l'attività nel 2022; poi, asserisce, in contrasto con quanto poco prima dichiarato, che per le su emarginate annualità la tari era stata regolarmente assolta dal signor Nominativo_2. Quindi: l'istante ritiene che il presupposto impositivo per dette annualità esistesse oppure no? (Sic!). Ebbene, contrariamente a quanto dichiarato, la resistente ritiene di confutare entrambe le asserzioni di controparte in quanto, in relazione alla prima asserzione, come si evince dalle allegate recensioni rinvenute sul web e risalenti alle annualità de qua, è evidente che il ricorrente esercitasse già l'attività di b&b/affittacamere e che non avesse reso la prescritta denuncia ai fini tari. Ma vi è di più; proprio dalla relazione tecnica datata 19/02/2016 ed allegata dal signor
Ricorrente_1 è di palmare evidenza che il ricorrente esercitasse già detta attività sin dall'anno 2016 nell'immobile identificato in catasto con i dati foglio 24 particella 114 sub 3. Infatti, si legge testualmente “…di procedere ai rilievi tecnici per l'annessione di una ulteriore camera alla sua attività di B & B, già autorizzata dall'ufficio SUAP il 05/05/2015 pratica 249/15”. Quindi, contrariamente alle doglianze sollevate col ricorso, ritiene non solo che l'istante esercitava già detta attività dall'anno 2015, così come autorizzato dall'ente comunale, ma nel 2016 dichiarava di ampliare la superficie occupata/detenuta per l'attività di B & B di una ulteriore camera, riconoscendo di raggiungere una superficie totale di mq 118,04. Inoltre, in relazione alla seconda asserzione, e cioè che per le su emarginate annualità la tari fosse stata regolarmente assolta dal signor Nominativo_2 e nel premettere che manca la prova dei presunti versamenti effettuati a nome del signor Nominativo_2, ha precisato che “quest'ultimo, titolare evidentemente di un'analoga attività presso lo stesso indirizzo dove altresì risiede anagraficamente, ha una distinta posizione contributiva tari per soli 60 mq dichiarati. Peraltro, come si evince facilmente dalle visure catastali, presso l'immobile sito in
I Vico S. Vito esistono due cespiti catastalmente distinti: quello indicato negli avvisi di accertamento e quello i cui dati catastali sono indicati nella relazione tecnica prodotta da controparte. Infine, si ribadisce, circa la misura della superficie tassata, che la bontà dell'operato della concessionaria è avvalorata dalla redazione della scheda di censimento 11K02/2022/3376 allegata con l'indicazione delle aree tassabili avvenuta in contraddittorio con la parte, munita di rappresentanza, che l'ha sottoscritta e dove peraltro vengono riportati in maniera dettagliata gli elementi e le superfici sottoposte a tassazione”.
Pertanto, concludeva per l'estraneità della circostanza in esame rispetto all'elencazione tassativa dell'articolo
10-quater della Legge 212/2000 per l'esercizio dell'autotutela obbligatoria e conseguente legittimità della pretesa creditoria, con connessa infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso proposto, chiedendo la vittoria di spese e competenze di causa.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica, in data 20/11/2025, tendenti a confutare l'assunto avversario precisato nell'atto di costituzione in giudizio, ribadendo non solo l'avvenuto versamento dell'imposta pretesa per gli anni 2018 e 2019 da parte del padre Nominativo_2, cedente l'attività oggetto di accertamento che conduceva illo tempore ma solamente dall'anno 2022, e contestando l'omessa considerazione, ai fini della quantificazione del tributo dovuto, della superficie concretamente destinata all'attività di affittacamere svolta quale risultante per effetto della sottrazione, da quella complessiva dell'immobile de quo, della parte destinata a civile abitazione proprio dal padre che ivi dimora, confermando quanto dichiarato nel resto e le conclusioni rassegnate.
Al termine della discussione, avvenuta nell'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dal difensore del ricorrente, comparso con collegamento “da remoto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale (seguendo un ordine logico giuridico delle questioni da risolvere, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex comb. disp. artt. 187, co. 2, 276 c.p.c. e 101 c.p.c. e 1, co. 2, e 20 e ss. del D. Lgs. n. 546/1992), va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente Publiservizi Srl rilevandosi essa destituita di giuridico fondamento dal momento che, alla data di proposizione del ricorso (coincidente con la sua notifica avvenuta il 28/3/2025) non risulta ancora interamente decorso il termine o limite annuale - iniziato soltanto dal momento della intervenuta definitività dell'atto, nella specie gli avvisi di accertamento indicati – non trovandoci contrariamente al cospetto di una sentenza passata in giudicato favorevole all'ente impositore - relativamente agli atti che, sebbene viziati, non siano stati oggetto di specifica e tempestiva impugnazione, giovando ricordare, in proposito, quanto normativamente stabilito in tema di esercizio del potere-dovere giuridico di autotutela tributaria c.d. “obbligatoria” o “necessaria”, introdotto dall'art. 10-quater, comma 1, L. n. 212/2000, come riscritto dal D.Lgs. n. 219/2023, finalizzato all'applicazione del principio della una “giusta imposizione” ex art. 53 Cost. e di “buon andamento della
Pubblica Amministrazione” ex art. 97 Cost. (in termini, Cass., SS. UU., n. 30051 del 2024 e Cass., Ord. n.
12684/2024; C. Cost., sentenza n. 182 del 2017; cfr., inoltre, Circ. n. 21/E del 7/12/2024 dell'Agenzia delle
Entrate).
Nel merito della vicenda processuale in esame, il ricorso è meritevole di essere accolto nei termini di seguito esplicitati.
Occorre, preliminarmente, rilevare che, come appena precisato, il ricorso proposto si fonda ed ha per oggetto l'impugnativa del c.d. silenzio amministrativo formatosi in data 11/2/2025 – vale a dire trascorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto dalla legge - sull'istanza di autotutela proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 10-quater L. n. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, inoltrata in data 13/11/2024, volto all'annullamento degli atti amministrativi impugnati.
Ebbene, così circoscritto il thema decidendum e nel rispetto del principio delle domande dedotte in giudizio in correlazione agli elementi identificativi oggettivi dell'azione proposta secondo le risultanze complessive della causa ("petitum" e "causa petendi") nonché di quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato onde evitare pronunce nulle poiché rese extra o ultra petita (ex art. 112 c.p.c., normativa applicabile per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 1, co. 2, D, Lgs. n. 546/92), il sindacato di questo Giudice, espressamente richiesto o investito della decisione, non può che arrestarsi - attese le sussistenti preclusioni processuali (in termini, Cass., Sez. civ. II, ordinanza 9/10/2023, n. 28288; Sez. civ. III, 16/2/2021, n. 4031 e 30/9/2020, n.
20898 e Cass., n. 6538/2010) - sull'atto di diniego tacito opposto dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela c.d. obbligatoria, per cui la pronuncia deve necessariamente riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità dell'evidenziato rifiuto tacito, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l'esercizio di tale potere.
La Corte ritiene opportuno ricordare che il richiamato e novellato art.10-quater della Legge n.212/2000 prevede espressamente:
- al comma 1 (rubricato “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”) “L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza”;
- al comma 2 (rubricato “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”) “L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”;
- al comma 3 “Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo”.
Ne consegue (comma 2) che l'Amministrazione finanziaria non procede all'autotutela soltanto nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato ad essa favorevole, ovvero in caso di atti definitivi, decorso un anno dalla mancata impugnazione, e che (art. 10-quinquies, L. 212/2000 rubricato “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”) è riconosciuto all'Amministrazione finanziaria il potere di procedere in autotutela anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione, fermo restando che l'istanza di autotutela presentata – sia obbligatoria che facoltativa – non sospende i termini di impugnazione.
Secondo la giurisprudenza di merito più recente e prevalente, perfettamente condivisibile, infatti, “In materia processual-tributaria, il giudice del merito ha sindacato pieno in merito a una violazione di una ipotesi di autotutela ritenuta dal contribuente obbligatoria, per mero errore materiale, anche allorquando l'atto di liquidazione "a monte" non sia stato impugnato, purché la relativa istanza di autotutela sia stata presentata entro un anno dalla notifica dell'atto impositivo” (Corte Giustizia Trib. I° grado Ascoli Piceno sez. I, 10/06/2025,
n.319). Né l'applicazione di tale norma può essere limitata in base ad interpretazioni formalistiche, atteso che la sua finalità è quella di tutelare interessi di rango costituzionale, vale a dire la giustizia sostanziale dell'imposizione fiscale (la cd. “giusta imposta”), come sottolineato, ex multis, anche da Corte Giustizia Trib.
II grado Perugia, (Umbria) sez. I, 13/05/2025, n.137, secondo cui “In materia tributaria, l'autotutela di tipo sostitutivo non è una forma di tutela del contribuente rispetto alla pretesa tributaria, ma l'esercizio di un potere officioso riconosciuto alla P.A., volto a emendare, per ragioni superiori di interesse generale, vizi di legittimità di un precedente provvedimento” e, ancor più chiaramente, da Corte Giustizia Trib. II grado Milano,
(Lombardia) sez. IV, 05/05/2025, n.1169, che stabilisce appunto che: “In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela, attribuito all'Amministrazione finanziaria, trae fondamento, al pari dell'esercizio della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati”.
Siffatta disposizione normativa non solo non lascia alcun margine di discrezionalità all'Amministrazione procedente - atteso che, l'uso del verbo all'indicativo presente (“procede”), com'è noto, in base alle norme tecniche di redazione normativa, esprime già in sé il concetto di obbligatorietà e perentorietà, in luogo del
“può procedere” - ma rivela anche un ambito di applicazione quasi illimitato, laddove il legislatore ha tenuto a specificare l'assoluta irrilevanza di alcune circostanze che, invece, di solito rilevano, quali la mancanza di una istanza di parte, la pendenza di giudizio o la presenza di atti definitivi. Ebbene, tali circostanze, che di solito impedirebbero una nuova valutazione da parte dell'Amministrazione, in questo caso, per l'eccezionalità delle circostanze descritte dalla norma alle lettere dalla a) alla g), devono cedere il passo all'applicazione dell'art. 10-quater, proprio perché tale disposizione normativa si erge a tutela di interessi di rango superiore rispetto a quelli, di natura viceversa meramente processuale, su cui si potrebbe fondare la decisione di subordinare l'applicazione di tale norma ad un'istanza di parte o di escluderla in presenza di un giudizio pendente o di un atto definitivo, per l'effetto abiurando un potere “officioso” del giudice e decretando una definitiva violazione del principio di legalità dell'azione della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, secondo quanto ritenuto dalla migliore dottrina e dalla condivisibile e più recente giurisprudenza, deve procedersi all'accoglimento del ricorso proposto con conseguente potere sostitutivo del giudice tributario di annullamento degli atti impugnati (conforme, tra tante, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, sentenza n. 1771/2025) ricorrendo rispettivamente – come dedotto nei motivi ben illustrati dalla difesa del ricorrente con argomentazioni che non risultano essere stata idoneamente confutate dalla parte resistente a sostegno delle difese articolate nell'atto di costituzione in giudizio:
- l'ipotesi contemplata e tipizzata nel comma 1, lett. a) e lett. e) dell'art. 10-quater L. n. 212/2000 per quanto riguarda gli avvisi di accertamento TARI emessi per gli anni 2018 e 2019 per presunta omessa denuncia, dal momento che la relativa imposta è stata interamente e regolarmente assolta dal Sig. Nominativo_2, precedente titolare dell'attività di affittacamere poi ceduta al ricorrente a decorrere dall'1/4/2022 (cfr. apposita visura ordinaria allegata rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Napoli), come risulta inequivocabilmente dalle evidenze documentali versate in atti (cfr. All. n. 1 e n. 2 al ricorso introduttivo concernenti le ricevute di pagamento rateali del tributo preteso e scheda di rilevazione TARI – Resistente_1 cod. pratica 11K02-2022-3376, da cui si ricava, piuttosto agevolmente, la data di inizio dell'occupazione/detenzione dei locali a decorrere dal 2 maggio 2022”) diversamente comportando, quindi, una illegittima ed indebita duplicazione o doppia imposizione;
- l'ipotesi tipizzata nel comma 1, ma alla lett. b) in ragione del lapalissiano “errore di calcolo” emergente nella liquidazione ed applicazione dell'imposta relativamente alla pretesa oggetto dell'avviso di pagamento impugnato, benché facoltativamente, per l'anno d'imposta 2024, dal momento che la sua determinazione fa riferimento ad una superficie tassata di mq. 184,00, in luogo di quella invece reale di mq. 102,65 totali, come risultante dalle Relazioni tecniche - depositate all'Associazione_1 del Comune di Torre del EC dal ricorrente (cfr. All. 3 e 4) – connesse con la pratica n. 249/15 del 5/5/2015 di annessione di un'ulteriore camera per l'attività di Bed & Breafast, di asseverazione dello stato dei luoghi oltre a dichiarazione di conformità agli elaborati planimetrici redatti dal geom. Nominativo_3 in data 19/2/2016 resa dall'ing. Nominativo_4 a seguito di ripetuto sopralluogo eseguito presso l'immobile in questione in data 31/8/2025, con allegata planimetria, cui andrà necessariamente commisurata la pretesa tributaria legittimamente dovuta dovendo l'Ente impositore – e il Concessionario - tener chiaramente conto, nella determinazione del tributo dovuto, esclusivamente delle aree tassabili ai fini IMU, escludendo quelle dell'unità immobiliare in questione, sita in Indirizzo_1° Nominativo_5, n. 15 occupate o possedute dal sig. Nominativo_2 e destinate a propria abitazione principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 15 D. Lgs. n. 546/92 e, liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. e i., vengono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati dichiarando non dovuta la TA.RI. in favore del Comune di
Torre del EC per gli anni 2018 e 2019 e da rideterminare limitatamente all'anno d'imposta 2024 per le ragioni riportate in motivazione.
Condanna Publiservizi Srl al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 450,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli in data 13 gennaio 2026.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 16, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI CECILIA GENNARO, Presidente e Relatore
CIMMINO STEFANO, Giudice
LOMBARDI MARIA ROSARIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7047/2025 depositato il 14/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Publiservizi Srl - 03218060659
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AUTOTUTELA OBBL n. 0 TARI 2018
- AUTOTUTELA OBBL n. 0 TARI 2019
- AUTOTUTELA OBBL n. 0 TARI 2024
contro
Publiservizi Srl - 03218060659 Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300001040 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19362300001729 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19012400032171 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 307/2026 depositato il
14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: trascritte in parte narrativa.
Resistente/Appellato: trascritte in parte narrativa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto in data 28/3/2025 – e depositato in data 14/4/2025 - nei confronti della
PUBLISERVIZI Srl, Concessionario della riscossione del Comune di Torre del EC, il Sig. Ricorrente_1
, rappresentato e difesa dal dottore commercialista Difensore_1 , presso il quale risultava elettivamente domiciliato, impugnava il rifiuto tacito, formatosi in data 11/2/2025, sull'istanza di autotutela obbligatoria inoltrata in data 13/11/2024 (ex art. 10-quater, comma 1, Legge n. 212/2000) essendo vanamente decorsi 90 giorni senza che sia pervenuta alcuna risposta relativamente all'annullamento dei seguenti atti, concernenti l'attività di Bed and Breakfast, asseritamente iniziata il 01/04/2022, svolta nell'immobile censito al Fg. 24 – Num. 114 – Sub 2):
1) Avviso di accertamento esecutivo TARI per omessa denuncia per l'anno d'imposta 2018, n.
19362300001040, notificato in data 15/03/2024;
2) Avviso di accertamento esecutivo TARI per omessa denuncia per l'anno d'imposta 2019, n.
19362300001729, anch'esso notificato in data 15.03.2024;
3) Avviso di pagamento ordinario TARI per l'anno d'imposta 2024, identificativo n. 19012400032171, emesso il 12.07.2024.
Il tutto per un totale complessivo pari a € 7.960,00 comprensivo di spese, sanzioni ed interessi.
Con i motivi svolti nel ricorso, fondati prevalentemente sul difetto di adeguata motivazione degli atti opposti ai sensi dell'art. 7, co. 1, L. n. 212/2000, il contribuente deduceva, rispettivamente e in sintesi: l'avvenuto pagamento dell'imposta per gli anni 2018 e 2019, oggetto dei due avvisi di accertamento notificati;
l'illegittimità dell'avviso di pagamento ordinario riferito all'anno d'imposta 2024 poiché affetto da errore di calcolo con riferimento alla superficie tassata, di mq. 184,00, in luogo di quella invece corrispondente a mq. 102,65 totali, come risultante da Relazioni tecniche depositate al S.U.A.P. del Comune di Torre del EC, con conseguente annullamento della pretesa impositiva tributaria nonché condanna del Concessionario al pagamento delle spese di giudizio, ex art. 15 D.Lgs. n. 546/92 da distrarre in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
La Publiservizi Srl, in persona del legale rappresentante p.t. Nominativo_1, C.F. CF_1, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Difensore_3 , C.F. CF_Difensore_3 e Difensore_2, si è ritualmente costituita in giudizio – con comparsa depositata il 26/8/2025 – controdeducendo, rispettivamente:
in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso poiché tardivo per decorrenza dei termini di impugnazione ex art. 21 D. Lgs.546/1992 essendo inutilmente decorsi i 60 previsti dalla legge dalle notifiche dei due avvisi di accertamento avvenute, come documentato, in data 15/03/2024, non restando sospeso detto termine durante il silenzio serbato sull'istanza di autotutela presentata (Cassazione, n. 13367/2019);
nel merito, rilevandosi piuttosto contraddittorie le asserzioni provenienti dal ricorrente circa la presunta assenza del presupposto impositivo e l'erroneità della superficie tassata in quanto “in un primo momento sostiene che per le annualità 2018 e 2019 mancava il presupposto impositivo per aver egli avviato l'attività nel 2022; poi, asserisce, in contrasto con quanto poco prima dichiarato, che per le su emarginate annualità la tari era stata regolarmente assolta dal signor Nominativo_2. Quindi: l'istante ritiene che il presupposto impositivo per dette annualità esistesse oppure no? (Sic!). Ebbene, contrariamente a quanto dichiarato, la resistente ritiene di confutare entrambe le asserzioni di controparte in quanto, in relazione alla prima asserzione, come si evince dalle allegate recensioni rinvenute sul web e risalenti alle annualità de qua, è evidente che il ricorrente esercitasse già l'attività di b&b/affittacamere e che non avesse reso la prescritta denuncia ai fini tari. Ma vi è di più; proprio dalla relazione tecnica datata 19/02/2016 ed allegata dal signor
Ricorrente_1 è di palmare evidenza che il ricorrente esercitasse già detta attività sin dall'anno 2016 nell'immobile identificato in catasto con i dati foglio 24 particella 114 sub 3. Infatti, si legge testualmente “…di procedere ai rilievi tecnici per l'annessione di una ulteriore camera alla sua attività di B & B, già autorizzata dall'ufficio SUAP il 05/05/2015 pratica 249/15”. Quindi, contrariamente alle doglianze sollevate col ricorso, ritiene non solo che l'istante esercitava già detta attività dall'anno 2015, così come autorizzato dall'ente comunale, ma nel 2016 dichiarava di ampliare la superficie occupata/detenuta per l'attività di B & B di una ulteriore camera, riconoscendo di raggiungere una superficie totale di mq 118,04. Inoltre, in relazione alla seconda asserzione, e cioè che per le su emarginate annualità la tari fosse stata regolarmente assolta dal signor Nominativo_2 e nel premettere che manca la prova dei presunti versamenti effettuati a nome del signor Nominativo_2, ha precisato che “quest'ultimo, titolare evidentemente di un'analoga attività presso lo stesso indirizzo dove altresì risiede anagraficamente, ha una distinta posizione contributiva tari per soli 60 mq dichiarati. Peraltro, come si evince facilmente dalle visure catastali, presso l'immobile sito in
I Vico S. Vito esistono due cespiti catastalmente distinti: quello indicato negli avvisi di accertamento e quello i cui dati catastali sono indicati nella relazione tecnica prodotta da controparte. Infine, si ribadisce, circa la misura della superficie tassata, che la bontà dell'operato della concessionaria è avvalorata dalla redazione della scheda di censimento 11K02/2022/3376 allegata con l'indicazione delle aree tassabili avvenuta in contraddittorio con la parte, munita di rappresentanza, che l'ha sottoscritta e dove peraltro vengono riportati in maniera dettagliata gli elementi e le superfici sottoposte a tassazione”.
Pertanto, concludeva per l'estraneità della circostanza in esame rispetto all'elencazione tassativa dell'articolo
10-quater della Legge 212/2000 per l'esercizio dell'autotutela obbligatoria e conseguente legittimità della pretesa creditoria, con connessa infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso proposto, chiedendo la vittoria di spese e competenze di causa.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica, in data 20/11/2025, tendenti a confutare l'assunto avversario precisato nell'atto di costituzione in giudizio, ribadendo non solo l'avvenuto versamento dell'imposta pretesa per gli anni 2018 e 2019 da parte del padre Nominativo_2, cedente l'attività oggetto di accertamento che conduceva illo tempore ma solamente dall'anno 2022, e contestando l'omessa considerazione, ai fini della quantificazione del tributo dovuto, della superficie concretamente destinata all'attività di affittacamere svolta quale risultante per effetto della sottrazione, da quella complessiva dell'immobile de quo, della parte destinata a civile abitazione proprio dal padre che ivi dimora, confermando quanto dichiarato nel resto e le conclusioni rassegnate.
Al termine della discussione, avvenuta nell'udienza pubblica del 13 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta per la decisione sulle conclusioni rassegnate dal difensore del ricorrente, comparso con collegamento “da remoto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale (seguendo un ordine logico giuridico delle questioni da risolvere, rilevabili anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo ex comb. disp. artt. 187, co. 2, 276 c.p.c. e 101 c.p.c. e 1, co. 2, e 20 e ss. del D. Lgs. n. 546/1992), va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla parte resistente Publiservizi Srl rilevandosi essa destituita di giuridico fondamento dal momento che, alla data di proposizione del ricorso (coincidente con la sua notifica avvenuta il 28/3/2025) non risulta ancora interamente decorso il termine o limite annuale - iniziato soltanto dal momento della intervenuta definitività dell'atto, nella specie gli avvisi di accertamento indicati – non trovandoci contrariamente al cospetto di una sentenza passata in giudicato favorevole all'ente impositore - relativamente agli atti che, sebbene viziati, non siano stati oggetto di specifica e tempestiva impugnazione, giovando ricordare, in proposito, quanto normativamente stabilito in tema di esercizio del potere-dovere giuridico di autotutela tributaria c.d. “obbligatoria” o “necessaria”, introdotto dall'art. 10-quater, comma 1, L. n. 212/2000, come riscritto dal D.Lgs. n. 219/2023, finalizzato all'applicazione del principio della una “giusta imposizione” ex art. 53 Cost. e di “buon andamento della
Pubblica Amministrazione” ex art. 97 Cost. (in termini, Cass., SS. UU., n. 30051 del 2024 e Cass., Ord. n.
12684/2024; C. Cost., sentenza n. 182 del 2017; cfr., inoltre, Circ. n. 21/E del 7/12/2024 dell'Agenzia delle
Entrate).
Nel merito della vicenda processuale in esame, il ricorso è meritevole di essere accolto nei termini di seguito esplicitati.
Occorre, preliminarmente, rilevare che, come appena precisato, il ricorso proposto si fonda ed ha per oggetto l'impugnativa del c.d. silenzio amministrativo formatosi in data 11/2/2025 – vale a dire trascorso inutilmente il termine di 90 giorni previsto dalla legge - sull'istanza di autotutela proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 10-quater L. n. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, inoltrata in data 13/11/2024, volto all'annullamento degli atti amministrativi impugnati.
Ebbene, così circoscritto il thema decidendum e nel rispetto del principio delle domande dedotte in giudizio in correlazione agli elementi identificativi oggettivi dell'azione proposta secondo le risultanze complessive della causa ("petitum" e "causa petendi") nonché di quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato onde evitare pronunce nulle poiché rese extra o ultra petita (ex art. 112 c.p.c., normativa applicabile per effetto del rinvio dinamico operato dall'art. 1, co. 2, D, Lgs. n. 546/92), il sindacato di questo Giudice, espressamente richiesto o investito della decisione, non può che arrestarsi - attese le sussistenti preclusioni processuali (in termini, Cass., Sez. civ. II, ordinanza 9/10/2023, n. 28288; Sez. civ. III, 16/2/2021, n. 4031 e 30/9/2020, n.
20898 e Cass., n. 6538/2010) - sull'atto di diniego tacito opposto dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela c.d. obbligatoria, per cui la pronuncia deve necessariamente riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità dell'evidenziato rifiuto tacito, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l'esercizio di tale potere.
La Corte ritiene opportuno ricordare che il richiamato e novellato art.10-quater della Legge n.212/2000 prevede espressamente:
- al comma 1 (rubricato “Esercizio del potere di autotutela obbligatoria”) “L'amministrazione finanziaria procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione: a) errore di persona;
b) errore di calcolo;
c) errore sull'individuazione del tributo;
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
e) errore sul presupposto d'imposta;
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza”;
- al comma 2 (rubricato “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”) “L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”;
- al comma 3 “Con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione finanziaria ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n.20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo”.
Ne consegue (comma 2) che l'Amministrazione finanziaria non procede all'autotutela soltanto nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato ad essa favorevole, ovvero in caso di atti definitivi, decorso un anno dalla mancata impugnazione, e che (art. 10-quinquies, L. 212/2000 rubricato “Esercizio del potere di autotutela facoltativa”) è riconosciuto all'Amministrazione finanziaria il potere di procedere in autotutela anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione, fermo restando che l'istanza di autotutela presentata – sia obbligatoria che facoltativa – non sospende i termini di impugnazione.
Secondo la giurisprudenza di merito più recente e prevalente, perfettamente condivisibile, infatti, “In materia processual-tributaria, il giudice del merito ha sindacato pieno in merito a una violazione di una ipotesi di autotutela ritenuta dal contribuente obbligatoria, per mero errore materiale, anche allorquando l'atto di liquidazione "a monte" non sia stato impugnato, purché la relativa istanza di autotutela sia stata presentata entro un anno dalla notifica dell'atto impositivo” (Corte Giustizia Trib. I° grado Ascoli Piceno sez. I, 10/06/2025,
n.319). Né l'applicazione di tale norma può essere limitata in base ad interpretazioni formalistiche, atteso che la sua finalità è quella di tutelare interessi di rango costituzionale, vale a dire la giustizia sostanziale dell'imposizione fiscale (la cd. “giusta imposta”), come sottolineato, ex multis, anche da Corte Giustizia Trib.
II grado Perugia, (Umbria) sez. I, 13/05/2025, n.137, secondo cui “In materia tributaria, l'autotutela di tipo sostitutivo non è una forma di tutela del contribuente rispetto alla pretesa tributaria, ma l'esercizio di un potere officioso riconosciuto alla P.A., volto a emendare, per ragioni superiori di interesse generale, vizi di legittimità di un precedente provvedimento” e, ancor più chiaramente, da Corte Giustizia Trib. II grado Milano,
(Lombardia) sez. IV, 05/05/2025, n.1169, che stabilisce appunto che: “In tema di accertamento tributario, il potere di autotutela, attribuito all'Amministrazione finanziaria, trae fondamento, al pari dell'esercizio della potestà impositiva, dai principi costituzionali di cui agli artt. 2, 23, 53 e 97 Cost. in vista del perseguimento dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi legalmente accertati”.
Siffatta disposizione normativa non solo non lascia alcun margine di discrezionalità all'Amministrazione procedente - atteso che, l'uso del verbo all'indicativo presente (“procede”), com'è noto, in base alle norme tecniche di redazione normativa, esprime già in sé il concetto di obbligatorietà e perentorietà, in luogo del
“può procedere” - ma rivela anche un ambito di applicazione quasi illimitato, laddove il legislatore ha tenuto a specificare l'assoluta irrilevanza di alcune circostanze che, invece, di solito rilevano, quali la mancanza di una istanza di parte, la pendenza di giudizio o la presenza di atti definitivi. Ebbene, tali circostanze, che di solito impedirebbero una nuova valutazione da parte dell'Amministrazione, in questo caso, per l'eccezionalità delle circostanze descritte dalla norma alle lettere dalla a) alla g), devono cedere il passo all'applicazione dell'art. 10-quater, proprio perché tale disposizione normativa si erge a tutela di interessi di rango superiore rispetto a quelli, di natura viceversa meramente processuale, su cui si potrebbe fondare la decisione di subordinare l'applicazione di tale norma ad un'istanza di parte o di escluderla in presenza di un giudizio pendente o di un atto definitivo, per l'effetto abiurando un potere “officioso” del giudice e decretando una definitiva violazione del principio di legalità dell'azione della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, secondo quanto ritenuto dalla migliore dottrina e dalla condivisibile e più recente giurisprudenza, deve procedersi all'accoglimento del ricorso proposto con conseguente potere sostitutivo del giudice tributario di annullamento degli atti impugnati (conforme, tra tante, Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lecce, sentenza n. 1771/2025) ricorrendo rispettivamente – come dedotto nei motivi ben illustrati dalla difesa del ricorrente con argomentazioni che non risultano essere stata idoneamente confutate dalla parte resistente a sostegno delle difese articolate nell'atto di costituzione in giudizio:
- l'ipotesi contemplata e tipizzata nel comma 1, lett. a) e lett. e) dell'art. 10-quater L. n. 212/2000 per quanto riguarda gli avvisi di accertamento TARI emessi per gli anni 2018 e 2019 per presunta omessa denuncia, dal momento che la relativa imposta è stata interamente e regolarmente assolta dal Sig. Nominativo_2, precedente titolare dell'attività di affittacamere poi ceduta al ricorrente a decorrere dall'1/4/2022 (cfr. apposita visura ordinaria allegata rilasciata dalla C.C.I.A.A. di Napoli), come risulta inequivocabilmente dalle evidenze documentali versate in atti (cfr. All. n. 1 e n. 2 al ricorso introduttivo concernenti le ricevute di pagamento rateali del tributo preteso e scheda di rilevazione TARI – Resistente_1 cod. pratica 11K02-2022-3376, da cui si ricava, piuttosto agevolmente, la data di inizio dell'occupazione/detenzione dei locali a decorrere dal 2 maggio 2022”) diversamente comportando, quindi, una illegittima ed indebita duplicazione o doppia imposizione;
- l'ipotesi tipizzata nel comma 1, ma alla lett. b) in ragione del lapalissiano “errore di calcolo” emergente nella liquidazione ed applicazione dell'imposta relativamente alla pretesa oggetto dell'avviso di pagamento impugnato, benché facoltativamente, per l'anno d'imposta 2024, dal momento che la sua determinazione fa riferimento ad una superficie tassata di mq. 184,00, in luogo di quella invece reale di mq. 102,65 totali, come risultante dalle Relazioni tecniche - depositate all'Associazione_1 del Comune di Torre del EC dal ricorrente (cfr. All. 3 e 4) – connesse con la pratica n. 249/15 del 5/5/2015 di annessione di un'ulteriore camera per l'attività di Bed & Breafast, di asseverazione dello stato dei luoghi oltre a dichiarazione di conformità agli elaborati planimetrici redatti dal geom. Nominativo_3 in data 19/2/2016 resa dall'ing. Nominativo_4 a seguito di ripetuto sopralluogo eseguito presso l'immobile in questione in data 31/8/2025, con allegata planimetria, cui andrà necessariamente commisurata la pretesa tributaria legittimamente dovuta dovendo l'Ente impositore – e il Concessionario - tener chiaramente conto, nella determinazione del tributo dovuto, esclusivamente delle aree tassabili ai fini IMU, escludendo quelle dell'unità immobiliare in questione, sita in Indirizzo_1° Nominativo_5, n. 15 occupate o possedute dal sig. Nominativo_2 e destinate a propria abitazione principale.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 15 D. Lgs. n. 546/92 e, liquidate nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m. e i., vengono distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla gli atti impugnati dichiarando non dovuta la TA.RI. in favore del Comune di
Torre del EC per gli anni 2018 e 2019 e da rideterminare limitatamente all'anno d'imposta 2024 per le ragioni riportate in motivazione.
Condanna Publiservizi Srl al pagamento delle spese di giudizio che liquida in €. 450,00 per onorari, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli in data 13 gennaio 2026.