Sentenza 13 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/05/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.816 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, ed ivi residente in C.da S. Anna Cpl. , Res. C.F._1 CP_1
Del Poggio, Pal. elettivamente Controparte_2
domiciliato in Messina, Via Cesare Battisti, n. 48, presso lo studio dell'avv.
RAINERI NATALIA (C.F.: ), pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per procura in atti Email_1
PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_3
, ivi residente in [...], ed elettivamente C.F._3
domiciliata in Messina, Piazza F. Trombetta, n. 1, presso lo studio dell'Avv. SIGNORINA FRISENDA (C.F.: ), pec: C.F._4
E iuffrè. , che la rappresenta e difende per procura in atti;
Email_2
PARTE RESISTENTE
E
1
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Gerobino Pilli, n. 102, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Azzarà (cod. fisc. ) ed elettivamente domiciliato presso lo CodiceFiscale_6
studio legale del difensore, in Messina, Via Garibaldi n. 114, Fax 2
090679072, pec: che lo rappresenta e Email_4
difende giusta procura;
PARTE RESISTENTE
E
, C.F.: , nata a [...] il Controparte_5 C.F._7
10.03.2004, ed ivi residente in C.da S. Anna, Cpl. , Res. Del Poggio, CP_1
Pal. I/A – ; PARTE RESISTENTE Controparte_2
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .12 c.p.c., 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .47
c.p.c. depositato in cancelleria il 22.02.2024, premesso Parte_1
che in data 19.09.2003 egli aveva contratto matrimonio con
[...]
e che dalla loro unione erano nati due figli, nata il CP_3 _5
10.03.2004 e , nato il [...]; che in data 06.12.2019 le parti P_
avevano sottoscritto un accordo di scioglimento del matrimonio a seguito di convenzione di negoziazione assistita;
che il predetto accordo prevedeva l'obbligo del deducente di corrispondere alla un assegno CP_3
complessivo di € 1.150,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli;
che il Tribunale, su istanza congiunta, con provvedimento del
29.01.2023, aveva modificato il suddetto accordo, stabilendo che l'assegno per il mantenimento della figlia fosse corrisposto direttamente a _5
quest'ultima; che le condizioni economiche delle parti erano mutate, perché in data 31.12.2019 egli aveva cessato la ditta individuale Plain Assistence
2 di che dal 2020 egli era dipendente presso la società Parte_1
Ufficio & Soluzioni s.r.l.; che conseguentemente le proprie condizioni economiche erano peggiorate;
che la figlia , ancora non autonoma, _5
risiedeva presso l'abitazione paterna ma la non contribuiva al suo CP_3
mantenimento; tutto ciò premesso, chiedeva che l'assegno a suo carico per il mantenimento del figlio e della figlia fosse ridotto ad € P_ _5
200,00 mensili da versare direttamente ai figli e che fosse posto a carico della l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia CP_3 _5
corrispondendo direttamente in favore di quest'ultima la somma di €
200,00.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 06/07.30.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 03.05.2024 si costituiva che contestava la sussistenza dei presupposti Controparte_3
per una modifica dei provvedimenti vigenti, in quanto non risultava che le condizioni economiche del ricorrente fossero peggiorate ed anzi dalla documentazione reddituale prodotta emergeva che nell'anno 2022, allorquando le parti avevano modificato su istanza congiunta le modalità di corresponsione dell'assegno, egli aveva avuto un aumento dei redditi.
Osservava, poi, che il ricorrente percepiva un canone di locazione e viveva in un appartamento di proprietà dei figli, ai quali non corrispondeva alcunché per tale godimento, mentre ella viveva in un mini appartamento di sua proprietà. Si opponeva, in ogni caso, al pagamento diretto dell'assegno a favore del figlio con lei convivente, mancando una richiesta in P_
tal senso del figlio. Contestava anche la domanda di condanna della deducente a corrispondere un assegno per il mantenimento della figlia
, posto che non era vero che quest'ultima convivesse con il padre, _5
avendo la stessa solamente spostato la residenza anagrafica presso il padre;
3 in particolare, rilevava che al momento del deposito del ricorso la figlia viveva a Roma dove frequentava la facoltà di Psicologia, mentre successivamente, nel febbraio 2024, a causa del riacutizzarsi di un disturbo border line di personalità, aveva dovuto fare rientro a Messina, dove era andata a vivere insieme alla madre;
Eccepiva, conseguentemente, che il ricorrente era privo di legittimazione a chiedere un assegno per la figlia
. _5
Con memoria ex art. 473 bis. 17 depositata il 14.05.2024 il
[...]
evidenziava che la figlia frequentava le abitazioni tanto del Pt_1 _5
padre che della madre, ma aveva stabilito la residenza anagrafica presso il deducente;
ribadiva, poi, che le proprie condizioni economiche erano peggiorate e che nel valutare le sopravvenienze non si poteva tenere conto del decreto del 29.01.2023, che aveva modificato solo il destinatario del pagamento dell'assegno per la figlia . Osservava, inoltre, che le spese _5
straordinarie per i figli erano aumentate e che egli aveva dovuto instaurare autonomo procedimento per ottenere dalla l pagamento della quota CP_3
di spese straordinarie che avrebbero dovuto gravare su di lei.
Con memoria ex art. 473 bis .17 depositata il 22.05.2024 la CP_3
rilevava che la figlia solo per breve periodo era stata a casa del _5
padre, durante l'estate, che aveva trascorso con il padre in base all'accordo di divorzio, e durante il trasloco della madre nella attuale casa di abitazione. Ribadiva, pertanto, che il non era il genitore Parte_1
collocatario della figlia nonostante le diverse risultanze anagrafiche.
All'udienza del 04.06.2024 veniva ordinata la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo a in quanto quella Controparte_4
tentata dal ricorrente non si era perfezionata per cause non imputabili alla parte.
4 Alla successiva udienza del 15.10.2024, fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21 c.p.c., veniva esperito senza esito il tentativo di conciliazione. In tale sede le parti dichiaravano che il figlio aveva intrapreso gli P_
studi universitari a Roma ed entrambi i genitori provvedevano alle spese relative alla permanenza a Roma ed agli studi nella misura del 50 % ciascuno. Il affermava che viveva nell'appartamento Parte_1
acquistato ai figli sulla base di un contratto di comodato e che i figli vivevano lungo tempo con lui;
lamentava il fatto che la avesse CP_3
trattenuto per sé il denaro che le era stato versato per il mantenimento del figlio e solo ultimamente la stessa aveva corrisposto al figlio P_
l'intera somma che lui aveva corrisposto alla a titolo di CP_3
mantenimento. La dichiarava che aveva iniziato a versare al figlio CP_3
la somma ricevuta dal padre a titolo di mantenimento, da quando P_
si era trasferito a Roma, mentre in precedenza non vi era stato alcun motivo per versare al figlio delle somme visto che lo stesso viveva a casa con la madre.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti, alla medesima udienza ammetteva la prova per testi chiesta dalle parti, evidenziando, invece, che non poteva essere ammesso l'interrogatorio formale dei due figli.
Con comparsa depositata il 28.12.2024 si costituiva P_
, il quale contestava la fondatezza della domanda avanzata dal
[...]
ricorrente di riduzione dell'assegno stabilito per il mantenimento del deducente, in quanto non era intervenuto alcun fatto nuovo dopo la data del
29.01.2023, in cui era stato emesso l'ultimo provvedimento avente ad oggetto il mantenimento della prole. Quanto, poi, alla richiesta avanzata dal ricorrente di potere pagare l'assegno direttamente al figlio, rilevava che l'opposizione manifestata dalla madre al suo Controparte_3
5 accoglimento non era giustificata in quanto egli era l'unico soggetto legittimato a esercitare tale scelta. Dichiarava, quindi, di volere ottenere in forma diretta il pagamento da parte del padre dell'assegno di € 575,00 stabilito in sede di divorzio.
All'udienza del 28.02.2025, il procuratore della resistente eccepiva che la domanda di pagamento diretto dell'assegno avanzata dal figlio con la memoria di costituzione del 28.12.2024 era tardiva. P_
Espletata la prova testimoniale ammessa, all'udienza del 13.03.2025 il
Giudice delegato, ritenuto che la causa fosse matura per la decisione, assegnava alle parti i termini previsti dall'art. 473 bis .28 c.p.c. ed alla successiva udienza del 06.05.2024, sostituita dallo scambio di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., avendo i procuratori delle parti chiesto che la causa fosse decisa, riservava di riferire al collegio per la decisione.
Va, in via preliminare, osservato che l'art. 473 bis .29 c.p.c. prevede che i provvedimenti in materia di contributi economici possono essere in ogni tempo modificati “qualora sopravvengano giustificati motivi”. Il legislatore ha, in tal modo, chiarito che anche i provvedimenti concernenti il mantenimento della prole sono soggetti alla clausola implicita del rebus sic stantibus. Invero, l'art. 337 quinquies c.c. stabilisce che la revisione delle statuizioni concernenti la prole è ammessa “in ogni tempo”, ma già nel vigore della disciplina vigente prima della riforma “Cartabia” la giurisprudenza di legittimità aveva chiarito che tale disposizione non incideva sui presupposti della revisione e che l'esistenza di circostanze nuove costituiva in ogni caso, anche con riferimento ai provvedimenti concernenti la prole, condizione implicita ma necessaria per procedere alla modifica delle statuizioni vigenti (Cass. civ. 08.05.2013 n. 10720). Quanto alla individuazione dei “giustificati motivi”, si è osservato che con tale espressione si attribuisce rilevanza a fatti sopravvenuti alla precedente
6 pronuncia, idonei a giustificare una revisione dell'assetto di interessi da questa definito. I “motivi sopravvenuti” possono consistere in mutamenti delle condizioni patrimoniali di entrambi i genitori o anche di uno solo, in quanto idonei a variare i termini della situazione di fatto e ad alterare l'equilibrio economico preesistente o anche in mutamenti nelle esigenze della prole o nella sua collocazione. In ogni caso, in sede di giudizio di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio in precedenza raggiunto ed ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. civ. 20/06/2014 n. 1414; Cass.
Civ.
7.03.1990 n. 1800; Cass. Civ. 14.11.1992 n. 12235). ha affermato che la propria condizione Parte_1
economica era mutata ed egli non poteva più pagare l'assegno stabilito nell'accordo di negoziazione assistita sottoscritto dalle parti il 06.12.2019, del quale chiedeva, pertanto, una riduzione. In particolare, ha evidenziato che in data 31.12.2019 egli aveva cessato la ditta individuale Plain
Assistence di e che dal 2020 egli aveva iniziato a Parte_1
lavorare alle dipendenze della società Ufficio & Soluzioni s.r.l., vicenda a seguito della quale aveva avuto una riduzione delle entrate.
[...]
ha contestato la suddetta argomentazione, sottolineando che nel Parte_2
7 Rileva il collegio che, a prescindere dalla difesa svolta dalla , Pt_2
che non sembra cogliere nel segno, non essendo stato modificato, con il decreto del 29.01.2023, l'importo dell'assegno posto a carico di
[...]
a titolo di contributo al mantenimento della prole, si deve Parte_1
prendere atto del fatto che il ricorrente non ha fornito alcuna prova in ordine ai redditi da lui percepiti nell'anno 2019 e non è possibile effettuare, di conseguenza, alcun raffronto con i suoi redditi attuali. Peraltro, va osservato che la cessazione della ditta individuale risale a solo pochi giorni dopo la sottoscrizione dell'accordo di divorzio in sede di negoziazione assistita ed è inverosimile che le parti, nel concordare la misura dell'assegno, non abbiano tenuto conto di tale circostanza.
LO TI AL ha, poi, rilevato che la aveva perduto la Pt_2
legittimazione a chiedere l'assegno per il mantenimento della figlia , _5
peraltro versato direttamente a favore della figlia a seguito del menzionato decreto del 29.01.2023, in quanto quest'ultima non viveva più con la madre, ma si era trasferita presso il padre, come risultava dalla certificazione anagrafica. ha contestato anche tale Parte_2
circostanza, evidenziando che la certificazione anagrafica non rispondeva alla reale situazione e che la figlia, dopo un breve periodo in cui si era trasferita a Roma per studiare, aveva fatto rientro a Messina ed era tornata a vivere a casa della madre.
Anche sul punto il non ha fornito prova adeguata Parte_1
dell'asserito mutamento delle circostanze rispetto al tempo in cui era stato emesso il decreto del 29.01.2023, non essendo sufficiente la certificazione anagrafica prodotta. Infatti, le certificazioni provenienti dai registri di stato civile - che hanno l'essenziale funzione di dare la certezza di fatti giuridicamente rilevanti, rendendoli conoscibili a chiunque in modo sicuro
- ammettono la prova contraria, avendo valore meramente presuntivo circa
8 il luogo dell'effettiva dimora abituale, che è accertabile con ogni mezzo di prova (Cass. civ. 28.04.2014 n. 9373). Orbene, i testi escussi hanno concordemente dichiarato che la figlia , da quando è tornata a _5
Messina, vive stabilmente a casa della madre, pur frequentando il padre e talvolta pernottando presso di lui, sicché è evidente che la continua Pt_2
ad essere legittimata a chiedere un assegno per il mantenimento della predetta figlia.
In ogni caso, va osservato che ha allegato la Parte_1
circostanza della cessazione della convivenza della figlia con la madre non tanto per escludere la legittimazione della , posto che l'assegno Pt_2
viene già versato dal direttamente alla figlia, ma per chiedere Parte_1
che anche la fosse condannata a contribuire al mantenimento della Pt_2
figlia mediante la corresponsione a favore di quest'ultima di un assegno. E' evidente, però, che con riferimento a tale domanda il è privo di Parte_1
legittimazione, poiché solo la figlia, che è rimasta contumace, può chiedere che la madre sia condannata alla corresponsione di un assegno in suo favore.
A tal proposito, va osservato che prima dell'entrata in vigore della legge n. 54 del 2006, la giurisprudenza di legittimità riteneva costantemente che il coniuge, il quale avesse provveduto direttamente ed integralmente al mantenimento del figlio convivente divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente, fosse legittimato iure proprio a pretendere dall'altro coniuge tanto l'assegno di mantenimento, quanto il rimborso delle spese sostenute anche di carattere straordinario (ex multis Cass. Civ., Sez.
1, 27 maggio 2005, n. 11320; Cass. Civ., Sez. 1, 25 giugno 2004, n. 11863;
Cass. Civ., sez. 1, 13 febbraio 2003, n. 2147). Si osservava, infatti, che il principio generale di tutela della prole, desumibile da varie norme dell'ordinamento, determinava un'assimilazione della posizione del figlio
9 divenuto maggiorenne, ma tuttora dipendente non per sua colpa dai genitori, a quella del figlio minore. Tale "legittimazione" veniva definita
"concorrente" rispetto a quella del figlio maggiorenne e trovava il proprio fondamento nel fatto che fin quando il figlio non avesse acquisito l'autonomia economica il genitore convivente era gravato in via diretta degli oneri di mantenimento che comprendono tanto il mantenimento ordinario, quanto quello “straordinario”. Tali principi non sono stati scalfiti né dalla disciplina contenuta nell'art. 155 quinquies c.c., introdotto con legge 8.02.2006 n. 54, né dall'attuale art. 337 septies c.c., che ha sostituito l'art. 155 quinquies, il quale stabilisce che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”.
Con riferimento al “versamento diretto” al figlio maggiorenne non autosufficiente convivente con uno dei genitori sono state prospettate diverse soluzioni interpretative.
Secondo una prima tesi sarebbe stato sancito il diritto esclusivo (con evidenti riflessi in tema di legittimazione attiva) alla percezione dell'assegno (e conseguentemente anche del rimborso delle spese straordinarie sostenute) da parte del figlio maggiorenne non autosufficiente.
Secondo un altro indirizzo interpretativo la norma citata attribuirebbe il diritto alla percezione dell'assegno di mantenimento, quale regola generale, al figlio maggiorenne, e solo in ipotesi residuali, da verificare caso per caso, un diritto iure proprio al genitore convivente. Secondo una ulteriore tesi, il legislatore si sarebbe limitato a dettare delle mere norme regolanti il momento attuativo dell'obbligo di corresponsione dell'assegno, prevedendo il versamento nelle mani direttamente del figlio maggiorenne, ovvero del
10 genitore convivente laddove ravvisato opportuno dal giudice ovvero richiesto dal figlio maggiorenne.
La giurisprudenza di legittimità ha sostanzialmente recepito quest'ultima interpretazione, sottolineando che con il raggiungimento della maggiore età, ove il figlio tuttora economicamente dipendente continui a vivere con il genitore che ne era affidatario, resta invariata la situazione di fatto oggetto di regolamentazione, e più, specificamente restano identiche le modalità di adempimento dell'obbligazione di mantenimento (sia ordinario che per spese straordinarie) da parte del genitore convivente, e che la pretesa di quest'ultimo di ricevere dall'altro il contributo a suo carico trova ragione non solo e non tanto nell'interesse patrimoniale del medesimo a non anticipare la quota della prestazione gravante sull'altro, ma anche e soprattutto nel munus a lui spettante di provvedere direttamente ed in modo completo al mantenimento, alla formazione ed all'istruzione del figlio
(Cass., 19 gennaio 2007, n. 1146). La giurisprudenza ha, in particolare, sottolineato (Cass. civ. 19.03.2012 n. 4296) la coesistenza, quanto meno in astratto, di due posizioni giuridiche meritevoli di tutela: quella del genitore convivente, diretta ad ottenere dall'altro l'attribuzione di un assegno di contribuzione, sulla base delle immutate norme contenute negli artt. 147 e
148 c.c., al fine di assolvere compiutamente i propri doveri senza dover anticipare la quota gravante sull'altro coniuge (su tale persistenza cfr. Cass.
23 luglio 2010, n. 17275), e quella del figlio, avente diritto al mantenimento, ed anzi legittimato in via prioritaria ad ottenere il versamento diretto del contributo. Trattasi, in entrambi i casi, di situazioni soggettive comportanti la legittimazione ad agire, e la soluzione in concreto del possibile conflitto fra le suindicate pretese, nell'ambito del medesimo contesto, vale a dire nei giudizi di separazione o di divorzio, deve basarsi su una prudente valutazione delle concrete emergenze del caso (quale può
11 essere la eventuale necessità del figlio di allontanarsi per motivi di studio o, sul fronte opposto, il timore che il figlio risulti incapace di amministrarsi, non senza considerare l'esigenza di valutare gli apporti e le spese del genitore convivente). Per questo motivo il figlio maggiorenne può partecipare al relativo giudizio sia in via principale sia in via di intervento autonomo, poiché per ottenere l' attribuzione dell'assegno di mantenimento in via diretta è necessaria una specifica domanda giudiziale (Cassazione civile sez. VI, 16/09/2022, n.27308), ma la facoltà per il figlio maggiorenne di intervenire in giudizio non implica di per sé che l'assegno vada versato al figlio anziché al genitore convivente, in quanto il figlio economicamente dipendente è, sotto certi aspetti, assimilabile al minorenne, ma assolve, lato sensu, una funzione di ampliamento del contraddittorio, consentendo al giudice di provvedere in merito all'entità e al versamento - anche in forma ripartita - del contributo al mantenimento (Cass. civ. 29.07.2021 n. 21819).
Si è, quindi, evidenziato che il pagamento dell'assegno direttamente all'avente diritto, vale a dire al figlio maggiorenne, non solo non esclude la legittimazione concorrente del genitore convivente (Cass. civ. 10.01.2014
n. 359; Cass. civ. 08.09.2014 n. 18869), ma addirittura non può essere disposto dal Giudice in mancanza di una domanda in tal senso del figlio stesso (Cass. civ. 11.11.2013 n. 25300), il quale può intervenire in giudizio pendente tra i genitori a tutela del proprio diritto (Cass. civ. 19.03.2012 n.
4296).
Di conseguenza, nel caso in esame, ove avesse Parte_1
dimostrato che la figlia maggiorenne conviveva ormai con lui _5
(circostanza della quale non ha, comunque, fornito prova) avrebbe potuto chiedere la condanna dell'altro genitore a corrispondere in suo favore un assegno a titolo di contributo per il suo mantenimento, ma non anche chiedere un assegno in nome e per conto della figlia, in base al principio
12 generale secondo cui la legittimazione spetta di regola al titolare della situazione giuridica controversa.
Infine, ha chiesto di potere versare l'assegno per Parte_1
il mantenimento del figlio maggiorenne direttamente a P_
quest'ultimo, lamentando che la in passato non aveva destinato le Pt_2
somme a lei corrisposte per il mantenimento del figlio al soddisfacimento delle esigenze di quest'ultimo. Va, nondimeno, osservato che il diritto del genitore convivente con il figlio maggiorenne a percepire l'assegno per il mantenimento di quest'ultimo è, come si è detto sopra, un diritto proprio del genitore, sicché non è possibile sindacare in qual modo vegano dallo stesso impiegate le relative somme. In ogni caso, va ribadito che il mantenimento diretto non può essere disposto dal Giudice in mancanza di una domanda in tal senso del figlio stesso (Cass. civ. 11.11.2013 n. 25300), domanda che nel caso in esame non è stata formulata. Non vale, infine, osservare che il figlio , costituendosi in giudizio, ha chiesto che P_
l'assegno di mantenimento dovuto dal padre fosse a lui corrisposto, in quanto la costituzione del figlio è stata effettuata tardivamente, ben oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza, che costituisce il termine preclusivo entro il padre parte convenuta può proporre delle domande riconvenzionali.
Alla stregua delle superiori considerazioni, tutte le domande avanzate dal ricorrente vanno rigettate, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di pagamento diretto dell'assegno avanzata dal figlio maggiorenne . P_
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei rapporti tra il ricorrente e la resistente mentre possono essere Parte_2
integralmente compensate nei rapporti tra e le altre Controparte_4
parti, anche in considerazione del fatto che ha chiesto Controparte_4
13 il rigetto della domanda avanzata dal ricorrente di riduzione dell'assegno e, sotto questo profilo, non è configurabile una sua soccombenza. Le spese a carico di ed a favore di possono Parte_1 Parte_2
essere liquidate come in dispositivo sulla base dei valori minimi dei parametri di cui al D.M. 147/2022, tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .29 c.p.c., sentiti i procuratori delle parti costituite e nella contumacia di _5
, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta le
[...]
domande avanzate dal ricorrente;
dichiara inammissibile la domanda di pagamento diretto dell'assegno avanzata dal figlio maggiorenne
[...]
condanna al pagamento in favore di Controparte_4 Parte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi € Parte_2
2.540,00, di cui € 460,00 per fase studio, € 389,00 per fase introduttiva, €
840,00 per fase istruttoria ed € 851,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % dei compensi, I.V.A. e c.p.a.; dichiara interamente compensate le spese processuali nei rapporti tra P_
e le altre parti
[...]
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 13/05/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2023 le parti avevano modificato il precedente accordo relativo al mantenimento della prole, sicché, al fine di valutare le sopravvenienze, occorreva fare riferimento alla data del 29.01.2023.