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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3825 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1717/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati C.F._4 Persona_1
e difesi dall'Avv. Rocco DE SANTIS
- RICORRENTI
Contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore CP_1 C.F._5
CORRADO
(P.I. , in persona del direttore Generale pro tempore avv. CP_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore CORRADO
- RESISTENTI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_4
- RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con ricorso ritualmente notificato gli odierni attori hanno citato in giudizio la e CP_5 [...] per vedere accolte le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Lecce, ogni contraria istanza, eccezione deduzione reietta: 1) accertare e dichiarare che il decesso della sig.ra è diretta conseguenza della Parte_5 condotta negligente dei CP_6 Controparte_4
2) per l'effetto riconoscere il diritto dei sigg.ri Persona_1 Parte_1 Parte_2
, e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa
[...] Parte_3 Parte_4 della morte della loro congiunta sig.ra ; Parte_5
3) condannare la Dott.ssa e la in solido e/o ciascuno per CP_1 Controparte_7 quanto di propria ragione al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori come riportati e specificati nel libello introduttivo;
4) condannare la Dott.ssa e la in solido e/o ciascuno per CP_1 Controparte_7 quanto di propria ragione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita parte resistente che ha concluso nei seguenti termini: CP_5
“1. Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per i motivi indicati in narrativa. Cont 2. Rigettare la domanda proposta nei confronti della deducente di perché infondata in CP_5 fatto ed in diritto;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Si è altresì costituita la resistente che ha concluso nei seguenti termini: CP_1
“1. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti in narrativa.
2. Rigettare la domanda proposta nei confronti della dott.ssa perché infondata in fatto CP_1 ed in diritto;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i rispettivi scritti difensivi.
Trattenuta la causa in decisione, le parti sono state invitate alla discussione orale ai sensi degli artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Sulla scorta degli atti di causa i fatti oggetto dell'odierna vicenda possono essere riassunti nei seguenti termini.
In data 16 gennaio 2022 avvertiva dei dolori addominali e veniva portata dai Parte_5 ricorrenti e presso il P.S. dell'Ospedale del Sacro Cuore di Gesù di Pt_4 Parte_3 CP_4
CP_ e, alle 15:05, veniva visitata e dismessa dalla resistente dott.ssa che diagnosticava “dolore addominale, vomito e diarrea”.
Nella medesima giornata venivano effettuati alla paziente gli esami del sangue e le veniva somministrata per endovena la dose di Patore-Spasmex. Infine, alle ore 18:39 veniva dimessa con diagnosi di "dolore addominale generalizzato" e veniva suggerita la seguente cura:
• dieta leggera;
• Rifacol cp 1 ogni 6 h per 4-5 giorni;
• fermenti lattici come Profile 1/die per 7 gg;
• Imodium cp 1 dopo ogni scarica sl msx 5/ die;
• Plasil in caso di vomito;
• Spasmex ep al bisogno in presenza di dolore Tachipirina 1000 mg cp ogni 6-8 h in presenza di febbre superiore ai 38°c. Cont Nel corso della notte la sig.ra , tuttavia, decedeva e, secondo quanto certificato dalla Pt_5 di "dal registro di cause di morte di questo ufficio risulta che il giorno 17/01/ 2022 è CP_5 deceduta in Alezio la sig. Controparte_8
nata ad [...] il 06/06/ 1940 - Sequenze di condizioni morbose, lesioni o C.F._6 avvelenamenti che hanno condotto direttamente alla morte: COLICHE ADDOMINALI PERS.
VEROSIM. STATO SETTIC. INT., INSUFFICIENZA CARDIACA, ARRESTO CARDIO
RESPIRATORIO".
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale si osserva quanto segue.
In applicazione del “principio della ragione più liquida” - secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014
e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017,
5805/2017, 987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022) – il Tribunale ritiene di dover direttamente rigettare il ricorso per le ragioni di seguito indicate.
In tema di responsabilità medica secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, peraltro recentissimamente ribadito dal Supremo Consesso - si veda sul punto Cass. Civ. Sez III Ordinanza,
n. 5922 del 5 marzo 2024 – chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria ha l'onere di dimostrare, anche presuntivamente, il nesso di causa tra la condotta denunciata e l'evento dannoso. Resta, invece, in capo alla struttura o al professionista il compito di contestare la fondatezza della domanda, dimostrando che la prestazione è stata eseguita in modo corretto oppure che l'inadempimento è dipeso da una causa non imputabile.
È il caso di precisare, infatti, che l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza.
Pertanto, in ossequio al principio del "più probabile che non", nel caso in cui rispetto a uno stesso evento si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, si impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie.
Con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.
***
Orbene nel caso di specie si osserva che parti ricorrenti non hanno assolto al proprio onere probatorio, con riferimento all'evento morte richiedendo in più occasioni l'espletamento di CTU medica.
Tale istanza non merita accoglimento perché “esplorativa”.
Sul punto, ritiene questo giudice di fare proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo “cui la
CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. sul punto Cass. Civ. Sez III n. 26048/2023).”
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che le parti attrici non hanno fornito nemmeno un principio di prova circa la colposità dell'operato del sanitario e della struttura. Sul punto, le parti hanno infatti esclusivamente provato la fonte dell'obbligazione senza in realtà porre in correlazione l'agire del sanitario con l'evento morte limitandosi a richiamare in maniera del tutto generica l'evidenza della sussistenza del nesso di causalità.
Invero, nessun elemento nemmeno presuntivo è stato dedotto per giustificare la domanda se si esclude il mero dato “temporale”.
Ne consegue che le domande promosse dai ricorrenti non meritano accoglimento.
***
Le celerità del giudizio, l'assenza di approfondimenti sulle questioni in fatto e in diritto, in uno con la contumacia di una delle parti induce il giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta il ricorso promosso da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di e Parte_4 CP_1 CP_2 Controparte_4
[...] dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Lecce, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Pio Me, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2023 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. e C.F._2 Parte_3 C.F._3 Parte_4
(C.F. ) in proprio e nella qualità di eredi di rappresentati C.F._4 Persona_1
e difesi dall'Avv. Rocco DE SANTIS
- RICORRENTI
Contro
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore CP_1 C.F._5
CORRADO
(P.I. , in persona del direttore Generale pro tempore avv. CP_2 P.IVA_1 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore CORRADO
- RESISTENTI
in persona del suo legale rappresentante pro tempore Controparte_4
- RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Conclusioni delle parti ed esposizione dei fatti
Con ricorso ritualmente notificato gli odierni attori hanno citato in giudizio la e CP_5 [...] per vedere accolte le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On.le Tribunale di Lecce, ogni contraria istanza, eccezione deduzione reietta: 1) accertare e dichiarare che il decesso della sig.ra è diretta conseguenza della Parte_5 condotta negligente dei CP_6 Controparte_4
2) per l'effetto riconoscere il diritto dei sigg.ri Persona_1 Parte_1 Parte_2
, e ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa
[...] Parte_3 Parte_4 della morte della loro congiunta sig.ra ; Parte_5
3) condannare la Dott.ssa e la in solido e/o ciascuno per CP_1 Controparte_7 quanto di propria ragione al risarcimento di tutti i danni patiti dagli attori come riportati e specificati nel libello introduttivo;
4) condannare la Dott.ssa e la in solido e/o ciascuno per CP_1 Controparte_7 quanto di propria ragione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Si è costituita parte resistente che ha concluso nei seguenti termini: CP_5
“1. Dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio per i motivi indicati in narrativa. Cont 2. Rigettare la domanda proposta nei confronti della deducente di perché infondata in CP_5 fatto ed in diritto;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Si è altresì costituita la resistente che ha concluso nei seguenti termini: CP_1
“1. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi esposti in narrativa.
2. Rigettare la domanda proposta nei confronti della dott.ssa perché infondata in fatto CP_1 ed in diritto;
3. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Nel corso del giudizio le parti hanno depositato i rispettivi scritti difensivi.
Trattenuta la causa in decisione, le parti sono state invitate alla discussione orale ai sensi degli artt.
127 ter e 281 sexies c.p.c. e hanno rassegnato conclusioni così come risultanti dagli atti di causa e dai verbali d'udienza.
2. Nel merito: svolgimento dei fatti
Sulla scorta degli atti di causa i fatti oggetto dell'odierna vicenda possono essere riassunti nei seguenti termini.
In data 16 gennaio 2022 avvertiva dei dolori addominali e veniva portata dai Parte_5 ricorrenti e presso il P.S. dell'Ospedale del Sacro Cuore di Gesù di Pt_4 Parte_3 CP_4
CP_ e, alle 15:05, veniva visitata e dismessa dalla resistente dott.ssa che diagnosticava “dolore addominale, vomito e diarrea”.
Nella medesima giornata venivano effettuati alla paziente gli esami del sangue e le veniva somministrata per endovena la dose di Patore-Spasmex. Infine, alle ore 18:39 veniva dimessa con diagnosi di "dolore addominale generalizzato" e veniva suggerita la seguente cura:
• dieta leggera;
• Rifacol cp 1 ogni 6 h per 4-5 giorni;
• fermenti lattici come Profile 1/die per 7 gg;
• Imodium cp 1 dopo ogni scarica sl msx 5/ die;
• Plasil in caso di vomito;
• Spasmex ep al bisogno in presenza di dolore Tachipirina 1000 mg cp ogni 6-8 h in presenza di febbre superiore ai 38°c. Cont Nel corso della notte la sig.ra , tuttavia, decedeva e, secondo quanto certificato dalla Pt_5 di "dal registro di cause di morte di questo ufficio risulta che il giorno 17/01/ 2022 è CP_5 deceduta in Alezio la sig. Controparte_8
nata ad [...] il 06/06/ 1940 - Sequenze di condizioni morbose, lesioni o C.F._6 avvelenamenti che hanno condotto direttamente alla morte: COLICHE ADDOMINALI PERS.
VEROSIM. STATO SETTIC. INT., INSUFFICIENZA CARDIACA, ARRESTO CARDIO
RESPIRATORIO".
3. Diritto
Chiariti nei termini che precedono i fatti oggetto dell'odierna vicenda processuale si osserva quanto segue.
In applicazione del “principio della ragione più liquida” - secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza dover previamente esaminare le altre questioni anche se preliminari (Cass. civ. SS.UU. n. 9936/2014
e nn. 26242-3/2014. Conf. ex multis: Cass. civ. nn. 23531/2016, 2853/2017, 2909/2017, 5804/2017,
5805/2017, 987/2018, 11458/2018, 363/2019, 9309-14066 e 20555/2020, 11/2021, 456/2021,
26214/2022) – il Tribunale ritiene di dover direttamente rigettare il ricorso per le ragioni di seguito indicate.
In tema di responsabilità medica secondo un granitico orientamento giurisprudenziale, peraltro recentissimamente ribadito dal Supremo Consesso - si veda sul punto Cass. Civ. Sez III Ordinanza,
n. 5922 del 5 marzo 2024 – chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria ha l'onere di dimostrare, anche presuntivamente, il nesso di causa tra la condotta denunciata e l'evento dannoso. Resta, invece, in capo alla struttura o al professionista il compito di contestare la fondatezza della domanda, dimostrando che la prestazione è stata eseguita in modo corretto oppure che l'inadempimento è dipeso da una causa non imputabile.
È il caso di precisare, infatti, che l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza.
Pertanto, in ossequio al principio del "più probabile che non", nel caso in cui rispetto a uno stesso evento si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, si impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie.
Con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.
***
Orbene nel caso di specie si osserva che parti ricorrenti non hanno assolto al proprio onere probatorio, con riferimento all'evento morte richiedendo in più occasioni l'espletamento di CTU medica.
Tale istanza non merita accoglimento perché “esplorativa”.
Sul punto, ritiene questo giudice di fare proprio l'orientamento giurisprudenziale secondo “cui la
CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
si osserva che per giurisprudenza consolidata è precluso al giudice predisporre indagini tecniche a solo scopo esplorativo;
la consulenza tecnica d'ufficio, in particolare, contrariamente a quanto suppone la difesa di parte ricorrente, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza dello proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. sul punto Cass. Civ. Sez III n. 26048/2023).”
Applicando tali principi al caso di specie si osserva che le parti attrici non hanno fornito nemmeno un principio di prova circa la colposità dell'operato del sanitario e della struttura. Sul punto, le parti hanno infatti esclusivamente provato la fonte dell'obbligazione senza in realtà porre in correlazione l'agire del sanitario con l'evento morte limitandosi a richiamare in maniera del tutto generica l'evidenza della sussistenza del nesso di causalità.
Invero, nessun elemento nemmeno presuntivo è stato dedotto per giustificare la domanda se si esclude il mero dato “temporale”.
Ne consegue che le domande promosse dai ricorrenti non meritano accoglimento.
***
Le celerità del giudizio, l'assenza di approfondimenti sulle questioni in fatto e in diritto, in uno con la contumacia di una delle parti induce il giudice a disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: rigetta il ricorso promosso da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di e Parte_4 CP_1 CP_2 Controparte_4
[...] dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti del giudizio.
Lecce, 19 dicembre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Pio Me