Sentenza 27 gennaio 2021
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 06/05/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Tammaro MAIELLO Presidente Giovanni COMITE Consigliere Giuseppina MIGNEMI Consigliere NT PALAZZO Consigliere – relatore Carola CORRADO Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia di responsabilità, iscritti al n. 58940 del ruolo generale, promossi da:
LO IO, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]) e residente a [...]del Montello (TV), in via Cal Trevigiana n. 1/F int. 15, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Annamaria Tassetto (c.f. [...]–
p.e.c. annamaria.tassetto@venezia.pecavvocati.it), Franco Zambelli (c.f.
[...]– p.e.c. franco.zambelli@venezia.pecavvocati.it), e IO TT IN (c.f. [...]– p.e.c.
marioettoreverino@ordineavvocatiroma.org), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei primi due a Roma, in via Amendola n. 46,
- appellante principale –
SENTENZA - 77/2026 REBELLATO RI, nato a [...] il 2 febbraio 1955 (c.f. [...]) e ivi residente in via Cime n.
1, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall’Avv. Otelio Bigolin
(c.f. [...]– p.e.c. avvotellobigolin@cnfpec.it), ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv. Raffaello Gioioso
(c.f. [...]– p.e.c. raffaellogioioso@ordineavvocatiroma.org)
sito a Roma, in via Muzio Clementi n. 51,
– appellante incidentale –
contro
- Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale EL Corte dei conti per la regione del TO, in persona del Procuratore regionale p.t.,
- Procura generale presso la Corte dei conti, in persona del Procuratore generale p.t.
- appellati –
e nei confronti di Fallimento CA’ EL OB soc. coop. sociale onlus in liquidazione, con sede a Nervesa EL Battaglia (TV), via Annibale Carretta n. 34 (c.f. 04471890261), in persona del curatore fallimentare dr.
LO ED, nato a [...] il [...] (c.f.
[...]), con studio a Vittorio TO (TV) in via D. Manin n. 93;
ES NA, nata a [...] l’[...] (c.f.
[...]) e residente a [...], in via San Giovanni n. 115;
IL EN (c.f. [...]) nata a [...]
il 5 marzo 1991 e residente a [...], in via San Giovanni n. 115, per la riforma EL sentenza n. 20/2021 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale EL Corte dei conti per il TO, depositata il 27 gennaio 2021.
Visti tutti gli atti e documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del 13 dicembre 2024, tenutasi con l’assistenza del segretario d’udienza Dott.ssa Giuseppina Di Maro, il relatore, Consigliere NT Palazzo, gli Avv.ti IN e Zambelli per l’appellante principale sig. OL IO, l’Avv. Bigolin per l’appellante incidentale sig. RE RI, e il Vice Procuratore generale Luigi D’Angelo per la Procura generale.
Ritenuto in
FA
1. Con atto di citazione depositato il 14 gennaio 2019 e ritualmente notificato la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale EL Corte dei conti per il TO ha convenuto in giudizio la società cooperativa sociale onlus CÀ DELLA OB - nelle persone del liquidatore sig.ra MI NA e del curatore fallimentare sig. LO ED - nonché i sigg. ES NA (socio fondatore, Consigliere, Vicepresidente e Presidente del C.d.A. nonché legale rappresentante EL suddetta cooperativa), REBELLATO RI
(Consigliere del C.d.A. nonché Amministratore EL cooperativa dal 29 settembre 2011 al 31 dicembre 2013), IL EN (socio fondatore, Consigliere nonché Vicepresidente del C.d.A. EL Cooperativa dal 30 agosto 2011), IL Stefano (titolare di omonima ditta individuale fornitrice e dipendente EL Cooperativa dal mese di agosto 2012 al mese di marzo 2014), SI AR (socio fino al 30 settembre 2011, Presidente del C.d.A. EL Cooperativa fino al 30 agosto 2011 e Consigliere fino alle dimissioni presentate in data 26 settembre 2011),
LO IO (direttore del Dipartimento dei servizi socio sanitari e sociali EL IO TO dal 1° novembre 2010 al 15 ottobre 2014),
ER RE (all’epoca dei fatti Assessore ai Servizi Sociali EL IO TO) per sentirli condannare, a titolo di dolo e in solido tra loro, al pagamento EL somma complessiva di euro 3.096.012,08 a favore EL IO TO, oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.
1.2. Ai predetti convenuti la menzionata Procura regionale ha contestato di avere dolosamente concorso a fare ottenere indebitamente alla predetta società CA EL IN contributi EL IO TO a valere sul fondo di rotazione di cui all’art. 8 EL l.
r. TO n. 7/2011 per l’acquisto e la ristrutturazione di un complesso immobiliare asseritamente da destinare a servizi sociali e sociosanitari.
All’esito dell’attività istruttoria svolta nella fase preprocessuale, era emerso, infatti, che la predetta società cooperativa, costituitasi pochi mesi prima EL pubblicazione del bando per accedere al fondo di rotazione in questione, approvato con D.G.R. n. 1509 del 20 settembre 2011, aveva presentato domanda di finanziamento allegando un progetto preliminare, riconducibile alle iniziative che proponessero la realizzazione di gestioni innovative nei settori EL disabilità (lettera B EL D.G.R. n. 1509 /2011), di dubbia fattibilità e sostenibilità finanziaria, e ciò nonostante essa era stata accolta e finanziata per l’intero ammontare del contributo richiesto, pari a euro 3.400.000,00.
Disposta con due distinti provvedimenti dirigenziali a firma del convenuto sig. OL, ritenuti illegittimi, l’erogazione di €
3.096.012,08 in favore EL società CA EL IN, quest’ultima impiegava parte EL somma ricevuta per sanare posizioni debitorie pregresse di alcuni convenuti e destinava a un fine diverso da quello pubblico il complesso immobiliare acquistato e parzialmente ristrutturato con il finanziamento di cui si tratta. Di qui, la contestazione di un’ipotesi di danno erariale da finanziamento indebito e da sviamento del finanziamento erogato dalle finalità pubbliche per le quali era stato concesso.
2. Con la impugnata sentenza n. 20/2021 la Sezione giurisdizionale regionale EL Corte dei conti, dichiarata la carenza EL propria giurisdizione in favore di quella del Giudice ordinario competente per territorio in relazione alle domande formulate nei confronti dei sigg.
AI Stefano e DI AR, respinte le ulteriori eccezioni di carenza parziale di giurisdizione, respinta l’istanza di rinvio formulata dalla difesa del convenuto sig. OL e le richieste di sospensione del giudizio ex art. 106 c.g.c., respinte le eccezioni preliminari di nullità dell’atto di citazione, dichiarata prescritta l’azione risarcitoria proposta nei confronti del sig. TT RE e respinte le ulteriori eccezioni di prescrizione, in parziale accoglimento EL domanda attorea, ha condannato:
- i convenuti Cà EL IN soc. coop. Sociale in liquidazione ora in Fallimento, in persona dei legali rappresentanti p.t. (il liquidatore sig.ra MI NA e il curatore fallimentare sig. LO ED), i sigg. MI NA, AI EN e RE RI, a titolo di dolo in solido tra loro, al pagamento a titolo di risarcimento del danno in favore EL IO TO EL somma di euro 3.096.012,08, comprensiva EL rivalutazione monetaria, oltre interessi dalla sentenza al saldo effettivo, oltre alle spese di giudizio a favore dello Stato;
- il convenuto sig. OL IO, a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, al pagamento EL somma di euro 1.238.404,83, pari al 40 per cento del danno complessivamente contestato comprensivo EL rivalutazione monetaria, oltre ad interessi dalla sentenza al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno in favore EL IO TO, oltre alle spese di giudizio a favore dello Stato.
2.1. In particolare, il Giudice di prime cure, ricostruita la disciplina del fondo di rotazione regionale e tratteggiate la ratio dell’istituto e le modalità del suo funzionamento, esaminata la Convenzione sottoscritta il 28 febbraio 2012 tra la IO TO e la società CA EL IN, dettante il regolamento del rapporto di finanziamento in questione, in combinato disposto con l’art. 8 EL l.r. TO n. 7/2011, con la D.G.R. n. 1509/2011 di approvazione del bando e dei criteri e le modalità di accesso alle risorse in questione e con le ulteriori disposizioni normative cui alcune clausole EL prima fanno rinvio, ha affermato, per quanto qui d’interesse, che dall’articolata istruttoria condotta dalla Procura regionale attrice, quale risultante dalla copiosa documentazione depositata in atti, emerge che:
- “(…) buona parte delle attività previste non solo non sono state realizzate secondo il cronoprogramma al cui rispetto Cà EL IN si era impegnata, ma non sono nemmeno state realizzate in assoluto, nonostante il decorso di circa quattro anni, ovvero, se realizzate parzialmente, lo sono state in difformità dal progetto (…)” (pag. 43 EL sentenza);
- “(…) fin dall’ideazione del progetto, Cà EL IN non poteva non essere consapevole (…) EL necessità, per dar corso al progetto, di presupposti di natura tecnico amministrativa di incerta realizzazione, quantomeno sotto il profilo temporale (…)” (il riferimento alla variante al PAT del Comune di Nervesa EL Battaglia e al Piano degli interventi del medesimo Comune), come tali “(…) chiaramente non compatibili con il programma presentato alla IO e con le obbligazioni assunte con la convenzione;
- in particolare, obbligata alla realizzazione di una struttura destinata a uno specifico servizio sociale in conformità alle prescrizioni EL D.G.R. n. 84/2007 (“gruppo appartamento per persone con disabilità”) (si menzionano nello specifico il progetto presentato al Comune di Nervesa EL Battaglia il 7 settembre 2011, allegato alla domanda di finanziamento regionale, nonché la deliberazione di GI del medesimo comune n. 110 del 14 ottobre 2011), Cà EL IN “(…) ha, in piena consapevolezza e volontà” realizzato un alloggio consentendone l’uso personale da parte di un amministratore (…)”.
- “(…) Cà EL IN ha presentato la domanda di finanziamento essendo a conoscenza che la realizzazione delle attività lavorative nelle quali avrebbero dovuto essere inserite persone disabili (…) e che avrebbero dovuto garantire l’autosufficienza finanziaria del progetto (…), era sottoposta ad una serie di condizioni incerte nell’an e nel quando, se non addirittura impossibili a realizzarsi (gruppo appartamento). (…). Cà EL IN, quindi, non ha neppure posto in essere i presupposti (convenzione con l’ASL e inserimento nel Piano di zona) per l’erogazione dei servizi sociali esclusivamente in ragione dei quali era stata ammessa al finanziamento: tale comportamento pone, ancora una volta, in luce la precisa volontà EL convenuta e per essa dei suoi Amministratori, di non attuare il programma.”;
- “Cà EL IN abbia utilizzato il denaro ricevuto per far fronte a spese di funzionamento EL cooperativa stessa (utenze, indennità degli amministratori, stipendi, fornitori di beni estranei al progetto), ovvero ne abbia destinato, attraverso il meccanismo EL falsa fatturazione, una parte al trasferimento nella disponibilità di terzi (AI EN, AI Stefano e la stessa MI NA).” (pagg. 44, 47 e 48 EL sentenza).
2.1.1. In definita, conclude al riguardo il Giudice di prime cure, “(…) il comportamento di Cà EL IN soc. coop. onlus ha impedito, da un lato, la realizzazione degli obiettivi e delle finalità sottese all’istituzione del Fondo di rotazione –che è strumento finanziario operativo per azioni finalizzate- da parte EL IO che e, dall’altro, degli specifici e concreti fini ritenuti, con l’approvazione del progetto, meritevoli EL concessione del finanziamento
(…)”, tenuto conto che “(…) la realizzazione, anche solo parziale, del programma ammesso a finanziamento pubblico, violando le norme e le prescrizioni che disciplinano la destinazione vincolata delle risorse pubbliche, pur impedendo ex se la definitiva assegnazione del beneficio e determinando la revoca di eventuali anticipazioni già conseguite, rende priva di utilità la spesa pubblica e disattende l’interesse pubblico ad essa sotteso, non essendo stato raggiunto l’obiettivo previsto.”. (pagg. 52 e 53)
In ciò consistendo il petitum sostanziale EL domanda azionata dalla Procura regionale veneta, prosegue il Giudice di prime cure, non può porsi affatto una questione di attualità e concretezza del danno in riferimento alla circostanza che il credito EL IO TO, di natura restitutoria “(…) di matrice prettamente civilistica ed estraneo al presente giudizio (…)” (pag. 53 EL sentenza impugnata), sia stato insinuato nel passivo del fallimento EL società CA EL IN e che il medesimo sia assistito da garanzia reale (ipoteca) iscritta sul complesso immobiliare acquistato dalla predetta società per lo svolgimento delle attività sociali.
2.2. Con specifico riferimento alla posizione del sig. RE RI, odierno appellante incidentale, il Giudice di prime cure ha qualificato la sua condotta illecita e dolosa e ravvisato un nesso causale tra questa e il danno erariale contestato motivando al riguardo che egli “(…) nella sua qualità di amministratore - e a maggior ragione dal momento che aveva lo specifico compito di sovraintendere all’esecuzione dei lavori - non poteva non essere a conoscenza del progetto presentato alla IO, tanto più che si è avvalso dell’assistenza tecnica del progettista ing. Fastro (redattore, tra le altre cose, del computo metrico estimativo consegnato), e conseguentemente EL difformità di quanto in concreto si stava realizzando, ma soprattutto non poteva ignorare, quantomeno per esserne stato in parte diretto beneficiario
(essendogli state corrisposte le indennità da amministratore), che le risorse finanziarie EL cooperativa, costituite unicamente dai fondi regionali, erano state impiegate per fini ultronei rispetto a quelli per cui erano state erogate.
Va inoltre osservato che, come risulta dai prospetti acquisiti dalla Guardia di Finanza (cfr. doc.2, all.23), le somme percepite dalla IO a titolo di finanziamento sono state integralmente utilizzate entro l’esercizio 2013, quando cioè lo stesso RE rivestiva la carica di amministratore EL cooperativa, quale consigliere di amministrazione.” (pag. 50 EL sentenza).
2.3. Con specifico riferimento, invece, alla posizione del sig. OL IO, odierno appellante principale, il Giudice di prime cure, alla luce EL complessiva valutazione degli atti ed emergenze di causa, ha ritenuto che la sua condotta non fosse connotata da dolo, come contestato dalla Procura regionale attrice, bensì da colpa grave e abbia avuto un’incidenza causale nella produzione del danno erariale per cui è giudizio in misura pari al 40 per cento dell’importo del danno complessivamente accertato.
Le ragioni addotte dal Giudice di prime a fondamento EL decisione dianzi descritta, evincibili dal testo EL sentenza impugnata, sono molteplici.
Ricostruito il suo ruolo alla stregua delle norme di legge e degli atti amministrativi e negoziali regionali che vengono in rilievo nella vicenda in esame (l.r. TO n. 1/97, artt. 4 e 23, sulle funzioni e compiti del dirigente regionale; D.G.R. nn. 1509/2011 e 2517/2011;
Convenzione di cui all’allegato E alla D.G.R. n. 2517/2011 sottoscritta con la società CA EL Robina), il Giudice di prime cure è pervenuto alla conclusione che l’appellante principale avesse omesso in maniera gravemente colposa di effettuare un effettivo controllo sulla sussistenza delle condizioni affinché la società cooperativa beneficiaria del finanziamento potesse sottoscrivere la Convenzione di finanziamento, e potesse, dunque, essere legittimamente destinataria delle somme di denaro di cui era risultata assegnataria in base alla graduatoria approvata con il D.G.R. n. 2517/2011.
Segnatamente, il Giudice di prime cure ha rilevato in proposito che, contrariamente a quanto previsto dall’art. 4 EL Convenzione:
- il contratto preliminare di acquisto del complesso immobiliare (ex discoteca) è stato concluso il 24 aprile 2012, e dunque successivamente alla stipula EL Convenzione, intervenuta il 28 febbraio 2012, così come per la perizia dell’Agenzia dell’Entrate di stima del bene che è stata depositata solo alcuni mesi dopo (21 giugno 2012);
- alcun contratto di fideiussione o atto di costituzione volontaria di ipoteca immobiliare a favore EL IO TO era stato presentato dalla società CA EL IN al momento EL stipula EL Convenzione, avendo quest’ultima prestato garanzia reale
(ipoteca) iscritta sull’immobile acquistato solo in data 13 febbraio 2013, dunque a distanza di quasi un anno dalla stipula EL Convenzione e di quasi otto mesi dall’erogazione EL prima tranche di finanziamento (21 giugno 2012).
Posto che, ad avviso del Giudice di prime cure, “Il convenuto OL, quindi, prima di procedere alla sottoscrizione EL convenzione aveva l’obbligo di servizio di verificare che ne sussistessero i presupposti e, quindi, non solo l’ammissione EL cooperativa al beneficio del finanziamento, ma anche la completezza EL documentazione richiesta dalle più volte citate DGR nn. 1509 e 2517 del 2011. (…) egli è incorso in (…) una gravissima negligenza che essere imputata in via esclusiva [a egli stesso] (…), che ha stipulato la convenzione in assenza EL documentazione richiesta dal bando ed in particolare di un “requisito essenziale” (…) con ciò violando uno specifico obbligo di servizio.” (pagg. 60 e 61 EL sentenza impugnata).
Qualificata, dunque, la prestazione di apposita garanzia a favore EL IO TO da parte EL società CA EL IN contestualmente alla stipula EL Convenzione “requisito essenziale” di quest’ultima, il Giudice di prime cure ha poi soggiunto che gravi e inescusabili negligenze imputabili all’appellante principale si sarebbero prodotte anche “a valle” EL stipulazione EL Convenzione, vale a dire nell’ambito del procedimento di liquidazione del finanziamento, considerato che:
- in base delle previsioni EL D.G.R. n. 1509/2011, presupposto indispensabile per la liquidazione del finanziamento assegnato era la presenza agli atti del procedimento di specifica documentazione, che, invece, risulta o non acquisita affatto o acquisita successivamente ai disposti pagamenti delle due tranche di finanziamento, tra cui:
a) il titolo edilizio, che la società beneficiaria risulta avere ottenuto solo in data 7 giugno 2013 (prot. n. 5941 del Comune di Nervesa EL Battaglia) “(…) e limitatamente ai soli lavori di ristrutturazione del locale destinato a ristorante (poi trasformato in birreria e concesso in affitto d’azienda alla Fusion 73).” (pag. 64 EL sentenza impugnata),
b) il parere tecnico EL Direzione Regionale Edilizia Ospedaliera, che doveva essere rilasciato sulla base EL presentazione del titolo edilizio entro sei mesi dalla stipula EL Convenzione, ma che all’epoca non risultava essere stato reso per mancanza dell’approvazione definitiva EL variante al PAT per mutare la destinazione d’uso dell’area su cui sarebbe svolta l’attività sociale, atto presupposto al rilascio da parte del Comune di Nervesa EL Battaglia dell’attestazione EL conformità urbanistica dell’iniziativa in parola, intervenuta solo in data 17 novembre 2014, cui ha fatto seguito l’approvazione del Piano degli interventi del 15 maggio 2015;
- il provvedimento prot. n. 170 del 21 giugno 2012 con cui è stata liquidata la prima tranche di finanziamento, ha riconosciuto il rimborso di euro 2.200.000,00 per l’acquisto del complesso immobiliare (ex discoteca), mentre in realtà il predetto importo comprendeva anche il prezzo pattuito per l’avviamento, arredi e attrezzature EL discoteca e per l’azienda del ristorante “Il Lago TU”, per un totale di euro 84.000,00, che, in quanto spese non inerenti, non avrebbero potuto essere ammesse a rimborso;
- il medesimo provvedimento dianzi citato ha riconosciuto altresì il rimborso di ulteriori spese, indicate dalla società cooperativa beneficiaria nel modello allegato alla relativa richiesta, che apparivano all’evidenza non ammissibili (spese di consulenza, notarili, di costituzione EL società stessa, talune “spese prodromiche”) o duplicate (spese per adattamento bagni);
- il provvedimento prot. n. 408 del 23 novembre 2012 con cui è stata liquidata la seconda tranche di finanziamento, ha riconosciuto il rimborso anche delle spese relative alla costituzione di ipoteca volontaria sul complesso immobiliare ex discoteca, pari a euro 70.000, le quali, essendo estranee alle finalità del finanziamento, non potevano essere oggetto di rimborso.
Pertanto, conclude il Giudice di prime cure, “Nel caso in esame tutta la fase di erogazione del finanziamento è avvenuta sulla base di un’istruttoria incompleta e largamente deficitaria, senza alcuna verifica EL scarna documentazione acquisita. (…) Appare dunque evidente che le carenze documentali, le incongruenze e l’inconferenza delle spese attestate (e anche rendicontate), dato il loro carattere macroscopico, non avrebbero potuto passare inosservate ad un vaglio anche solo minimamente diligente, emergendo dal mero riscontro di quanto previsto dalle DGR e dalla convenzione, dalla semplice lettura degli atti (preliminare) o da un esame superficiale dei documenti trasmessi.” (pagg. 63 e 66 EL sentenza impugnata).
Peraltro, il Giudice di prime cure ha rilevato altresì che:
- la liquidazione delle due tranche del finanziamento è stata disposta dall’odierno appellante principale in assenza del visto del funzionario istruttore e, quindi, in assenza dell’attestazione di avvenuta esecuzione dell’istruttoria;
- non sussistevano nel caso concreto condizioni operative sfavorevoli al puntuale adempimento degli obblighi di servizio a carico dell’odierno appellante principale, emergendo per tabulas che egli si è potuto avvalere EL collaborazione EL dipendente regionale dott.ssa DI IE per le attività correlate alla gestione delle procedure di liquidazione dei finanziamenti a valere sul Fondo rotativo regionale;
- l’omissione dell’attività di controllo o la superficialità del suo svolgimento è confermata anche dalla “prontezza” con cui sono state evase le richieste di rimborso avanzate dalla società CA EL IN, considerato che i provvedimenti di liquidazione sono stati assunti pressoché contestualmente all’acquisizione EL documentazione
(asseritamente) giustificativa EL spesa di cui era chiesto il rimborso;
- non sussistevano nella specie “circostanze anomale dell’agire” che impedissero l’osservanza dei suoi doveri d’ufficio ovvero falsato la percezione del necessario adempimento degli obblighi a contenuto specifico posti a suo carico, anche in considerazione EL natura non complessa dell’attività amministrativa di verifica in questione;
- nessun reale controllo è stato eseguito dall’odierno appellante principale successivamente all’erogazione del finanziamento.
Di qui la conclusione: “se, quindi, il OL avesse svolto correttamente i propri compiti di controllo non tanto e non solo in sede di stipula EL convenzione, ma anche successivamente, nella fase di attuazione EL stessa, le risorse così negligentemente liquidate in favore EL coop. Soc. Cà EL IN e da quest’ultima sviate per usi non coerenti con le finalità pubbliche del finanziamento avrebbero ben potuto essere destinate ad altri, validi, progetti di inserimento lavorativo dei disabili, attraverso lo scorrimento EL graduatoria e con l’attribuzione delle risorse, in tutto o in parte, ad altri soggetti utilmente classificati in graduatoria e in prima battuta esclusi dal beneficio per esaurimento delle disponibilità.” (pag. 71 e 72 EL sentenza).
3. Con atto di citazione in appello, depositato il 22 giugno 2021, il sig.
OL IO, con l’assistenza degli Avv.ti Tassetto, Zambelli e IN, ha impugnato, per quanto d’interesse, la sentenza n. 20/2021 EL Sezione giurisdizionale regionale EL Corte dei conti per il TO, dianzi riassunta, chiedendo:
“In via Principale:
Riformare e/o annullare la sentenza EL Sezione Giurisdizionale per il TO EL Corte dei Conti n. 20/2021, emessa a seguito EL camera di consiglio del 14.10.2020, depositata in data 27.01.21, notificata il 22.04.2021 a definizione del giudizio di responsabilità n. 30752 del registro di Segreteria, nelle parti e per i motivi meglio delineati nel presente atto di appello, per l’effetto rigettando ogni domanda e/o pretesa contenuta nell’atto di citazione di primo grado nei confronti del dott. IO OL, in quanto inammissibile e/o infondata e/o indimostrata in fatto e/o in diritto, in via preliminare/pregiudiziale e/o di merito, e così accogliersi le seguenti conclusioni già rassegnate in primo grado.
IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiarare l’inammissibilità/improcedibilità/infondatezza dell’azione di responsabilità ex adverso intrapresa per carenza di interesse ad agire in difetto degli elementi di attualità e concretezza del danno per cui si procede.
2) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento EL richiesta di cui sopra, sospendersi il presente giudizio in attesa del compimento delle azioni di recupero degli importi in questa sede richiesti dalla Procura avviata nei confronti EL Associazione 4AUTISM.
EL IT
In principalità:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste preliminari, respingere le domande attoree tutte siccome infondate per i motivi, le deduzioni, considerazioni ed eccezioni di cui in narrativa;
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste proposte in via preliminare e/o principale, si chiede che codesta Corte, ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis, EL L.N. n. 20/1994, previo accertamento EL insussistenza di alcuna forma di compartecipazione dolosa nei confronti del dott. OL, voglia esercitare il potere riduttivo delle poste risarcitorie pretese e congruamente ridurre gli importi richiesti dalla Procura, congruamente calibrando la posizione e la funzione rivestita dal convenuto, nel contesto dei soggetti ed organi collegiali che avrebbero concorso (o dovuto concorrere)
all’ingenerazione dell’asserito danno.
In ogni caso:
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, RSG 12,5%, IVA e CPA.” (pagg. 8384 dell’atto d’appello, enfasi nell’originale).
L’appello è affidato a sei articolati motivi di gravame.
3.1. Con il primo motivo, rubricato “1) Capo ‘1’ – pagg. da 29 a 33 EL sentenza e capo ‘2’ – pagg. da 33 a 34 EL sentenza. Sulla giurisdizione del giudice contabile e sulla nullità dell’atto di citazione: violazione e/o falsa applicazione dei criteri di riparto EL giurisdizione tra il giudice civile e quello contabile. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 67, 86 del c.g.c.
Motivazione errata illogica e contradittoria. Travisamento delle allegazioni e deduzioni dell’atto di citazione di primo grado.”, la difesa dell’odierno appellante principale, premesso che:
- la domanda formulata dalla Procura regionale veneta nei confronti del proprio assistito risulterebbe del tutto “oscura”, non essendo chiaro se la condotta contestata fosse di tipo commissiva od omissiva o entrambe, se questa riguardasse la fase di assegnazione del finanziamento, la sua liquidazione ovvero il controllo sull’esecuzione da parte EL società beneficiaria degli obblighi convenzionali assunti (anche in ragione del fatto che l’atto di citazione conterrebbe la trascrizione, “senza contestualizzazione a fini “contabili”, dei capi di imputazione oggetto EL richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del proprio assistito);
- il petitum EL domanda sarebbe concepito in termini restitutori dell’esatta somma erogata dalla IO TO alla società CA EL IN;
- nell’atto di citazione il danno erariale per il cui risarcimento la Procura regionale veneta ha agito è espressamente qualificato “danno da mancato impiego delle risorse del pubblico interesse o, anche, danno da illegittimo uso del pubblico denaro, vertendosi in una ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile derivante dal mancato utilizzo di un finanziamento erogato per il conseguimento di finalità pubbliche individuate da una legge regionale e dai successivi atti amministrativi, finalità concretizzatesi negli obblighi previsti nella convenzione”,
ha lamentato l’erroneità del capo EL sentenza impugnata per avere il Giudice di prime cure disatteso, con motivazioni errate, apodittiche e contraddittorie, l’eccezione:
a) di nullità dell’atto di citazione sollevata in primo grado, nonostante la mancanza in detto atto EL specificazione EL condotta contestata al proprio assistito e del suo contributo causale alla produzione del danno erariale nell’accezione indicata dalla Procura regionale attrice, tenuto conto che il danno erariale che consegue a un indebito finanziamento e quello che deriva dall’utilizzo del finanziamento per finalità illegittime o illecite integrano due fattispecie sostanziali ben distinte.
L’incertezza del titolo di incolpazione, tanto oggettivo quanto soggettivo, elevato a carico del proprio assistito ridonderebbe dunque in vizio dell’editio actionis dell’atto di citazione, la cui sussistenza il Giudice di prime cure avrebbe invece escluso con una motivazione censurabile, in quanto perplessa e contradditoria, oltre che configurante una responsabilità di posizione del proprio assistito e poggiante su presupposti di fatto non corrispondenti alle allegazioni EL Procura regionale attrice (si menziona, a sostegno del motivo, la sentenza n. 282/2017 di questa Sezione);
b) difetto di giurisdizione nei confronti del proprio assistito, considerato che il presente giudizio è stato instaurato in riferimento alle contestate modalità con cui la società CA EL IN ha utilizzato il finanziamento ricevuto rispetto ai quali il proprio assistito è del tutto estraneo, non essendogli stato contestato né di essere stato destinatario di risorse finanziarie, né di averne sviato l’uso cui erano destinati. Posta in questi termini la questione, la pretesa azionata in giudizio dalla Procura regionale veneta contro il proprio assistito avrebbe dunque natura sostanzialmente restitutoria e, quindi, come tale, esula dall’ambito EL giurisdizione contabile.
Di qui, la richiesta riforma in parte qua EL sentenza impugnata.
3.2. Con il secondo motivo, rubricato “2) Capo ‘4’ – pag. 37 e capo ‘5’, §
5.6. – pagg. da 53 a 54 EL sentenza. Sulla attualità e concretezza del pregiudizio ravvisato: motivazione apparente e/o inesistente. Illogicità e contradditorietà manifesta. Travisamento delle allegazioni e deduzioni dell’atto di citazione di primo grado.”, la difesa dell’odierno appellante principale si duole che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto attuale il danno erariale per cui è giudizio, obliterando che il medesimo titolo risarcitorio e per le medesime imputazioni sarebbe stato azionato dalla IO TO nel processo penale a carico del proprio assistito in cui si è costituita parte civile il 9 aprile 2019.
E ciò in disparte il fatto che nello stato passivo del procedimento fallimentare EL società CA EL IN risulta insinuata la IO TO per l’intero importo erogato alla predetta società mediante un titolo restitutorio.
Pertanto, stante l’identità dei titoli azionati, entrambi risarcitori, dalla Procura regionale veneta in questa sede e dalla IO TO nel procedimento penale a carico del proprio assistito, e l’anteriorità temporale dell’azione esercitata da quest’ultima rispetto a quella esercitata dalla prima, vi sarebbe stato nel caso in esame un difetto di attualità e concretezza del danno erariale e, dunque, una carenza di interesse ad agire EL Procura regionale veneta.
Posto che il Giudice di prime cure ha respinto l’eccezione in esame anche in questo caso con una motivazione errata, apparente e contraddittoria, e senza prendere posizione sulle deduzioni in proposito formulate in primo grado, anche il capo di sentenza impugnato qui in esame sarebbe meritevole di riforma.
3.3. Con il terzo motivo, rubricato “3) Capo ‘5’, § 5.2. – pagg. da 42 a 43 e capo ‘6’ – pagg. da 55 a 66 EL sentenza. Sulla condotta addebitata (dalla Corte) al dott. OL: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost.;
1362-1371, 2697 e 2907 c.c.; 99, 101, 112, 115, 116 cpc; 2, 4, 53, 67, 87, 95, 101 Cod. giust. cont.; 6 CEDU. Violazione del diritto di difesa e dei principi EL domanda e del contraddittorio. Extrapetizione. Violazione e falsa applicazione del diritto all’effettività EL tutela in giudizio e del diritto al giusto processo. Erronea interpretazione degli atti di causa. Motivazione illogica e contradditoria.”, la difesa dell’odierno appellante principale, evidenziata preliminarmente che la sentenza si basa su fatti mai dedotti e contestati dalla Procura regionale attrice, che il Giudice di prime cure ha autonomamente desunto dalla copiosa documentazione versata in atti senza provocare su di essi alcun previo contraddittorio tra le parti, con conseguente compromissione del diritto di difesa e a un giusto processo del proprio assistito, che già di per sé giustificherebbero la riforma EL sentenza, si duole dell’erroneità sotto molteplici profili di cui sarebbe affetto il capo di sentenza qui gravato, in quanto, in riferimento:
- alla ritenuta violazione dell’art. 6 EL Convenzione, che richiama l’art. 25 EL l.r. TO n. 27/2003, il progetto di CA EL IN, in ragione EL natura del soggetto (privata) e delle sue caratteristiche, non avrebbe potuto essere qualificato, come invece fa il Giudice di prime cure, come un intervento di lavori pubblici da sottoporsi in toto alla disciplina di cui alla predetta legge regionale;
- alla ritenuta violazione dell’art. 4 EL D.G.R. n. 1509/2011, detta disposizione non subordinava affatto la stipula EL Convenzione alla previa acquisizione del contratto preliminare di acquisto dell’immobile da destinarsi all’attività sociale, men che meno
“asseverato” dalla perizia dell’Agenzia dell’Entrate. Il richiamo alla D.G.R. n. 1509/2011 sarebbe comunque errato, dovendo piuttosto avere riguardo alla D.G.R. n. 2517/2011, che approvava lo schema di Convenzione, la quale, tuttavia, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di prime cure, avrebbe solo richiesto che al tempo EL sottoscrizione EL Convenzione il soggetto beneficiario del finanziamento si impegnasse a produrre il contratto preliminare di acquisto dell’immobile senza peraltro stabilire che al momento EL sua produzione questo debba essere necessariamente corredato EL perizia di stima dell’Agenzia dell’Entrate;
- alla ritenuta sussistenza dell’obbligo di produrre idonea garanzia del finanziamento ricevuto al momento EL stipula EL Convenzione, né le clausole di quest’ultima né l’art. 7 del D.G.R. n. 2517/2011 prevedevano che la prestazione EL garanzia da parte del soggetto beneficiario del finanziamento a favore EL IO TO fosse coeva alla stipulazione EL Convenzione;
- alla ritenuta illegittimità dell’ammissione a rimborso delle spese sostenute dalla società CA EL IN per la costituzione di ipoteca volontaria sul complesso immobiliare ex discoteca in favore EL IO TO, pari a euro 70.000, le richiamate deliberazioni di GI regionale avrebbero escluso la rimborsabilità delle sole spese sostenute per le perizie estimative dell’immobile da acquistare, di tal ché le spese oggetto di contestazione erano, dunque, del tutto ammissibili in quanto inerenti alle categorie di spesa individuate dagli artt. 4 e 5 delle citate deliberazioni di GI regionale.
Peraltro, il Giudice di prime cure sarebbe incorso in contraddizione laddove ha affermato da un lato che il finanziamento copriva solo le spese coerenti con i fini per i quali la IO aveva stanziato le risorse, e dall’altro che la prestazione EL garanzia avrebbe avuto lo scopo di consentire il regolare funzionamento del fondo di rotazione e tutelare l’integrale restituzione delle risorse pubbliche afferenti al medesimo fondo, giacché ciò dimostrerebbe l’omogeneità di tale spesa rispetto alla ratio intrinseca del fondo rotativo regionale;
- al ritenuto necessario previo possesso da parte EL società CA EL IN del titolo edilizio ai fini EL liquidazione ed erogazione in suo favore del finanziamento assegnato, la Convenzione non lo avrebbe affatto previsto, mentre avrebbe solo imposto al soggetto beneficiario l’impegno di acquisire, a proprie spese, tutte le autorizzazioni necessarie per attuare l’intervento (art. 8). Peraltro, posto che il finanziamento era destinato anche all’acquisto dell’immobile, apparirebbe contraddittorio prevedere il previo possesso da parte dell’interessato di un titolo edilizio su un immobile di cui non è proprietario per ottenere le risorse per acquistare l’immobile cui il titolo edilizio si riferirebbe;
- alla ritenuta necessaria previa acquisizione del parere tecnico preventivo EL Direzione Regionale Edilizia Ospedaliera ai fini EL liquidazione ed erogazione in favore EL società CA EL IN del finanziamento assegnato, tale interpretazione del Giudice di prime cure non troverebbe riscontro alcuno, considerata la natura di soggetto privato EL società in questione.
L’art. 5 EL Convenzione prevedeva, infatti, che per le iniziative finanziate di soggetti privati la Direzione Regionale succitata fosse solo sentita per la parte di competenza.
Inoltre, risulta in atti documentazione che attesta (il riferimento è al doc. 13, allegato 2, sub. allegato 5 del fascicolo di primo grado EL Procura regionale e, segnatamente, al prot. IO TO n. 487948 del 20 novembre 2011) che: la società CA EL IN aveva prodotto gli impegni di cofinanziamento dei Comuni di Crocetta del Montello e di Nervesa EL Battaglia, l’impegno di finanziamento del Comune di Crocetta (nota prot. n. 7759 del 19 ottobre 2011), la delibera di GI del Comune di Nervesa EL Battaglia n. 110 del 14 ottobre 2011; il titolo edilizio è stato poi ottenuto, così come la variante al PAT e l’approvazione del Piano degli interventi;
- alla ritenuta illegittimità dell’ammissione a rimborso delle spese sostenute dalla società CA EL IN al momento dell’acquisto del complesso immobiliare ex discoteca per l’avviamento, gli arredi e le attrezzature presenti nella vecchia discoteca, convenzionalmente pattuito in complessivi euro 24.000 (di cui euro 4.000 per avviamento ed euro 20.000 per attrezzature), nonché dell’azienda esercente l’attività di ristorante denominata “Lago TU”, pattuito in euro 60.000,00 (di cui euro 15.000 per avviamento commerciale comprensivo di licenze ed autorizzazioni, ed euro 45.000 per arredi, impianti e attrezzature), tali spese erano state computate dalla società CA EL IN nel piano delle spese del progetto gestionale allegato alla domanda di finanziamento presentata il 20 ottobre 2011 e positivamente vagliata dalla Commissione interna di valutazione.
Peraltro, la società in questione, presentando il prezzo di acquisto del complesso immobiliare effettuato a corpo nel quale era stato fatto confluire anche il prezzo forfettario degli arredi, impianti, suppellettili esistenti e dell’avviamento EL ex discoteca, pari a euro 24.000, avrebbe in realtà tratto in inganno l’ufficio del proprio assistito che non si è così avveduto EL circostanza in questione.
Pertanto, pur ammettendo che ci sia stata questa svista, essa non sarebbe comunque sufficiente a qualificare la condotta del proprio assistito come inescusabilmente negligente.
Le restanti spese, inerenti all’azienda dell’attività di ristorante “Lago TU” sarebbero invece del tutto ammissibili, giacché il Giudice di prime cure avrebbe obliterato la circostanza, rilevante, che le attività di ristorante e ricettiva rientravano pienamente nel progetto presentato, in quanto funzionali a quella che era stata intesa dalla IO finanziatrice essere una gestione innovativa, vale a dire la capacità del soggetto finanziato di sostenere nel lungo periodo l’iniziativa progettuale autofinanziandosi coi ricavi rivenienti da attività commerciali, tra cui quelle di ristorazione e ricettive;
- alla ritenuta illegittimità dell’ammissione a rimborso delle spese sostenute dalla società CA EL IN al momento dell’acquisto del complesso immobiliare ex discoteca per la pulizia dei locali e delle pertinenze del complesso immobiliare, sistemazione di parti dell’immobile, rifacimento dei bagni per adattarli all’utilizzo da parte dei disabili, sostituzione delle grondaie del fabbricato, pari a euro 30.000, in quanto costituenti una duplicazione di spese analogamente ammesse a rimborso (c.d. “spese prodromiche”), il Giudice di prime cure non avrebbe considerato che il promittente venditore non si era impegnato a realizzarli, e che la quantificazione EL spesa per tali interventi era stata effettuata per detrarli dal prezzo di vendita del complesso immobiliare di cui si tratta.
Inoltre, i bagni a cui tali spese facevano riferimento erano solo quelli a servizio del ristorante.
Dunque, si tratterebbe di spese del tutto ammissibili, che al momento dell’acquisto del complesso immobiliare non erano stati eseguiti e che avevano solo determinato un decremento del prezzo di acquisto.
Se poi dette spese sono state conteggiate tra le c.d. “spese prodromiche”
di cui alla fattura emessa dalla ditta AG per operazioni soggettivamente e oggettivamente inesistenti di ciò non può comunque rispondere il proprio assistito, il quale è stato indotto in errore dalla falsità in atti commessa dalla società beneficiaria del finanziamento per cui è giudizio.
Di qui la meritevolezza EL riforma EL sentenza impugnata anche in parte qua.
3.4. Con il quarto motivo, rubricato: “4) Capo ‘6’ – pagg. da 55 a 58 e pagg.
da 66 a 67 EL sentenza. Sui poteri di verifica e controllo del dott. OL:
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost.; 2697 c.c.; 112, 115, 116 cpc; 2, 4, 95, 101 Cod. giust. cont. Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione del diritto all’effettività EL tutela in giudizio e del diritto al giusto processo. Omessa considerazione delle eccezioni del dott. OL. Erronea interpretazione degli atti di causa.
Motivazione illogica e contraddittoria, apparente ed inesistente.”, la difesa dell’odierno appellante principale lamenta l’erroneità del capo EL sentenza qui in esame giacché il Giudice di prime cure avrebbe del tutto omesso di considerare che il proprio assistito, sia nel 2013 che nel 2014, aveva chiesto e ottenuto dalla società CA EL IN apposite relazioni illustrative (il riferimento è al doc. 13, all. 2, sub allegati 38 e 42) che offrivano una rappresentazione sullo stato di attuazione dell’iniziativa finanziata che non destava preoccupazione, né dalla lettura delle stesse emergevano elementi che potevano ragionevolmente indurre a dubitare EL veridicità e correttezza delle informazioni ivi contenute.
Ciò, dunque, sarebbe dimostrativo del fatto che alcun omesso controllo relativo alla fase dell’esecuzione dell’iniziativa potesse essere imputata al proprio assistito, considerato altresì che lo stesso ha cessato dall’incarico dirigenziale nella IO TO nell’ottobre 2014.
Pertanto, di ciò che è avvenuto successivamente, anche in punto di eventuali mancanze o carenze di controllo da parte di chi gli è subentrato, egli non potrebbe in alcun modo essere chiamato a rispondere ad alcun titolo.
In tale prospettiva, quindi, apparirebbero erronei e inconferenti i richiami effettuati dal Giudice di prime cure a diverse disposizioni normative regionali che elencano le funzioni e i compiti a cui sono adibiti i soggetti che assumono il ruolo dirigenziale all’interno dell’organizzazione EL IO TO; mentre, se si ha riguardo alle deliberazioni di GI regionale più volte richiamate, il proprio assistito, nella qualità di Dirigente EL Direzione regionale Servizi Sociali, era investito di dare esecuzione agli atti che si rendevano necessari in applicazione EL D.G.R. n. 1509/2011 e di provvedere alla liquidazione dei finanziamenti assegnati con le modalità previste nello schema di convenzione, ai sensi dell’art. 6 EL D.G.R. n.
2517/2011.
Di qui la necessità EL riforma EL sentenza impugnata anche in parte qua.
3.5. Con il quinto motivo, rubricato “5) Capo ‘6’ – pagg. da 67 a 72 EL sentenza. Sull’elemento soggettivo EL responsabilità erariale ravvisata in capo al dott. OL: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 Cost.; 2697 c.c.; 112, 115, 116 cpc; 2, 4, 95, 101 Cod. giust. cont. Violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Violazione e falsa applicazione del diritto all’effettività EL tutela in giudizio e del diritto al giusto processo. Omessa considerazione delle eccezioni del dott. OL. Erronea interpretazione degli atti di causa. Motivazione illogica e contraddittoria, apparente ed inesistente.”, la difesa dell’odierno appellante principale si duole EL erroneità del capo EL sentenza in parola anche laddove ha ritenuto manifestazione di grave e inescusabile negligenza il fatto che i decreti di liquidazione delle due tranche di finanziamento adottati dal proprio assistito non rechino il visto del funzionario istruttore.
La relativa motivazione sarebbe illogica e contraddittoria, perché se l’assenza del visto ha da intendersi come mancato esercizio di una forma di controllo, questo non potrebbe imputarsi al soggetto che tale controllo subisce, non rientrando nella sfera di competenza del soggetto controllato l’attività di spettanza del controllante; e, comunque, apparirebbe frutto dell’equivoco di aver confuso la funzione del visto dell’istruttore con quella del visto del verificatore.
Sotto altro profilo, la motivazione sarebbe altresì contradditoria perché si afferma che:
- non era stata condotta alcuna effettiva istruttoria sulla documentazione presentata dalla società CA EL IN giacché i provvedimenti di liquidazione erano pressocché coevi alla presentazione EL stessa, e al tempo stesso si dà atto che l’erogazione delle due tranche non era contestuale alla sua richiesta ma che essa sarebbe avvenuta contestualmente al ricevimento di documentazione integrativa, senza considerare però in un caso riguardava solo il preventivo di una ditta e nell’altro nella presentazione del computo metrico estimativo di lavori dettagliati in precedenza;
- l’attività di verifica e controllo non richiedeva particolare sforzo e il relativo procedimento di spesa rientrava tra quelli standardizzati e al tempo stesso che la collaboratrice del proprio assistito, sig.ra DI IE, risulta avere sistematicamente interloquito con la Presidente EL società CA EL IN, sig.ra MI NA, e con il suo consulente, sig. OS Egidio, e che il proprio assistito si trovava a gestire ingenti risorse finanziarie destinate all’attuazione dei fini programmatori EL IO TO.
Il tutto nell’omessa considerazione, da parte del Giudice di prime cure, che ai sensi dell’art. 5 EL Convenzione, l’erogazione del finanziamento sarebbe avvenuta sulla base EL semplice attestazione EL spesa da parte del legale rappresentante EL società CA EL
IN.
Ciò a dimostrazione, anche sotto i profili qui considerati, dell’assenza EL gravità EL colpa nella condotta del proprio assistito.
3.6. Con il sesto motivo, rubricato “6) Capo ‘6’ – pagg. da 70 a 72 EL sentenza. Sull’assenza del nesso di causalità materiale e giuridica:
motivazione erronea, contraddittoria, apparente ed inesistente. Illogicità manifeste. Omessa considerazione delle eccezioni del dott. OL. Erronea interpretazione degli atti di causa.”, la difesa dell’odierno appellante contesta l’erroneità del medesimo capo di sentenza gravato con i precedenti quarto e quinto motivo per quel che concerne l’elemento soggettivo EL contestata responsabilità amministrativa per avere il Giudice di prime cure ravvisato il nesso causale tra la condotta del proprio assistito e la produzione, in concorso con gli altri convenuti, del danno erariale per cui è causa nell’omesso o gravemente negligente esercizio dell’attività di controllo che egli sarebbe stato tenuto a svolgere.
In particolare, la difesa in esame osserva che, in disparte per le ragioni evidenziate nei motivi di appello che precedono, l’erroneità sotto il profilo qui considerato del capo di sentenza impugnato in esame risiederebbe nel fatto che individuandosi la causa petendi EL domanda nel danno da sviamento del denaro dalle finalità pubbliche al cui soddisfacimento erano preordinate, il nesso causale tra la condotta asseritamente gravemente colposa del proprio assistito e la produzione del danno in questione avrebbe dovuto essere ricercato nell’avere siffatto presunto omesso controllo consentito alla società CA EL IN di rendersi inadempiente rispetto agli obblighi convenzionalmente assunti.
Ma la revoca del finanziamento, disposta nel 2015, per le inadempienze EL predetta società starebbe a dimostrare che è la condotta di quest’ultima a essere stata da sola sufficiente a cagionare l’evento dannoso per cui è giudizio, a nulla rilevando in questa sede che il complesso immobiliare su cui era stata iscritta ipoteca per l’importo di 3.400.000,00 si sia rapidamente deprezzato a causa EL profonda crisi del settore immobiliare, certamente non imputabile al proprio assistito.
Inoltre, il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente disconosciuto ai fini che qui occupano la rilevanza dell’art. 9 EL Convenzione, che assegnava alla GI e al proprio assistito il compito di monitorare e controllare lo stato di attuazione degli interventi e l’osservanza delle clausole in essa contenute.
E ciò è stato fatto, considerato che la fase intermedia del cronoprogramma del progetto, che si sviluppa in un arco di tempo di 25 anni, era previsto iniziasse il 1° gennaio 2013 e si concludesse il 31 dicembre 2026, e che in base alle relazioni fornite dalla società CA EL IN, di cui si è detto in precedenza, fino al 2014 l’attuazione degli interventi appariva, nella rappresentazione fattane dalla società beneficiaria del finanziamento, coerente con il cronoprogramma presentato.
Peraltro, non appena si sono avute avvisaglie che tale rappresentazione dei fatti non fosse corrispondente alla realtà, la IO TO ha provveduto a sospendere l’erogazione dell’ultima tranche di pagamento e, infine, a disporre, nel maggio del 2015, la revoca dell’intero finanziamento.
Di qui, la conclusione EL difesa che vi sarebbe ben poco spazio per un’accusa al proprio assistito di mancato controllo sullo stato di attuazione dell’intervento.
3.7. Infine, la difesa dell’odierno appellante ha riproposto in questa sede le ulteriori eccezioni non esaminate nel primo grado di giudizio ai sensi dell’art. 195 c.g.c., con le quali ha sostenuto che:
- la società CA EL IN era una cooperativa sociale, e come tale, pienamente titolata, ai sensi dell’art. 8 EL l. r. TO n. 7/2011, a richiedere il finanziamento;
- la circostanza contestata (dalla Guardia di Finanza) che tale società non avrebbe avuto soci e/o dipendenti annoverabili nella categoria di soggetti svantaggiati, oltre che non trovare conforto nella disciplina invocata da parte attrice (art. 2, co. 4, EL l. n. 381/1991),
non rileva nei confronti del proprio assistito, avendo egli insieme agli altri componenti EL Commissione interna di valutazione esaminato la domanda EL società CA EL IN in quanto cooperativa sociale regolarmente costituita e iscritta nel registro delle cooperative sociali;
- la circostanza contestata (dalla Guardia di Finanza) che entro sei mesi dalla stipulazione EL Convenzione la società beneficiaria avrebbe dovuto presentare il progetto a pena di decadenza è infondata, in quanto l’art. 3 EL Convenzione, cui la contestazione si riferisce, prevede per i privati, qual è la società CA EL IN, solo la presentazione di elaborati necessari per l’acquisizione del permesso di costruire. Peraltro, nel caso di specie era stata concessa alla società CA EL IN una proroga di due mesi con nota prot. n. 372801 del 13 agosto 2012 a firma del dott. Francesco Gallo. Dunque, sono stati rispettati i termini previsti dalla Convenzione;
- la firma apposta sulla nota prot. n. 289237 del 21 giugno 2012 non è riconducibile al proprio assistito, che l’ha disconosciuta sia in questo giudizio che in quello penale in cui è coinvolto sulla base di una perizia calligrafica in atti;
- la domanda attorea non contiene alcuna specifica articolazione delle singole responsabilità dei convenuti e ciò si riflette sul piano EL quantificazione del danno imputabile a ciascuno di essi, che resta dunque indeterminato;
- in via subordinata (all’accertamento EL responsabilità amministrativa del proprio assistito) sussistono nel caso di specie le condizioni per l’esercizio del potere riduttivo, avuto riguardo all’assoluta novità dell’istituzione del fondo rotativo e delle modalità di assegnazione delle risorse ivi stanziate, alle carenze di organico EL struttura da egli diretta, più volte denunciate agli organi di competenza nel corso degli anni, alla falsità EL fattura che diede luogo al pagamento di parte EL prima tranche di finanziamento, all’occultamento da parte EL società CA EL IN EL sua reale situazione economico-patrimoniale, alla circostanza che il proprio assistito ha cessato dall’incarico dirigenziale nell’ottobre 2014 e che la competenza a monitorare e controllare lo stato di attuazione delle iniziative progettuali ammesse a finanziamento era ripartita con la GI regionale.
4. Con atto di citazione in appello, depositato il 17 giugno 2021 e nuovamente depositato il successivo 5 luglio 2021, il sig. RE RI, con l’assistenza dell’Avv. Otello Bigolin, ha impugnato, anch’egli per quanto d’interesse, la sentenza n. 20/2021 EL Sezione giurisdizionale regionale EL Corte dei conti per il TO, sopra riassunta, chiedendo:
“in via preliminare: Voglia codesta Ecc.ma Corte dei conti accertare e dichiarare, la nullità EL Sentenza n. 20 del 27/01/2021 per le ragioni esposte e per la perpetrata lesione del contraddittorio, con rinvio al Giudice di primo grado.
in via sempre preliminare, ma subordinata: Voglia codesta Ecc.ma Corte dei conti accertare e dichiarare, ai sensi dell’art. 86, comma 2, lett. c) e lett. e),
del c.g.c., la nullità dell’Atto di Citazione.
in via sempre preliminare, ma ulteriormente subordinata: Voglia codesta Ecc.ma Corte dei conti accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione del diritto a far valere l’azione erariale ovvero l’inammissibilità e/o l’improcedibilità dell’azione EL Procura Regionale, per difetto del requisito dell’attualità del danno.
In via principale: Voglia codesta Ecc.ma Corte dei conti rigettare, in ogni caso e previo accertamento e declaratoria dell’insussistenza e/o inconfigurabilità di qualsiasi ipotesi di responsabilità amministrativa erariale in capo al sig. RE RI, le richieste EL Procura Regionale in accoglimento delle argomentazioni difensive sopra svolte.
In subordine: Voglia codesta Ecc.ma Corte dei conti riconoscere e dichiarare in capo al sig. RE RI una condotta connotata da colpa lieve e, per l’effetto, previo accertamento e declaratoria dell’insussistenza dell’elemento psicologico del dolo e EL colpa grave richiesto per la configurabilità EL responsabilità amministrativa, rigettare le richieste EL Procura Regionale.
in ulteriore subordine: Voglia codesta Ecc.ma Corte dei conti, nella denegata ipotesi di ritenuta anche parziale responsabilità amministrativa per colpa grave in capo al sig. RE RI, escludere ogni ipotesi di vincolo solidale e limitare l’ambito e gli effetti EL stessa in ordine alla pretesa fatta valere dalla Procura Regionale sulla base delle argomentazioni difensive svolte, anche con la più ampia applicazione, ai sensi di legge, del potere riduttivo dell’addebito.
Con ogni ulteriore riserva di produzione, allegazione e richiesta.
Con vittoria di spese, diritti e onorari. (pagg. 91-93 dell’atto d’appello, enfasi nell’originale).
L’appello è affidato a sette motivi di gravame con cui si censurano diversi capi EL sentenza impugnata ritenuti frutto di errori di giudizio sotto molteplici profili.
4.1. Con il primo motivo, rubricato “Error in procedendo. Nullità EL sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., violazione del principio del contraddittorio, per violazione del principio del giusto processo e di imparzialità. Motivazione errata; carente e contraddittoria”, la difesa dell’odierno appellante incidentale censura il capo 2.2. EL sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata, al pari dell’istanza di rinvio dell’udienza formulata nel corso di quella tenutasi il 14 ottobre 2020, la richiesta di sospensione del presente giudizio per la contemporanea pendenza di procedimento penale a carico del proprio assistito.
Ad avviso EL difesa ciò che è censurabile non è tanto il fatto in sé che il giudizio potesse essere o meno sospeso ai sensi dell’art. 106 c.g.c.,
bensì il contraddittorio atteggiamento del Giudice di prime cure che dapprima ha disposto un rinvio dell’udienza di trattazione per attendere un supplemento istruttorio che si sarebbe dovuto svolgere nel procedimento penale, poi ne ha concesso un altro, su istanza EL Procura regionale attrice, per acquisire le sentenze di applicazione EL pena su richiesta degli imputati nel processo penale che avevano fatto ricorso a tale rito (sigg. MI e AI) mentre ha respinto le istanze di rinvio formulate dalle difese nonostante permanessero, al momento EL loro proposizione, le ragioni che avevano giustificato i disposti rinvii.
Pertanto, la sentenza sarebbe nulla perché viziata per violazione del diritto delle parti al contraddittorio e al giusto processo.
4.2. Con il secondo motivo, rubricato “Error in procedendo. Nullità EL sentenza sotto altro profilo. Violazione dell’art.111 Cost. Violazione dell’art.
86 c.gc. Sull’utilizzo del potere sindacatorio da parte del Giudice di primo grado”, la difesa dell’odierno appellante incidentale censura il fatto che il Giudice di prime cure ha individuato la responsabilità dei convenuti per ragioni diverse da quelle esposte in citazione, sostituendosi di fatto al pubblico ministero contabile mediante la riformulazione, in tutti i suoi elementi, ivi compreso quello attinente all’elemento del dolo, EL domanda stessa.
Il Giudice di prime cure, in buona sostanza, avrebbe esercitato quel che è stato definito in dottrina il “potere sindacatorio”, inammissibile alla luce dell’art. 111 Cost., come peraltro affermato dalla stessa giurisprudenza contabile (si citano le sentenze n. 112/2002 EL Sez.
giur. reg. EL Corte dei conti per la Basilicata e n. 75/2002 EL Sez.
giur. app. EL Corte dei conti per la Sicilia).
Donde, la nullità EL sentenza impugnata anche sotto il profilo qui considerato.
4.3. Con il terzo motivo, rubricato “Error in iudicando: sulla nullità dell’azione per violazione dell’art. 86 c.g.c. Motivazione errata, illogica e contradditoria”, la difesa dell’odierno appellante incidentale si duole che il Giudice di prime cure, del tutto erroneamente, ha ritenuto che nel caso di specie il diritto di difesa del proprio assistito non potesse dirsi del tutto pregiudicato, posto che dalla lettura dell’atto di citazione era comunque evincibile la causa petendi e il petitum EL pretesa fatta valere anche nei suoi confronti.
Ma ciò non corrisponderebbe al vero, atteso che dall’atto di citazione non è dato evincere “(…) quali sarebbero le azioni e omissioni che il proprio assistito avrebbe concretamente svolto per produrre il danno che gli è ascritto;
né da quali elementi si potrebbe ritenere che egli fosse consapevole (come poi ha a torto ritenuto la Corte dei conti) del fatto di causare un danno all’erario con la sua azione e che ciononostante egli abbia comunque perpetrato la sua attività.” (pag. 35 dell’atto di appello).
Dunque, prosegue la difesa dell’appellante incidentale RE RI, stante la genericità delle contestazioni rivoltegli dalla Procura regionale veneta, non distinguibili da quelle rivolte agli altri convenuti, il proprio assistito non avrebbe avuto la possibilità di esplicare pienamente il proprio diritto di difesa.
Di qui la nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 86 c.g.c.
eccepita in primo grado e che, con motivazione illogica, errata e contradditoria, il Giudice di primo grado ha ritenuto non meritevole di accoglimento (si menziona a sostegno dell’argomento la sentenza n.
92/2020 EL Sez. giur. reg. EL Corte dei conti per il Lazio).
4.4. Con il quarto motivo, rubricato “Error in iudicando. Sulla prescrizione del danno. Motivazione errata illogica e contraddittoria. Violazione dell’art.
1, legge 14 gennaio 1994, n. 20”, la difesa dell’odierno appellante incidentale contesta il capo di sentenza in cui è stata respinta l’eccezione di prescrizione dell’azione erariale sollevata in primo grado.
Ad avviso EL difesa, posto che il Giudice di prime cure avrebbe acceduto alla tesi EL Procura regionale attrice secondo cui il danno erariale si è prodotto fin da quando il progetto EL società CA EL IN è stato ammesso a finanziamento perché già al tempo lo stesso era irrealizzabile, la prescrizione non potrebbe che decorrere dal momento in cui è sorto il diritto EL predetta società di ottenere il finanziamento, vale a dire da quando è stata adottata la D.G.R. n. 2517 del 29 dicembre 2011 di approvazione EL graduatoria delle domande che avevano chiesto il finanziamento di cui si discorre, ovvero dalla data in cui la Convenzione tra IO TO e la società CA EL IN è stata stipulata, vale a dire il 28 febbraio 2012.
Considerato che il primo atto interruttivo EL prescrizione è intervenuto il 23 maggio 2017, l’azione erariale sarebbe dunque prescritta.
Di qui la meritevolezza EL riforma anche in parte qua EL sentenza impugnata.
4.5. Con il quinto motivo, rubricato “Error in iudicando. Sulla ricostruzione EL vicenda e del “nesso di causalità”: difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Motivazione errata illogica e contradditoria”, la difesa dell’odierno appellante incidentale censura la ricostruzione EL vicenda come operata dal Giudice di prime cure, ritenuta erronea e frutto di travisamento dei fatti.
In particolare, la difesa in esame rileva che l’assioma su cui si fonderebbe la condanna (“(…) il progetto sarebbe stato ab origine impossibile da attuare e che, pertanto, neppure avrebbe dovuto essere finanziamento; e che, ciononostante (e nonostante l’assenso EL IO),
CA EL IN e i suoi amministratori (tra cui rientra pure il sig. RE),
avrebbero continuato a portare avanti l’intervento, ben sapendo che quei denari non avrebbero assolto ad alcuno scopo sociale (tanto che sarebbero distratti per fini propri di alcuni amministratori) e spendendo quelle somme per lavori inutili, in violazione oltretutto del cronoprogramma e del disciplinare (cfr. sentenza, pag. 41, ma pure e soprattutto § 5.3)” (pag. 41 dell’atto di appello) sarebbe radicalmente errato e indimostrato.
Costituirebbe, infatti, una forzatura affermare che i convenuti, tra cui il proprio assistito, avrebbero dovuto sapere che quel progetto non era realizzabile, così come non vi è prova che tra gli amministratori EL società CA EL IN in carica al momento EL presentazione EL domanda e i dirigenti regionali ci fosse un accordo fraudolento finalizzato a favorire il progetto EL predetta società nonostante la sua impossibilità di realizzazione.
Analogamente, non sarebbe affatto dimostrato, anche alla luce delle disposizioni EL normativa urbanistico-edilizia che il Giudice di prime cure non avrebbe adeguatamente considerato e del fatto che diversi interventi edilizi potevano eseguiti prescindendone, che il progetto EL società CA EL IN era irrealizzabile per mancanza dell’approvazione EL variante al PAT e, comunque, per le lungaggini per la sua approvazione.
Né tanto meno risulta dalla documentazione in atti che il cronoprogramma dell’iniziativa prevedesse una rigida scansione temporale degli interventi da realizzare con un ordine di priorità prestabilito, quando, invece, al contrario, dalla stessa emerge che ciò che rilevava era che l’attività per cui era stato concesso il finanziamento fosse avviata e la società iniziasse a creare anche le condizioni perché il finanziamento ricevuto potesse essere restituito alla IO secondo un piano di ammortamento venticinquennale.
Ancora, l’affermazione che le attività sarebbero state realizzate in difformità rispetto a quanto prevedeva il progetto, in riferimento all’utilizzo da parte EL sig.ra AI EN dell’appartamento ristrutturato e all’affitto a terzi del locale adibito a birreria, è espressione di una valutazione ex post decontestualizzata, tenuto conto che i fatti in questione sarebbero avvenuti tra il 2014 e il 2015, quando il proprio assistito aveva ormai cessato dalla carica di consigliere di amministrazione EL società CA EL IN.
Del pari, errato è anche l’ulteriore rilievo posto dal Giudice di prime cure, non ricompreso nell’atto di citazione e su cui pertanto non è stato possibile instaurare il contraddittorio, secondo cui gli appartamenti per disabili non avrebbero potuti essere realizzati nel sito EL società cooperativa perché zona non compatibile con le prescrizioni di cui al D.G.R. n. 84/2007, considerato invece che il complesso immobiliare di cui si discorre sorge in prossimità dell’area residenziale, e dunque in sito compatibile con la citata D.G.R.
Altro errore censurabile EL sentenza impugnata sarebbe l’imputazione al proprio assistito EL responsabilità per il mancato inserimento lavorativo di soggetti disabili nella società cooperativa e per la mancata iscrizione di quest’ultima nel Piano di zona ai fini dell’accreditamento con il servizio sanitario nazionale, tenuto conto che fino a quando gli immobili non sono stati ristrutturati e predisposti ogni presenza di soggetti svantaggiati non sarebbe stata possibile, né vi può essere inserimento nel Piano di zona EL struttura. Che poi quando a lavori ultimati i soggetti disabili non siano stati inseriti e non sia stato chiesto l’inserimento nel Piano di zona è questione che non può riguardare il proprio assistito, essendo egli uscito dalla compagine societaria prima che i lavori fossero stati ultimati.
Il Giudice di prime cure, inoltre, avrebbe immotivatamente ritenuto del tutto irrilevanti le seguenti circostanze fattuali, dirimenti ai fini dell’esclusione di responsabilità del proprio assistito:
“- il sig. RE RI non ha partecipato alla costituzione EL soc. CA EL IN Soc. Coop. Onlus (…);
- il sig. RE non ha mai assunto la qualifica di socio di CA EL IN (…);
- all’ideazione del progetto (non a caso risalente alla fine del 2010 e all’inizio del 2011) e EL struttura societaria il sig. RE era rimasto del tutto estraneo (…);
- il sig. RE non ha partecipato alla elaborazione del progetto di recupero e di sviluppo sociale del compendio ex Lago TU (…);
- il sig. RE non ha contribuito all’individuazione del compendio immobiliare da acquistare (…);
- non da ultimo, il sig. RE non ha partecipato, in alcun modo, alla presentazione EL domanda alla IO (…)”;
- e, ancor meno, il sig. RE ha contribuito, in qualche modo, anche solo incidentale, a fare in modo che la IO si persuadesse EL bontà del progetto di CA EL IN e lo ammettesse a finanziamento nella misura richiesta (…);
- mette altresì conto significare che il sig. RE nulla sapeva del sig.
BA e dei legami che esso aveva con CA EL IN (…)”. (pagg. 5456 dell’atto di appello).
Pertanto, prosegue sul punto la difesa diffondendosi in ulteriori argomentazioni, non sarebbe comprensibile su quali basi il Giudice di prime cure abbia invece ritenuto che il proprio assistito fosse a conoscenza del progetto e delle sue difformità, senza considerare che egli si è occupato EL ristrutturazione del ristorante/birreria e degli appartamenti dell’edificio storico-testimoniale (per i quali peraltro non era necessaria alcuna variante al PAT) che rientravano a pieno titolo nella progettualità dell’iniziativa EL società CA EL IN approvata dalla IO TO.
Se danno vi è stato, questo si sarebbe semmai concretizzato solo con l’uso abusivo dell’appartamento, utilizzato dalla sig.ra AI EN, e del mancato avvio dell’attività di ristorazione/birreria poi oggetto di un successivo contratto di affitto di ramo d’azienda del 23 febbraio 2015.
Fatti accaduti quando il proprio assistito non aveva più alcun ruolo all’interno EL società CA EL IN.
In conclusione, ad avviso EL difesa in esame, risulterebbe nella specie del tutto carente il “nesso di causalità” tra la condotta del proprio assistito e la produzione del danno erariale oggetto di contestazione.
4.6. Con il sesto motivo, rubricato “Error in iudicando. Sulla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo. Motivazione contraddittoria, apparente, illogica, insufficiente”, la difesa del RE RI si duole dell’erroneità EL sentenza impugnata nella parte in cui ha qualificato come dolosa la condotta illecita erariale ascritta al suo assistito.
Sostiene la difesa in esame che dalla lettura EL sentenza non si riuscirebbe a comprendere da quali elementi sia stata ritratta la prova EL natura dolosa EL condotta del proprio assistito, il quale, a seguire il ragionamento del Giudice di prime cure, avrebbe voluto non eseguire il progetto e impiegare il finanziamento ricevuto dalla società CA EL IN per il proprio tornaconto.
E ciò senza considerare che la Procura regionale attrice non avrebbe assolto all’onere probatorio su di essa incombente anche sotto il profilo qui considerato, non spettando certo al proprio assistito fornire la prova liberatoria che non vi fosse alcun dolo nella sua condotta.
In ogni caso, gli elementi su cui il Giudice di prime cure ha fondato il giudizio di colpevolezza nei confronti del proprio assistito non consentono di ritenere provata la dolosità del suo contegno oltre ogni ragionevole dubbio, e neppure sono idonei a configurare a suo carico una condotta gravemente colposa.
Peraltro, ribadisce la difesa in esame, è fatto accertato che i lavori di ristrutturazione del ristorante e degli alloggi posti al piano superiore del medesimo immobile, prodromici all’avvio dell’attività EL società CA EL IN, erano stati eseguiti e che il proprio assistito, nella sua qualità di consigliere di amministrazione EL predetta società, autorizzato a impegnare la società stessa solo per operazioni di modesto ammontare (fino a un massimo di euro 20.000), non aveva affatto preso parte alla sua ordinaria gestione e ai rapporti con terzi, di talché egli sarebbe stato totalmente estraneo alle ipotizzate malversazioni e al dissesto EL sunnominata società.
4.7. Con il settimo motivo, rubricato “Error in iudicando sulla determinazione del danno erariale: sulla sua inattualità, ipoteticità e genericità del danno imputato al sig. RE. Motivazione illogica, difettosa, contraddittoria”, la difesa dell’odierno appellante incidentale lamenta l’erroneità EL sentenza impugnata anche in punto di qualificazione del danno erariale in termini di attualità e concretezza, in quanto il Giudice di prime cure, in maniera contraddittoria, avrebbe disatteso la circostanza che sul finire del 2013 non si era concretato ancora alcun danno, perché le attività fino a tale data compiute non potevano certo reputarsi pregiudizievoli in quanto corrispondenti alle previsioni progettuali approvate dalla IO.
In altri termini, alla data del 31 dicembre 2013 non poteva ritenersi che il finanziamento regionale fosse stato male impiegato, con la conseguenza che in riferimento al periodo 2012-2013 il nocumento contestato aveva carattere potenziale, manifestandosi invece – e diventando quindi attuale – solo nel periodo successivo, quando il proprio assistito non faceva più parte EL società CA EL IN.
Inoltre, il Giudice di prime cure, con motivazione perplessa, avrebbe escluso la rilevanza del fatto che la IO TO si fosse insinuata nel passivo fallimentare EL società CA EL IN e costituita parte civile nel procedimento penale a carico del proprio assistito e degli altri convenuti in primo grado, omettendo tuttavia di considerare che se la IO TO si fosse fatta parte attiva avrebbe scongiurato il danno se non nella sua interezza, quantomeno per la sua gran parte, facendosi assegnare il complesso immobiliare gravato da ipoteca iscritta a suo favore e adibendolo allo scopo sociale per cui la società CA EL IN lo aveva acquistato (usufruendo del finanziamento pubblico regionale) e partecipando al riparto dell’attivo fallimentare EL medesima società.
Sotto al profilo, la difesa rileva che il Giudice di prime cure, ravvisando il danno erariale anche nella mancata utilità del finanziamento per le finalità per cui era stato erogato, non avrebbe motivato in ordine ai criteri e alla modalità di determinazione EL misura del pregiudizio accertato, limitandosi erroneamente a farlo (il pregiudizio) coincidere, sic et simpliciter, con l’importo del finanziamento ottenuto dalla società
CA EL IN.
La sentenza impugnata sarebbe altresì meritevole di riforma laddove ha posto il danno erariale a carico del proprio assistito e degli altri convenuti che hanno rivestito la qualità di amministratori EL società CA EL IN con vincolo solidale e senza ulteriori specificazioni.
Siffatta statuizione, infatti, sarebbe errata in quanto presuppone l’identità del contributo causale del proprio assistito e degli altri convenuti alla produzione del danno erariale per cui è giudizio, mentre così non sarebbe non solo per le ragioni ampiamente fin qui esposte, ma anche perché mancherebbe del tutto la prova di un pactum sceleris tra il proprio assistito e gli altri convenuti.
4.8. Infine, la difesa dell’odierno appellante incidentale ha chiesto che in caso di parziale accoglimento dell’appello, comportante la qualificazione EL responsabilità amministrativa a carico del proprio assistito a titolo di colpa grave, sia fatto ampio uso del potere riduttivo ricorrendone i presupposti avuto riguardo alle analitiche circostanze esposte nell’atto d’appello.
5. In data 26 marzo 2024 la Procura generale presso questa Corte ha depositato le proprie conclusioni scritte chiedendo, previa loro riunione, il rigetto degli appelli in quanto infondati, e la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
5.1. In merito ai motivi dell’appello principale, la Procura generale ne ha contestato in radice la fondatezza, evidenziando quanto segue:
- sul primo motivo, che non vi sarebbe, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante, alcuna incertezza del titolo di incolpazione, avendo la sentenza, all’esito EL disamina del corpus normativo relativo alle mansioni dirigenziali cui l’appellante era tenuto, dato conto di tutte le irregolarità e gli inadempimenti dal medesimo perpetrati.
Inoltre, per quel che riguarda il profilo inerente alla giurisdizione del giudice contabile, la sentenza sarebbe incensurabile, avendo il Giudice di prime cure fatto corretta applicazione nel caso di specie EL consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui in tali fattispecie la giurisdizione spetta alla Corte dei conti (si citano, a sostegno, le pronunce Cass. civ., SS.UU, sent. n. 20434/2009 e 22581/2022);
- sul secondo motivo, che l’attualità del danno erariale per cui è giudizio non è disattesa dalla circostanza che la IO danneggiata si sia costituita parte civile nel procedimento penale a carico dell’appellante e di altri imputati, atteso che ciò che preclude l’esercizio dell’azione erariale ovvero la sua prosecuzione, determinandone l’improponibilità o l’improcedibilità EL domanda del pubblico ministero contabile, è l’integrale soddisfazione del credito risarcitorio, nella specie non intervenuta
(si menziona, a sostegno, la sentenza n. 68/2023 EL Sez. II giur.
centr. app. di questa Corte).
Ancora, essendo la fattispecie in esame riconducibile alle ipotesi di danno da spesa illegittima e/o illecita, inconferente risulterebbe la giurisprudenza citata dalla difesa dell’appellante, che invece si attaglia alle diverse ipotesi di danno da mancata entrata in cui è proprio l’estinzione del diritto di credito EL p.a. a rendere
“definitivo” il danno erariale e, dunque, attuale e concreto l’interesse EL procura contabile ad agire giudizialmente per ottenerne il risarcimento;
- sul terzo motivo, che la realizzazione dell’iniziativa per cui è stato erogato il finanziamento regionale avrebbe indubbio carattere pubblicistico e non già privato e che, diversamente da quanto opinato dalla difesa appellante – il quale lamenta, tra l’altro e sotto vari profili, la violazione del diritto di difesa e dei principi EL domanda e del contraddittorio e il vizio di extrapetizione – che gli elementi su cui il Giudice di prime cure ha fondato l’accertamento EL colpa grave a carico del suo assistito sarebbero stati oggetto di specifica deduzione e allegazione da parte EL Procura regionale attrice, il cui atto di citazione precisa in maniera esauriente le cause EL ritenuta illegittimità dell’erogazione del finanziamento di cui di discorre e la loro imputazione, oggettiva e soggettiva, anche all’appellante
(segnatamente: assenza dei requisiti EL società cooperativa beneficiaria per essere ammessa al finanziamento; assenza EL previa acquisizione del parere tecnico EL Direzione Edilizia Ospedaliera ai fini EL liquidazione del finanziamento; mancata realizzazione delle finalità pubblicistiche sottese all’erogazione del finanziamento pubblico in parola; diffuse irregolarità nelle procedure di liquidazione delle due tranche di finanziamento erogate; omissione delle dovute attività di monitoraggio e controllo, previste dall’art. 9 EL Convenzione e dall’art. 8 EL l.r. TO n. 7/2011, su quanto realizzato dalla società cooperativa beneficiaria e sugli atti giustificativi EL spesa di cui la medesima si era avvalsa per ottenerne il rimborso, che ove poste in essere dall’appellante, avrebbero impedito il verificarsi del danno per cui è causa).
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante, l’accertamento degli addebiti concernenti la mancata allegazione, al momento EL sottoscrizione EL Convenzione tra la IO TO e la società cooperativa beneficiaria (28 febbraio 2012), di copia dell’atto preliminare di acquisto dell’immobile che sarebbe stato impiegato per realizzare l’iniziativa finanziata, corredata dalla perizia di stima dell’Agenzia del Territorio, nonché l’erogazione di euro 70.000 a rimborso delle spese notarili e imposte sostenute dalla società cooperativa per la costituzione di ipoteca volontaria sull’immobile acquistato con il finanziamento a favore EL IO TO, liquidati insieme a ulteriori spese con il decreto dirigenziale n. 408/12 (per un totale di euro 393.438,90), sarebbe del tutto fondato poiché sono conseguenza EL violazione:
a) il primo addebito, dell’art. 4 EL D.G.R. n. 1509 del 2011, che prescriveva tale adempimento;
b) il secondo addebito, dei D.G.R. nn. 1509 e 2517 del 2011, che limitavano il finanziamento alle sole spese per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, nonché per acquisto di arredi e per manutenzioni di ogni tipo.
Analogamente, fondato sarebbe l’accertamento degli ulteriori addebiti, quali:
- la liquidazione del finanziamento avvenuta in assenza:
a) del titolo edilizio, posto che dalla Convenzione e dalle delibere di GI regionale dianzi citate emergerebbe che presupposto indispensabile per la liquidazione del finanziamento fosse “(…) la completezza EL necessaria, prevista documentazione, nella quale andava compresa anche il titolo edilizio.” (pag. 14 delle conclusioni);
b) del previo parere EL Direzione regionale Edilizia Ospedaliera, considerato che tale adempimento preliminare era espressamente previsto dall’art. 5 EL Convenzione,
- il riconoscimento a rimborso di spese non ammissibili, quali quelle riportate nel preliminare di acquisto del complesso immobiliare (ex discoteca) concernenti l’avviamento, gli arredi, le attrezzature, le autorizzazioni e licenze, l’azienda di attività di ristorante denominato
“Lago TU”, e l’attività di pulizia, ripristino e adeguamento del bagno del ristorante, essendo dette spese non coerenti con l’iniziativa finanziata e non previste dalla Convenzione sottoscritta.
D’altronde, siffatti aspetti erano stati precipuamente contestati dalla Procura regionale attrice rispettivamente a pag. 21 e a pagg. 12 e ss.
dell’atto di citazione;
- sul quarto motivo, che l’assunto EL difesa dell’appellante è smentito dall’art. 9 EL Convenzione, che intestava le attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione degli interventi e sull’osservanza delle clausole in essa contenute alla GI regionale
“(…) attraverso la Direzione Regionale Servizi Sociali”, all’epoca dei fatti diretta dal proprio assistito;
- sul quinto motivo, che nel caso di specie la colpa grave dell’appellante principale è stata ravvisata correttamente dal Giudice di prime cure nel non avere minimamente compiuto attività di controllo sulla sussistenza delle condizioni, fattuali e giuridiche, per dare corso alle richieste di rimborso avanzate dalla società cooperativa beneficiaria del finanziamento pubblico, che venivano accolte de plano senza che sulla pratica fosse apposto il visto del funzionario verificatore, con conseguente irrilevanza degli eventuali artifici e raggiri posti in essere dagli amministratori EL predetta società nella presentazione delle richieste di rimborso e EL documentazione giustificativa EL spesa.
Pertanto, se avesse svolto correttamente l’attività di controllo a egli demandata, l’appellante principale “(…) avrebbe potuto evitare la produzione del danno erariale.” (pag. 19 delle conclusioni);
- sul sesto motivo, che la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta imputata all’odierno appellante e il pregiudizio erariale per cui è causa è dimostrata dal fatto che egli non solo era intervenuto nella fase iniziale di verifica EL sussistenza dei presupposti per la concessione del finanziamento, ma aveva avuto anche il compito di monitorare e controllare lo stato di attuazione dell’intervento e l’osservanza delle clausole convenzionali;
- sulle eccezioni non esaminate in primo grado e riproposte in appello, che:
a) nonostante il bando fosse destinato a cooperative sociali, ai fini dell’ammissione al relativo finanziamento non avrebbe potuto essere ignorata la circostanza che la società cooperativa CA EL IN era stata costituita pochi mesi prima EL pubblicazione del bando da soggetti privi di pregressa esperienza nel settore del sociale;
b) l’illegittimità del finanziamento sarebbe resa palese anche dall’utilizzo dello stesso per finalità estranee a quelle per le quali era stato concesso, come il rimborso spese ai soci volontari pur in mancanza dei giustificativi delle stesse, in patente violazione del generale principio dell’obbligo di rendicontazione;
c) la sentenza impugnata non avrebbe equivocato affatto in ordine alla tempistica prevista dalla Convenzione (6 mesi) per la presentazione del progetto a seconda EL natura pubblica o privata del soggetto ammesso a finanziamento;
d) il Giudice di prime cure ha esaminato la questione sollevata da controparte sulla autografia delle firme apposte sui provvedimenti di liquidazione ritenendola irrilevante ai fini EL decisione (pag. 69 EL sentenza impugnata);
e) la totale incuria e trascuratezza dei propri doveri d’ufficio manifestata dall’odierno appellante giustificherebbe il mancato esercizio del potere riduttivo da parte del Giudice di prime cure.
5.2. Sui motivi dell’appello incidentale, ritenuto anch’esso infondato in fatto e in diritto, la Procura generale ha controdedotto quanto segue:
- sul primo motivo, che la decisione del Giudice di prime cure di non sospendere il giudizio di responsabilità amministrativa per la pendenza del giudizio penale e di non concedere rinvii d’udienza, ulteriori rispetto a quelli già accordati su richiesta delle parti (dal 12 giugno al 16 ottobre 2019, dal 22 aprile all’8 luglio, poi al 31 luglio e infine al 14 ottobre 2020), sarebbe ineccepibile alla stregua EL pacifica giurisprudenza di questa Corte;
- sul secondo motivo, che il Giudice di prime cure non sarebbe incorso in alcuna ultrapetizione o extrapetizione, avendo fondato il proprio convincimento sui fatti dedotti e allegati dalle parti costituite e pronunciando nei limiti EL causa petendi e del petitum EL domanda introduttiva del presente giudizio a iniziativa EL Procura regionale attrice (sono menzionate, a conforto, le sentenze nn.
73/2020 e 328/2021 EL Sez. II giur.centr.app. e 1/2020 di questa Sezione);
- sul terzo motivo, che le contestazioni contenute nell’atto di citazione EL Procura regionale attrice non sarebbe affatto generiche ma, al contrario, puntualmente circostanziate con l’ausilio delle risultanze istruttorie dell’attività d’indagine svolta dalla Guardia di Finanza su sua delega e degli atti del procedimento penale avviato a carico anche dell’appellante incidentale da parte EL Procura EL Repubblica presso il Tribunale di Treviso;
- sul quarto motivo, che l’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla difesa dell’appellante incidentale per corroborare l’eccezione di prescrizione respinta dal Giudice di prime cure, e qui riproposta, secondo cui il termine iniziale per il decorso EL prescrizione coinciderebbe con il momento deliberativo EL spesa, individuato nell’atto di impegno o, ancora, nella successiva fase EL liquidazione, oltre a essere minoritario, è stato superato da tempo dalla diversa interpretazione, confermata in sede nomofilattica dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale di questa Corte fin dalla sentenza n. 3/2003/QM, per la quale, in caso di danno erariale da spesa illegittima/illecita, la prescrizione inizia a decorrere dal giorno del pagamento delle somme, poiché è da tale momento che si verifica l’effettivo depauperamento dell’amministrazione pubblica interessata (si cita a sostegno la sentenza n. 137/2022 EL Sez. II giur.
centr. app. di questa Corte, che richiama, a sua volta, la sentenza n.
5/2007/QM delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale).
Pertanto, avuto riguardo alle date in cui è stato effettuato il pagamento delle due tranche di finanziamento alla società CA EL IN, la notifica ai presunti responsabili di atti interruttivi EL prescrizione e del successivo invito a dedurre, nella vicenda in esame risulta per tabulas la tempestività dell’esercizio dell’azione erariale da parte EL Procura regionale veneta;
- sul quinto motivo, che le molteplici argomentazioni impiegate dalla difesa dell’appellante incidentale per dimostrare l’estraneità del proprio assistito ai fatti contestati sarebbero smentite dalla documentazione versata in atti, che attesterebbe i gravi abusi perpetrati dalla società CA EL IN di cui il proprio assistito è stato amministratore per oltre due anni;
- sul sesto motivo, che la prova del dolo EL condotta dell’appellante incidentale si rinviene nel fatto che egli, nella rivestita qualità di amministratore EL società cooperativa beneficiaria del finanziamento “(…) non poteva non essere a conoscenza del progetto e EL difformità di quanto in concreto si stava realizzando, ma soprattutto non poteva ignorare - profilo ben messo in evidenza in sentenza - per esserne stato in parte diretto beneficiario (essendogli state corrisposte le indennità da Amministratore), che le risorse finanziarie EL Cooperativa, costituite unicamente dai fondi regionali, erano state impiegate per fini diversi ed ultronei rispetto a quelli per cui erano state erogate.” (pag. 31 delle conclusioni);
- sul settimo motivo, che sussiste l’attualità del danno erariale per cui è giudizio per le medesime ragioni poste a base delle controdeduzioni al secondo motivo dell’appello principale, a cui fa rinvio; e ciò anche in riferimento all’ipotesi prospettata dalla difesa dell’appellante incidentale, che appare apodittica, indimostrata e implausibile, secondo cui la inattualità del danno deriverebbe anche dalla possibilità che il progetto per il quale la società CA EL IN ha percepito il finanziamento regionale potesse ancora essere attuato da altri soggetti;
- sull’istanza di esercizio del potere riduttivo, che stante la natura dolosa EL condotta illecita accertata a suo carico, non sussistono i presupposti di legge perché il Giudice contabile possa procedere nel senso auspicato dall’appellante incidentale.
6. In data 26 marzo 2024 la difesa dell’appellante principale ha depositato una memoria difensiva riepilogativa dei fatti di causa e di precisazione e ulteriore sviluppo dei motivi di gravame già proposti, insistendo per l’accoglimento dell’appello.
7. In data 10 aprile 2024, la Procura generale ha depositato la sentenza del Tribunale di Treviso, sez. penale, n. 1969/2023 pronunciata nei confronti (anche) degli odierni appellanti sigg. OL IO e
RE RI.
8. All’udienza pubblica del 17 aprile 2024, riscontrato un difetto di contradditorio nei confronti di talune controparti per irregolarità delle notifiche e uditi i rappresentanti degli appellanti e EL Procura generale in merito alla questione, come da verbale di udienza, il Presidente, sentito il Collegio in camera di consiglio, accertata la necessità di provvedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei sigg. MI NA, AI EN e AI Stefano, disponeva, ex art. 183 c.g.c., il rinvio EL trattazione EL causa alla udienza pubblica del 13 dicembre 2024, onerando gli appellanti di notificare i propri atti di appello, unitamente all’estratto del verbale dell’udienza, alle sunnominate parti entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’estratto a verbale, e di depositare, entro trenta giorni dall’ultima notifica, la prova delle avvenute notificazioni nella Segreteria EL Sezione.
9. In data 19 novembre 2024, la difesa dell’appellante principale ha depositato memoria difensiva con la quale, preliminarmente illustrate le modalità con cui ha provveduto ad assolvere gli oneri posti a suo carico dall’ordinanza presidenziale resa a verbale nell’udienza del 17 aprile 2024 e richiamate tutte le difese già svolte nell’atto di appello, ha formulato istanza di differimento dell’udienza pubblica cui era stata rinviata la trattazione EL causa, con concessione di un nuovo termine per il deposito dell’avviso di ricezione dell’appello rinotificato al sig.
AI Stefano, non ancora pervenuto, e ha comunicato che il Tribunale di Treviso, con decreto dell’8 novembre 2022 reso nel procedimento fallimentare n. 209/16 R.G. Fall. nei confronti EL società CA EL IN, allegato alla memoria, avrebbe provveduto alla ripartizione finale dell’attivo EL predetta società assegnando alla IO TO circa euro 307.000,00, di cui chiede si tenga conto ai fini EL riduzione per il corrispondente importo dell’ammontare del danno erariale per cui è causa.
10. Il 19 novembre 2024 ha depositato memoria difensiva anche la difesa dell’appellante incidentale la quale ha replicato alle conclusioni rassegnate dalla Procura generale precisando che:
- nel periodo in cui il proprio assistito ha operato all’interno EL società CA EL IN (29 novembre 2011 – 31 dicembre 2013) “è stato in parte realizzato il progetto siccome autorizzato, visto che si era provveduto alla ristrutturazione dei locali che avrebbero dovuto ospitare i disabili (…); la Società era ben lontana dalla decozione, visto che le risorse erano state impiegate.” (pag. 3 EL memoria, enfasi nell’originale).
Dunque, egli non può essere considerato responsabile in solido con gli altri convenuti, ai quali solo va imputata la mancata realizzazione dell’iniziativa sociosanitaria finanziata dalla IO TO, tenuto conto che egli non poteva avere la consapevolezza che le risorse ottenute dalla società cooperativa sarebbero state distratte dall’impiego per cui erano state erogate ovvero non avrebbero sortito alcun beneficio;
- ciò che si censura con il primo motivo di gravame è l’irragionevolezza dell’atteggiamento “ondivago” tenuto dal Giudice di prime cure in ordine alla rilevanza del concomitante procedimento penale vertente sui medesimi fatti materiali, avendo dapprima, all’udienza originariamente fissata, disposto, su richiesta EL Procura regionale attrice, il rinvio EL discussione EL causa in attesa EL definizione del giudizio penale e dipoi, all’udienza di rinvio, trattenuto la stessa in decisione nonostante la permanenza dello stato di cose che aveva motivato il rinvio EL prima udienza. Di qui la nullità EL sentenza impugnata per difetto di contraddittorio;
- il secondo motivo di gravame censura l’indebita riqualificazione da parte del Giudice di prime cure degli elementi costitutivi EL domanda di condanna a titolo di responsabilità amministrativa azionata dalla Procura regionale veneta. Segnatamente, mutando totalmente la causa petendi e il petitum, il Giudice di prime cure si sarebbe in sostanza sostituto alla Procura regionale attrice, generando in tal modo “(…) un evidente lesione del contradditorio processuale, visto che sono inedite, nella sostanza, le ragioni EL condanna e visto che il confronto processuale non ha potuto compiutamente svilupparsi sugli aspetti ritenuti decisivi dal Collegio (ma non dalla Procura contabile).” (pag. 7 EL memoria);
- il terzo motivo di gravame censura la genericità dell’atto di citazione, con conseguente violazione dell’art. 86 c.g.c., considerato che esso non spiega quale sia stato il contributo causale fornito dal proprio assistito alla verificazione del danno e come allo stesso possa essere imputato, alternativamente, di aver presentato un progetto EL cui irrealizzabilità era a conoscenza fin dal principio, pur non essendo ancora amministratore EL società cooperativa a tale tempo, ovvero di avere asseritamente distratto le risorse pubbliche ricevute dalla società CA EL IN per perseguire finalità diverse rispetto a quelle che erano sottese al progetto finanziato, pur avendo cessato dal ruolo di amministratore EL menzionata società dal 31 dicembre 2013;
- il quarto motivo di gravame è volto a mettere in evidenza che è proprio la qualificazione dell’elemento generatore dell’illecito erariale per cui è causa da parte EL Procura regionale attrice, secondo cui il progetto EL società CA EL IN era economicamente insostenibile e quindi non poteva essere ammesso a finanziamento, a spostare l’esordio EL prescrizione alla data in cui il progetto in questione è stata approvato dalla IO TO
(D.G.R. n. 2517 del 29 dicembre 2011), poiché è in tale momento che è sorto il diritto di CA EL IN a ottenere il finanziamento regionale e, dunque, il corrispondente danno erariale per la IO TO. Di qui la fondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata, essendo intervenuto il primo atto interruttivo EL stessa solo nel maggio 2017;
- il quinto motivo di gravame è teso a dimostrare che il proprio assistito non ha fornito alcun contributo causale alla produzione del danno erariale per come prospettato dalla Procura regionale attrice, essendosi egli limitato a dedicarsi “(…) alla attività di ristrutturazione delle unità abitative e del locale ristorazione, con la convinzione, in alcun modo smentita, che quelle opere fossero funzionali alla realizzazione del progetto (…)”. Considerato poi che l’accertamento EL mancata realizzazione dell’iniziativa è intervenuta nel 2015, non può essere imputato al proprio assistito di avere usato i beni per altre finalità, essendo egli uscito dalla compagine societaria il 31 dicembre 2013;
- il sesto motivo di gravame pone in evidenza che non vi è prova che il proprio assistito, nel periodo in cui è stato nella compagine societaria, abbia agito con la consapevolezza che l’iniziativa di cui discorre, finanziata dalla IO TO, non sarebbe mai stata realizzata, né che la stessa fosse di per sé e ab origine irrealizzabile; né tanto meno gli può essere addebitato di avere agito sapendo che ragionevolmente l’iniziativa avrebbe potuto fallire ovvero con inescusabile trascuratezza e disinteresse;
- il settimo motivo di gravame è rivolto a sostenere che le somme spese quando il proprio assistito era in carica erano effettivamente funzionali alla realizzazione delle opere previste nel progetto.
Se poi l’attività non è riuscita o se quei locali successivamente sono stati indebitamente impiegati in modo difforme dagli obblighi convenzionali sono circostanze a cui il proprio assistito rimane estraneo. Le somme spese, perciò, sono divenute spese illecite per l’uso sviato che dei locali ristrutturati è stato fatto dopo la sua uscita dalla società CA EL IN, e per la totale assenza di una gestione ordinata circa la creazione di posti di lavoro (per il ristorante) o di ospitalità di persone svantaggiate (per il progetto di alloggio).
Inoltre, le concomitanti azioni esercitate dalla IO TO nell’ambito EL procedura fallimentare a carico EL società CA EL IN e del procedimento penale entrambi radicati innanzi al Tribunale di Treviso per ottenere il recupero del finanziamento erogato starebbero a dimostrare l’inattualità del danno erariale per cui è giudizio o quantomeno l’indeterminatezza del suo effettivo ammontare.
In ogni caso, non sussiste in atti alcun elemento che provi, anche in via presuntiva, che il contributo causale del proprio assistito alla produzione dell’evento dannoso sarebbe stato il medesimo di quello degli altri convenuti condannati in solido;
- infine, quanto alla possibilità di esercizio del potere riduttivo dell’addebito, che nell’ipotesi in cui nei confronti del proprio assistito dovesse essere confermata la sussistenza di una responsabilità amministrativa, questa non potrebbe che essere a titolo di colpa grave, con conseguente possibilità di ridurre l’ammontare EL condanna a suo carico tenendo conto del suo effettivo apporto causale alla produzione dell’evento dannoso per cui è causa e delle altre circostanze favorevole dedotte.
11. Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2024, terminata la discussione e udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, come da verbale d’udienza, il giudizio è stato trattenuto in decisione.
Considerato in
DI
1. Preliminarmente va disposta la riunione degli appelli, ai sensi dell’art. 184, co.1, c.g.c., in quanto investono lo stesso provvedimento.
2. Va, altresì, dichiarata la contumacia dei sigg. MI NA e AI EN le quali, ritualmente evocate, non risultano costituite nel presente grado di giudizio.
3. Sempre preliminarmente, il Collegio ritiene nel caso di specie di derogare alla progressione logica delle questioni da trattare secondo l’art. 101, n. 2, c.g.c. in applicazione del principio EL “ragione più liquida”, con conseguente disamina prioritaria delle questioni di merito.
4. Ciò premesso, passando a scrutinare l’appello principale del sig.
OL IO, ritiene il Collegio che tale gravame vada accolto per quanto di ragione.
5. Va anzitutto osservato che l’interpretazione offerta dal Giudice di prime cure EL legge istitutiva del fondo rotativo regionale - art. 8 EL l. r. TO n. 7/2011- non appare persuasiva, ove si consideri quanto segue.
Il primo comma EL citata disposizione individuava la finalità del fondo istituito nella concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, “per la costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari” in favore dei soggetti pubblici e privati di cui all’art. 128 EL l.r. TO n. 11/2001, individuati nel primo comma di tale disposizione nei comuni, nelle province, nelle ULSS, in altri enti pubblici e nei “soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 EL (…) legge n. 328/2000”, vale a dire “(…) in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi EL cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati”.
Il quarto comma EL medesima disposizione stabiliva che la GI regionale, sentita la competente commissione consiliare, determinava le modalità di presentazione delle domande per l’accesso al fondo e i criteri di erogazione del finanziamento sulla base delle seguenti prescrizioni:
“a) erogazione di somme in conto capitale sulla base di una convenzione con i soggetti beneficiari che erogano servizi sociali e socio-sanitari, che preveda specifici obblighi di garanzia ed eventuali altri accessori a loro carico;
b) obbligo per i beneficiari degli interventi previsti dal presente articolo a non mutare la destinazione degli immobili per la durata EL convenzione e comunque per un periodo non inferiore a cinque anni previa autorizzazione EL GI regionale e, comunque sempre nel rispetto delle destinazioni previste dal comma 1, salvo quanto previsto dal comma 5;
c) possibilità di prevedere la durata del finanziamento a rimborso per un massimo di venticinque anni;
d) indicazione nell'autorizzazione all'esercizio delle strutture o nel rinnovo di autorizzazione che l'opera è stata realizzata con il contributo regionale;
e) corrispondenza alla previsione normativa di cui alla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”.
Il quinto comma EL disposizione in esame, richiamato dalla lett. b)
del precedente comma, oltre a intestare alla GI regionale e alla
“struttura regionale competente per i servizi sociali”, individuata nella Direzione Regionale per i Servizi Sociali, l’attività di monitoraggio e controllo “sullo stato di attuazione degli interventi e in particolare sulla puntuale osservanza delle clausole EL convenzione previste al comma 4”,
stabiliva, al secondo periodo, che “in caso di violazione EL convenzione, fatto salvo specifico nullaosta da parte EL GI regionale, nel caso permanga l’interesse socio-economico dell’operazione in essere, si fa valere la garanzia, con la eventuale revoca dell’intervento e restituzione EL somma già erogata.”.
In attuazione del quarto comma dianzi descritto, con deliberazione n.
65 del 5 luglio 2011 la GI regionale approvata i criteri e le modalità per l’accesso al finanziamento in questione che, con nota prot. n. 327938 dell’8 luglio 2011 era trasmessa al Presidente del Consiglio regionale affinché l’assegnasse alla competente commissione consiliare per l’emissione del previsto parere.
Nel preambolo EL deliberazione in parola, di cui era proponente l’assessore alla Sanità p.t., il sig. TT RE, premesso che l’istituzione del fondo rotativo costituiva una profonda innovazione sulle modalità di intervento pubblico nel settore fino ad allora utilizzate, il cui fulcro era la concessione di contributi pubblici a fondo perduto, è specificato che le risorse stanziate dal bilancio regionale, per il 2011 pari a 50 milioni di euro, sarebbero state destinate:
da un lato, alla realizzazione di “progetti innovativi” – intendendosi per tali i progetti che prevedano la capacità di autofinanziarsi nel lungo periodo e la creazione di un nuovo intervento o di una nuova unità di offerta non soggetta all’autorizzazione all’esercizio (ma che comunque doveva considerarsi assimilabile a quelle elencate nell’allegato B EL D.G.R. n. 84 del 16 gennaio 2007 ai fini dell’estensione EL relativa disciplina) ovvero il miglioramento di servizi sociali e socio-sanitari già esistenti nel territorio regionale;
dall’altro lato, per l’adeguamento normativo ai requisiti minimi di cui all’art. 10 EL l.r. TO n. 22/2002.
Quanto ai criteri di selezione e ordine di priorità delle domande, si stabiliva per l’anno 2011 di privilegiare il settore EL disabilità con particolare riferimento agli ambiti dell’autismo, EL sindrome di Down e dell’integrazione lavorativa dei disabili. Pertanto, le domande che avrebbero fatto riferimento a tali ambiti avrebbero conseguito i punteggi maggiori (rispettivamente di 6 e 4 punti).
Inoltre, già in detta deliberazione si stabiliva che tra le tipologie di intervento ammesse vi fosse l’acquisto di immobili che veniva assimilato quanto a punteggio (4 punti) alla costruzione e ristrutturazione degli stessi.
La deliberazione in esame stabiliva altresì le modalità di presentazione delle domande e l’iter del procedimento di assegnazione dei finanziamenti, prevedendo, tra l’altro, che con il provvedimento EL GI regionale di approvazione degli interventi ritenuti ammissibili secondo l’ordine di graduatoria sarebbero state fissate le modalità di erogazione del contributo regionale e approvato uno schema di convenzione:
“che dovrà essere sottoscritto dal Dirigente regionale EL Direzione Servizi sociali e il soggetto assegnatario del finanziamento entro i 60 giorni successivi a pena di decadenza (…)”.
La deliberazione in parola stabiliva altresì i contenuti dello schema di convenzione.
In particolare, la convenzione doveva contenere l’accettazione del finanziamento da parte del soggetto beneficiario e la dichiarazione
(rectius: l’impegno) a restituirlo sulla base di un piano pluriennale di ammortamento non superiore a venticinque anni; l’obbligo per il beneficiario del finanziamento a non mutare la destinazione degli immobili costruiti, ristrutturati o acquistati per la durata EL convenzione; l’assunzione dell’impegno da parte del beneficiario del finanziamento, nel caso in cui parte dello stesso fosse preordinato alla costruzione e ristrutturazione di immobili, di presentare, entro sei mesi dalla stipula EL convenzione, prorogabile di due mesi, alla Direzione regionale Edilizia ospedaliera e a Finalità collettive, il progetto definitivo (se il beneficiario fosse stato un soggetto pubblico) o gli elaborati tecnici necessari per l’acquisizione del permesso di costruire
(se il beneficiario fosse stato un soggetto privato), con indicazione EL data di inizio e fine dei lavori; nel caso in cui parte dello stesso fosse preordinato all’acquisto di immobili, di produrre copia dell’atto preliminare di acquisto periziata dall’Agenzia del Territorio, senza specificazione del momento temporale di esecuzione di tale adempimento.
Ispirata dalla dichiarata esigenza di tutela EL “integrale restituzione delle risorse pubbliche” concesse e del “regolare funzionamento del fondo di rotazione” istituito, la deliberazione in esame stabiliva poi che “requisito essenziale EL convenzione” (non già EL sua sottoscrizione, né EL sua esecuzione) era rappresentato “dalla presentazione alternativa delle seguenti forme di garanzia a favore del fondo stesso pari al valore del finanziamento ottenuto”, individuate nella fideiussione, di durata pari a quella EL convenzione stipulata, e nell’ipoteca immobiliare “che potrà essere accesa sullo stesso immobile destinatario del finanziamento ovvero su altro immobile di almeno pari valore (…)”, mediante allegazione di copia conforme all’originale del contratto di fideiussione ovvero dell’atto di iscrizione di ipoteca immobiliare.
Infine, la convenzione doveva stabilire le modalità di erogazione del finanziamento e che vi fosse “corrispondenza alla previsione normativa di cui alla l.r. n. 22/2002”.
Sempre in base alla deliberazione di cui discorre, all’esito dell’istruttoria delle domande il Dirigente regionale EL Direzione Servizi sociali, “acquisito il parere ai sensi EL legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 EL Direzione Edilizia Ospedaliera e a Finalità collettiva”,
procedeva alla stipula EL convenzione, acquisiva “agli atti EL documentazione sopra specificata (comprensiva del progetto definitivo per i soggetti pubblici o del permesso a costruire per i soggetti privati) e con proprio decreto approvava l’intervento e autorizzava la liquidazione del finanziamento.
Al riguardo la deliberazione specifica e che il relativo decreto in questione:
“costituisce, quando richiesto dalla legge, titolo di conformità alla programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa a livello locale ai sensi dell’art. 7, comma 2 EL l.r. n. 22/2002.
Per il caso EL violazione delle clausole EL convenzione nonché per il mancato rispetto delle disposizioni dell’art. 8 EL l.r. TO n. 7/2011, la deliberazione in discorso prevedeva che salvo specifico nulla osta da parte delle GI regionale per ravvisata permanenza dell’interesse socio-economico dell’iniziativa finanziata, la IO faceva valere la garanzia posta a suo favore “con la eventuale revoca dell’intervento e restituzione EL somma già erogata”. Con la deliberazione in esame era anche approvato il modello di domanda per accedere al finanziamento. Per quanto qui d’interesse, a pag. 6 dell’Allegato A, sub “Sezione VII- Costi e copertura finanziaria”
si trova la subvoce
“A. Stima dell’importo complessivo dell’intervento” in cui erano indicati tra parentesi, a fini esemplificativi, i costi/spese relativi allo “acquisto, lavori/arredi, oneri fiscali, somme in amministrazione, spese generali…”.
Aspetto questo ribadito nelle note di compilazione EL domanda, facenti parte integrante dell’Allegato A (pagg. 8-10), dove, a pag. 9, nel sotto paragrafo “Sez. VI – Costi e copertura finanziaria”, si trova affermato che nella domanda il richiedente deve “indicare innanzitutto la stima dell’importo totale dell’intervento (o EL fase esecutiva da avviare)
(A)(inteso come quadro economico complessivo di lavori e oneri relativi quali spese tecniche, collaudi, arredi, IVA…) (…) Il criterio regionale è quello del totale finanziamento EL spesa ammissibile”. La Quinta Commissione consiliare per la sanità e i servizi sociali del Consiglio regionale EL IO TO, ricevuta la deliberazione in questione, indiceva il 21 luglio 2011 l’audizione dei soggetti interessati al fine di acquisire eventuali osservazioni.
Delle osservazioni pervenute da diversi soggetti operanti nel settore e da organizzazioni sindacali, presenti agli atti, emerge che i rilievi critici rivolti alla deliberazione in esame riguardavano in particolare non solo la distribuzione dei punteggi, irragionevolmente penalizzante per alcune tipologie di privati a vantaggio di altre e di talune categorie di disabilità a scapito di altre, ma anche per la prevista estensione EL disciplina del fondo rotativo ai “progetti innovativi” che consentiva quindi di finanziare progetti al di fuori EL l.r. TO n. 22/2002 (per come strutturata la deliberazione, gli enti attuatori di tali progetti non avrebbero avuto necessità di fare parte EL programmazione regionale e dunque di essere soggetti all’autorizzazione all’esercizio dei servizi sociali a all’iscrizione nei Piani di zona), possibilità che l’Unione Regionale Istituzioni e Iniziative Pubbliche e Private di Assistenza agli Anziani riteneva non consentita dalla disposizione legislativa cui si dava attuazione, mentre al contrario la Confcooperative TÀ TO la riteneva con essa compatibile in quanto tali progetti innovativi erano probabilmente riconducibili ai progetti finalizzati all’inserimento lavorativo di disabili e anzi ne lamentava la mancata ulteriore esplicitazione di tali aspetti in quanto di particolare interesse per le cooperative sociali di tipo B .
Dal resoconto dei lavori EL predetta commissione, emergeva che punti di contrasto o di perplessità insorti concernevano la distribuzione dei punti tra le diverse categorie di disabili e di soggetti proponenti, favorendone alcune a scapito di altre, la esiguità del contributo per l’adeguamento normativo e la sicurezza, il fatto che il contributo potesse coprire l’intero investimento, e ciò avrebbe costituito una novità rispetto ad analoghi istituti di finanziamento a privati disciplinati dalla legislazione regionale veneta, la necessità che i contributi fossero agganciati alla programmazione territoriale, e dunque che i beneficiari dovessero essere iscritti nei Piani di zona, che l’innovazione andasse proposta alla conferenza dei sindaci, l’indeterminatezza del concetto di innovatività del progetto, non risultando all’uopo sufficiente il criterio dell’autofinanziamento, il fatto che i contributi fossero erogati in conto capitale e non per l’erogazione dei servizi.
Esauriti i lavori, in data 14 settembre 2011, la Quinta commissione permanente del Consiglio regionale veneto esprimeva parere favorevole a maggioranza subordinatamente alla condizione di sostituire la parte iniziale delle premesse EL deliberazione n. 65 del 5 luglio 2011, nel quale, tra l’altro e per quanto qui d’interesse, si specificava che ogni intervento ammesso a finanziamento “da una parte dovrà essere conforme tecnicamente agli standard regionali e, dall’altra, dovrà essere coerente con gli obiettivi strategici indicati nei documenti delle programmazione regionale e socio-sanitaria” e che le risorse stanziate (50 milioni di euro) saranno destinate per una metà agli “interventi di acquisto, costruzione, ristrutturazione, arredi, manutenzione, adeguamento alle norme sulla sicurezza (…) e adempimento alle prescrizioni rilasciate in sede di autorizzazione (…)” (lett. A), e per la restante metà agli “interventi di acquisto, costruzione, ristrutturazione, arredi e manutenzione con gestione innovativa, intesa come capacità di autofinanziarsi nel lungo periodo” (lett. B).
Si precisa, inoltre, che mentre il finanziamento degli interventi di cui alla lett. A è destinato a favorire il settore EL disabilità e EL non autosufficienza, “per gli interventi di cui alla lett. B si ritiene di privilegiare le tipologie di strutture che realizzano progetti di gestione innovativa nei settori EL disabilità e EL parziale autosufficienza, al fine di valorizzare e favorire la trasferibilità di buone prassi e il successivo inserimento nella programmazione dei piani di zona degli stessi progetti. Essi presentano delle specificità che vanno oltre i fattori EL programmazione manifestandosi due tendenze: una riferita alla vivacità dei settori, concretizzata nella realizzazione di nuove strutture molto vicine alla tipologia EL casa di abitazione, del vivere in famiglia ai fini dell’inserimento lavorativo (…); l’altra riferita alla inevitabile necessità di adeguare il servizio a nuove esigenze assistenziali
(parziale autosufficienza).”.
Veniva altresì riformulato il paragrafo I), recante i criteri di selezione e ordine di priorità delle domande, nel quale permaneva tra le tipologie di intervento quello dell’acquisto di immobili per gli interventi di cui sia alla lett. A) che alla lett. B), con la differenza che nel secondo caso i punti assegnati erano 4 anziché 2 come nel primo caso, nonché il paragrafo II), nel quale era precisato che:
“esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera B) sopra citati, si richiede anche: la presentazione di un esauriente piano gestionale quinquennale, il parere favorevole del Comune dove si realizza l’intervento; la richiesta di parere (peraltro non vincolante), formulata dall’esecutivo EL Conferenza dei Sindaci.”.
Invariato il resto.
Conseguentemente anche l’Allegato A, contenente il modello di domanda, veniva rielaborato coerentemente con le modifiche apportate alla deliberazione, restando immutata la sez. VII e la corrispondente parte delle note di compilazione EL domanda stessa.
A pag. 7 del medesimo Allegato A si rinveniva, altresì, la formula dichiarativa dell’impegno del richiedente il finanziamento che “nel caso in cui l’intervento (acquisto/lavori/arredi) oggetto EL presente richiesta venga ammesso a finanziamento, si impegnerà a produrre concrete garanzie circa la restituzione delle quote di contributo”.
Le proposte di modifica suggerite dalla Quinta commissione consiliare con il proprio parere erano recepiti dalla GI regionale che, dunque, con deliberazione n. 1509 del 20 settembre 2011 confermava i criteri per la presentazione delle richieste di ammissione ai benefici dell’art. 8 EL l. r. TO n. 7/2011 come esposti in narrativa, approvava il modello di domanda per accedere al finanziamento, dava atto che ogni provvedimento di assegnazione di contributi ai sensi EL disposizione legislativa dianzi menzionata dovrà essere adottato in conformità ai criteri sopra descritti, incaricava il Dirigente EL Direzione Servizi sociali di dare esecuzione alla deliberazione adottando gli atti all’uopo necessari e stabiliva il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione EL deliberazione sul bollettino ufficiale regionale la presentazione delle domande.
Con decreto del Dirigente EL Direzione Servizi Sociali n. 342 del 5 dicembre 2011 era costituita la commissione interna di valutazione, che si componeva, oltre che del predetto dirigente, anche dei Dirigenti p.t.
rispettivamente del Servizio Famiglia e Minori, dell’Unità Complessa Non Autosufficienza e Terzo Settore e del Servizio Prevenzione delle Devianze e Tossicodipendenza.
Alla valutazione delle 260 domande pervenute in IO la suddetta commissione provvedeva nei giorni del 6, 12, 13, e 14 dicembre 2011
(cui adde la riunione del 28 marzo 2012 per il riesame di una domanda a seguito di reclamo), come da verbali delle sedute, anch’essi agli atti del presente giudizio.
La successiva deliberazione di GI regionale n. 2517 del 29 dicembre 2011, oltre ad approvare le graduatorie e assumere il conseguente impegno di spesa a valere su capitolo di bilancio regionale su cui era iscritto il fondo rotativo, approvava lo schema di convenzione che avrebbe regolato i rapporti tra la IO TO e i soggetti beneficiari del finanziamento e incaricava il Dirigente EL Direzione Servizi Sociali – all’epoca dei fatti l’odierno appellante principale – “di provvedere alla liquidazione dei finanziamenti assegnati con il presente provvedimento secondo le modalità previste nello schema di Convenzione (…)” (punto 6 EL deliberazione in esame). La convenzione di cui la GI regionale aveva approvato lo schema costituiva, dunque, la fonte delle obbligazioni che le parti, la IO e gli assegnatari dei finanziamenti, reciprocamente assumevano con la sua sottoscrizione; come tale, essa è ascrivibile alla categoria degli atti negoziali paritetici, per l’interpretazione delle cui clausole e per la cui esecuzione trovano applicazione rispettivamente gli artt. 1362 e ss. e l’art. 1375 c.c.
Dalla lettura dello schema di convenzione si apprende che tra gli obblighi a carico del soggetto ammesso al finanziamento, di natura privata, che con la sottoscrizione EL convenzione dichiarava di accettarlo alle condizioni ivi stabilite (art. 2), vi era quello di:
- presentare alla Direzione regionale Edilizia Ospedaliera e a Finalità collettive “gli elaborati necessari per l’acquisizione del permesso a costruire” (ove ovviamente l’intervento per cui era richiesto il finanziamento contemplasse attività necessitanti tale titolo edilizio:
senz’altro per l’ipotesi di costruzione e di ristrutturazione) entro il termine di sei mesi dalla sottoscrizione EL convezione, prorogabile al massimo di due mesi (art. 3: “s’impegna a…”);
- produrre copia dell’atto preliminare di acquisto con perizia asseverata da un tecnico abilitato (art. 4: “s’impegna a…”);
- inviare alla Direzione Servizio Sociali la documentazione giustificativa EL spesa entro i 90 giorni successivi all’avvenuta emissione del titolo di spesa regionale di erogazione del finanziamento (art. 5, lett. d) “dovrà inviare …”);
- presentare una garanzia a favore del Fondo pari al valore del finanziamento nella forma di fideiussione o ipoteca immobiliare, producendo copia conforme all’originale rispettivamente del relativo contratto o dell’atto EL relativa iscrizione (art. 7: “s’impegna a…”), ad:
a) acquisire, a propria cura e spese, tutte le autorizzazioni necessarie per attuare l’intervento;
b) realizzare l’intervento nel rispetto EL vigente normativa e nei tempi previsti;
c) realizzare integralmente le opere in conformità al progetto definitivo sul quale è stato espresso il parere tecnico EL Direzione regionale competente, tenuto conto delle prescrizioni eventualmente formulate;
d) mantenere la destinazione per almeno 25 anni dalla data di ultimazione dell’intervento;
e) presentare la documentazione richiesta entro i termini prescritti
(art. 8: “impegni del beneficiario”).
Dei sopra elencati obblighi, solo la violazione di quelli previsti rispettivamente all’art. 3 e all’art. 8 recava come conseguenza espressa la decadenza e/o la revoca del finanziamento assegnato (con restituzione del finanziamento eventualmente già percepito).
Quantunque fosse intitolato “richiesta di erogazione del finanziamento”,
l’art. 5 dello schema di convenzione conteneva disposizioni eterogenee oltre che difficile decifrazione, essendo alcune riferite alla fase istruttoria rimessa alla Direzione Servizi Sociali per l’approvazione dei progetti (non essendo chiaro se in tale contesto la parola utilizzata
“progetto” dovesse intendersi come sinonimo di intervento (il piano/progetto presentato dal richiedente il finanziamento) ovvero in senso tecnico progetto edilizio, tenuto conto che nel precedente art. 3 era previsto che entro sei mesi dalla stipulazione EL convenzione i privati dovevano presentare gli elaborati tecnici necessari per l’acquisizione del permesso a costruire e non il progetto definitivo, che riguardava invece i soggetti pubblici), altre alla fase successiva di conclusione dei lavori, altre ancora recante l’obbligo per il beneficiario di inviare alla Direzione Servizi Sociali anche l’eventuale documentazione di spesa per la parte non soggetta a finanziamento
(che evidentemente si riferiva ai soggetti che hanno chiesto e/o ottenuto un finanziamento non totale dell’investimento in conto capitale proposto).
L’unica disposizione contenuta nell’art. 5 coerente con la sua intitolazione era quella contrassegnata con la lettera d), con cui si stabiliva che l’erogazione del finanziamento avvenisse sulla base EL semplice attestazione EL spesa da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario mediante l’invio EL richiesta di liquidazione alla Direzione Servizi Sociali, entro 90 giorni prima EL scadenza dell’obbligazione, utilizzando il Mod. Art. 8 predisposto dalla medesima Direzione.
Da quanto fin qui esposto è possibile, in estrema sintesi, ricavare quanto segue:
- la GI regionale del TO, concorde sul punto il Consiglio regionale per il tramite EL Quinta commissione consiliare competente a rilasciare il parere prescritto dall’art. 8 EL l. r.
TO n. 7/2011 istitutivo del fondo rotativo, con la D.G.R. n.
1509/2011 ha esteso l’ambito oggettivo di applicazione EL citata disposizione prevedendo che tale fondo potesse essere impiegato anche a vantaggio di soggetti appartenenti al terzo settore che, affiancandosi agli enti, pubblici e privati, già inseriti nella programmazione regionale e nei piani di zona, avessero presentato iniziative di interventi nel settore EL disabilità il cui tratto peculiare sarebbe stato rappresentato dalla capacità di autofinanziarsi per il tramite di attività economiche di vario tipo
(l’idea sottostante, alla resa dei conti rivelatasi eccessivamente ottimistica, era quella di ampliare la platea dei soggetti attivi nel sociale senza che ciò aggravasse le spese a carico del bilancio regionale, perché la loro capacità di autofinanziarsi avrebbe implicato la non necessità dell’intervento pubblico a sussidiarli, come è per i soggetti inseriti nella programmazione regionale e nei relativi piani di zona);
- la citata D.G.R. n. 1509/2011, coerentemente con l’intento di stimolare la presentazione di iniziative “innovative” nell’accezione sopra descritta, non ha previsto che i soggetti richiedenti il finanziamento avessero pregressa significativa esperienza nel settore, di tal ché la domanda poteva essere presentata – come è avvenuto per la società CA EL IN – anche da società del terzo settore di nuova costituzione;
- la formulazione del testo EL D.G.R. n. 1509/2011, inoltre, contiene aspetti contraddittori, verosimilmente dovuti ai rimaneggiamenti del testo originario EL deliberazione sopra descritti, che non sono risolti, ma anzi incrementati, dalla successiva D.G.R. n. 2517/2011 e, in particolare, dallo schema di convenzione da quest’ultima approvato;
- nel modello di domanda, allegata alla D.G.R. n. 1509/2011 si indicano in via esemplificativa quali voci di spesa concorrono a determinare la stima dell’importo totale dell’intervento o EL fase esecutiva da avviare, tra cui oneri fiscali, somme in amministrazione, oneri relativi a spese tecniche, collaudi, IVA ecc.
La minuta disamina compiuta dell’iter approvativo degli atti amministrativi con cui la GI regionale ha dato attuazione dell’art.
8 EL legge n. 7/2011 e dei provvedimenti definitivi e dei relativi allegati adottati dalla GI regionale, restituisce, dunque, un quadro ricostruttivo EL vicenda che occupa che non collima con quello ipotizzato nell’atto di citazione EL Procura regionale veneta, che si fonda sulle risultanze dell’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza e sugli atti del procedimento penale aperto dalla Procura EL Repubblica presso il Tribunale di Treviso a carico dei convenuti in primo grado, né con quello effettuato dal Giudice di prime cure.
Ad avviso del Collegio, l’ambiguità e la contraddittorietà EL formulazione di talune prescrizioni e/o indicazioni contenute nei sopra descritti atti inducono a rimeditare la qualificazione che il Giudice di prime cure ha dato al contegno dell’odierno appellante principale sig. OL IO sul piano dell’elemento soggettivo EL responsabilità amministrativa, in quanto è ragionevole ritenere che esse abbiano in egli ingenerato l’erroneo convincimento EL correttezza del proprio agire, anche per sopperire alle incertezze applicative scaturenti dai sopra menzionati atti.
Con ciò si vuole intendere che nel caso di specie la condotta dell’odierno appellante principale, tutt’altro che esente da censure, non appare connotarsi da manifesta e inescusabile negligenza e superficialità nell’adempimento dei compiti del suo ufficio, che nello specifico si declinavano:
- “a monte”, con l’adozione dei decreti di approvazione degli interventi e liquidazione dei finanziamenti ai beneficiari e:
- “a valle”, con il monitoraggio e controllo dello stato di attuazione degli interventi finanziati.
Non risulta, peraltro, persuasiva la tesi, sostenuta dalla Guardia di Finanza e fatta propria dal Giudice di prime cure, anche sulla scorta delle relazioni dei consulenti nominati dal pubblico ministero penale, secondo cui dalla lettura dell’intervento descritto nella domanda di ammissione al finanziamento EL società CA EL IN e dalla documentazione allegata era evincibile che lo stesso fosse ex ante insostenibile e, dunque, la domanda dovesse essere dichiarata non ammissibile.
In disparte che la domanda è stata vagliata e dichiarata ammessa da una commissione composta da quattro componenti, mette conto rilevare che dalla lettura del piano gestionale quinquennale e dell’ulteriore documentazione presentata in allegato alla domanda di ammissione non emergono elementi di abnormità o di manifesta incongruenza delle poste contabili ivi rappresentate ovvero tra il rapporto tra fattori produttivi che si prevedeva di impiegare, tipologia di attività economiche che si prevedeva di intraprendere e ricavi attesi in rapporto ai costi di produzione che ne avrebbero imposto l’esclusione dalla selezione.
Non costituisce manifestazione di condotta gravemente colposa l’adozione del decreto prot. 170 del 21 giugno 2012 di approvazione intervento e liquidazione EL prima tranche di finanziamento, privo EL firma dell’istruttore, considerato che:
- nel contratto preliminare del 2 maggio 2012, trasmesso alla Direzione Servizi Sociali il successivo 3 maggio, Il prezzo di acquisto convenuto, pari a euro 2.200.000,00, era indicato nel suo art. 2, che riportava anche la distinta analitica del prezzo di ciascun immobile facente parte del complesso (euro 433.064 per l’unità di cui al mappale 33/8; euro 33.456 per l’unità di cui al mappale 33/2; euro 1.395.280 per l’unità di cui al mappale 33/9, euro 85.600 per l’unita di cui ai mappali 33/10 e 33/11, euro 192.600 per tutte le aree pertinenziali censite al catasto terreni, euro 60.000 per l’azienda di attività di ristorante) e la previsione che il rogito del definito ci sarebbe stato entro sessanta giorni da quando la società CA IN, promittente acquirente, riceveva il finanziamento regionale, inducendo pertanto a non proseguire oltre nella lettura del testo dove veniva approfonditi aspetti che riguardavano più la posizione del promittente venditore;
- le spese prodromiche di euro 392.572,40 rinvenivano la loro causa in una dichiarazione di spese per la quale la società CA EL IN allegherà una fattura emessa dalla ditta individuale AI Stefano che risulterà soggettivamente e oggettivamente (parzialmente)
inesistente (secondo gli accertamenti EL Guardia di Finanza, la spesa effettivamente impiegata per i lavori di ristrutturazione dell’immobile ammonterebbero a euro 163.569,62);
- le altre spese rimborsate, come detto, erano ritenute ammissibili perché così erano intese anche sulla base del modello di domanda approvato che contemplava tra i componenti delle voci di spesa per la stima del finanziamento richiesto anche le spese accessorie per consulenza, oneri fiscali ecc.
Analogamente è a dirsi per quanto concerne l’adozione da parte dell’odierno appellante principale del secondo decreto n. 408 del 23 novembre 2012 di erogazione EL seconda tranche di finanziamento, anch’esso privo EL firma dell’istruttore, e l’attività di monitoraggio e controllo sullo stato di attuazione da parte EL società CA EL IN dell’intervento finanziato che, come risulta dalla documentazione in atti, era articolato in tre fasi (la fase iniziale, i cui tempi di realizzazione erano preventivati in 1 anno (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012), sarebbe stata caratterizzata con l’acquisto e la riqualificazione dell’area del complesso immobiliare e con l’acquisizione in concessione del terreno comunale per uso agricolo, con la realizzazione EL “fattoria sociale” e l’avvio delle relative attività, con inizio dei primi percorsi di orientamento e di inserimento al lavoro dei disabili down e autistici; la fase intermedia, i cui tempi di realizzazione erano preventivati in 14 anni (dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2026) dei tempi di realizzazione, sarebbe consistita nell’avvio e portata a regime di tutte le attività merceologiche previste dal piano di gestione quinquennale; mentre la fase finale, i cui tempi di realizzazione erano preventivati in 10 anni (dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2036), avrebbe riguardato lo sviluppo di nuove attività e miglioramento di quelle esistenti), in ordine alle quali l’odierno appellante principale chiese e ottenne dal rappresentante legale p.t.
EL società CA EL IN, sig.ra MI NA, relazioni illustrative dell’andamento del progetto da cui non traspariva motivo di allarme in ordine al possibile rischio di fallimento dell’iniziativa finanziata.
Peraltro, dalla documentazione in atti emerge che nel giugno 2013 il Comune di Nervesa EL Battaglia (che con deliberazione di GI municipale n. 110 del 14 ottobre 2011 aveva manifestato la propria adesione di massima a collaborare alla realizzazione del progetto sociale denominato “Montello”, presentato dalle società CA EL IN e Castelmonte, deliberazione allegata alla domanda presentata per ottenere il finanziamento, nella quale si dava, tra l’altro, atto che le suddette società cooperative avevano presentato domanda di inserimento del progetto nel Piano di Zona dell’ULSS di comparto e che il progetto era all’esame degli uffici competenti, e che “conditio sine qua non” alla implementazione esecutiva EL manifesta adesione comunale al progetto in questione era rappresentato dall’acquisizione EL proprietà dell’area suindicata da parte EL società CA EL IN e dall’approvazione definitiva EL variante del PAT relativamente alla destinazione dell’area medesima; in tale occasione era stata presentata anche la nota prot. 7759 del 19 ottobre 2011 del Sindaco p.t. del Comune di Crocetta del Montello di manifestazione di massima dell’interesse comunale alla condivisione del progetto presentato attraverso la concessione in uso di un terreno collinare di proprietà comunale per conduzione agricola), rilasciò alla società in questione il permesso di costruire prot. n. 20/2013 del 7 giugno 2013 per interventi di riqualificazione sull’intero complesso immobiliare secondo il progetto presentato (fogli mappali 33 catasto fabbricati, 32, 214, 413 e 414 catasto terreni), preceduto nel marzo 2013 del parere preventivo dell’Azienda USSL n. 8 di Asolo (prot. n. 13603 del 28 marzo 2013).
Risulta altresì in atti che la società in questione ottenne la variazione del PAT necessaria al mutamento di destinazione d’uso dell’area.
In definitiva, alla stregua di quanto sopra, la condotta dell’odierno appellante principale sig. OL IO, pur non scevra da critiche e censurabile sotto altri aspetti, non appare connotata da colpa grave.
A ciò va aggiunto che non essendoci elementi, neppure presuntivi, per ritenere che l’odierno appellante principale si sia ingerito nella gestione EL società CA EL IN, ad egli non può essere certo imputato il concorso nella causazione dello sviamento delle risorse regionali erogate in favore di detta società dal fine pubblico alla cui soddisfazione erano destinate.
Peraltro, la ravvisata esclusione EL colpa grave nella condotta dell’odierno appellante principale è ulteriormente rafforzata dalla novella legislativa di cui alla legge n. 1/2026 che ha tipizzato la colpa grave, applicabile anche al giudizio in esame in quanto non ancora definito al momento EL sua entrata in vigore.
Di qui l’accoglimento dell’appello principale, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
6. Passando all’esame dell’appello incidentale, infondati sono anzitutto il primo, secondo, terzo e quarto motivo d’impugnazione.
6.1. Quanto al primo motivo, esso è infondato in quanto il Giudice di prime cure, secondo il proprio prudente apprezzamento, non censurabile in questa sede in quanto non manifestamente irragionevole o arbitrario, ha ritenuto che ulteriori differimenti dell’udienza di trattazione EL causa non avrebbero giovato all’ordinato svolgimento del processo contabile, considerato che in esso erano già stati riversati agli atti del procedimento penale pendente, autonomamente valutabili dal giudice contabile.
6.2. Quanto al secondo motivo, esso è infondato a motivo del fatto che per pacifica giurisprudenza di legittimità e contabile spetta al giudice investito EL causa interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima, considerando il contenuto sostanziale EL pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché ciò avvenga nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi EL pretesa allegati dalla parte. E ciò è avvenuto nel caso di specie, con la conseguenza che l’operato del Giudice di primo grado non è censurabile sul punto.
6.3. Anche il terzo motivo è infondato, sia per quanto argomentato al punto che precede in ordine al secondo motivo, sia perché secondo la consolidata giurisprudenza contabile di appello, dalla quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, “(…) una pronuncia di nullità dell’atto introduttivo del giudizio sussiste solo quando sia assolutamente impossibile l’identificazione del petitum e EL causa petendi del giudizio, con conseguente negativo riflesso sulla difesa EL controparte (Sez. I App., sent.
n. 343/2020, n. 471/2023), ovvero “qualora manchino del tutto le conclusioni in ordine all’oggetto EL domanda o quando alcune delle indicazioni fornite siano talmente contraddittorie o carenti, da non consentire di dedurre, secondo il libero apprezzamento del giudice, l’elemento EL domanda attrice richiesto dalla legge” (Sez. I App., sent. n. 277/2023, III App., sent., n. 27/2022). La nullità EL citazione può, quindi, essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto (Corte Cass., Sez. Unite, sent.
n. 8077/2012)» (così Sez. I Appello, n. 215/2024, sez. I Appello, n.
152/2024; sez. I Appello, n. 277/2023).
Nel caso di specie, dal contenuto complessivo dell’atto di citazione emergevano con chiarezza gli elementi costitutivi dell’azione, con individuazione dei fatti che fondavano la domanda anche nei confronti dell’odierno appellante incidentale.
6.4. È altresì infondato il quarto motivo di impugnazione, considerato che anche laddove il fatto illecito sia ricondotto al “momento genetico”
di costituzione del rapporto tra la società CA EL IN e la IO TO, vale a dire al momento in cui è stata ammessa la domanda di finanziamento e valutata come finanziabile, l’attualità e concretezza del danno erariale che ne è scaturito verrebbe a manifestarsi alla data in cui è avvenuto l’effettivo depauperamento del patrimonio regionale, ovverosia con il pagamento delle tranche di finanziamento, risultando prima di allora solo un danno potenziale.
6.5. Allo stesso modo anche il quinto, sesto e settimo motivo d’appello, che possono essere esaminati congiuntamente, sono altrettanto infondati
6.5.1. Va anzitutto precisato che risulta per tabulas che l’odierno appellante incidentale è entrato a far parte EL compagine societaria di CA EL IN sul finire del settembre 2011.
La domanda di partecipazione al bando per ottenere un finanziamento a valere sul fondo rotativo risale al 20 ottobre 2011, mentre la sottoscrizione EL Convenzione con cui la società CA EL IN ha dichiarato di accettare il finanziamento regionale è di febbraio 2012.
Tanto la decisione di partecipare al bando, quanto quella di sottoscrivere la Convenzione, dando mandato al rappresentante legale di compiere gli atti necessari, sono state assunte unanimemente dal Consiglio di amministrazione EL società in questione, di cui l’odierno appellante incidentale era componente.
Pertanto, trattasi di decisioni societarie allo stesso pianamente imputabili.
Risulta altresì dalla documentazione in atti che, in disparte la quota di finanziamento destinata all’acquisto del complesso immobiliare e al pagamento delle spese accessorie, effettivamente impiegate a tale scopo, le ulteriori spese per cui era stata chiesta l’erogazione EL restante parte del finanziamento erano fondate:
- o su una fattura (interamente o parzialmente) falsa, come è risultata essere quella emessa dalla ditta AI Stefano;
- o su fatture emesse da fornitori che non erano stati (interamente o parzialmente) pagati;
con la conseguenza che una considerevole porzione del finanziamento ricevuto dalla IO TO è stato impiegato dagli amministratori EL società CA EL IN, tra cui l’odierno appellante incidentale, per scopi egoistici o comunque non coerenti con le finalità per le quali era stato erogato, concorrendo in tal modo a pregiudicare irreversibilmente la realizzazione dell’iniziativa finanziata.
In questa prospettiva non coglie, quindi, nel segno la contestazione, più volte ribadita dalla difesa dell’odierno appellante sig. RE RI, secondo cui il proprio assistito si era occupato solo degli aspetti inerenti alla ristrutturazione degli edifici acquistati, senza mai occuparsi EL gestione economico patrimoniale e finanziaria EL società, che era gestita in via esclusiva dalle sig.re MI NA e AI EN con l’ausilio del sig. OS, e che il medesimo era comunque fuoriuscito dalla compagine societaria sul finire del dicembre 2013, di tal ché il naufragio dell’iniziativa è imputabile solo alle predette amministratici che hanno “resistito”, aggravando ancor di più la situazione (affitto di azienda EL birreria; uso personale di uno degli alloggi ristrutturati) fino alla primavera del 2015, allorquando l’intervento EL Guardia di Finanza ha messo in luce il reale stato di attuazione dell’iniziativa finanziata dalla IO e le reali condizioni EL società, accertando, attraverso la difficoltosa ricostruzione EL contabilità societaria, che il bilancio EL società chiudeva registrando perdite rispettivamente di euro 354.581,00 nel 2012 e di euro 342.468,00 nel 2013.
La dichiarata estraneità nei confronti EL gestione finanziaria EL società CA EL IN, e quindi del suo andamento, in disparte la sua implausibilità, considerata la pluriennale esperienza nell’ambito dell’attività di impresa esercitata mediante strumenti societari, sia in qualità di socio che di amministratore, come risulta dagli atti di indagine compiuti dalla Guardia di Finanza, non costituisce un esonero di responsabilità tenuto conto dei doveri, anche di controllo sull’operato degli altri amministratori, cui è tenuto un consigliere di amministrazione di società.
Peraltro, non risulta dalla documentazione in atti che l’odierno appellante incidentale sig. RE RI, in qualità di componente del consiglio di amministrazione EL società CA EL IN, abbia mai formalizzato il proprio dissenso rispetto alle iniziative gestionali che egli dichiara siano state assunte autonomamente e in via esclusiva dalle predette (co)amministratrici.
Posto che la frustrazione dell’interesse pubblico può ritenere essersi prodotta irreversibilmente fin dalla fine del 2013, come emerge anche dai dati di bilancio societari sopra trascritti, ne consegue, per le ragioni anzidette, che alla produzione del danno erariale per cui è causa, nell’accezione anzidetta, hanno concorso, con pari incidenza causale, tutti i componenti del consiglio di amministrazione in carica tra il 2012 e il 2013, tra cui quindi l’odierno appellante incidentale.
I fatti occorsi successivamente, riferibili alle sole sigg.re MI NA e AI EN non hanno quindi aggravato il danno erariale già prodotto, alle quali può imputarsi di avere continuato a occultare alla IO TO la reale situazione di fatto e di quanto già accaduto.
Di qui, il rigetto dell’appello incidentale.
7. Le spese processuali seguono la soccombenza.
7.1. Quanto all’appellante principale sig. OL IO, le spese di lite sono riconosciute in suo favore e poste a carico EL IO TO ai sensi dell’art. 31, co. 2, c.g.c., e liquidate nella misura indicata in dispositivo tenuto conto degli artt. 4, co.1, e 5, co.1, e delle Tabelle 11 e 13 per i giudizi dinanzi rispettivamente alla Corte dei conti e alle magistrature superiori del D.M. Giustizia n. 55/2014 e ss.mm.ii.
7.2. Quanto all’appellante incidentale sig. RE RI, invece sono poste a suo carico e in favore dello Stato ai sensi dell’art. 31, co.5, c.g.c., e liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunciando, nei sensi di cui in motivazione:
- riunisce, ai sensi dell’art. 184, co. 1, c.g.c., gli appelli proposti dai sigg.
OL IO e RE RI, sopra generalizzati, contro la medesima sentenza n. 20/2021 del 27 gennaio 2021 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale EL Corte dei conti per il TO;
- accoglie l’appello principale proposto dal sig. OL IO e, per l’effetto, in riforma EL sentenza impugnata, rigetta la domanda di condanna proposta nei suoi confronti dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale EL Corte dei conti per il TO;
- pone a carico EL IO TO, ai sensi dell’art. 31, co. 2, c.g.c., il pagamento a favore del sig. OL IO degli onorari e diritti spettanti alla difesa che sono liquidati: per il primo grado, in euro 12.921,30, oltre spese generali, IVA e C.P.A.; per il secondo grado, in euro 10.923,60, oltre spese generali, IVA e C.P.A.;
- rigetta l’appello incidentale proposto dal sig. RE RI, sopra generalizzato, con conseguente conferma integrale EL sentenza impugnata n. 20/2021 del 27 gennaio 2021 EL Sezione giurisdizionale regionale EL Corte dei conti per il TO e condanna il medesimo al pagamento delle spese di giudizio di cui all’art. 31, co.5, c.g.c. liquidate in euro _528,00 (euro cinquecentoventotto) a favore dello Stato.
Manda alla segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 dicembre 2024 e del 4 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE NT Palazzo Tammaro EL Depositata in Segreteria il
IL DIRIGENTE
06/05/2026 F. to digitalmente F. to digitalmente F. to digitalmente