Art. 5.
L'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi dovuti dagli esercenti sale cinematografiche ai distributori di film si applica con l'aliquota del 12 per cento per le programmazioni cinematografiche effettuate a decorrere dal 18 marzo 1976.
L'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi dovuti dagli esercenti sale cinematografiche ai distributori di film si applica con l'aliquota del 12 per cento per le programmazioni cinematografiche effettuate a decorrere dal 18 marzo 1976.